Articolo 1 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 2
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1 luglio 1951
Art. 1. (Categorie dei magistrati).

I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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