Art. 12. Carattere integrativo della Gestione marittimi
Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.
Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.