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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 35767/2023 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dell'Avv. Nesci Lucia
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Raffaella Piergentili
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco
Resistenti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 13/11/2023 e ritualmente notificato, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300079303000, notificato a mezzo pec il
26.09.2023 a garanzia ed esecuzione del sotteso avviso di addebito n. CP_1
39720210014890067000 ed ha eccepito l'illegittimità del preavviso di fermo per insussistenza del credito in ragione dell'annullamento giudiziale dell'anzidetto avviso di addebito da parte Tribunale di Roma (sentenza n.
4018/2023). Ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità della procedura di fermo ovvero la cancellazione della iscrizione ove già disposta nelle more della notifica del ricorso.
Si è costituita che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
e ha chiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è costituito , che ha chiesto CP_1
la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ragione dell'annullamento, da parte degli uffici, dell'ava n. 39720210014890067000 in data 22.3.2024 con provvedimento di sgravio.
All'udienza del 28/05/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri scritti difensivi CP_1
circa l'annullamento dell'AVA sotteso al preavviso di fermo da parte degli uffici amministrativi con provvedimento di sgravio del 22.03.2024.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva vantata con l'anzidetto avviso di addebito.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece
2 costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese
(Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).
In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti,
il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (vedasi
Cassazione 31.10.2023 n. 30251).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che le ragioni di contrasto tra le parti siano venute meno per effetto dello sgravio intervenuto successivamente alla notifica del preavviso di fermo, che peraltro aveva ad oggetto unicamente l'AVA
per cui è causa.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società opponente nelle note di trattazione del 20.05.2025, permane, nonostante lo sgravio delle somme ingiunte nell'AVA, l'interesse alla dichiarazione dell'illegittimità della procedura di fermo avviata da con comunicazione n. 09780202300079303000 CP_3
ovvero alla cancellazione della iscrizione ove già disposta da parte di CP_3
Sotto tale profilo la domanda deve trovare accoglimento nel merito.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza dell' , in quanto l'AVA sotteso al preavviso di fermo era già stato oggetto di CP_1
annullamento con sentenza del Tribunale di Roma n. 4018/2023 e l' ha CP_1
provveduto all'emanazione del provvedimento di sgravio solo in data 22.3.2024, in epoca successiva alla presentazione del ricorso in opposizione.
3 Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra opponente ed che ha ricevuto comunicazione dall' solo nel CP_3 CP_1
marzo 2024.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 35767/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al credito contributivo di cui all'AVA n. 39720210014890067000;
-in accoglimento del ricorso e in conseguenza dello sgravio effettuato dall' CP_1
in data 22.3.2024, dichiara l'illegittimità della procedura di fermo avviata da con comunicazione n. 09780202300079303000 ed ordina la CP_3
cancellazione della iscrizione ove già disposta;
-condanna al pagamento, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 1865,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato;
-compensa le spese di lite tra società opponente ed CP_3
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 28.05.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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