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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1631/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
( , nato ad [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Dante 52 presso lo studio dell'avv. Sebastiana Di Maria che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente- contro
( ) nata il [...] in [...], residente in CP_1 C.F._2
Avola Via Combattenti D'Italia n. 5, elettivamente domiciliata in Catania Via Etnea 161 presso lo
Studio dell'Avv. Agatino Barone che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente-
In esito all'udienza cartolare del 7.10.2025, sulle note depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto depositato il
17.7.2023)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 30.3.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio dallo stesso contratto con il 23.12.2011 in Avola (atto trascritto al n. 24, CP_1
Parte I, anno 2011 del Comune di Avola).
Ha premesso che:
-dalla loro unione è nata il [...] in [...] la figlia ancora minorenne;
Persona_1
-essendo la convivenza divenuta intollerabile, essi coniugi si sono separati con sentenza n. 2092/2022 emessa da questo Tribunale in data 4.11.2022 - passata in giudicato- con cui è stato recepito il loro accordo sulle condizioni della separazione raggiunto in corso di causa;
-dalla separazione non è mai più ripresa la convivenza coniugale.
Ha dedotto di essere pensionato e di percepire la pensione di € 900 al mese su cui grava la rata del mutuo di € 360,00 e che la invece lavora come collaboratrice domestica e percepisce il reddito di CP_1
cittadinanza.
Su tali premesse, ha chiesto altresì l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 presso la madre nella casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. 7, piano terra;
la regolamentazione del diritto di visita alla minore;
la determinazione in € 200 dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto rappresentato in ricorso in CP_1
ordine alla situazione economica della stessa.
In particolare ha contestato di lavorare in nero e di percepire il reddito di cittadinanza, ed ha dedotto di svolgere attività lavorativa stagionale guadagnando circa € 900 al mese su base annua.
Ha contestato altresì quanto dedotto dal ricorrente in merito alle proprie entrate mensili deducendo che la pensione dallo stesso percepita è di circa € 1.400 al mese;
che egli integra detta pensione con il guadagno come pizzaiolo/chef che svolge anche all'estero con lauti guadagni e con la locazione in nero di parte dell'immobile di cui fa parte la casa familiare.
Ha infine dedotto che il ricorrente non vede e non sente la figlia di cui si disinteressa anche economicamente.
Su tali premesse ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia, l'assegnazione per intero della casa familiare anche per la parte frazionata occupata da terzi;
l'esercizio con modalità tutelate del diritto di visita;
la determinazione in € 800 dell'assegno di mantenimento per la figlia;
l'adozione di misure sanzionatorie.
Comparsi all'udienza del 7.11.2023 i coniugi hanno confermato le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 5.1.2024 il giudice delegato alla trattazione della causa ha confermato le condizioni stabilite con la separazione, ha disposto l'ascolto della minore ed ammesso le prove orali. Per_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 13.2.2024 si è proceduto all'ascolto della minore la quale ha riferito Persona_1
in merito ai rapporti con il padre e alla sua determinazione di non intrattenere più rapporti con lo stesso.
Sono state infine assunte le prove testimoniali e all'esito la causa è stata rimessa ad udienza scritta di decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
Indi la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. xxx
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70 come risulta dalla sentenza di separazione sopra citata, passata in giudicato.
E' pacifico, inoltre, che le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, da anni vivono vite autonome e concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, così, l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Regolamentazione dei rapporti genitoriali con la figlia Per_1
La figlia in sede di ascolto ha riferito che dopo la separazione dei genitori era lei, all'inizio, a Per_1
cercare il padre il quale non sempre le rispondeva e quando rientrava dalla Germania non trascorreva tanto tempo con lei.
Ha precisato che successivamente ha interrotto i rapporti con il padre, bloccandolo sul telefono, perché lo stesso ha concesso parte dell'immobile, dove lei abita con la madre, a terze persone con cui vi sono stati attriti determinati da ragioni di vicinato. Ha precisato che è stato proprio questo attrito la causa del suo distacco dal padre a cui ha imputato di essersi disinteressato del suo malessere causato dai vicini.
Ha anche riferito che quando lei usciva con il padre lo stesso stava spesso al telefono e che le parlava male della madre e della sorellastra e di avere assistito a telefonate tra il padre e la madre in cui il padre minacciava di morte la madre.
Ha quindi dichiarato di non volere avere rapporti con il padre il quale la mette in stato di agitazione.
La circostanza che la minore abbia interrotto i rapporti con il padre non è contestata ed è anche Per_1
confermata dalle dichiarazioni rese dai testi assunti (v. , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
i quali hanno riferito che dal 2023 la minore non vede più il padre perché si rifiuta di
[...] Per_1
incontrarlo.
Ciò posto, va preliminarmente ricordato che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio pagina 3 di 6 ordinario privilegiato dal legislatore da cui ci si può discostare in presenza di comprovate ragioni giustificative nell'interesse preminente della prole.
Nel caso in esame, la minore ha inequivocabilmente chiarito che la ragione principale del suo distacco dal padre è legata al malessere generato dagli attriti con i vicini di casa di cui il padre si è disinteressato.
Tale condotta tuttavia non dimostra l'inidoneità del all'esercizio delle sue responsabilità Parte_1
genitoriali, ma semmai una certa insensibilità che, anche considerati gli altri comportamenti riferiti, non appare insuperabile o comunque ostativa rispetto alle competenze genitoriali.
Sotto altro concorrente profilo va poi considerato che ad oggi il regime di affidamento condiviso non si
è rivelato in concreto pregiudizievole per la minore non risultando che il padre abbia tenuto condotte ostative rispetto alle scelte e agli interessi della sua vita.
Peraltro, la figlia sta per divenire maggiorenne e non emergono ragioni sopravvenute che Per_1 possano giustificare l'adozione, oggi, del regime di affidamento “super-esclusivo” invocato dalla madre.
Quanto al collocamento lo stesso va mantenuto presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. 7, piano terra (come previsto con la sentenza di separazione che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione), non potendosi detta assegnazione estendere ad altri immobili facenti parte dello stesso edificio che non costituiscono l'habitat domestico della minore.
Considerato che la figlia sta per divenire maggiorenne, la stessa potrà vedere il padre in base a Per_1
liberi accordi con lo stesso.
Mantenimento della figlia Per_1
Il ricorrente ha prodotto le CU 2020, 2021 e 2022 che documentano un reddito che per l'ultimo anno, relativo ai redditi del 2021, è pari a circa € 12.300 netti che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.000 al mese.
Posto che il dato reddituale è quello riferibile all'epoca della separazione e che, come rilevato nell'ordinanza del 5.1.2024, la rata del mutuo era già in essere a quel momento –quando le parti cioè avevano concordato le condizioni della separazione-, non v'è prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente.
Invero, non sono state prodotte le ultime dichiarazioni reddituali e d'altra parte i testi assunti (v.
e hanno confermato che il svolge anche all'estero –in Testimone_3 Testimone_2 Parte_1
Germania- l'attività di chef/pizzaiolo.
pagina 4 di 6 Ne consegue che, anche a voler sorvolare sul non chiaro rapporto relativo all'immobile di proprietà dello stesso abitato da terzi, le entrate del devono ritenersi verosimilmente maggiori di Parte_1
quelle dichiarate, cosicchè non è credibile che lo stesso possa contare solo sulla pensione di poco più di
€ 600 al mese al netto delle trattenute.
Sotto altro aspetto va considerato che la figlia è ormai quasi maggiorenne ed ha quindi Per_1 maggiori esigenze rispetto all'epoca della separazione.
Ne consegue che, in mancanza di elementi economici certi, l'assegno per il mantenimento della figlia da porsi a carico del va determinato in € 400 da versarsi alla entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 CP_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat, con decorrenza dalla data odierna.
Le spese straordinarie per la figlia vanno confermate al 50% a carico di ciascun genitore. Per_1
Ulteriori domande
Gli impegni di natura negoziale assunti con l'accordo di separazione esulano del thema decidendum essendo soggetti all'ordinaria tutela civilistica.
Alla luce delle superiori risultanze non v'è luogo per l'adozione di provvedimenti sanzionatori, peraltro genericamente richiesti dalla resistente.
Spese del giudizio
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Avola il 23.12.2011 in (atto trascritto Parte_1 CP_1
al n. 24, Parte I, anno 2011 del Comune di Avola); conferma l'affidamento condiviso della figlia la sua collocazione presso la madre Persona_1
e l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. CP_1
7, piano terra;
dispone come in parte motiva per il diritto di visita del ricorrente alla figlia;
determina in € 400 l'assegno che dovrà corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a per il mantenimento della figlia con rivalutazione annua su base Istat e CP_1 Per_1
con decorrenza dalla presente sentenza;
conferma l'onere al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
rigetta nel resto;
compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa l'11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
( , nato ad [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Dante 52 presso lo studio dell'avv. Sebastiana Di Maria che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente- contro
( ) nata il [...] in [...], residente in CP_1 C.F._2
Avola Via Combattenti D'Italia n. 5, elettivamente domiciliata in Catania Via Etnea 161 presso lo
Studio dell'Avv. Agatino Barone che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente-
In esito all'udienza cartolare del 7.10.2025, sulle note depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto depositato il
17.7.2023)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 30.3.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio dallo stesso contratto con il 23.12.2011 in Avola (atto trascritto al n. 24, CP_1
Parte I, anno 2011 del Comune di Avola).
Ha premesso che:
-dalla loro unione è nata il [...] in [...] la figlia ancora minorenne;
Persona_1
-essendo la convivenza divenuta intollerabile, essi coniugi si sono separati con sentenza n. 2092/2022 emessa da questo Tribunale in data 4.11.2022 - passata in giudicato- con cui è stato recepito il loro accordo sulle condizioni della separazione raggiunto in corso di causa;
-dalla separazione non è mai più ripresa la convivenza coniugale.
Ha dedotto di essere pensionato e di percepire la pensione di € 900 al mese su cui grava la rata del mutuo di € 360,00 e che la invece lavora come collaboratrice domestica e percepisce il reddito di CP_1
cittadinanza.
Su tali premesse, ha chiesto altresì l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 presso la madre nella casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. 7, piano terra;
la regolamentazione del diritto di visita alla minore;
la determinazione in € 200 dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto rappresentato in ricorso in CP_1
ordine alla situazione economica della stessa.
In particolare ha contestato di lavorare in nero e di percepire il reddito di cittadinanza, ed ha dedotto di svolgere attività lavorativa stagionale guadagnando circa € 900 al mese su base annua.
Ha contestato altresì quanto dedotto dal ricorrente in merito alle proprie entrate mensili deducendo che la pensione dallo stesso percepita è di circa € 1.400 al mese;
che egli integra detta pensione con il guadagno come pizzaiolo/chef che svolge anche all'estero con lauti guadagni e con la locazione in nero di parte dell'immobile di cui fa parte la casa familiare.
Ha infine dedotto che il ricorrente non vede e non sente la figlia di cui si disinteressa anche economicamente.
Su tali premesse ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia, l'assegnazione per intero della casa familiare anche per la parte frazionata occupata da terzi;
l'esercizio con modalità tutelate del diritto di visita;
la determinazione in € 800 dell'assegno di mantenimento per la figlia;
l'adozione di misure sanzionatorie.
Comparsi all'udienza del 7.11.2023 i coniugi hanno confermato le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 5.1.2024 il giudice delegato alla trattazione della causa ha confermato le condizioni stabilite con la separazione, ha disposto l'ascolto della minore ed ammesso le prove orali. Per_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 13.2.2024 si è proceduto all'ascolto della minore la quale ha riferito Persona_1
in merito ai rapporti con il padre e alla sua determinazione di non intrattenere più rapporti con lo stesso.
Sono state infine assunte le prove testimoniali e all'esito la causa è stata rimessa ad udienza scritta di decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
Indi la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. xxx
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70 come risulta dalla sentenza di separazione sopra citata, passata in giudicato.
E' pacifico, inoltre, che le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, da anni vivono vite autonome e concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, così, l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Regolamentazione dei rapporti genitoriali con la figlia Per_1
La figlia in sede di ascolto ha riferito che dopo la separazione dei genitori era lei, all'inizio, a Per_1
cercare il padre il quale non sempre le rispondeva e quando rientrava dalla Germania non trascorreva tanto tempo con lei.
Ha precisato che successivamente ha interrotto i rapporti con il padre, bloccandolo sul telefono, perché lo stesso ha concesso parte dell'immobile, dove lei abita con la madre, a terze persone con cui vi sono stati attriti determinati da ragioni di vicinato. Ha precisato che è stato proprio questo attrito la causa del suo distacco dal padre a cui ha imputato di essersi disinteressato del suo malessere causato dai vicini.
Ha anche riferito che quando lei usciva con il padre lo stesso stava spesso al telefono e che le parlava male della madre e della sorellastra e di avere assistito a telefonate tra il padre e la madre in cui il padre minacciava di morte la madre.
Ha quindi dichiarato di non volere avere rapporti con il padre il quale la mette in stato di agitazione.
La circostanza che la minore abbia interrotto i rapporti con il padre non è contestata ed è anche Per_1
confermata dalle dichiarazioni rese dai testi assunti (v. , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
i quali hanno riferito che dal 2023 la minore non vede più il padre perché si rifiuta di
[...] Per_1
incontrarlo.
Ciò posto, va preliminarmente ricordato che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio pagina 3 di 6 ordinario privilegiato dal legislatore da cui ci si può discostare in presenza di comprovate ragioni giustificative nell'interesse preminente della prole.
Nel caso in esame, la minore ha inequivocabilmente chiarito che la ragione principale del suo distacco dal padre è legata al malessere generato dagli attriti con i vicini di casa di cui il padre si è disinteressato.
Tale condotta tuttavia non dimostra l'inidoneità del all'esercizio delle sue responsabilità Parte_1
genitoriali, ma semmai una certa insensibilità che, anche considerati gli altri comportamenti riferiti, non appare insuperabile o comunque ostativa rispetto alle competenze genitoriali.
Sotto altro concorrente profilo va poi considerato che ad oggi il regime di affidamento condiviso non si
è rivelato in concreto pregiudizievole per la minore non risultando che il padre abbia tenuto condotte ostative rispetto alle scelte e agli interessi della sua vita.
Peraltro, la figlia sta per divenire maggiorenne e non emergono ragioni sopravvenute che Per_1 possano giustificare l'adozione, oggi, del regime di affidamento “super-esclusivo” invocato dalla madre.
Quanto al collocamento lo stesso va mantenuto presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. 7, piano terra (come previsto con la sentenza di separazione che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione), non potendosi detta assegnazione estendere ad altri immobili facenti parte dello stesso edificio che non costituiscono l'habitat domestico della minore.
Considerato che la figlia sta per divenire maggiorenne, la stessa potrà vedere il padre in base a Per_1
liberi accordi con lo stesso.
Mantenimento della figlia Per_1
Il ricorrente ha prodotto le CU 2020, 2021 e 2022 che documentano un reddito che per l'ultimo anno, relativo ai redditi del 2021, è pari a circa € 12.300 netti che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.000 al mese.
Posto che il dato reddituale è quello riferibile all'epoca della separazione e che, come rilevato nell'ordinanza del 5.1.2024, la rata del mutuo era già in essere a quel momento –quando le parti cioè avevano concordato le condizioni della separazione-, non v'è prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente.
Invero, non sono state prodotte le ultime dichiarazioni reddituali e d'altra parte i testi assunti (v.
e hanno confermato che il svolge anche all'estero –in Testimone_3 Testimone_2 Parte_1
Germania- l'attività di chef/pizzaiolo.
pagina 4 di 6 Ne consegue che, anche a voler sorvolare sul non chiaro rapporto relativo all'immobile di proprietà dello stesso abitato da terzi, le entrate del devono ritenersi verosimilmente maggiori di Parte_1
quelle dichiarate, cosicchè non è credibile che lo stesso possa contare solo sulla pensione di poco più di
€ 600 al mese al netto delle trattenute.
Sotto altro aspetto va considerato che la figlia è ormai quasi maggiorenne ed ha quindi Per_1 maggiori esigenze rispetto all'epoca della separazione.
Ne consegue che, in mancanza di elementi economici certi, l'assegno per il mantenimento della figlia da porsi a carico del va determinato in € 400 da versarsi alla entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 CP_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat, con decorrenza dalla data odierna.
Le spese straordinarie per la figlia vanno confermate al 50% a carico di ciascun genitore. Per_1
Ulteriori domande
Gli impegni di natura negoziale assunti con l'accordo di separazione esulano del thema decidendum essendo soggetti all'ordinaria tutela civilistica.
Alla luce delle superiori risultanze non v'è luogo per l'adozione di provvedimenti sanzionatori, peraltro genericamente richiesti dalla resistente.
Spese del giudizio
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Avola il 23.12.2011 in (atto trascritto Parte_1 CP_1
al n. 24, Parte I, anno 2011 del Comune di Avola); conferma l'affidamento condiviso della figlia la sua collocazione presso la madre Persona_1
e l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Avola via Combattenti d'Italia n. CP_1
7, piano terra;
dispone come in parte motiva per il diritto di visita del ricorrente alla figlia;
determina in € 400 l'assegno che dovrà corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a per il mantenimento della figlia con rivalutazione annua su base Istat e CP_1 Per_1
con decorrenza dalla presente sentenza;
conferma l'onere al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
rigetta nel resto;
compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa l'11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
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