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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7056/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015733851000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030936235000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021491761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3913/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate di
Catania e della Regione Siciliana, Assessorato Economia Regione Sicilia – Dipartimento Finanze e Credito, in persona dell'Assessore pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e due cartelle di pagamento sottostanti (indicate in epigrafe) aventi ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione dei crediti tributari;
b) decadenza del potere impositivo.
Non si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana e l'ADER ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo
PEC in data 9/7/2024.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catania ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 18/11/2025, il difensore del ricorrente ha eccepito la irregolarità della procedura di notifica delle cartelle di pagamento ex adverso prodotte.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va esaminato il secondo motivo avente ad oggetto la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione, che va disatteso.
Preliminarmente, va rilevato che è tardiva l'eccezione concernente i vizi delle notifiche delle cartelle di pagamento di cui trattasi. Essa è stata sollevata, in modo generico, dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione in seguito alla produzione documentale anzichè con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di documenti depositati, come dispone l'art. 24 del d.lgs n. 546/1992; di talchè il ricorrente è decaduto dalla facoltà di proporre la suddetta eccezione processuale che non può essere presa in esame.
In ogni caso, va evidenziato che, attraverso la documentazione prodotta, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la cartella con n. finale 235 è stata notificata in data 19/1/2018 mani del destinatario;
la cartella di pagamento con n. finale 761 è stata notificata in data 12/3/2019 e rifiutata dal destinatario
(come documentato in atti). Ne deriva che in assenza di impugnazione nei termini di legge, le cartelle di pagamento sono divenute definitive con conseguente impossibilità del contribuente di eccepire la decadenza del potere impositivo,
Non è maturata la prescrizione dei crediti tributari, eccepita con il primo motivo che va rigettato.
Dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, si ricava che la cartella di pagamento con n. finale 235 è richiamata dall'intimazione di pagamento con n. finale 016, notificata per compiuta giacenza in data 29/6/2022, non impugnata nei termini di legge. Da questa data decorre l'ulteriore termine di prescrizione di anni tre che, scadente il 29/6/2025, è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 10/5/2024.
Dalla data di notifica della cartella con n. finale 761, avvenuta il 12/3/2019, decorre il termine triennale di prescrizione che è stato sospeso dalla normativa emergenziale I- (ex art. 68 comma 1 d.l. n.
18/21 e l'art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) sino al 31/12/2023. Alla suddetta scadenza deve essere aggiunto il periodo di sospensione ex lege, pari a giorni 542 (cfr. Cass. sent. n. 960 del 15/1/2025) che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 10/5/2024.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidante in favore dell'Agenzia delle Entrate come da dispositivo. Nulla a provvedere per l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione e per la Regione Siciliana in quanto rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
Euro 300, oltre spese accessorie, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nulla a provvedere per l'ADER e la
Regione Sicilia. Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa))
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7056/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015733851000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030936235000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021491761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3913/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate di
Catania e della Regione Siciliana, Assessorato Economia Regione Sicilia – Dipartimento Finanze e Credito, in persona dell'Assessore pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e due cartelle di pagamento sottostanti (indicate in epigrafe) aventi ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione dei crediti tributari;
b) decadenza del potere impositivo.
Non si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana e l'ADER ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo
PEC in data 9/7/2024.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catania ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 18/11/2025, il difensore del ricorrente ha eccepito la irregolarità della procedura di notifica delle cartelle di pagamento ex adverso prodotte.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va esaminato il secondo motivo avente ad oggetto la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione, che va disatteso.
Preliminarmente, va rilevato che è tardiva l'eccezione concernente i vizi delle notifiche delle cartelle di pagamento di cui trattasi. Essa è stata sollevata, in modo generico, dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione in seguito alla produzione documentale anzichè con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di documenti depositati, come dispone l'art. 24 del d.lgs n. 546/1992; di talchè il ricorrente è decaduto dalla facoltà di proporre la suddetta eccezione processuale che non può essere presa in esame.
In ogni caso, va evidenziato che, attraverso la documentazione prodotta, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la cartella con n. finale 235 è stata notificata in data 19/1/2018 mani del destinatario;
la cartella di pagamento con n. finale 761 è stata notificata in data 12/3/2019 e rifiutata dal destinatario
(come documentato in atti). Ne deriva che in assenza di impugnazione nei termini di legge, le cartelle di pagamento sono divenute definitive con conseguente impossibilità del contribuente di eccepire la decadenza del potere impositivo,
Non è maturata la prescrizione dei crediti tributari, eccepita con il primo motivo che va rigettato.
Dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, si ricava che la cartella di pagamento con n. finale 235 è richiamata dall'intimazione di pagamento con n. finale 016, notificata per compiuta giacenza in data 29/6/2022, non impugnata nei termini di legge. Da questa data decorre l'ulteriore termine di prescrizione di anni tre che, scadente il 29/6/2025, è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 10/5/2024.
Dalla data di notifica della cartella con n. finale 761, avvenuta il 12/3/2019, decorre il termine triennale di prescrizione che è stato sospeso dalla normativa emergenziale I- (ex art. 68 comma 1 d.l. n.
18/21 e l'art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) sino al 31/12/2023. Alla suddetta scadenza deve essere aggiunto il periodo di sospensione ex lege, pari a giorni 542 (cfr. Cass. sent. n. 960 del 15/1/2025) che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 10/5/2024.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidante in favore dell'Agenzia delle Entrate come da dispositivo. Nulla a provvedere per l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione e per la Regione Siciliana in quanto rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
Euro 300, oltre spese accessorie, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nulla a provvedere per l'ADER e la
Regione Sicilia. Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa))