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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1380 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose”, e vertente TRA
, C.F. , parte nata a NO CA (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 19.05.68 e , C.F. , parte nata in Germania in [...] Parte_2 C.F._2 23.03.71 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MARCO DE ROSIS, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti appellanti - E
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA STRAFACE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE GODINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Appellate -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di NO in data 10.11.2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
allegando che: Controparte_2 Parte_1
- In data 04.03.2020 alle ore 11.00 circa, nel mentre percorreva a bordo della propria autovettura Volkswagen Touareg TG FW149FP, la SS 106, direzione “I Portali” NO- Rossano, l'autocarro TG AL195PM, assicurato N. Controparte_3 0120977JL, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia perdeva pietrisco e sabbia, provocando danni nella parte anteriore dell'auto del quantificati in € 888,69; CP_1
- In data 5.03.2020 veniva inoltrata messa in mora con richiesta di risarcimento danni alla società di assicurazione ed al responsabile civile ed in data 11.06.2020 veniva inoltrato invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo.
- L'attore ha il diritto di essere risarcito per i danni subiti, pari ad € 888,69 oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa in € 500,00. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di NO di: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo TG AL195PM in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannare i responsabili in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura dell'attore nella misura di € 888,69 oltre al risarcimento del danno da fermo R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 2 di 7
tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00 così per un residuo totale di € 1.388,69 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.12.2020, si è costituito
, deducendo che: Parte_1
- la dinamica del sinistro è del tutto priva di supporto probatorio;
il , alla data del Pt_1 presunto sinistro, si trovava presso la propria abitazione in stato di malattia e, pertanto, il veicolo si trovava in sosta presso la sua abitazione, essendo nel suo esclusivo possesso;
- L'infondatezza e la sproporzione della quantificazione dei danni richiesti dall'attore. Ciò posto il convenuto ha chiesto al Giudice di Pace di: “1) rigettare in quanto infondato sia in fatto sia in diritto le domande avverse;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.” Con comparsa di costituzione depositata in data 1.12.2020 si è costituita la
[...] educendo: Controparte_2
- Il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, atteso che la fattispecie non rientra nella casistica della RCA, il rischio dedotto non è garantito dalla polizza stipulata con la CP_4
- L'improcedibilità della domanda per mancata vocatio in ius del locatario dell'autocarro. L'attore non si è curato della circostanza che il titolare della polizza assicurativa è un soggetto diverso dal proprietario e che entrambi sono civilmente obbligati a risarcire eventuali danni;
- La nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda;
non è stato specificato il punto preciso in cui sarebbe avvenuto il sinistro, la dinamica e le condizioni della strada, né chi fosse il conducente dell'autocarro;
- La responsabilità dell'occorso, laddove si dovesse accertare la veridicità del presunto sinistro, deve essere ascritta esclusivamente al il quale, per sua imperizia, non CP_1 manteneva un'adeguata distanza di sicurezza in considerazione della strada e dello stato dei luoghi;
in via gradata, la responsabilità andrà ascritta al conducente del veicolo targato FW149FP che ometteva di osservare le comuni regole di prudenza e/o diligenza, non accertandosi che dall'automezzo pesante potessero cadere dei detriti, essendo tale circostanza facilmente prevedibile ed evitabile, richiamando semplicemente ed in ogni modo l'attenzione del conducente antagonista.
- In via subordinata, il concorso di colpa del conducente il veicolo Touareg e CP_5 del conducente dell'autocarro di proprietà del . Pt_1
- La sproporzione della quantificazione dei danni invocati. Tanto premesso, la convenuta ha chiesto al Giudice di Pace:
“a) preliminarmente, 1a) la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
per carenza di copertura assicurativa specifica, non operante la semplice polizza RCA;
2a)
[...] improcedibilità dell'azione per mancata vocatio in ius del locatario dell'autocarro, essendo soggetto civilmente responsabile e quindi obbligato passivo al pari del proprietario;
3a) la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda ex adverso formulata;
4a) improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti dell'azione in riferimento alla mancata osservazione dei precetti di cui all'art. 141 dlgs 209/2005. Da qui la carenza di legittimazione passiva della comparente società B) Nel merito Controparte_2 1b) rigettare la domanda attrice, in quanto, così formulata, palesemente nulla ed inammissibile, perché speculativa e destituita da qualsivoglia fondamento probatorio, sia in fatto che in diritto, nonché improponibile nei confronti di , per difetto di legittimazione passiva della Controparte_6 stessa, per le ragioni sopra esposte ed esponende nel prosieguo del presente giudizio;
2b) in via ancor più gradata, allorché dovesse essere ravvisato un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro de quo riconoscere ed attribuire al sig. , nella qualità di Controparte_1 R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 3 di 7
conducente il veicolo Volkswagen Touareg Tg. FW149FP – la maggior percentuale di responsabilità e statuendo, conseguentemente, in ordine alla determinazione del danno eventualmente dovuto, contenendolo nei limiti dell'effettivo provato e ridotta la misura dell'indennizzo in proporzione alla percentuale di concorso che verrà riconosciuta: 3b) con vittoria di sese, diritti ed onorari di causa;
4b) con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.” Il Giudice di Pace all'udienza dell'1.12.2020 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , intestataria della polizza assicurativa RCA. Parte_2 Con comparsa di costituzione depositata in data 2.03.2021 si è costituita Parte_2 deducendo che:
- Il mezzo che ipoteticamente avrebbe causato i presunti danni, la cui polizza assicurativa è intestata alla , è nell'esclusivo possesso di , il quale alla data del Pt_2 Parte_1 sinistro si trovava presso la propria abitazione poiché in malattia;
- Il veicolo nella giornata del 4.03.2020 si trovava in sosta presso la residenza del e Pt_1 della , conviventi;
Pt_2
- La domanda è, quindi, da rigettare per la mancata prova del fatto storico;
quanto al quantum debeatur, è indimostrata l'esatta quantificazione. Tutto ciò premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di: “1) rigettare in quanto Parte_2 infondato sia in fatto sia in diritto le domande avverse;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.” La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e testimoniale. Con la sentenza n. 383/21 resa in data 7.12.2021 e pubblicata in data 16.12.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 974/2020 R.G. il Giudice di Pace di NO, ha così statuito: “1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AL 195PM per violazione, da parte dello stesso, dell'articolo 164 CdS;
2) di conseguenza condanna i convenuti, in solido tra loro, ai pagamenti dei danni subiti dall'attore, quantificati in € 770,00 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo;
3) condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate in € 796,00, di cui
€ 125,00 per spese, € 113,00 per fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva, € 235,00 per la fase istruttoria ed € 203,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
2. I motivi d'appello, le posizioni delle parti e il giudizio di secondo grado. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 9.06.2022 gli appellanti e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 prefata sentenza, per i seguenti motivi:
- La sentenza è nulla, inesistente o, comunque, difetta di motivazione atteso che è priva di una pagina inerente alla motivazione, nello specifico, il provvedimento impugnato è stato depositato privo della pagina che avrebbe dovuto essere contrassegnata dal n. 6.
- La sentenza è erronea per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, essendo fondata sull'errato presupposto di aver riconosciuto l'efficacia di piena prova della riproduzione fotografica di controparte, quale effetto del mancato disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. In tal modo, però, si confonde il piano dell'allegazione con quello della prova. L'onere di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. sorge solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato nelle circostanze di tempo e di luogo. In mancanza di detti requisiti resta per la controparte solo l'onere di contestare i fatti oggetto di allegazione. Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica prodotta dal Sig. in alcun CP_1 modo è possibile desumere le circostanze sia di luogo che di spazio. Difatti, le foto depositate dall'odierno appellato mostrano esclusivamente il mezzo del Sig. senza Pt_1 alcun collegamento con le circostanze di tempo e di luogo da questo dedotte. R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 4 di 7
Inoltre, il Giudice non ha correttamente valutato l'esito delle prove testimoniali. Le dichiarazioni rese dai testi hanno chiarito che il mezzo di proprietà del Sig. la mattina Pt_1 del 04.03.2020 si trovava parcheggiato presso l'abitazione dello stesso. Tanto premesso, e , hanno chiesto a questo Tribunale: Parte_1 Parte_2
“respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame e riforma della sentenza appellata: 1) in via preliminare dichiarare di nullità e/o inesistenza e/o difetto di motivazione della sentenza. n. 383/2021 del Giudice di Pace di NO CA;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Pt_1 condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite onorari difensivi inclusi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Con comparsa di costituzione depositata in data 15.01.2023 si è costituito Controparte_1 deducendo:
- La correttezza della sentenza impugnata, atteso il raggiungimento della prova circa il verificarsi dell'evento e la dinamica per come allegata dal nell'atto introduttivo del CP_1 giudizio.
- L'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di controparte che risultano essere smentite in primis dalla prova documentale agli atti, ovvero dagli allegati fotografici da cui emerge in modo ed la presenza dell'Autocarro della parte convenuta CP_7 CP_8 sul luogo e nell'ora del sinistro. Gli allegati fotografici non solo sono stati confermati dalla teste di parte attrice ma soprattutto non contestati in alcun modo dalla parte avversa.
- Quanto al quantum debeatur, è stata raggiunta la prova dei danni con l'allegazione dei documenti fiscali (fattura e preventivo), confermati nel loro contenuto dal teste Tes_1
responsabile della
[...] Parte_3 Ciò premesso, ha chiesto a codesto Tribunale di: “1) Rigettare nel merito il Controparte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) Confermare la sentenza del Giudice di Pace di NO N. 383/2021. 3) Spese di lite vinte.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2023, si è costituita la
[...] che riportandosi ai propri scritti difensivi di cui al giudizio di primo grado Controparte_2 ha concluso associandosi “alle richieste di parte appellante per ciò che concerne la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o difetto di motivazione della sentenza appellata, la n. 383/2021, del Giudice di Pace di NO CA;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto ed in diritto e previa conferma della sentenza Pt_1 di primo grado, rigettare totalmente l'appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 383/2021 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di NO ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 12.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositata dalle parti, ove hanno precisato le proprie conclusioni come da atti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 5 di 7
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
5. Infondatezza dell'appello proposto. Nei limiti del devolutum, disegnati dai motivi di gravame, l'appello proposto è infondato e non può essere accolto. 5.1.Non vi è dubbio che la sentenza del giudice di prime cure sia priva di una pagina. Tuttavia, ad una attenta lettura del provvedimento, la lacuna non ha inficiato l'apparato motivazionale, dal momento che è evidente che il giudice di prime cure, nella pagina mancante, abbia analizzato le deposizioni testimoniali delle parti odierne appellanti e abbia inteso privilegiare le risultanze probatorie della parte odierna appellata. Peraltro – è utile soggiungere – che l'eventuale nullità della sentenza non rientra tra i casi tassativi in cui la causa debba essere rimessa al giudice di prime cure, dovendo, quindi, il giudice d'appello provvedere alla decisione della controversia. 5.2.Sotto tale profilo, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure non è scalfita dai motivi di gravame e merita di essere condivisa. Invero, ad integrazione della motivazione resa, è opportuno soggiungere che non sono esclusivamente le fotografie allegate dalla parte attrice in primo grado a scalfire la ricostruzione operata dai testi delle parti odierne appellanti. Invero, il teste escusso su indicazione di parte attrice non solo era presente al momento dell'evento dannoso ed ha assistito alla successione dei fattori che hanno determinato l'evento, ma ha anche confermato che la rappresentazione fotografica esibita raffigurasse proprio l'autocarro degli odierni appellanti e l'auto del individuando anche i punti in cui la vettura è stata CP_1 attinta. Per l'effetto, il giudice di prime cure, analizzando le risultanze istruttorie, ha ritenuto maggiormente attendibile, anche alla luce della presenza al momento dell'evento e alla precisazione dettagliata della narrazione, le prove indicate dalla parte attrice. Del resto, ove opera il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., esso si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova e tale da rendere il giudice pienamente libero di scegliere, tra i molteplici elementi di prova, quelli ritenuti più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio libero convincimento, scartando quelli ritenuti meno concludenti e sicuri (v. Cass. Civ. n. 14540 del 2013; Cass. Civ. n. 19124 del 2011). Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione
“prudente apprezzamento” adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. La motivazione, inoltre, deve dar conto di tutte le risultanza istruttorie ma sotto un profilo complessivo e globale, considerate in una visione unitaria che non lasci spazio ad una disamina distinta e separata delle medesime ( Cass. Civ. n. 2943 del 7.2.13). Il giudice, del resto, non è tenuto a prendere in considerazione ed analiticamente confutare tutte le deduzioni istruttorie di segno contrario alle tesi fattuali accolte ( Cass. Civ. 2212 del 16.2.12; Cass. Civ. n. 5586 del 9.3.11), essendo sufficiente che egli indichi gli elementi su cui si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, risultino incompatibili con la statuizione adottata (Cass. Civ. n. 25509 del 2014; Cass. Civ. n. 11258 del 2013, nonché Cass. Civ. n. 16497 del 2019, secondo cui, “come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 6 di 7
previsti dalla legge. Ne' il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”). 5.3. Ne consegue che l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
6. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, in assenza di esplicito motivo di gravame, la statuizione sulle spese del giudice di prime cure deve essere integralmente confermata. Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, alla luce della peculiarità della vicenda e della assenza di una pagina di motivazione nella sentenza del giudice di pace.
6.1. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dalla parte appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la SENTENZA appellata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 20 dicembre 2025. Il Giudice R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 7 di 7
dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1380 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose”, e vertente TRA
, C.F. , parte nata a NO CA (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 19.05.68 e , C.F. , parte nata in Germania in [...] Parte_2 C.F._2 23.03.71 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MARCO DE ROSIS, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti appellanti - E
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA STRAFACE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE GODINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Appellate -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di NO in data 10.11.2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
allegando che: Controparte_2 Parte_1
- In data 04.03.2020 alle ore 11.00 circa, nel mentre percorreva a bordo della propria autovettura Volkswagen Touareg TG FW149FP, la SS 106, direzione “I Portali” NO- Rossano, l'autocarro TG AL195PM, assicurato N. Controparte_3 0120977JL, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia perdeva pietrisco e sabbia, provocando danni nella parte anteriore dell'auto del quantificati in € 888,69; CP_1
- In data 5.03.2020 veniva inoltrata messa in mora con richiesta di risarcimento danni alla società di assicurazione ed al responsabile civile ed in data 11.06.2020 veniva inoltrato invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo.
- L'attore ha il diritto di essere risarcito per i danni subiti, pari ad € 888,69 oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa in € 500,00. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di NO di: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo TG AL195PM in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannare i responsabili in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura dell'attore nella misura di € 888,69 oltre al risarcimento del danno da fermo R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 2 di 7
tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00 così per un residuo totale di € 1.388,69 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.12.2020, si è costituito
, deducendo che: Parte_1
- la dinamica del sinistro è del tutto priva di supporto probatorio;
il , alla data del Pt_1 presunto sinistro, si trovava presso la propria abitazione in stato di malattia e, pertanto, il veicolo si trovava in sosta presso la sua abitazione, essendo nel suo esclusivo possesso;
- L'infondatezza e la sproporzione della quantificazione dei danni richiesti dall'attore. Ciò posto il convenuto ha chiesto al Giudice di Pace di: “1) rigettare in quanto infondato sia in fatto sia in diritto le domande avverse;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.” Con comparsa di costituzione depositata in data 1.12.2020 si è costituita la
[...] educendo: Controparte_2
- Il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, atteso che la fattispecie non rientra nella casistica della RCA, il rischio dedotto non è garantito dalla polizza stipulata con la CP_4
- L'improcedibilità della domanda per mancata vocatio in ius del locatario dell'autocarro. L'attore non si è curato della circostanza che il titolare della polizza assicurativa è un soggetto diverso dal proprietario e che entrambi sono civilmente obbligati a risarcire eventuali danni;
- La nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda;
non è stato specificato il punto preciso in cui sarebbe avvenuto il sinistro, la dinamica e le condizioni della strada, né chi fosse il conducente dell'autocarro;
- La responsabilità dell'occorso, laddove si dovesse accertare la veridicità del presunto sinistro, deve essere ascritta esclusivamente al il quale, per sua imperizia, non CP_1 manteneva un'adeguata distanza di sicurezza in considerazione della strada e dello stato dei luoghi;
in via gradata, la responsabilità andrà ascritta al conducente del veicolo targato FW149FP che ometteva di osservare le comuni regole di prudenza e/o diligenza, non accertandosi che dall'automezzo pesante potessero cadere dei detriti, essendo tale circostanza facilmente prevedibile ed evitabile, richiamando semplicemente ed in ogni modo l'attenzione del conducente antagonista.
- In via subordinata, il concorso di colpa del conducente il veicolo Touareg e CP_5 del conducente dell'autocarro di proprietà del . Pt_1
- La sproporzione della quantificazione dei danni invocati. Tanto premesso, la convenuta ha chiesto al Giudice di Pace:
“a) preliminarmente, 1a) la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
per carenza di copertura assicurativa specifica, non operante la semplice polizza RCA;
2a)
[...] improcedibilità dell'azione per mancata vocatio in ius del locatario dell'autocarro, essendo soggetto civilmente responsabile e quindi obbligato passivo al pari del proprietario;
3a) la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda ex adverso formulata;
4a) improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti dell'azione in riferimento alla mancata osservazione dei precetti di cui all'art. 141 dlgs 209/2005. Da qui la carenza di legittimazione passiva della comparente società B) Nel merito Controparte_2 1b) rigettare la domanda attrice, in quanto, così formulata, palesemente nulla ed inammissibile, perché speculativa e destituita da qualsivoglia fondamento probatorio, sia in fatto che in diritto, nonché improponibile nei confronti di , per difetto di legittimazione passiva della Controparte_6 stessa, per le ragioni sopra esposte ed esponende nel prosieguo del presente giudizio;
2b) in via ancor più gradata, allorché dovesse essere ravvisato un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro de quo riconoscere ed attribuire al sig. , nella qualità di Controparte_1 R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 3 di 7
conducente il veicolo Volkswagen Touareg Tg. FW149FP – la maggior percentuale di responsabilità e statuendo, conseguentemente, in ordine alla determinazione del danno eventualmente dovuto, contenendolo nei limiti dell'effettivo provato e ridotta la misura dell'indennizzo in proporzione alla percentuale di concorso che verrà riconosciuta: 3b) con vittoria di sese, diritti ed onorari di causa;
4b) con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.” Il Giudice di Pace all'udienza dell'1.12.2020 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , intestataria della polizza assicurativa RCA. Parte_2 Con comparsa di costituzione depositata in data 2.03.2021 si è costituita Parte_2 deducendo che:
- Il mezzo che ipoteticamente avrebbe causato i presunti danni, la cui polizza assicurativa è intestata alla , è nell'esclusivo possesso di , il quale alla data del Pt_2 Parte_1 sinistro si trovava presso la propria abitazione poiché in malattia;
- Il veicolo nella giornata del 4.03.2020 si trovava in sosta presso la residenza del e Pt_1 della , conviventi;
Pt_2
- La domanda è, quindi, da rigettare per la mancata prova del fatto storico;
quanto al quantum debeatur, è indimostrata l'esatta quantificazione. Tutto ciò premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di: “1) rigettare in quanto Parte_2 infondato sia in fatto sia in diritto le domande avverse;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.” La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e testimoniale. Con la sentenza n. 383/21 resa in data 7.12.2021 e pubblicata in data 16.12.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 974/2020 R.G. il Giudice di Pace di NO, ha così statuito: “1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AL 195PM per violazione, da parte dello stesso, dell'articolo 164 CdS;
2) di conseguenza condanna i convenuti, in solido tra loro, ai pagamenti dei danni subiti dall'attore, quantificati in € 770,00 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo;
3) condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate in € 796,00, di cui
€ 125,00 per spese, € 113,00 per fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva, € 235,00 per la fase istruttoria ed € 203,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
2. I motivi d'appello, le posizioni delle parti e il giudizio di secondo grado. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 9.06.2022 gli appellanti e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 prefata sentenza, per i seguenti motivi:
- La sentenza è nulla, inesistente o, comunque, difetta di motivazione atteso che è priva di una pagina inerente alla motivazione, nello specifico, il provvedimento impugnato è stato depositato privo della pagina che avrebbe dovuto essere contrassegnata dal n. 6.
- La sentenza è erronea per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, essendo fondata sull'errato presupposto di aver riconosciuto l'efficacia di piena prova della riproduzione fotografica di controparte, quale effetto del mancato disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. In tal modo, però, si confonde il piano dell'allegazione con quello della prova. L'onere di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. sorge solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato nelle circostanze di tempo e di luogo. In mancanza di detti requisiti resta per la controparte solo l'onere di contestare i fatti oggetto di allegazione. Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica prodotta dal Sig. in alcun CP_1 modo è possibile desumere le circostanze sia di luogo che di spazio. Difatti, le foto depositate dall'odierno appellato mostrano esclusivamente il mezzo del Sig. senza Pt_1 alcun collegamento con le circostanze di tempo e di luogo da questo dedotte. R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 4 di 7
Inoltre, il Giudice non ha correttamente valutato l'esito delle prove testimoniali. Le dichiarazioni rese dai testi hanno chiarito che il mezzo di proprietà del Sig. la mattina Pt_1 del 04.03.2020 si trovava parcheggiato presso l'abitazione dello stesso. Tanto premesso, e , hanno chiesto a questo Tribunale: Parte_1 Parte_2
“respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame e riforma della sentenza appellata: 1) in via preliminare dichiarare di nullità e/o inesistenza e/o difetto di motivazione della sentenza. n. 383/2021 del Giudice di Pace di NO CA;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Pt_1 condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite onorari difensivi inclusi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Con comparsa di costituzione depositata in data 15.01.2023 si è costituito Controparte_1 deducendo:
- La correttezza della sentenza impugnata, atteso il raggiungimento della prova circa il verificarsi dell'evento e la dinamica per come allegata dal nell'atto introduttivo del CP_1 giudizio.
- L'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di controparte che risultano essere smentite in primis dalla prova documentale agli atti, ovvero dagli allegati fotografici da cui emerge in modo ed la presenza dell'Autocarro della parte convenuta CP_7 CP_8 sul luogo e nell'ora del sinistro. Gli allegati fotografici non solo sono stati confermati dalla teste di parte attrice ma soprattutto non contestati in alcun modo dalla parte avversa.
- Quanto al quantum debeatur, è stata raggiunta la prova dei danni con l'allegazione dei documenti fiscali (fattura e preventivo), confermati nel loro contenuto dal teste Tes_1
responsabile della
[...] Parte_3 Ciò premesso, ha chiesto a codesto Tribunale di: “1) Rigettare nel merito il Controparte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) Confermare la sentenza del Giudice di Pace di NO N. 383/2021. 3) Spese di lite vinte.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2023, si è costituita la
[...] che riportandosi ai propri scritti difensivi di cui al giudizio di primo grado Controparte_2 ha concluso associandosi “alle richieste di parte appellante per ciò che concerne la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o difetto di motivazione della sentenza appellata, la n. 383/2021, del Giudice di Pace di NO CA;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto ed in diritto e previa conferma della sentenza Pt_1 di primo grado, rigettare totalmente l'appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 383/2021 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di NO ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 12.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositata dalle parti, ove hanno precisato le proprie conclusioni come da atti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 5 di 7
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
5. Infondatezza dell'appello proposto. Nei limiti del devolutum, disegnati dai motivi di gravame, l'appello proposto è infondato e non può essere accolto. 5.1.Non vi è dubbio che la sentenza del giudice di prime cure sia priva di una pagina. Tuttavia, ad una attenta lettura del provvedimento, la lacuna non ha inficiato l'apparato motivazionale, dal momento che è evidente che il giudice di prime cure, nella pagina mancante, abbia analizzato le deposizioni testimoniali delle parti odierne appellanti e abbia inteso privilegiare le risultanze probatorie della parte odierna appellata. Peraltro – è utile soggiungere – che l'eventuale nullità della sentenza non rientra tra i casi tassativi in cui la causa debba essere rimessa al giudice di prime cure, dovendo, quindi, il giudice d'appello provvedere alla decisione della controversia. 5.2.Sotto tale profilo, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure non è scalfita dai motivi di gravame e merita di essere condivisa. Invero, ad integrazione della motivazione resa, è opportuno soggiungere che non sono esclusivamente le fotografie allegate dalla parte attrice in primo grado a scalfire la ricostruzione operata dai testi delle parti odierne appellanti. Invero, il teste escusso su indicazione di parte attrice non solo era presente al momento dell'evento dannoso ed ha assistito alla successione dei fattori che hanno determinato l'evento, ma ha anche confermato che la rappresentazione fotografica esibita raffigurasse proprio l'autocarro degli odierni appellanti e l'auto del individuando anche i punti in cui la vettura è stata CP_1 attinta. Per l'effetto, il giudice di prime cure, analizzando le risultanze istruttorie, ha ritenuto maggiormente attendibile, anche alla luce della presenza al momento dell'evento e alla precisazione dettagliata della narrazione, le prove indicate dalla parte attrice. Del resto, ove opera il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., esso si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova e tale da rendere il giudice pienamente libero di scegliere, tra i molteplici elementi di prova, quelli ritenuti più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio libero convincimento, scartando quelli ritenuti meno concludenti e sicuri (v. Cass. Civ. n. 14540 del 2013; Cass. Civ. n. 19124 del 2011). Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione
“prudente apprezzamento” adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. La motivazione, inoltre, deve dar conto di tutte le risultanza istruttorie ma sotto un profilo complessivo e globale, considerate in una visione unitaria che non lasci spazio ad una disamina distinta e separata delle medesime ( Cass. Civ. n. 2943 del 7.2.13). Il giudice, del resto, non è tenuto a prendere in considerazione ed analiticamente confutare tutte le deduzioni istruttorie di segno contrario alle tesi fattuali accolte ( Cass. Civ. 2212 del 16.2.12; Cass. Civ. n. 5586 del 9.3.11), essendo sufficiente che egli indichi gli elementi su cui si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, risultino incompatibili con la statuizione adottata (Cass. Civ. n. 25509 del 2014; Cass. Civ. n. 11258 del 2013, nonché Cass. Civ. n. 16497 del 2019, secondo cui, “come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 6 di 7
previsti dalla legge. Ne' il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”). 5.3. Ne consegue che l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
6. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, in assenza di esplicito motivo di gravame, la statuizione sulle spese del giudice di prime cure deve essere integralmente confermata. Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, alla luce della peculiarità della vicenda e della assenza di una pagina di motivazione nella sentenza del giudice di pace.
6.1. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dalla parte appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la SENTENZA appellata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 20 dicembre 2025. Il Giudice R.G. n. 1380 del 2022 - Pag. 7 di 7
dott. Alessandro Caronia