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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1878 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Gaetano Galotto e Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...] - CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, infermiera e operatore socio sanitario alle dipendenze dell' Controparte_1
presso il plesso ospedaliero di Salerno, sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte
di Cassazione n. 1505/2021, chiedeva la condanna dell Controparte_1
datrice di lavoro al pagamento in loro favore del compenso come
[...]
lavoro straordinario festivo per l'importo, rispettivamente, di 1.638,00 € e di
1.652,00 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...]
sceglieva di non Controparte_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente rappresentato nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di aver effettivamente ricevuto nel frattempo l'emolumento chiesto.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - come nel caso di specie
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali, in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, valutando la soccombenza virtuale, avendo l Controparte_1
convenuta implicitamente ammesso il proprio debito con la condotta del pagamento delle spettanze chieste, le spese di lite vanno poste a suo carico.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha provveduto al pagamento già prima dell'odierna prima udienza. E
tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso
- la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante
reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1878 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della e del della sola
[...] Pt_1 Parte_2
metà delle spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 1.030,00
oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA
come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 3.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1878 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Gaetano Galotto e Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...] - CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, infermiera e operatore socio sanitario alle dipendenze dell' Controparte_1
presso il plesso ospedaliero di Salerno, sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte
di Cassazione n. 1505/2021, chiedeva la condanna dell Controparte_1
datrice di lavoro al pagamento in loro favore del compenso come
[...]
lavoro straordinario festivo per l'importo, rispettivamente, di 1.638,00 € e di
1.652,00 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...]
sceglieva di non Controparte_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente rappresentato nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di aver effettivamente ricevuto nel frattempo l'emolumento chiesto.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - come nel caso di specie
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali, in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, valutando la soccombenza virtuale, avendo l Controparte_1
convenuta implicitamente ammesso il proprio debito con la condotta del pagamento delle spettanze chieste, le spese di lite vanno poste a suo carico.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha provveduto al pagamento già prima dell'odierna prima udienza. E
tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso
- la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante
reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1878 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della e del della sola
[...] Pt_1 Parte_2
metà delle spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 1.030,00
oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA
come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 3.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro