Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2024, proposto da
OL Di NZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara ZI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comelico Superiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-assenso sulla istanza rilascio di permesso di costruire dd 8.5.2023 e, in ogni caso, per la condanna della PA resistente a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, oltre al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori ZI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto, in via principale, accertarsi la formazione del silenzio assenso in ordine all’istanza di permesso di costruire dd 8.5.2023 e, in subordine, la condanna della PA resistente a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, oltre al risarcimento del danno.
L’Ente Civico, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per l’assorbente ragione che l’istanza sulla quale si sarebbe formato il preteso silenzio assenso o silenzio-inadempimento non è stata prodotta dall’interessata (che in tal modo è venuta meno agli oneri di allegazione e prova su di lei gravanti), sicché non è possibile verificare la fondatezza delle pretese attoree.
Dagli atti di causa emerge, inoltre, che il rilascio del permesso di costruire (che parrebbe in verità esser stato richiesto non tanto o non solo dalla ricorrente, bensì dal di lei marito, signor. CE IE LI e/o dalla di lui ditta, soggetto cui è indirizzata tutta la corrispondenza versata in atti e che risulta aver presentato l’istanza di accesso del 18.11. 2024) era condizionato e, in particolare, sottoposto a due condizioni tra loro alternative, consistenti:
1) nella presentazione di una polizza fidejussoria con due sezioni, responsabilità civile per danni alle cose per € 2.000.000,00, e per danni a terzi di ulteriori € 5.000.000,00, oppure;
2) nella stipula di apposita convenzione per l’assunzione dell’impegno a ristorare ogni possibile danno arrecato alla strada durante la costruzione del nuovo fabbricato oggetto del PdC oltre comunque alla presentazione di fideiussione per danni a terzi di importo pari ad € 5.000.000,00.
Nessuna di tali condizioni è stata soddisfatta dalla parte ricorrente.
Il preteso silenzio assenso non può, pertanto, dirsi formato, atteso che il mero decorso del termine previsto dalla legge non è sufficiente a determinare la formazione del silenzio-assenso, essendo necessario che la domanda di rilascio del titolo edilizio sia subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa specifica (Consiglio di Stato sez. III, 09/12/2024, n.9827; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 05/12/2024, n.2380; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19/11/2024, n.1256; Consiglio di Stato sez. IV, 25/09/2024, n.7768 secondo cui “Il meccanismo del silenzio-assenso su una domanda di permesso di costruire non può essere invocato nei confronti dell'Amministrazione che abbia tempestivamente sollevato rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli e sfociati, da ultimo, in una proposta di decisione contraria, chiaramente espressa nel preavviso di diniego, ancorché adottato oltre il termine di conclusione del procedimento”).
Neppure può condannarsi l’amministrazione a provvedere, previo accertamento del silenzio-inadempimento, risultando dagli atti che la P.A. ha riscontrato l’istanza dell’interessata (peraltro, riptesi, neppure prodotta in giudizio dalla parte ricorrente), subordinandone l’accoglimento all’adempimento di una delle condizioni sopra citate, in tal modo facendo cessare l’inerzia.
La nota impugnata, subordinando il rilascio del permesso di costruire ad una delle predette condizioni (e finendo in definitiva col determinare un arresto procedimentale in caso di mancata prestazione di una fideiussione) aveva nella sostanza carattere immediatamente lesivo: essa, pertanto, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere impugnata dalla ricorrente, entro il termine di decadenza.
Il mancato accoglimento delle domande di accertamento del silenzio assenso e del silenzio-inadempimento comporta per tabulas il rigetto della domanda risarcitoria accessoria, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento dell’'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o del mancato esercizio di quella obbligatoria) richiesto dall’art. 30 c.p.a. per il sorgere della responsabilità della P.A. da lesione di interessi legittimi.
Il primo presupposto per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da lesione di interessi legittimi è, infatti, quello della illegittimità del suo agire che, per le ragioni in precedenza evidenziate, nel caso all’esame del Collegio difetta in radice.
Va, infine, respinta l’istanza con cui la ricorrente chiede l’esibizione della perizia tecnica sulla via Sala del 22/01/2024.
Non è del tutto chiaro se tale istanza, baluginata (e intrusa) nell’ambito dell’unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione dell’art. 20 del T.U Edilizia, sia stata formulata dalla ricorrente come istanza istruttoria o come domanda di accesso incidentale. In entrambi i casi, l’istanza non può essere accolta poiché: a) ove configurata come istanza istruttoria, l’esibizione della perizia tecnica non è indispensabile ai fini della decisione del presente giudizio; b) ove configurata come domanda di accesso incidentale, la stessa non può essere accolta, sia perché l’istanza di accesso (doc. 6 ric.) risulta essere stata presentata dal solo signor. CE IE LI (e non dalla ricorrente, che appare pertanto priva di legittimazione ad impugnare) sia perché la domanda di accesso incidentale di cui trattasi è, comunque, formulata in modo del tutto generico, è priva di sufficienti allegazioni e non è sorretta da specifici motivi.
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso all’esame deve essere respinto, siccome infondato.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IM, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | IA IM |
IL SEGRETARIO