Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1967, n. 41
Articolo 2
Versione
15 marzo 1967
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1967