Art. 11.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, puo':
a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
((b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate, ed insetti o altri nemici delle stesse))
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, puo':
a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
((b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate, ed insetti o altri nemici delle stesse))