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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9519 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19138/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19138/2025 tra
RICORRENTE Parte_1
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 22/10/2025 alle ore 11.00 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. BERTUCCI RI SA e per Parte_1 [...]
l'avv. TORRONE GIUSEPPE che discutono Controparte_1 oralmente la causa riportandosi ai propri scritti. In particolare l'Avv. Giuseppe Torrone impugna la domanda avversa perché generica, nulla , inammissibile ed infondata in fatto e in diritto sia per quanto riguarda la cd fase rescindente del procedimento che quella re- scissoria. Si oppone pertanto alla concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e chiede che la causa sia decisa con il rigetto di tutte le domande avverse e con condanna dell'opponente alle spese e compensi di causa. L'avv. Maria Rosaria Bertucci la quale si riporta al ricorso introdut- tivo chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Si impugna e conte- sta tutto l'avverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto, inammissibile, generico e non provato. In particolare si rileva ed eccepisce come il ricorso introduttivo sia completo di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che in ogni caso parte resistente ha articolato le proprie difese prendendo compiutamente posizione sui punti oggetto del contendere. Nel merito, si rileva ed eccepisce come , contrariamen- te all'avverso assunto, sussista il requisito della forza maggiore di cui all'art 668 c.p.c., come ampiamente documentato da questa difesa in una misura tale da impedire alla ri- corrente di presenziare all'udienza fissata per la convalida di sfratto a fronte tra l'altro di gravissime patologie di cui la ricorrente soffre aggravatesi in occasione dell'udienza e
1
tali da impedirle sia la conoscenza del giudizio e sia di presenziare allo stesso. Si insiste quindi per l'accoglimento delle proprie richieste e in particolare si insiste per la sospen- sione della esecutorietà del provvedimento impugnato e perché venga annullata e/o di- chiarata priva di effetti la ordinanza di convalida di sfratto precedentemente emessa in danno della sig.ra L'avv. Torrone impugna quanto ex avverso dedotto ed Parte_1 eccepito e chiede che la causa sia decisa .
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renata Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. in comb disp con l'art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19138/2025 promossa da:
2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTUC- Parte_1 C.F._1
CI RI SA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TORRONE GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.9.2025, ex art. 668 cpc, ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposi- Parte_1 zione ex art 668 cpc contro ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione dell'immobile sito in alla , riportato al Catasto Urbano del CP_1 Controparte_1
Comune di al foglio 13, particella 520, sub 2, composto di n. 2 vani ed accessori, CP_1 ordinanza pronunciata nel procedimento RG 18104/2024 del Tribunale di Napoli IX
Sez. Civile in data 23/10/2025.
Deduceva l'opponente di aver avuto notizia della stessa al momento della notifica dell'atto di precetto di rilascio dell'immobile in data 03/07/2025 .
L'opponente, quale causa di forza maggiore , indicava che all'epoca in cui le era stato notificato dal Condominio l'atto di “rilascio” (rectius intimazione) dell'immobile a cui aveva fatto seguito poi il provvedimento di convalida era malata ed allettata come da documentazione che si allegava.
Inoltre la ricorrente lamentava l'irregolarità della notifica dell'intimazione rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Infine contestava la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile locato proposta dal locatore , deducendo che l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida andava sospesa per la sussistenza del requisito della invali- dità civile del 100% della sig.ra chiedendo : “All'illustrissimo Tribunale Parte_1 civile di Napoli affinchè previo ogni opportuno provvedimento di rito ai sensi dell'art.668 cpc sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare e/o
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dichiarare priva di effetto l'ordinanza di convalida n. cronol. 11785/2024 emessa in da- ta 23/10/2024 (…)”.
Il resistente si costituiva il 3/10/2025 eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione, ex art. 668 cpc concludeva chiedendo il rigetto della opposizione con vittoria di spese .
All'udienza del 22.10.2025, il Giudice decide la causa , ex artt.429 281 sexies cpc.
****************************
L'opposizione tardiva è inammissibile.
Giova premettere che la Suprema Corte qualifica lo strumento processuale di cui all'art. 668 cpc quale mezzo di impugnazione speciale caratterizzato da una duplice fase, prima rescindente e poi rescissoria. La prima e preliminare fase è caratterizzata dall'accertamento, da parte dell'organo Giudicante, dei vizi in procedendo denunciati dal ricorrente che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In parti- colare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida nel ca- so in cui si accerti che l'intimato non ha presenziato all'udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso for- tuito o per forza maggiore. Solo dopo aver esaurito tale fase potrà passarsi al giudizio rescissorio e, solo allora, il giudice potrà conoscere del merito della controversia e delle domande delle parti, sostituendo la propria decisione a quella, ormai dichiarata nulla, dell'ordinanza di convalida.
L'art. 668 cpc delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una “remissione in termini” per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento di convalida.
In altri termini, l'atto di opposizione tardiva alla convalida di sfratto non può esaurirsi nella denuncia della irregolarità della notifica dell'intimazione, che abbia impedito all'intimato opponente di avere tempestiva conoscenza dell'intimazione stessa (ovvero nella deduzione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, che gli abbia impe- dito di comparire all'udienza di convalida), ma deve contenere, a pena di inammissibili- tà, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazio- ne, proposta con l'atto di intimazione di sfratto.
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 668 cpc, non ricorre né nullità della notficazione nè forza maggiore che consenta la revoca della ordinanza di convalida di sfratto resa nel procedimento RG 18104/2024 del Tribunale di Napoli IX Sez. Civile in data
23/10/2025.
L'opposizione è pertanto inammissibile .
Invero, in base a Cass n. 3629 del 14/02/2018 “In tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., l'impossibilità a compari- re dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, in- censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendo- si delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della par- te(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la documentazione medica fornita a sostegno dell'opposizione fosse idonea a dimostrare il momento di insorgenza della malattia lamentata - lombosciatalgia - e che, dunque, que- sta fosse stata così improvvisa da impedire all'opponente anche solo di far dedurre da terzi in udienza il proprio stato di salute)”.
La notificazione dell'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la con- valida è avvenuta per l'udienza del 11/9/2024 (cfr citazione ) ed in prima udienza il magistrato ha rinviato la prima udienza al 23/10/2024 per consentire all'intimante di depositare le ricevute di ritorno della raccomandata ex art. 140 cpc, non ancora rientrata in quella data.
All'udienza del 23/10/2024, l'intimante depositò la suddetta ricevuta di ritorno ma an- che un suo duplicato ( cfr verbale di udienza ) ed era convalidato lo sfratto per finita lo- cazione in assenza dell'intimato .
Non ricorre nullità della notificazione dell'intimazione in quanto la notifica (per l'udienza dell'11/9/2024) si era perfezionata in data 27/7/2024 e cioè dieci giorni dopo la spedizione delle raccomandate ex art 140 e 660 cpc non ritirate dalla (cfr Pt_1
Cass n. 19772 del 02/10/2015 secondo cui “La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conosci- bile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della racco- mandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del
2010)”).
5
Per quanto concerne il motivo di forza maggiore secondo cui la Sig.ra Parte_1
“all'epoca in cui le sarebbe stato notificato dal Comune l'atto di rilascio dell'immobile…….. era malata ed allettata come si evince dai documenti che si allega- no”, non si evince la prova della malattia ed i certificati allegati attengono a visite do- miciliari del 21 e 24 ottobre 2024 e non dunque al 15/7/2024 quando è avvenuta la noti- fica dell'Ufficiale Giudiziario presso l'immobile locato di in Controparte_1 CP_1 né al 18/7/2024 quando l'agente postale si è presentato al domicilio per la consegna delle due raccomandate ex art. 140 e 660 cpc ed anche per la prima udienza dell'11/9/2024 la non era presente, neppure a mezzo avvocato . Pt_1
Inoltre il fatto che la opponente fosse era allettata in casa non significa che fosse esen- tata dal ricevere le notificazioni (al suo indirizzo) e non potesse delegare terzi a presen- tarsi all'udienza di convalida.
Inoltre neppure convince la circostanza che la opponente abbia avuto conoscenza della intimazione solo con il precetto di rilascio del 3 luglio 2025 in quanto nel fascicolo te- lematico della fase di convalida vi è un'istanza di visibilità per conto della Parte_2
al 24 febbraio 2025, e quindi l'intimata era legittimata prima del 30/6/2025 (sca-
[...] denza del termine dell'articolo 56 legge 392 del 78 a lei concesso )a richiedere l'unico strumento possibile ovvero un differimento del termine di esecuzione al Collegio con opposizione ex art 56 comma 3 legge 392/78.
L'opposizione ex art 668 cpc come proposta è pertanto inammissibile
Ad abundantiam relativamente alla fase cd. rescissoria, va detto che nessuna censura è mossa in merito alla data di scadenza della locazione in seguito ad una lettera di di- sdetta del contratto di locazione avvenuta, regolarmente, con lettera raccomandata a/r , ricevuta dalla in data 13/12/2023, per la scadenza contrattuale del 30/6/2024 Pt_1
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio in favore del resistente spese che si liquidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 aggiornati al DM 147/2022 con riferi- mento al valore ricompreso sino ad € 5.200/00 (dichiarato in sede di convalida), valori ridotti ai minimi per assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che si li- Controparte_1 quidano in complessivi euro 1.300/00 per compensi oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli 22/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19138/2025 tra
RICORRENTE Parte_1
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 22/10/2025 alle ore 11.00 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. BERTUCCI RI SA e per Parte_1 [...]
l'avv. TORRONE GIUSEPPE che discutono Controparte_1 oralmente la causa riportandosi ai propri scritti. In particolare l'Avv. Giuseppe Torrone impugna la domanda avversa perché generica, nulla , inammissibile ed infondata in fatto e in diritto sia per quanto riguarda la cd fase rescindente del procedimento che quella re- scissoria. Si oppone pertanto alla concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e chiede che la causa sia decisa con il rigetto di tutte le domande avverse e con condanna dell'opponente alle spese e compensi di causa. L'avv. Maria Rosaria Bertucci la quale si riporta al ricorso introdut- tivo chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Si impugna e conte- sta tutto l'avverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto, inammissibile, generico e non provato. In particolare si rileva ed eccepisce come il ricorso introduttivo sia completo di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che in ogni caso parte resistente ha articolato le proprie difese prendendo compiutamente posizione sui punti oggetto del contendere. Nel merito, si rileva ed eccepisce come , contrariamen- te all'avverso assunto, sussista il requisito della forza maggiore di cui all'art 668 c.p.c., come ampiamente documentato da questa difesa in una misura tale da impedire alla ri- corrente di presenziare all'udienza fissata per la convalida di sfratto a fronte tra l'altro di gravissime patologie di cui la ricorrente soffre aggravatesi in occasione dell'udienza e
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tali da impedirle sia la conoscenza del giudizio e sia di presenziare allo stesso. Si insiste quindi per l'accoglimento delle proprie richieste e in particolare si insiste per la sospen- sione della esecutorietà del provvedimento impugnato e perché venga annullata e/o di- chiarata priva di effetti la ordinanza di convalida di sfratto precedentemente emessa in danno della sig.ra L'avv. Torrone impugna quanto ex avverso dedotto ed Parte_1 eccepito e chiede che la causa sia decisa .
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renata Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. in comb disp con l'art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19138/2025 promossa da:
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(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTUC- Parte_1 C.F._1
CI RI SA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TORRONE GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.9.2025, ex art. 668 cpc, ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposi- Parte_1 zione ex art 668 cpc contro ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione dell'immobile sito in alla , riportato al Catasto Urbano del CP_1 Controparte_1
Comune di al foglio 13, particella 520, sub 2, composto di n. 2 vani ed accessori, CP_1 ordinanza pronunciata nel procedimento RG 18104/2024 del Tribunale di Napoli IX
Sez. Civile in data 23/10/2025.
Deduceva l'opponente di aver avuto notizia della stessa al momento della notifica dell'atto di precetto di rilascio dell'immobile in data 03/07/2025 .
L'opponente, quale causa di forza maggiore , indicava che all'epoca in cui le era stato notificato dal Condominio l'atto di “rilascio” (rectius intimazione) dell'immobile a cui aveva fatto seguito poi il provvedimento di convalida era malata ed allettata come da documentazione che si allegava.
Inoltre la ricorrente lamentava l'irregolarità della notifica dell'intimazione rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Infine contestava la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile locato proposta dal locatore , deducendo che l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida andava sospesa per la sussistenza del requisito della invali- dità civile del 100% della sig.ra chiedendo : “All'illustrissimo Tribunale Parte_1 civile di Napoli affinchè previo ogni opportuno provvedimento di rito ai sensi dell'art.668 cpc sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare e/o
3
dichiarare priva di effetto l'ordinanza di convalida n. cronol. 11785/2024 emessa in da- ta 23/10/2024 (…)”.
Il resistente si costituiva il 3/10/2025 eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione, ex art. 668 cpc concludeva chiedendo il rigetto della opposizione con vittoria di spese .
All'udienza del 22.10.2025, il Giudice decide la causa , ex artt.429 281 sexies cpc.
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L'opposizione tardiva è inammissibile.
Giova premettere che la Suprema Corte qualifica lo strumento processuale di cui all'art. 668 cpc quale mezzo di impugnazione speciale caratterizzato da una duplice fase, prima rescindente e poi rescissoria. La prima e preliminare fase è caratterizzata dall'accertamento, da parte dell'organo Giudicante, dei vizi in procedendo denunciati dal ricorrente che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In parti- colare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida nel ca- so in cui si accerti che l'intimato non ha presenziato all'udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso for- tuito o per forza maggiore. Solo dopo aver esaurito tale fase potrà passarsi al giudizio rescissorio e, solo allora, il giudice potrà conoscere del merito della controversia e delle domande delle parti, sostituendo la propria decisione a quella, ormai dichiarata nulla, dell'ordinanza di convalida.
L'art. 668 cpc delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una “remissione in termini” per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento di convalida.
In altri termini, l'atto di opposizione tardiva alla convalida di sfratto non può esaurirsi nella denuncia della irregolarità della notifica dell'intimazione, che abbia impedito all'intimato opponente di avere tempestiva conoscenza dell'intimazione stessa (ovvero nella deduzione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, che gli abbia impe- dito di comparire all'udienza di convalida), ma deve contenere, a pena di inammissibili- tà, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazio- ne, proposta con l'atto di intimazione di sfratto.
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 668 cpc, non ricorre né nullità della notficazione nè forza maggiore che consenta la revoca della ordinanza di convalida di sfratto resa nel procedimento RG 18104/2024 del Tribunale di Napoli IX Sez. Civile in data
23/10/2025.
L'opposizione è pertanto inammissibile .
Invero, in base a Cass n. 3629 del 14/02/2018 “In tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., l'impossibilità a compari- re dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, in- censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendo- si delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della par- te(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la documentazione medica fornita a sostegno dell'opposizione fosse idonea a dimostrare il momento di insorgenza della malattia lamentata - lombosciatalgia - e che, dunque, que- sta fosse stata così improvvisa da impedire all'opponente anche solo di far dedurre da terzi in udienza il proprio stato di salute)”.
La notificazione dell'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la con- valida è avvenuta per l'udienza del 11/9/2024 (cfr citazione ) ed in prima udienza il magistrato ha rinviato la prima udienza al 23/10/2024 per consentire all'intimante di depositare le ricevute di ritorno della raccomandata ex art. 140 cpc, non ancora rientrata in quella data.
All'udienza del 23/10/2024, l'intimante depositò la suddetta ricevuta di ritorno ma an- che un suo duplicato ( cfr verbale di udienza ) ed era convalidato lo sfratto per finita lo- cazione in assenza dell'intimato .
Non ricorre nullità della notificazione dell'intimazione in quanto la notifica (per l'udienza dell'11/9/2024) si era perfezionata in data 27/7/2024 e cioè dieci giorni dopo la spedizione delle raccomandate ex art 140 e 660 cpc non ritirate dalla (cfr Pt_1
Cass n. 19772 del 02/10/2015 secondo cui “La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conosci- bile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della racco- mandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del
2010)”).
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Per quanto concerne il motivo di forza maggiore secondo cui la Sig.ra Parte_1
“all'epoca in cui le sarebbe stato notificato dal Comune l'atto di rilascio dell'immobile…….. era malata ed allettata come si evince dai documenti che si allega- no”, non si evince la prova della malattia ed i certificati allegati attengono a visite do- miciliari del 21 e 24 ottobre 2024 e non dunque al 15/7/2024 quando è avvenuta la noti- fica dell'Ufficiale Giudiziario presso l'immobile locato di in Controparte_1 CP_1 né al 18/7/2024 quando l'agente postale si è presentato al domicilio per la consegna delle due raccomandate ex art. 140 e 660 cpc ed anche per la prima udienza dell'11/9/2024 la non era presente, neppure a mezzo avvocato . Pt_1
Inoltre il fatto che la opponente fosse era allettata in casa non significa che fosse esen- tata dal ricevere le notificazioni (al suo indirizzo) e non potesse delegare terzi a presen- tarsi all'udienza di convalida.
Inoltre neppure convince la circostanza che la opponente abbia avuto conoscenza della intimazione solo con il precetto di rilascio del 3 luglio 2025 in quanto nel fascicolo te- lematico della fase di convalida vi è un'istanza di visibilità per conto della Parte_2
al 24 febbraio 2025, e quindi l'intimata era legittimata prima del 30/6/2025 (sca-
[...] denza del termine dell'articolo 56 legge 392 del 78 a lei concesso )a richiedere l'unico strumento possibile ovvero un differimento del termine di esecuzione al Collegio con opposizione ex art 56 comma 3 legge 392/78.
L'opposizione ex art 668 cpc come proposta è pertanto inammissibile
Ad abundantiam relativamente alla fase cd. rescissoria, va detto che nessuna censura è mossa in merito alla data di scadenza della locazione in seguito ad una lettera di di- sdetta del contratto di locazione avvenuta, regolarmente, con lettera raccomandata a/r , ricevuta dalla in data 13/12/2023, per la scadenza contrattuale del 30/6/2024 Pt_1
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio in favore del resistente spese che si liquidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 aggiornati al DM 147/2022 con riferi- mento al valore ricompreso sino ad € 5.200/00 (dichiarato in sede di convalida), valori ridotti ai minimi per assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che si li- Controparte_1 quidano in complessivi euro 1.300/00 per compensi oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli 22/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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