Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2024, proposto da:
- Nexta Bel 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Bari, lungomare N. Sauro, nn. 31-33;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- Ministero della cultura (MIC);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (RP) UG – DAP ND, Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (RP) UG – DAP CC, Azienda sanitaria locale (ASL) di CC, non costituite in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. UG, Sez. II, n. 307/2024, depositata in data 11 marzo 2024, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso sub R.G. n. 1466/2022;
nonché per la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, ovvero, previa conversione del rito, per l’annullamento
- della determina dirigenziale della Regione UG n. 361 del 22 luglio 2024, notificata in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 240439 del 21.5.2024, nonché i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. n. 1466/2022, definito con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, di seguito riportati:
- la nota prot. Prot. r_puglia/AOO_089-20/10/2022/13108, trasmessa via PEC in data 20.10.2022, con la quale la Regione UG ha notificato la determinazione n. 344 del 12.10.2022 recante provvedimento negativo al rilascio del PAUR per un progetto di impianto agro-voltaico localizzato nel Comune di Salice Salentino;
- la determina della Regione UG n. 344 del 12.10.2022, con la quale è stato disposto che il diniego al rilascio del PAUR relativo a un impianto agro-voltaico di potenza pari a 62,20 MW;
- la nota Prot. r_puglia/AOO_089-21/07/2022/9036 del 21.7.2022 con la quale la Regione UG ha trasmesso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi del 12.7.2022 invitando la Società a fornire osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/90;
- la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi del 12.7.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:
(i) i pareri negativi espressi nel corso del procedimento da RP UG – ND e RP UG CC (da ultimo confermati con nota prot. n. 58479 del 30.08.2022 e nota prot. n. 61379/2022);
(ii) il parere negativo espresso dall’ASL di CC con nota dell’1.7.2022;
(iii) i pareri negativi espressi dal Servizio regionale autorità idraulica con nota prot. 9383 del 23.5.2022 e nota prot. 3619 del 28.2.2022;
(iv) il parere negativo espresso dal Servizio territoriale di CC del Dipartimento regionale dell’agricoltura espresso con nota prot. 30183 del 23.5.2022;
(v) il parere espresso dalla Sezione transizione energetica in data 26.5.2022;
(vi) il parere negativo espresso dal Ministero della cultura con nota prot. 3829 del 9.3.2021;
(vii) i pareri negativi espressi dalla Sezione regionale del paesaggio con nota prot. 4689 del 26.5.2022, con nota 2082 del 4.3.2022 e con nota prot. 4077 del 3.5.2021;
(viii) il parere negativo espresso dal Comitato VIA nella seduta del 28.6.2022, nonché dei precedenti pareri del 4.11.2021 e del 21.7.2021;
(ix) i verbali delle sedute di conferenza dei servizi del 28.2.2022 e del 26.5.2022;
(x) nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare:
(a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del PPTR;
(b) della sezione C2 della scheda d’ambito Tavoliere Salentino, ove interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente;
(c) delle linee guida 4.4.1 del PPTR, ove interpretate nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”);
per la nomina , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), del c.p.a., di un commissario ad acta per la corretta esecuzione del giudicato;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al rilascio del provvedimento richiesto a sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Ministero della Cultura (MIC) e della Regione UG;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. DA LL e uditi per le parti l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione, e l'avv. dello Stato Guido, Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Nexta Bel 1 s.r.l. ha agito per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 307/2024 dell’11.3.2024, con la quale è stato accolto il ricorso della medesima società proposto per l’annullamento della determina della Regione UG (n. 344 del 12.10.2022) e degli atti connessi concernenti il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per un progetto di impianto agrovoltaico – da realizzare nel Comune di Salice Salentino – di cui è titolare la stessa Nexta Bel 1 s.r.l.
1.1. In via principale, è stata dedotta la radicale nullità della determina dirigenziale della Regione UG n. 361 del 22 luglio 2024, adottata in ottemperanza del giudicato formatosi con la citata sentenza di questa Sezione.
1.2. In subordine, previa conversione dell’azione e del rito ex art. 32 c.p.a., la ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe – anche di quelli già impugnati con l’originario gravame da cui promana la sentenza della cui ottemperanza è causa – nonché di condanna dell’Amministrazione “a rilasciare il provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a. in combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a.” .
1.3. È stata chiesta, inoltre, la nomina di un commissario ad acta , che provveda in luogo dell’Amministrazione, nonché la condanna di quest’ultima al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni centrali in epigrafe nonché la Regione UG. Quest’ultima ha anche depositato una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, instando per la reiezione della domanda attorea.
3. All’udienza del 7 ottobre 2025, previa discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Va preliminarmente rammentato che il giudizio di ottemperanza – pur nella sua ineludibile “polisemicità”, per come sancita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2013 – deve necessariamente avere riguardo alla cornice giuridico-fattuale (già) individuata mediante il decisum presupposto. Si tratta, infatti, di un’azione con la quale si adisce (nuovamente) il giudice affinché venga affermata, anche mediante specifiche modalità esecutive (art. 114, comma 3, lett. a, c.p.a.), la conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato, così concretizzandosi il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.
5. Venendo al caso che qui occupa, nella ridetta pronuncia – per quanto di specifico interesse – sono state ritenute fondate le censure mosse con il secondo motivo dell’originario gravame (quello con R.G. 1466/2022), con particolare riferimento alla violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, per non avere l’Autorità procedente preso in esame le osservazioni procedimentali presentate il 29 luglio 2022 a valle del preavviso di rigetto.
5.1. Più nel dettaglio, è stato chiarito, in primis , come nella determina n. 344 del 12 ottobre 2022 l’Autorità procedente avesse dato atto della trasmissione delle osservazioni procedimentali ai componenti della conferenza rilevando, tuttavia, che ‹‹nessun riscontro innovativo utile a rivedere la decisione assunta nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi››.
5.2. Ciò posto, nella già ricordata pronuncia, che ha dato origine all’odierno giudizio di ottemperanza, è stato statuito che ‹‹vieppiù in una materia caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica, deve darsi attuazione all’orientamento giurisprudenziale per cui “Un'applicazione corretta dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio pre - decisorio attivato dall'adempimento processuale in questione. Solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale” ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. II, 04/05/2023, n.7586)››.
5.3. Quel Collegio giudicante ha pertanto rilevato come “nessuna concreta riflessione sugli stessi rilievi, condivisibili o meno che fossero, sia stata svolta sulle ridette osservazioni proc [e] dimentali”.
Da tale “evidente deficit istruttorio” si è pervenuti, in conclusione, all’accoglimento del ricorso – con assorbimento di ogni altra censura formulata – e all’annullamento della determinazione conclusiva (già) illo tempore gravata, salve le ulteriori determinazioni della p.a., da assumere nel rispetto delle indicazioni di portata conformativa contenute in quella sentenza.
6. A fronte di tali statuizioni del giudice amministrativo, la Regione UG ha adottato la determina n. 361 del 22.7.2024, nella quale, tuttavia, si sono replicati i medesimi (viziati) segmenti procedimentali già censurati in sede di cognizione. Infatti, nella determina in questa sede impugnata, non è dato cogliere alcuna valutazione delle osservazioni prodotte dalla società istante; valutazione invece imposta proprio con la richiamata sentenza, quale effetto conformativo chiaro, stringente e puntuale.
6.1. In particolare, l’ iter seguito dall’Amministrazione regionale per ottemperare al giudicato, come risultante dal predetto provvedimento, da ultimo richiamato, può ricostruirsi nei seguenti termini:
i) innanzitutto, con nota della Sezione autorizzazioni ambientali (prot. n. 240439/2024 del 21.5.2024), sono state nuovamente trasmesse, ai componenti della conferenza di servizi, le controdeduzioni formulate dal proponente (con nota PEC del 29.7.2022) in riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione ex art. 10- bis della l. n. 241/90;
ii) quindi è stato “considerato” che, in riscontro alla nota del 21.5.2024, sono pervenuti i contributi del proponente (con nota del 31.5.2024) nonché la nota della Sezione coordinamento dei servizi territoriali (prot. 298914 del 17.6.2024), quest’ultima concernente il rilascio del “nulla osta di competenza”, dunque favorevole;
iii) poi è stato ritenuto che tali contributi “non introducano nel procedimento nuovi elementi di fatto o di diritto tali da incidere sulle valutazioni già svolte in seno alla CdS e compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” , nonostante proprio la nota da ultimo citata (favorevole al progetto) avesse evidente portata innovativa e di “superamento” dei precedenti impedimenti;
iv) è stato effettuato un richiamo, tramite indirizzo/ link web , a “tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo”;
v) si è concluso il (presunto) “riesame” affermando che “richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l'art.2 della L.241/1990, non sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Società NEXTA BEL 1 S.r.l.”.
6.2. Questo Collegio ritiene che il corredo motivazionale in uno al contenuto dispositivo della determinazione n. 361 del 22.7.2024 integrino un’ipotesi di elusione del giudicato e dunque la conseguente nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990.
Va cesurato, in particolare, l’operato della Regione UG per avere quest’ultima erroneamente ritenuto (almeno tanto risulta dagli atti) che l’ottemperanza della pronuncia di questa Sezione n. 307/2024 consistesse nella mera “trasmissione” – ai soggetti componenti e già intervenuti nella relativa conferenza di servizi – delle osservazioni (già) formulate dal proponente con PEC del 29.7.2022 in ordine al progetto agrovoltaico per cui è causa. Come evidenziato poc’anzi, il (nuovo) provvedimento adottato in esecuzione di giudicato si limita a dar atto di una nota della Sezione coordinamento dei servizi territoriali in data 17.6.2024 (con cui peraltro, come già sottolineato, si rilascia il “nulla osta di competenza”) e a ritenere – peraltro erroneamente – che questa nota insieme ai (nuovi) contributi del proponente non introducano nel procedimento nuovi elementi di fatto o di diritto tali da incidere sulle valutazioni già svolte. Per il resto, è dato rilevare un indefinito e imprecisato rinvio alla documentazione del pregresso procedimento, statuendosi la insussistenza dei presupposti per procedere al rilascio del PAUR. Si tratta, in tutta evidenza, di un provvedimento di esecuzione solo apparente della sentenza per cui è causa. Ciò che doveva colmare l’Amministrazione era il censurato “evidente deficit istruttorio” in assenza di una “concreta riflessione sugli stessi rilievi, condivisibili o meno che fossero, sulle ridette osservazioni procedimentali”.
6.3. Dunque, si tratta(va) di compendiare ed affrontare – ma compiutamente all’interno della determinazione regionale e non mediante un rinvio generico ed indeterminato a tutta la documentazione del procedimento – le questioni poste con le (numerose) osservazioni formulate dal proponente e concernenti nello specifico:
- l’idoneità ex lege delle aree di impianto;
- il parere espresso dalla Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
- il parere della Sezione VIA/VInCA (prot. 8731 del 12.7.2022);
- la posizione espressa della Sezione transizione energetica;
- il parere del Servizio autorità idraulica – Sezione opere pubbliche e infrastrutture (prot. n. 0009383 del 23.05.2022 che richiama il parere prot. n. 0018456 dell’1.12.2021);
- i pareri di RP UG – Dipartimento provinciale di ND (prot. n. 0039091 del 23.5.2022 e prot. n. 0046937 del 27.6.2022);
- il parere di RP UG – Dipartimento provinciale di CC (prot. n. 0038878 del 23.5.2022);
- il parere del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale – Sezione coordinamento servizi territoriali – Sezione provinciale agricoltura CC (prot. n. 30183 del 23.5.2022).
In particolare, la sentenza da ottemperare ha chiaramente focalizzato l’area di intervento dell’Amministrazione – in sede di “riesame” delle osservazioni del privato – affermando l’autonomia decisionale dell’Autorità procedente, la quale “non può limitarsi alla mera assenza di riscontro da parte dei componenti, trattandosi di un impianto agrivoltaico localizzato in un’area qualificata ex lege come idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021, tematica trattata in modo approfondito, fra le altre, proprio nelle osservazioni procedimentali”.
6.4. Nella determinazione adottata in esecuzione del giudicato, invece, vengono richiamati (ed allegati) tutti i pregressi atti della conferenza di servizi già svolta (e oggetto del ricorso originario) ma nessun riferimento è dato riscontrare sulle ragioni (o sugli eventuali contributi degli enti coinvolti) per cui non sussisterebbero i presupposti per il rilascio del PAUR. È evidente, pertanto, che nessuna concreta riflessione è stata svolta sui rilievi formulati dalla società.
Non sfugge, infatti, che – in disparte i contributi (nuovi) dello stesso proponente – la determinazione in questione cita soltanto la nota prot. 298914 del 17.6.2024 della stessa Regione UG - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Sezione coordinamento dei servizi territoriali, nella quale si afferma testualmente che “Alla luce di quanto evidenziato fin qui, quindi grazie all’evoluzione della situazione generatasi dalla data del precedente parere alla data attuale, si può affermare che non sussistano più gli impedimenti evidenziati nel 2022 e, che relativamente alle competenze dello scrivente ufficio, Nulla Osta alla realizzazione dell’impianto di che trattasi” . Dunque, non si comprende in che modo la Regione UG abbia inteso ottemperare al giudicato per cui è causa atteso che – al di là della mera richiesta di contributi (inizialmente formulata con nota del 21 maggio 2024 a tutti gli enti già coinvolti nel procedimento) nonché della presa d’atto dell’esistenza di un nulla osta favorevole – nessuna valutazione (ancora una volta) è stata compiuta sulle osservazioni procedimentali fornite dalla Nexta Bel 1 s.r.l. con PEC 29.7.2022, la cui mancata presa in considerazione è già stata stigmatizzata nella sentenza oggetto di ottemperanza.
6.5. Orbene, il Collegio non ignora che il vizio censurato in sede di giudizio di cognizione con la sentenza di questa Sezione n. 307/2024 (ossia l’evidente deficit istruttorio), pur indicando all’Amministrazione talune chiare coordinate da seguire nel rinnovare l’istruttoria, ha di fatto lasciato aperti degli incontestabili spazi di discrezionalità amministrativa, pertanto deve certamente respingersi la domanda (anch’essa avanzata con il ricorso in epigrafe) di condanna al rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a. Tuttavia, è altrettanto vero che l’attività provvedimentale posta in essere dalla Regione UG ha totalmente omesso la valutazione delle osservazioni procedimentali della Nexta e, da questa ultima prospettiva, risulta evidentemente accertata ex actis l’elusione del giudicato. Infatti, la riedizione del segmento procedimentale-valutativo cui è stata chiamata l’Amministrazione si è svolta, sostanzialmente, operando un inammissibile e surrettizio richiamo agli atti pregressi, formati e presenti nell’istruttoria già al momento della pronuncia da ottemperare. In altre parole, con la determinazione impugnata vi è stata un’esecuzione soltanto apparente del giudicato amministrativo e pertanto va dichiarata la nullità della determina regionale in parola.
6.6. In conclusione, seguendo le coordinate esposte nel punto 6.3, la Regione resistente dovrà rideterminarsi al fine di esaminare compiutamente, in senso chiaro ed intelligibile, i rilievi prodotti in sede di partecipazione procedimentale dalla società ricorrente e, a tal fine, dovrà assumere un nuovo provvedimento per affrontare quelle specifiche questioni di fatto e di diritto – già esposte dalla ricorrente nelle osservazioni prodotte con la PEC del 29.7.2022 – che non sono state, tuttora, oggetto di concreta riflessione.
7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso per l’ottemperanza va accolto in relazione alla domanda principale, con dichiarazione di nullità del ridetto provvedimento gravato e conseguente obbligo dell’Amministrazione regionale di rideterminarsi al riguardo. All’accoglimento della domanda principale fa seguito l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’azione di annullamento proposta, dalla ricorrente, in via subordinata. Attesa la complessità del procedimento e della connessa ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, si ritiene che alla nomina del commissario ad acta debba procedersi – ad istanza di parte – solo nell’eventualità in cui, dopo il termine previsto in dispositivo, si protragga l’inadempimento. Non si ritiene congrua, inoltre, l’applicazione della richiesta penalità di mora – ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione UG e sono liquidate come da dispositivo; si ravvisano giuste ragioni per compensarle rispetto alle Amministrazioni costituite e per dichiararne l’irripetibilità rispetto agli altri Enti intimati ma non costituiti, avuto riguardo al ruolo in concreto rivestito dalle une e dagli altri in ordine all’esecuzione della sentenza per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, così provvede:
- dichiara la nullità della determinazione della Regione UG n. 361 del 22.7.2024;
- ordina alla Regione UG di dare piena e integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, alla sentenza di questa Sezione n. 307/2024 dell’11.3.2024, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;
- dichiara improcedibile l’azione di annullamento proposta in via subordinata;
- condanna la Regione UG al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge, e alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato; compensa le spese nei confronti delle Amministrazioni centrali intimate e costituite; dichiara irripetibili le spese rispetto agli altri Enti intimati ma non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IA LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | IA LI |
IL SEGRETARIO