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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Anna Laura Luciani Parte_1 del Foro di Ascoli Piceno
appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Controparte_1 liti in atti dall'Avv. Sergio Galassi
appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025 ha proposto appello nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza del 20 settembre 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa ricorrente al decreto ingiuntivo notificatole dalla Società appellata per il pagamento della somma di euro
3.676,99 a titolo di residuo debito avente titolo nel verbale di conciliazione intercorso tra le parti il
28 gennaio 2011 in sede sindacale, in seno al quale la lavoratrice si era impegnata a restituire gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati, complessivamente pari ad euro 37.066,84, secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel tralasciare di considerare il principio secondo cui non avrebbero potuto richiedersi alla lavoratrice somme dalla stessa mai percepite, né mai versate per lei dal datore di lavoro all'ente previdenziale;
che, in proposito, il testo letterale dell'accordo di conciliazione del 28 gennaio 2011 andava letto ed interpretato ai sensi dell'art 1362 cc., ossia nel senso della consacrazione dell'effettiva volontà delle parti di pattuire la restituzione di quanto realmente percepito dalla lavoratrice, alla quale non poteva attribuirsi l'irragionevole intento di eseguire una donazione in favore del datore di lavoro;
che non poteva, dunque, CP_1 recuperare una somma maggiore degli arretrati netti effettivamente erogati;
che nemmeno l'invocato carattere novativo dell'accordo del 28 gennaio 2011 poteva sottrarre tale negozio giuridico ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e che, viceversa, occorreva valutare l'effettiva volontà delle parti, ma soprattutto l'impossibilità che tale accordo potesse porsi in contrasto con norme inderogabili. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, sul presupposto della Controparte_1 carenza di interesse ad agire dell'originaria opponente, a fronte della rinuncia agli effetti economici della sentenza che aveva individuato retribuzioni e contribuzioni per periodi non lavorati, quindi ha reiterato l'eccezione di prescrizione estintiva del presunto credito, il cui decorso quinquennale era iniziato dal novembre 2010, epoca di emissione della busta paga che attestava l'erogazione della contribuzione in misura pari alla somma di euro 3.676,99, in esecuzione della sentenza nr.616/10 del Tribunale di Ascoli Piceno.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, gli argomenti difensivi spesi dalla lavoratrice originaria opponente, per paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla datrice di lavoro, attestano nel loro complesso l'interesse ad agire della stessa, evidentemente ravvisabile nell'intento di evitare la fuoriuscita dal proprio patrimonio della somma di euro 3.676,99 oggetto dell'ingiunzione di pagamento notificatale da Controparte_1
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, va detto che in questa sede si controverte non del diritto della lavoratrice alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale, bensì del di lei obbligo di versare la somma oggetto di ingiunzione;
rispetto all'unico oggetto dell'odierno accertamento giudiziale, non è logicamente, prima ancora che giuridicamente, concepibile un'eccezione di prescrizione estintiva ad iniziativa della Società che assume di essere creditrice e vanta la restituzione degli importi richiesti in via monitoria. Nel merito, muovendo dal condivisibile principio enunciato dal Tribunale, secondo cui i verbali di conciliazione sindacale conservano natura di atti negoziali e vanno interpretati alla stregua degli artt.1362 e segg. c.c., l'obbligo restitutorio assunto dalla lavoratrice originaria opponente in seno all'accordo conciliativo del 28 gennaio 2011 ha ad oggetto “….gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati, pari ad € 37.066,84 secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società….”
Tanto chiarito, per esplicita ammissione di la somma di euro 37.066.64 Controparte_1 corrisponde all'ammontare lordo del debito restitutorio oggetto dell'accordo conciliativo (vedi comunicazioni di del 29 novembre 2010). Controparte_1
D'altro canto, non ha documentato di avere effettivamente versato alla Controparte_1 lavoratrice la somma di euro 37.066,84; al contrario, la Società si trincera dietro l'affermazione di essere in regola con i versamenti contributivi, lasciando intendere - senza adeguatamente dimostrare
- di avere provveduto a versare all' e agli altri Enti impositori le somme eccedenti il netto CP_2 spettante alla lavoratrice al solo titolo retributivo.
Può, pertanto, farsi applicazione, nella specie, del principio di formazione giurisprudenziale secondo cui Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Cass.n. 30713/2018).
In conclusione, difettando in seno all'accordo conciliativo del 28 gennaio 2011 puntuali indicazioni in ordine all'effettiva percezione della somma di euro 37.066,84 da parte della lavoratrice e ricorrendo numerosi elementi idonei a ritenere provata la contraria circostanza dell'effettivo versamento in suo favore degli inferiori importi al netto dei contributi, nonché difettando minimi elementi - che sarebbe stato onere della Società opposta offrire al vaglio del giudice - idonei a provare l'attuale esistenza di un indebito pari alla somma ingiunta, il decreto ingiuntivo non può che essere revocato e la sentenza impugnata va riformata in questo senso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della
Società appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in favore di in euro 1.200,00 per il primo grado e in euro 1.200,00 per Parte_1 il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Anna Laura Luciani Parte_1 del Foro di Ascoli Piceno
appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Controparte_1 liti in atti dall'Avv. Sergio Galassi
appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025 ha proposto appello nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza del 20 settembre 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa ricorrente al decreto ingiuntivo notificatole dalla Società appellata per il pagamento della somma di euro
3.676,99 a titolo di residuo debito avente titolo nel verbale di conciliazione intercorso tra le parti il
28 gennaio 2011 in sede sindacale, in seno al quale la lavoratrice si era impegnata a restituire gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati, complessivamente pari ad euro 37.066,84, secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel tralasciare di considerare il principio secondo cui non avrebbero potuto richiedersi alla lavoratrice somme dalla stessa mai percepite, né mai versate per lei dal datore di lavoro all'ente previdenziale;
che, in proposito, il testo letterale dell'accordo di conciliazione del 28 gennaio 2011 andava letto ed interpretato ai sensi dell'art 1362 cc., ossia nel senso della consacrazione dell'effettiva volontà delle parti di pattuire la restituzione di quanto realmente percepito dalla lavoratrice, alla quale non poteva attribuirsi l'irragionevole intento di eseguire una donazione in favore del datore di lavoro;
che non poteva, dunque, CP_1 recuperare una somma maggiore degli arretrati netti effettivamente erogati;
che nemmeno l'invocato carattere novativo dell'accordo del 28 gennaio 2011 poteva sottrarre tale negozio giuridico ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e che, viceversa, occorreva valutare l'effettiva volontà delle parti, ma soprattutto l'impossibilità che tale accordo potesse porsi in contrasto con norme inderogabili. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, sul presupposto della Controparte_1 carenza di interesse ad agire dell'originaria opponente, a fronte della rinuncia agli effetti economici della sentenza che aveva individuato retribuzioni e contribuzioni per periodi non lavorati, quindi ha reiterato l'eccezione di prescrizione estintiva del presunto credito, il cui decorso quinquennale era iniziato dal novembre 2010, epoca di emissione della busta paga che attestava l'erogazione della contribuzione in misura pari alla somma di euro 3.676,99, in esecuzione della sentenza nr.616/10 del Tribunale di Ascoli Piceno.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, gli argomenti difensivi spesi dalla lavoratrice originaria opponente, per paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla datrice di lavoro, attestano nel loro complesso l'interesse ad agire della stessa, evidentemente ravvisabile nell'intento di evitare la fuoriuscita dal proprio patrimonio della somma di euro 3.676,99 oggetto dell'ingiunzione di pagamento notificatale da Controparte_1
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, va detto che in questa sede si controverte non del diritto della lavoratrice alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale, bensì del di lei obbligo di versare la somma oggetto di ingiunzione;
rispetto all'unico oggetto dell'odierno accertamento giudiziale, non è logicamente, prima ancora che giuridicamente, concepibile un'eccezione di prescrizione estintiva ad iniziativa della Società che assume di essere creditrice e vanta la restituzione degli importi richiesti in via monitoria. Nel merito, muovendo dal condivisibile principio enunciato dal Tribunale, secondo cui i verbali di conciliazione sindacale conservano natura di atti negoziali e vanno interpretati alla stregua degli artt.1362 e segg. c.c., l'obbligo restitutorio assunto dalla lavoratrice originaria opponente in seno all'accordo conciliativo del 28 gennaio 2011 ha ad oggetto “….gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati, pari ad € 37.066,84 secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società….”
Tanto chiarito, per esplicita ammissione di la somma di euro 37.066.64 Controparte_1 corrisponde all'ammontare lordo del debito restitutorio oggetto dell'accordo conciliativo (vedi comunicazioni di del 29 novembre 2010). Controparte_1
D'altro canto, non ha documentato di avere effettivamente versato alla Controparte_1 lavoratrice la somma di euro 37.066,84; al contrario, la Società si trincera dietro l'affermazione di essere in regola con i versamenti contributivi, lasciando intendere - senza adeguatamente dimostrare
- di avere provveduto a versare all' e agli altri Enti impositori le somme eccedenti il netto CP_2 spettante alla lavoratrice al solo titolo retributivo.
Può, pertanto, farsi applicazione, nella specie, del principio di formazione giurisprudenziale secondo cui Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Cass.n. 30713/2018).
In conclusione, difettando in seno all'accordo conciliativo del 28 gennaio 2011 puntuali indicazioni in ordine all'effettiva percezione della somma di euro 37.066,84 da parte della lavoratrice e ricorrendo numerosi elementi idonei a ritenere provata la contraria circostanza dell'effettivo versamento in suo favore degli inferiori importi al netto dei contributi, nonché difettando minimi elementi - che sarebbe stato onere della Società opposta offrire al vaglio del giudice - idonei a provare l'attuale esistenza di un indebito pari alla somma ingiunta, il decreto ingiuntivo non può che essere revocato e la sentenza impugnata va riformata in questo senso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della
Società appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in favore di in euro 1.200,00 per il primo grado e in euro 1.200,00 per Parte_1 il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente