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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4421/2024 R.G. sul ricorso depositato il 13/09/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed annullare e dichiarare illegittimo e privo di efficacia l'avviso di addebito impugnato in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del l'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti stante il regolare espletamento dell'attività lavorativa.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento E/o la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n.
39420240001084857000 notificato a mezzo posta raccomandata con a. r. Il 321 agosto 2024 e con il quale si ingiunge il pagamento della somma di Euro 1.908,38 in relazione al controllo delle prestazioni DS agricola anno 2014 (per l'anno 2013) n. 2014625702590 già prima della notifica CP_ dell'avviso di addebito oggetto del presente ricorso ha ricevuto dall' di - Controparte_2
DS Agricole - due distinte note, inerenti la disoccupazione agricola anno 2013. CP_3
1 CP_ Una nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata 02.02.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2014625702590 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
Ciò in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura che sarebbe stata notificata con elenco di variazione prot n. 2 del 15.09.2019.
Conseguentemente sarebbe stato accertato un debito pari ad Euro 1.904,27 per le causali indicate dall'Ente.
Parte resistente si costituiva chiedendo la riunione del presente procedimento a quello CP_1 contraddistinto dal numero di rg 4284/24, con udienza fissata per il giorno 18.11.2025; eccepiva inoltre la decadenza e l'infondatezza della domanda.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda concerne l'avviso di addebito 39420240001084857000 relativo a somme per revoca indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 1.1. 2013 al 31.12. 2013. Prestazione ds agr
2014625702590
La motivazione è la cancellazione delle giornate agricole .
ISTANZA DI RIUNIONE
L' ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello 4284/2024. avente ad oggetto i CP_1 provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro con l'azienda . Parte_1
L'istanza non può essere accolta .
Risulta dai registri informatici e dall'applicativo Consolle del magistrato che quel procedimento
4284/24 è stato definito con sentenza del 18.11.2025 di rigetto della domanda del ricorrente avverso il disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e avverso la pretesa CP_ di recupero dell' della prestazione della disoccupazione agricola per il 2013 prestazione n.
2014625702590
MERITO
E' dunque evidente che sulla stessa pretesa economica, rispetto a quella oggetto di questo procedimento, è stata già emessa una decisione di merito e non vi sono ragioni per discostarsi CP_ dall'accertamento sostanziale operato dal Tribunale sulla medesima pretesa dell' che qui ha emesso e notificato un avviso di addebito per fruire della azione di riscossione a mezzo ruolo.
Lo stesso debito quindi è già stato accertato con la sentenza del 18.11.2025
2 CP_ Non resta che prendere atto dell'avvenuto accertamento positivo del diritto dell' al recupero per cui in questa sede è inammissibile una nuova valutazione nel merito dell'avviso di addebito e l'opposizione all'avviso di addebito è infondata .
Quanto alla eccepita prescrizione va detto che il termine è decennale .
La sentenza precedente ha escluso la prescrizione
Non è decorso il quindi il termine decennale dalla sentenza . In ogni caso la prestazione è stata pagata il 13.6.2014 e intimata la restituzione con nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata CP_ 02.02.2024 con le quali, per come dedotto dallo stesso ricorrente , l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2014625702590.
SPESE
Spese del giudizio – manca la dichiarazione di esonero -a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4421/2024 R.G. sul ricorso depositato il 13/09/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed annullare e dichiarare illegittimo e privo di efficacia l'avviso di addebito impugnato in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del l'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti stante il regolare espletamento dell'attività lavorativa.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento E/o la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n.
39420240001084857000 notificato a mezzo posta raccomandata con a. r. Il 321 agosto 2024 e con il quale si ingiunge il pagamento della somma di Euro 1.908,38 in relazione al controllo delle prestazioni DS agricola anno 2014 (per l'anno 2013) n. 2014625702590 già prima della notifica CP_ dell'avviso di addebito oggetto del presente ricorso ha ricevuto dall' di - Controparte_2
DS Agricole - due distinte note, inerenti la disoccupazione agricola anno 2013. CP_3
1 CP_ Una nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata 02.02.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2014625702590 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
Ciò in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura che sarebbe stata notificata con elenco di variazione prot n. 2 del 15.09.2019.
Conseguentemente sarebbe stato accertato un debito pari ad Euro 1.904,27 per le causali indicate dall'Ente.
Parte resistente si costituiva chiedendo la riunione del presente procedimento a quello CP_1 contraddistinto dal numero di rg 4284/24, con udienza fissata per il giorno 18.11.2025; eccepiva inoltre la decadenza e l'infondatezza della domanda.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda concerne l'avviso di addebito 39420240001084857000 relativo a somme per revoca indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 1.1. 2013 al 31.12. 2013. Prestazione ds agr
2014625702590
La motivazione è la cancellazione delle giornate agricole .
ISTANZA DI RIUNIONE
L' ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello 4284/2024. avente ad oggetto i CP_1 provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro con l'azienda . Parte_1
L'istanza non può essere accolta .
Risulta dai registri informatici e dall'applicativo Consolle del magistrato che quel procedimento
4284/24 è stato definito con sentenza del 18.11.2025 di rigetto della domanda del ricorrente avverso il disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e avverso la pretesa CP_ di recupero dell' della prestazione della disoccupazione agricola per il 2013 prestazione n.
2014625702590
MERITO
E' dunque evidente che sulla stessa pretesa economica, rispetto a quella oggetto di questo procedimento, è stata già emessa una decisione di merito e non vi sono ragioni per discostarsi CP_ dall'accertamento sostanziale operato dal Tribunale sulla medesima pretesa dell' che qui ha emesso e notificato un avviso di addebito per fruire della azione di riscossione a mezzo ruolo.
Lo stesso debito quindi è già stato accertato con la sentenza del 18.11.2025
2 CP_ Non resta che prendere atto dell'avvenuto accertamento positivo del diritto dell' al recupero per cui in questa sede è inammissibile una nuova valutazione nel merito dell'avviso di addebito e l'opposizione all'avviso di addebito è infondata .
Quanto alla eccepita prescrizione va detto che il termine è decennale .
La sentenza precedente ha escluso la prescrizione
Non è decorso il quindi il termine decennale dalla sentenza . In ogni caso la prestazione è stata pagata il 13.6.2014 e intimata la restituzione con nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata CP_ 02.02.2024 con le quali, per come dedotto dallo stesso ricorrente , l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2014625702590.
SPESE
Spese del giudizio – manca la dichiarazione di esonero -a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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