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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa EN AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2956/2020 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto
bancario”
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Colopi, domiciliatario con Studio in Salerno alla via
E. Farina n. 4.
-RICORRENTE-
CONTRO
cf quale incorporante della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
seguito di fusione per atto stipulato Controparte_2
in data 26/3/2021 a rogito del Notaio notaio in Milano (rep. 16080 Persona_1
/ racc. 8638), con l'avv. Giovanni Alberto Peluso;
- RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 07.04.2020, il sig. Pt_2
conveniva la ggi , innanzi a codesto
[...] Controparte_3 Controparte_1
ecc.mo Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE la
violazione da parte della delle norme in tema di trasparenza bancaria, CP_3
buona fede e correttezza contrattuale, delle norme a tutela del consumatore, la violazione
delle norme del TUB - Testo Unico Bancario, dei principi e delle disposizioni civilistiche
che regolano la materiala nonchè accertare la carenza di giustificazione causale e
l'indeterminatezza, dunque la nullità delle clausole contrattuali (contratto di delegazione
di pagamento n. 098/686/4920206) che prevedono “commissioni bancarie”, commissioni
per la società mandataria del delegatario”, “spese di registrazione e notifica” (dunque
delle commissioni e spese comunque denominate previste in contratto); Accertare anche
vizi, illegittimità e nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso al cliente di
ogni commissione e spesa, Accertare, dunque, il conseguente diritto del sig. alla Pt_1
restituzione di tutti i costi illegittimi pagati, dei costi up-front e recurring del
finanziamento, su base proporzionale alla durata ed alla vita residua dello stesso;
per
l'effetto, 2) CONDANNARE la alla restituzione, in applicazione del CP_3
“criterio proporzionale di rimborso”, delle seguenti somme: - Commissioni bancarie €
934,40 : 72 = € 12,97 x 63 = € 817,60; - Commissioni mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23
x 63 = € 4.487,70; - Costi assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x
63 = € 2.148,30; - Spese di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 183,75
Totale € 7.637,35 ovvero la maggiore o minore somma determinata dal Giudice all'esito
dell'istruttoria (calcolata come da sentenza del 11.9.2019 della Corte di Giustizia
Europea, letta ed applicata anche dall'ABF Collegio di Coordinamento decisione del
11.12.2019, sez. I, C-383/18, la quale prevede il rimborso di tutti i costi, anche dei costi
up-front pagati dal consumatore, rimborsabili come spiegato nel presente atto di
citazione) ovvero, in subordine, si chiede all'Ecc.mo Giudice una riduzione dei costi del
prestito affrontati da parte ricorrente e la condanna dell'istituto di credito alla retrocessione di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi
a decorrere dalla pec di messa in mora del 05.02.2017. 3) CONDANNARE CP_3
alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
[...]
Parte attrice evidenziava di aver sottoscritto il contratto n. 098/686/4920206 con:
“una delle società del la (poi Controparte_4 CP_5 CP_6
, incorporata in , poi poi , poi
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
incorporata per fusione in in data 15.09.2006 e di averlo estinto Controparte_3
anticipatamente in data 31.7.2007 allorquando residuavano altre n° 63 rate da pagare. Per l'effetto lamentava di non aver ricevuto dalla convenuta il rimborso degli oneri sostenuti, costi relativi a commissioni e spese non maturate, clausole nulle in quanto ingiustificate ed indeterminate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2021 si costituiva in giudizio la CP_3
eccependo: l'infondatezza della domanda principale per irretroattività dell'art. 125 sexies tub;
la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla retrocessione delle commissioni di intermediazione e agenzia, per essere legittimati rispettivamente l'intermediario e l'agente mediatore;
il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto;
l'erroneità delle tesi dell'attore in relazione alla nota sentenza della CGUE dell'11.9.2009, la Controparte_10
quale avrebbe escluso l'onere per il cliente/attore di provare quali fossero gli oneri effettivamente recurring nell'ambito di una domanda di rimborso oneri da estinzione anticipata, dovendosi invece ritenere che la Direttiva UE 2008/48 fosse da interpretare nel senso che tutti gli oneri, indipendentemente dalla natura up-
front o recurring, dovessero essere rimborsabili. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) “In via preliminare : Rigettare tutte le domande dell'attore per carenza
di legittimazione passiva della , nonché perchè infondate in fatto e diritto;
CP_3
2) In via subordinata principale: Rigettare la domanda di rimborso oneri perché infondata in fatto e diritto, per irretroattività del disposto di cui all'art. 125 sexies TUB;
In via ancor
più gradata: 3) In rito: Accertare e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva
dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione
di intermediazione e di agenzia;
4) Accertare e dichiarare la parziale carenza di
legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione assicurativa;
5) Nel merito: Rigettare tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché
infondate in fatto e diritto;
6) Con condanna alle spese e competenze del giudizio.”
Instaurato il contradditorio, disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., in corso di causa incorporava la Controparte_1
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti Controparte_3
giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021.
Ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di già va rilevato che, proprio il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, richiamato dal convenuto ,
prevede il subentro in tutti i rapporti facenti capo alla Cassa di Risparmio di
Chieti della Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., poi , CP_9
successivamente incorporata in ed oggi in Controparte_3 Controparte_1
La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle
[...]
quattro Banche costituite in funzione di “ .”, nel contesto delle procedure CP_11
di risoluzione delle banche Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.,
[...]
e e del Lazio CP_12 Controparte_13 CP_14
con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota.
Con il D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni,
denominate Controparte_15 Controparte_16
del Nuova Cassa di risparmio
[...] Controparte_17 CP_18
di Chieti S.p.A., a loro volta di seguito cedute a due banche (la Cassa CP_13
alla ; le altre tre a che le
[...] Controparte_19 CP_3
hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività
di 'Ente-Ponte' ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 – introdotto nel vigente ordinamento in attuazione della direttiva 2014/59/UE, c.d. RD (Bank
Resolution and Recoveri Directive) -, con l'obiettivo di mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività
acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7 ha disposto che l'Ente-
Ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della Banca d'Italia di una richiesta all'Autorità
responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonchè attività e passività
delle banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del citato Decreto Legislativo.
Da tanto deriva che l'incorporazione degli “Enti-Ponte.” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già
facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015. Secondo la tesi di parte convenuto la pretesa attorea sarebbe estranea alla società
per azioni costituita quale in quanto inerente alla posizione di CP_20
contratti ormai definiti della vecchia Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti.
Sennonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni -
dichiaratamente esclusi –, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A..
In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della Banca d'Italia,
disponendo la cessione di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall'attore.
In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione.
Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le passività corrispondenti alle pretese dell'attore sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell' CP_20
non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione.
Va, quindi, affermata la legittimazione passiva di in Controparte_1
ordine alla restituzione dei costi sostenuti dal in occasione della Pt_1
sottoscrizione del finanziamento.
Venendo al merito il presente giudizio riguarda il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB il 19/09/2010,
d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta ex lege in forza di un contratto validamente stipulato.
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento.
Detta prova è stata regolarmente fornita dall'attore che ha depositato in giudizio:
la copia del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto stipulato in data
15.09.2006 e estinto anticipatamente in data 31.7.2007; il conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata;
la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 31.7.2007. Accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento,
occorre individuare i costi effettivamente rimborsabili.
Parte convenuta eccepisce la non rimborsabilità dei costi in quanto il contratto è
stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB.
Tale tipo di difesa non è corretta.
Preliminarmente è bene precisare che la distinzione tra i costi recurring e costi up front – i primi rimborsabili in quanto costi soggetti a maturazione nel tempo in quanto connessi ad attività e servizi non ancora erogati ed i secondi non rimborsabili in quanto sostenuti al momento della conclusione del contratto e ad essa preliminari – acquisita dalla legislazione nazionale primaria e secondaria (si cfr. le Comunicazioni di Banca d'Italia del 2009 e del 2011, nonché dalle
Indicazioni di Vigilanza del 2009, 2011 e 2018), è stata recentemente censurata dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 19/09/2009 (causa C-
3834/2018), c.d. Lexitor, perché ostativa alla realizzazione dell'effettivo diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito fissato dall'art. 16 par. 1
Direttiva 2008/48/CE. La Corte di Giustizia ha enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti
la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione
totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva UE 2008/48 nonché ex art
125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui
importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
I principi espressi dalla CGUE risultano pacificamente applicabili al caso di specie, nonostante il contratto risulti sottoscritto nel 2006 quindi sotto la vigenza del precedente art. 125 TUB, ai sensi del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Difatti, già la direttiva 87/102 (sostituita dalla Direttiva 2008/48/CE) stabiliva che il consumatore dovesse avere il diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito e che il successivo art. 16 della Direttiva 2008/48/CE ha unicamente specificato il concetto più generico di “equa riduzione” con la più
precisa nozione di “riduzione del costo totale del credito”, aggiungendo che deve riguardare interessi e commissioni.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento,
poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
Né la mancata adozione dell'apposita delibera del Cicr, raccomandata dalla norma in questione, osta ad un'interpretazione estensiva , non potendo l'assenza di una normativa secondaria ridurre l'effettività della tutela garantita dalla normativa comunitaria ai consumatori.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato
“adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà
dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”. Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 TUB nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la possibilità per il consumatore di richiedere, in caso di estinzione anticipata, la restituzione di ogni tipo di spesa non goduta è
clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.
206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti,
la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
Sul punto, non può poi non evidenziarsi che la Corte Costituzionale con una sentenza recentissima (n. 263 del 2022) ha affermato che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. La Corte costituzionale ha, infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-
octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva
2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11
settembre 2019, C- 383/18, caso Lexitor.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Tale pronuncia, sia pur non direttamente applicabile a caso di specie, stante la data di conclusione del contratto oggetto della decisione, conferma però la linea interpretativa sopra illustrata e fondata sull'art. 125, comma 2, Tub nella originaria formulazione, applicabile ratione temporis.
In conclusione, nel caso di specie, i costi rimborsabili comprendono, oltre agli interessi, anche le commissioni bancarie e finanziarie, compresa quella di
intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti. Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte. La banca convenuta eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione a tale voce;
nello specifico i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 -
il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle
“imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è
sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La prospettazione è infondata. La norma sopra invocata non esclude di per sé
una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati. Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-
quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è
possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr.
Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Queste considerazioni valgono anche ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa;
invero risultano inviate nei confronti dell'intermediario, unico interlocutore del consumatore, lettere di rimborso anteriori al decennio. Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e il consumatore ha diritto al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
In merito al quantum questo Giudice non condivide il calcolo eseguito dall'attore;
invero il contratto risulta stipulato in data 15-09-2006 e estinto in data 31.7.2007;
a quella data le rate residue erano 62 e non 63 . Applicando il criterio pro rata
temporis ne consegue che il consumatore ha diritto al rimborso della seguente somme:
Commissioni bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 62 = € 804,62;
- Commissioni mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 62= € 4.416,47
- Costi assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 62 = € 2.114,20;
- Spese di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 180,42
Spetta all'attore la somma di euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del Dm 55/2004 e successive modifiche sulla base del decisum in complessivi € euro 5.077 a carico di parte convenuta soccombente con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Colopi
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei costi per estinzione anticipata pari a euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) Condanna cf quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1
della al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre euro 145.50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Colopi, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa EN AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2956/2020 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto
bancario”
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Colopi, domiciliatario con Studio in Salerno alla via
E. Farina n. 4.
-RICORRENTE-
CONTRO
cf quale incorporante della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
seguito di fusione per atto stipulato Controparte_2
in data 26/3/2021 a rogito del Notaio notaio in Milano (rep. 16080 Persona_1
/ racc. 8638), con l'avv. Giovanni Alberto Peluso;
- RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 07.04.2020, il sig. Pt_2
conveniva la ggi , innanzi a codesto
[...] Controparte_3 Controparte_1
ecc.mo Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE la
violazione da parte della delle norme in tema di trasparenza bancaria, CP_3
buona fede e correttezza contrattuale, delle norme a tutela del consumatore, la violazione
delle norme del TUB - Testo Unico Bancario, dei principi e delle disposizioni civilistiche
che regolano la materiala nonchè accertare la carenza di giustificazione causale e
l'indeterminatezza, dunque la nullità delle clausole contrattuali (contratto di delegazione
di pagamento n. 098/686/4920206) che prevedono “commissioni bancarie”, commissioni
per la società mandataria del delegatario”, “spese di registrazione e notifica” (dunque
delle commissioni e spese comunque denominate previste in contratto); Accertare anche
vizi, illegittimità e nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso al cliente di
ogni commissione e spesa, Accertare, dunque, il conseguente diritto del sig. alla Pt_1
restituzione di tutti i costi illegittimi pagati, dei costi up-front e recurring del
finanziamento, su base proporzionale alla durata ed alla vita residua dello stesso;
per
l'effetto, 2) CONDANNARE la alla restituzione, in applicazione del CP_3
“criterio proporzionale di rimborso”, delle seguenti somme: - Commissioni bancarie €
934,40 : 72 = € 12,97 x 63 = € 817,60; - Commissioni mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23
x 63 = € 4.487,70; - Costi assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x
63 = € 2.148,30; - Spese di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 183,75
Totale € 7.637,35 ovvero la maggiore o minore somma determinata dal Giudice all'esito
dell'istruttoria (calcolata come da sentenza del 11.9.2019 della Corte di Giustizia
Europea, letta ed applicata anche dall'ABF Collegio di Coordinamento decisione del
11.12.2019, sez. I, C-383/18, la quale prevede il rimborso di tutti i costi, anche dei costi
up-front pagati dal consumatore, rimborsabili come spiegato nel presente atto di
citazione) ovvero, in subordine, si chiede all'Ecc.mo Giudice una riduzione dei costi del
prestito affrontati da parte ricorrente e la condanna dell'istituto di credito alla retrocessione di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi
a decorrere dalla pec di messa in mora del 05.02.2017. 3) CONDANNARE CP_3
alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
[...]
Parte attrice evidenziava di aver sottoscritto il contratto n. 098/686/4920206 con:
“una delle società del la (poi Controparte_4 CP_5 CP_6
, incorporata in , poi poi , poi
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
incorporata per fusione in in data 15.09.2006 e di averlo estinto Controparte_3
anticipatamente in data 31.7.2007 allorquando residuavano altre n° 63 rate da pagare. Per l'effetto lamentava di non aver ricevuto dalla convenuta il rimborso degli oneri sostenuti, costi relativi a commissioni e spese non maturate, clausole nulle in quanto ingiustificate ed indeterminate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2021 si costituiva in giudizio la CP_3
eccependo: l'infondatezza della domanda principale per irretroattività dell'art. 125 sexies tub;
la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla retrocessione delle commissioni di intermediazione e agenzia, per essere legittimati rispettivamente l'intermediario e l'agente mediatore;
il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto;
l'erroneità delle tesi dell'attore in relazione alla nota sentenza della CGUE dell'11.9.2009, la Controparte_10
quale avrebbe escluso l'onere per il cliente/attore di provare quali fossero gli oneri effettivamente recurring nell'ambito di una domanda di rimborso oneri da estinzione anticipata, dovendosi invece ritenere che la Direttiva UE 2008/48 fosse da interpretare nel senso che tutti gli oneri, indipendentemente dalla natura up-
front o recurring, dovessero essere rimborsabili. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) “In via preliminare : Rigettare tutte le domande dell'attore per carenza
di legittimazione passiva della , nonché perchè infondate in fatto e diritto;
CP_3
2) In via subordinata principale: Rigettare la domanda di rimborso oneri perché infondata in fatto e diritto, per irretroattività del disposto di cui all'art. 125 sexies TUB;
In via ancor
più gradata: 3) In rito: Accertare e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva
dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione
di intermediazione e di agenzia;
4) Accertare e dichiarare la parziale carenza di
legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione assicurativa;
5) Nel merito: Rigettare tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché
infondate in fatto e diritto;
6) Con condanna alle spese e competenze del giudizio.”
Instaurato il contradditorio, disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., in corso di causa incorporava la Controparte_1
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti Controparte_3
giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021.
Ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di già va rilevato che, proprio il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, richiamato dal convenuto ,
prevede il subentro in tutti i rapporti facenti capo alla Cassa di Risparmio di
Chieti della Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., poi , CP_9
successivamente incorporata in ed oggi in Controparte_3 Controparte_1
La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle
[...]
quattro Banche costituite in funzione di “ .”, nel contesto delle procedure CP_11
di risoluzione delle banche Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.,
[...]
e e del Lazio CP_12 Controparte_13 CP_14
con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota.
Con il D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni,
denominate Controparte_15 Controparte_16
del Nuova Cassa di risparmio
[...] Controparte_17 CP_18
di Chieti S.p.A., a loro volta di seguito cedute a due banche (la Cassa CP_13
alla ; le altre tre a che le
[...] Controparte_19 CP_3
hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività
di 'Ente-Ponte' ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 – introdotto nel vigente ordinamento in attuazione della direttiva 2014/59/UE, c.d. RD (Bank
Resolution and Recoveri Directive) -, con l'obiettivo di mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività
acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7 ha disposto che l'Ente-
Ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della Banca d'Italia di una richiesta all'Autorità
responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonchè attività e passività
delle banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del citato Decreto Legislativo.
Da tanto deriva che l'incorporazione degli “Enti-Ponte.” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già
facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015. Secondo la tesi di parte convenuto la pretesa attorea sarebbe estranea alla società
per azioni costituita quale in quanto inerente alla posizione di CP_20
contratti ormai definiti della vecchia Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti.
Sennonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni -
dichiaratamente esclusi –, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A..
In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della Banca d'Italia,
disponendo la cessione di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall'attore.
In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione.
Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le passività corrispondenti alle pretese dell'attore sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell' CP_20
non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione.
Va, quindi, affermata la legittimazione passiva di in Controparte_1
ordine alla restituzione dei costi sostenuti dal in occasione della Pt_1
sottoscrizione del finanziamento.
Venendo al merito il presente giudizio riguarda il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB il 19/09/2010,
d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta ex lege in forza di un contratto validamente stipulato.
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento.
Detta prova è stata regolarmente fornita dall'attore che ha depositato in giudizio:
la copia del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto stipulato in data
15.09.2006 e estinto anticipatamente in data 31.7.2007; il conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata;
la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 31.7.2007. Accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento,
occorre individuare i costi effettivamente rimborsabili.
Parte convenuta eccepisce la non rimborsabilità dei costi in quanto il contratto è
stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB.
Tale tipo di difesa non è corretta.
Preliminarmente è bene precisare che la distinzione tra i costi recurring e costi up front – i primi rimborsabili in quanto costi soggetti a maturazione nel tempo in quanto connessi ad attività e servizi non ancora erogati ed i secondi non rimborsabili in quanto sostenuti al momento della conclusione del contratto e ad essa preliminari – acquisita dalla legislazione nazionale primaria e secondaria (si cfr. le Comunicazioni di Banca d'Italia del 2009 e del 2011, nonché dalle
Indicazioni di Vigilanza del 2009, 2011 e 2018), è stata recentemente censurata dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 19/09/2009 (causa C-
3834/2018), c.d. Lexitor, perché ostativa alla realizzazione dell'effettivo diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito fissato dall'art. 16 par. 1
Direttiva 2008/48/CE. La Corte di Giustizia ha enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti
la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione
totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva UE 2008/48 nonché ex art
125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui
importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
I principi espressi dalla CGUE risultano pacificamente applicabili al caso di specie, nonostante il contratto risulti sottoscritto nel 2006 quindi sotto la vigenza del precedente art. 125 TUB, ai sensi del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Difatti, già la direttiva 87/102 (sostituita dalla Direttiva 2008/48/CE) stabiliva che il consumatore dovesse avere il diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito e che il successivo art. 16 della Direttiva 2008/48/CE ha unicamente specificato il concetto più generico di “equa riduzione” con la più
precisa nozione di “riduzione del costo totale del credito”, aggiungendo che deve riguardare interessi e commissioni.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento,
poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
Né la mancata adozione dell'apposita delibera del Cicr, raccomandata dalla norma in questione, osta ad un'interpretazione estensiva , non potendo l'assenza di una normativa secondaria ridurre l'effettività della tutela garantita dalla normativa comunitaria ai consumatori.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato
“adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà
dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”. Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 TUB nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la possibilità per il consumatore di richiedere, in caso di estinzione anticipata, la restituzione di ogni tipo di spesa non goduta è
clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.
206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti,
la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
Sul punto, non può poi non evidenziarsi che la Corte Costituzionale con una sentenza recentissima (n. 263 del 2022) ha affermato che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. La Corte costituzionale ha, infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-
octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva
2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11
settembre 2019, C- 383/18, caso Lexitor.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Tale pronuncia, sia pur non direttamente applicabile a caso di specie, stante la data di conclusione del contratto oggetto della decisione, conferma però la linea interpretativa sopra illustrata e fondata sull'art. 125, comma 2, Tub nella originaria formulazione, applicabile ratione temporis.
In conclusione, nel caso di specie, i costi rimborsabili comprendono, oltre agli interessi, anche le commissioni bancarie e finanziarie, compresa quella di
intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti. Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte. La banca convenuta eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione a tale voce;
nello specifico i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 -
il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle
“imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è
sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La prospettazione è infondata. La norma sopra invocata non esclude di per sé
una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati. Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-
quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è
possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr.
Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Queste considerazioni valgono anche ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa;
invero risultano inviate nei confronti dell'intermediario, unico interlocutore del consumatore, lettere di rimborso anteriori al decennio. Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e il consumatore ha diritto al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
In merito al quantum questo Giudice non condivide il calcolo eseguito dall'attore;
invero il contratto risulta stipulato in data 15-09-2006 e estinto in data 31.7.2007;
a quella data le rate residue erano 62 e non 63 . Applicando il criterio pro rata
temporis ne consegue che il consumatore ha diritto al rimborso della seguente somme:
Commissioni bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 62 = € 804,62;
- Commissioni mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 62= € 4.416,47
- Costi assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 62 = € 2.114,20;
- Spese di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 180,42
Spetta all'attore la somma di euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del Dm 55/2004 e successive modifiche sulla base del decisum in complessivi € euro 5.077 a carico di parte convenuta soccombente con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Colopi
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei costi per estinzione anticipata pari a euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) Condanna cf quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1
della al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre euro 145.50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Colopi, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EN AR