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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/12/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai magistrati
Presidente dott. Davide Storti
dott.ssa Manuela Mari Giudice
dott. Lorenzo Pini Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.20/2025 R.G. e promosso da
Parte_1 nei confronti della società
nei confronti di con sede in Montelabbate, via Pantanelli 34/36 (P.I. P.IVA_1 CP_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
vista la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che deve presumersi, salva prova contraria, che la sede effettiva dell'impresa coincida con la sede legale (vedere, tra le tante, Cass.civ.n. 22389/2021); ritenuto inoltre che la sede è dove l'impresa ha il suo centro direzionale, che non sempre coincide con la sede operativa;
ritenuto che pertanto chi vuole dimostrare l'incompetenza territoriale del giudice adito deve provare che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio (vedere in questo senso Cass.civ. 16116/2019); ritenuto che nessuna prova in tal senso è stata data nel caso di specie, in quanto non è sufficiente la circostanza che la società svolge la sua attività in un luogo diverso rispetto a quello dove è posta la sede legale, potendo ben avere l'impresa il suo centro direzionale in un posto diverso dalla sede operativa;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 rilevato che infatti i bilanci agli atti dimostrano che sono superati i limiti previsti richiesti dall'art 2, lettera d) del CCII.;
ritenuto che lo stato di insolvenza non è contestabile, avendo la debitrice presentato domanda di concordato ex art 44 CCII, dichiarata poi inammissibile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1 con sede in
Montelabbate, via Pantanelli 34/36 (P.I. P.IVA_1 );
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura;
nomina che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Curatore il dott. Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23 marzo 2026, alle ore 11,00 l'udienza di verifica, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pesaro il 19 novembre 2025
Il Presidente
dott.Davide Storti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai magistrati
Presidente dott. Davide Storti
dott.ssa Manuela Mari Giudice
dott. Lorenzo Pini Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.20/2025 R.G. e promosso da
Parte_1 nei confronti della società
nei confronti di con sede in Montelabbate, via Pantanelli 34/36 (P.I. P.IVA_1 CP_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
vista la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che deve presumersi, salva prova contraria, che la sede effettiva dell'impresa coincida con la sede legale (vedere, tra le tante, Cass.civ.n. 22389/2021); ritenuto inoltre che la sede è dove l'impresa ha il suo centro direzionale, che non sempre coincide con la sede operativa;
ritenuto che pertanto chi vuole dimostrare l'incompetenza territoriale del giudice adito deve provare che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio (vedere in questo senso Cass.civ. 16116/2019); ritenuto che nessuna prova in tal senso è stata data nel caso di specie, in quanto non è sufficiente la circostanza che la società svolge la sua attività in un luogo diverso rispetto a quello dove è posta la sede legale, potendo ben avere l'impresa il suo centro direzionale in un posto diverso dalla sede operativa;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 rilevato che infatti i bilanci agli atti dimostrano che sono superati i limiti previsti richiesti dall'art 2, lettera d) del CCII.;
ritenuto che lo stato di insolvenza non è contestabile, avendo la debitrice presentato domanda di concordato ex art 44 CCII, dichiarata poi inammissibile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1 con sede in
Montelabbate, via Pantanelli 34/36 (P.I. P.IVA_1 );
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura;
nomina che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Curatore il dott. Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23 marzo 2026, alle ore 11,00 l'udienza di verifica, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pesaro il 19 novembre 2025
Il Presidente
dott.Davide Storti