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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1620/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101155 2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101155 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl semplificata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catanzaro, opponendo l'avviso di accertamento n. TDY03T101155 notificato in data 21.03.2025, relativo all'anno di imposta 2021, con cui l'Ufficio Controlli della DP di Catanzaro ha accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R.600/73 dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 e Art. 8 co 1 D.P.R. 322/98, ai fini IRES, un maggior reddito d'impresa pari ad
€ 2.342.000,00 ed ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta di € 2.342.000,00.
La società ricorrente censurava nel merito l'insussistenza della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Ufficio che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto. Invero l'attività di controllo ha preso le mosse da un PVC del 10/10/2024 dei militari della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, i quali hanno condotto operazioni ispettive per i periodi d'imposta
2019/2024, consegnando al sig. Rappresentante_1 (in qualità di rappresentante legale della società) il Processo Verbale di Constatazione nel quale sono descritti e motivate le irregolarità emerse nel corso dei controlli ispettivi.
Ora, la contribuente non ha inteso presentare osservazioni allo schema di atto n. TDYQ3T101155/2024.
Solo tardivamente rispetto all'avvenuta notifica (21.03.2025) dell'atto impositivo odiernamente impugnato, la controparte ha presentato istanza di autotutela.
Tanto si evince in termini di logicità della motivazione dell'accertamento anche avuto riguardo al corretto esercizio del contraddittorio.
Nel merito non sussistono elementi di irragionevolezza rispetto alla ricostruzione del volume di affari nonché rispetto all'esame della corretta deducibilità dei costi e degli oneri contabilizzati.
Dai controlli eseguiti sono emerse violazioni di natura sia formale che sostanziale: occorre, innanzitutto, rilevare come la società abbia presentato la dichiarazione UNICO SC n. 17303414300 - 0000001 del
10/10/2023, che è stata regolarmente liquidata dagli Uffici, ma che è da considerare omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni sui maggiori imponibili accertabili, in quanto trasmessa oltre il termine previsto per la presentazione del modello UNICO SC 2022, a.i. 2021.
I militari della GDF poi, durante la fase di verifica, hanno acquisito n. 40 fatture - per il dettaglio delle quali si rinvia al contenuto dell'atto impositivo- i cui importi, sono già stati oggetto di recupero IVA nel pvc al quale la società ha esibito adesione ai sensi dell'art.
5-quater mentre, ai fini IRES ed IRAP, tali importi non sono stati esposti dalla parte.
Il PVC dà atto che, in relazione alle imposte dirette, non viene descritta l'esposizione di tali ricavi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP né vengono indicate diverse modalità di contabilizzazione di tali componenti positivi di reddito che consentissero di giustificare la mancata indicazione degli stessi all'interno della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Nemmeno può accedersi alla tesi della società ricorrente circa l'imputazione dei redditi e dei costi operata utilizzando il metodo del “risconto”, ovvero, riportando la competenza agli anni successivi in quanto i lavori non sarebbero stati ultimati.
In tali casi, innanzitutto, trattandosi di lavori aventi durata ultrannuale, sarebbe stato necessario applicare l'art. 93 del DPR 917/86 che prevede che le opere e i servizi coperti da stati avanzamento lavori determinino la competenza nell'anno in cui è avvenuta la liquidazione dei corrispettivi.
La tesi poi non regge dal momento che le fatture emesse dalla società riguardavano i lavori eseguiti con l'applicazione del bonus facciate al 90%, i cui corrispettivi dovevano necessariamente essere stati incassati, poiché il credito maturato e usufruito proviene dalle fatture emesse per le quali i clienti hanno pagato il 10% dell'importo complessivo, mentre il restante 90% è rappresentato dallo sconto in fattura. Non essendo previsti
SAL intermedi nei lavori oggetto di bonus, questi dovevano essere conclusi (ed il relativo ricavo rilevato) nell'annualità in questione e non potevano quindi essere riportati negli anni successivi, pena la decadenza del beneficio del bonus.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1620/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101155 2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101155 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl semplificata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catanzaro, opponendo l'avviso di accertamento n. TDY03T101155 notificato in data 21.03.2025, relativo all'anno di imposta 2021, con cui l'Ufficio Controlli della DP di Catanzaro ha accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R.600/73 dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 e Art. 8 co 1 D.P.R. 322/98, ai fini IRES, un maggior reddito d'impresa pari ad
€ 2.342.000,00 ed ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta di € 2.342.000,00.
La società ricorrente censurava nel merito l'insussistenza della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Ufficio che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto. Invero l'attività di controllo ha preso le mosse da un PVC del 10/10/2024 dei militari della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, i quali hanno condotto operazioni ispettive per i periodi d'imposta
2019/2024, consegnando al sig. Rappresentante_1 (in qualità di rappresentante legale della società) il Processo Verbale di Constatazione nel quale sono descritti e motivate le irregolarità emerse nel corso dei controlli ispettivi.
Ora, la contribuente non ha inteso presentare osservazioni allo schema di atto n. TDYQ3T101155/2024.
Solo tardivamente rispetto all'avvenuta notifica (21.03.2025) dell'atto impositivo odiernamente impugnato, la controparte ha presentato istanza di autotutela.
Tanto si evince in termini di logicità della motivazione dell'accertamento anche avuto riguardo al corretto esercizio del contraddittorio.
Nel merito non sussistono elementi di irragionevolezza rispetto alla ricostruzione del volume di affari nonché rispetto all'esame della corretta deducibilità dei costi e degli oneri contabilizzati.
Dai controlli eseguiti sono emerse violazioni di natura sia formale che sostanziale: occorre, innanzitutto, rilevare come la società abbia presentato la dichiarazione UNICO SC n. 17303414300 - 0000001 del
10/10/2023, che è stata regolarmente liquidata dagli Uffici, ma che è da considerare omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni sui maggiori imponibili accertabili, in quanto trasmessa oltre il termine previsto per la presentazione del modello UNICO SC 2022, a.i. 2021.
I militari della GDF poi, durante la fase di verifica, hanno acquisito n. 40 fatture - per il dettaglio delle quali si rinvia al contenuto dell'atto impositivo- i cui importi, sono già stati oggetto di recupero IVA nel pvc al quale la società ha esibito adesione ai sensi dell'art.
5-quater mentre, ai fini IRES ed IRAP, tali importi non sono stati esposti dalla parte.
Il PVC dà atto che, in relazione alle imposte dirette, non viene descritta l'esposizione di tali ricavi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP né vengono indicate diverse modalità di contabilizzazione di tali componenti positivi di reddito che consentissero di giustificare la mancata indicazione degli stessi all'interno della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Nemmeno può accedersi alla tesi della società ricorrente circa l'imputazione dei redditi e dei costi operata utilizzando il metodo del “risconto”, ovvero, riportando la competenza agli anni successivi in quanto i lavori non sarebbero stati ultimati.
In tali casi, innanzitutto, trattandosi di lavori aventi durata ultrannuale, sarebbe stato necessario applicare l'art. 93 del DPR 917/86 che prevede che le opere e i servizi coperti da stati avanzamento lavori determinino la competenza nell'anno in cui è avvenuta la liquidazione dei corrispettivi.
La tesi poi non regge dal momento che le fatture emesse dalla società riguardavano i lavori eseguiti con l'applicazione del bonus facciate al 90%, i cui corrispettivi dovevano necessariamente essere stati incassati, poiché il credito maturato e usufruito proviene dalle fatture emesse per le quali i clienti hanno pagato il 10% dell'importo complessivo, mentre il restante 90% è rappresentato dallo sconto in fattura. Non essendo previsti
SAL intermedi nei lavori oggetto di bonus, questi dovevano essere conclusi (ed il relativo ricavo rilevato) nell'annualità in questione e non potevano quindi essere riportati negli anni successivi, pena la decadenza del beneficio del bonus.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio Avv. Antonio Maccarone