TAR Bari, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 110
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere (deficit istruttorio e motivazionale) in relazione al modulo procedimentale della conferenza di servizi e alla mancata valorizzazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, chiarrendo che il parere del Comitato VIA non è un provvedimento autonomo ma un contributo istruttorio, e che l'amministrazione ha correttamente bilanciato gli interessi pubblici, dando prevalenza a quelli paesaggistici e culturali.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di partecipazione procedimentale e assenza di motivazione rafforzata

    Il motivo è stato ritenuto privo di pregio, poiché la determinazione dirigenziale è equiparabile alla comunicazione di preavviso di diniego e le osservazioni della società non hanno introdotto elementi nuovi.

  • Rigettato
    Carattere recessivo dei pareri in materia paesaggistica

    Il Collegio ha ribadito che l'amministrazione ha legittimamente aderito ai rilievi contrari alla realizzazione del progetto, ritenuti di peso rilevante ma non vincolanti, esercitando il proprio potere discrezionale.

  • Rigettato
    Compatibilità del progetto con la normativa in materia di aree idonee

    Il Collegio ha ritenuto l'area non idonea, poiché ricade a meno di 500 metri da tratturi e regi tratturi tutelati e intercetta contesti paesaggistici, escludendo la qualificazione di area idonea.

  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri per deficit istruttori e motivazionali e violazione del principio del dissenso costruttivo

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, confermando la natura di 'intervento di rilevante trasformazione' ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e rigettando le altre deduzioni relative alla natura agrovoltaica del progetto e alle interferenze con aree vincolate.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere della Soprintendenza

    Il Collegio ha richiamato quanto già chiarito in merito alla natura non vincolante dei pareri e ha ritenuto le contestazioni relative a valutazioni discrezionali, non sindacabili in questa sede.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere del Comune di Gravina in PU

    Il Collegio ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'impatto cumulativo per carenza di interesse, poiché il diniego non è stato motivato anche su tale presupposto.

  • Rigettato
    Accertamento di compatibilità paesaggistica come nuovo titolo autorizzatorio

    Il Collegio ha disatteso la censura, richiamando la normativa statale sui piani paesaggistici e la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ammette tutele incrementali da parte della legislazione regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 110
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 110
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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