Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2024, proposto da:
- Grupotec Solar Italia 13 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Impedovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura dell’Ente, in Bari, lungomare Nazario Sauro, n. 29;
- Regione PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura dell’Ente, in Bari, lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Comune di Gravina in PU (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento:
- della nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 50762 del 14.6.2024, di trasmissione della determina dirigenziale n. 2610 del 13.6.2024;
- della determina dirigenziale n. 2610 del 13.6.2024, con la quale la Città Metropolitana di Bari ha adottato il provvedimento di diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al “Progetto agrofotovoltaico denominato «Gravina La Selva»: impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico da 6 MWN/7,8624 MWp integrato da progetto di riqualificazione agricola e relative opere di connessione/rete, sito in Gravina in PU, località La Selva”;
- della determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024, trasmessa con nota prot. n. 0042764 del 21.5.2024 con la quale la Città Metropolitana di Bari ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza, invitando la Società a fornire osservazioni;
- nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, dei verbali delle sedute di conferenza di servizi tenutesi in data 14 maggio 2024, 22 aprile 2024, 20 marzo 2024, 8 febbraio 2024, 4 dicembre 2023 e dei pareri ivi espressi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:
(i) i pareri espressi dalla Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio con nota prot. r_puglia/AOO_145-09/10/2023/8105, con nota prot. _puglia/AOO_145-01/12/2023/10015, con nota prot. 0144919/2024 del 21/03/2024;
(ii) il parere del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, espresso con nota prot. 11625-P del 6.10.2023;
(iii) il parere espresso dal Comune di Gravina in PU con prot. n. 15746 del 17.4.2024;
(iv) i pareri espressi dalla Regione PU, Sezione demanio e patrimonio, con nota prot. 134434 del 14.3.2024 e con nota prot. 230309 del 15.5.2024;
(v) nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.; (b) della scheda d’ambito Alta Murgia, nei limiti dell’interesse azionato e ove interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente; (c) delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Comune di Gravina in PU (BA) e della Regione PU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione, l'avv. Monica Impedovo, per la Città metropolitana, l'avv. Lucia Lorusso, per il Comune di Gravina, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23.7.2024, Grupotec Solar Italia 13 s.r.l. (di seguito anche solo “Società”) ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con i quali – all’esito della conferenza di servizi – è stato espresso il diniego di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ex art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – TUA), con giudizio non favorevole di compatibilità del progetto di cui è titolare la predetta società per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, integrato da progetto di riqualificazione agricola e relative opere di connessione/rete, di potenza complessiva pari a 6 MWN/7,8624 MWp, nel territorio del Comune di Gravina in PU (località “La Selva”).
1.1. Ha esposto, in particolare, che:
- in data 19.1.2023, è stata presentata, presso la Città Metropolitana di Bari, istanza per il rilascio del PAUR;
- con nota prot. 85383 del 16.10.2023, la Città Metropolitana ha indetto la conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 4.12.2023, trasmettendo il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato VIA (valutazione di impatto ambientale);
- in data 8.2.2024, si è tenuta la seduta della conferenza di servizi, all’esito della quale la Società si è impegnata a fornire riscontro alle richieste del Comune e della Soprintendenza;
- nella seduta del 20 marzo 2024, la Soprintendenza ha ribadito che tutti i tratturi ai sensi del DM del dicembre 1983 sono tutelati e vincolati e che il progetto ricade in area non idonea non solo per il bene archeologico presente ma anche per la tipologia dell’impianto, confermando il parere sfavorevole;
- in data 14 maggio 2024, si è svolta la seduta conclusiva, la cui verbalizzazione risulterebbe decisiva ai fini della dimostrazione dell’illegittimità della decisione assunta, in occasione della quale il Servizio regionale energia – ossia il settore competente in materia di autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 – avrebbe dichiarato che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater ), del d.lgs. n. 199/2021, e tenuto conto di quanto affermato dal rappresentante della Soprintendenza, non ricorrendo i presupposti dell’area idonea, il parere ostativo della Regione PU servizio paesaggio (prot. n. 144919 del 21.03.2024) rimane vincolante anche per il rilascio del titolo da parte dell’Ufficio regionale energia;
- a fronte della posizione regionale appena riportata, la Società ha evidenziato:
(i) l’interesse pubblico sotteso al progetto, anche alla luce del Regolamento UE n. 2577/2022;
(ii) che il progetto è localizzato in aree esterne a vincoli e non perimetrate come non idonee ai fini FER dal regolamento regionale n. 24/2010;
- con nota prot. n. 0042764 del 21.5.2024, l’Autorità procedente ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024, recante diniego al rilascio del PAUR, informando che la determina veniva adottata anche quale comunicazione di cui all’art. 10- bis della l. n. 241/1990;
- la Società ha trasmesso le proprie osservazioni evidenziando:
(i) che il Progetto ricade in “area idonea” non venendo in alcun modo in rilievo “tratturi” tutelati, bensì solo strade pubbliche;
(ii) il carattere agro-voltaico del Progetto e, di conseguenza, l’insussistenza di criticità in relazione al piano paesaggistico regionale;
- con nota prot. n. 50762 del 14.6.2024, la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso la determina dirigenziale n. 2610 del 13.6.2024 con cui ha ritenuto le osservazioni procedimentali prive di elementi aggiuntivi e ribadito il carattere vincolante dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nonché gli ulteriori motivi di diniego in precedenza anticipati;
1.2. Tanto rappresentato sotto il profilo procedimentale, con il presente mezzo di gravame, la ricorrente è insorta deducendo i seguenti vizi:
i) violazione di legge ed eccesso di potere ( deficit istruttorio e motivazionale), in relazione al modulo procedimentale della conferenza di servizi e alla mancata valorizzazione del giudizio positivo di compatibilità ambientate (segnatamente, sarebbe stato operato un mero e acritico rinvio – per relationem – ai pareri paesaggistici asseritamente ritenuti vincolanti, senza tenere nel debito conto elementi decisivi e favorevoli dell’istruttoria, tra cui il parere positivo del Comitato VIA; inoltre, sarebbe stata erroneamente ritenuta non idonea l’area di collocazione del progetto);
ii) violazione dei principi di partecipazione procedimentale, non risultando adeguatamente considerate le osservazioni dell’interessato e in mancanza di una “motivazione rafforzata”;
iii) violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al carattere recessivo dei pareri in materia paesaggistica, i quali non avrebbero una valenza interdittiva;
iv)-v) compatibilità del progetto, il quale non interferirebbe con alcun vincolo (ossia non ricadrebbe in aree qualificata “non idonea”) ed anzi insisterebbe su area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater ) del d.lgs. n. 199/2021;
vi) illegittimità dei pareri della Sezione regionale paesaggio per deficit istruttori e motivazionali nonché per vizi procedimentali (in particolare violazione del principio del dissenso costruttivo);
vii) illegittimità del parere della Soprintendenza, la quale pur avendo ammesso che il progetto non interessa direttamente aree vincolate, avrebbe poi espresso parere negativo (il quale sarebbe comunque non vincolante);
viii) illegittimità del parere espresso dal Comune di Gravina, il quale ha motivato l’avviso contrario per contrasto con le linee guida del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e perché l’area sarebbe inidonea.
1.3. Con un nono motivo di ricorso, proposto in via subordinata, infine, è stata contestata l’illegittimità degli atti impugnati in via derivata dalla illegittimità del PPTR, nella misura in cui quest’ultimo avrebbe introdotto un nuovo e diverso titolo autorizzatorio aggiuntivo rispetto all’autorizzazione paesaggistica, ossia l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Peraltro, anche volendo ritenere rispettoso della normativa di riferimento il “nuovo” titolo autorizzatorio previsto dal PPTR, secondo la ricorrente, l’Autorità procedente avrebbe interpretato in modo errato la disciplina di riferimento, tramutando surrettiziamente in vincolanti dei pareri fondati su previsioni di mero indirizzo e prive di carattere precettivo, come previsto espressamente dalle norme tecniche.
2. Si sono costituiti in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone l’integrale rigetto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Ministero della cultura (MIC), la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Gravina in PU (BA) e la Regione PU.
3. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie per ribadire le proprie tesi e argomentazioni, la causa – previa discussione – è stata trattenuta in decisione.
4. Va premesso che l’impugnazione – attesa anche la particolare complessità del procedimento presupposto nonché lo spettro composito ed esteso delle contestazioni sull’azione amministrativa – è stata idealmente divisa in due sezioni: nella prima sono state dedotte illegittimità di carattere generale, concernenti tout court l’azione amministrativa; nella seconda sono stati avversati i singoli pareri istruttori, anche nel loro contenuto tecnico-discrezionale, nonché lo stesso Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) in parte qua , per avere lo stesso “introdotto un nuovo e diverso titolo autorizzativo aggiuntivo rispetto all’autorizzazione paesaggistica, ossia l’accertamento di compatibilità paesaggistica” .
5. Con il primo motivo di ricorso, la difesa della ricorrente ha dedotto, in via assorbente, l’illegittimità del diniego per violazione del modello decisorio della conferenza di servizi. Ad avviso di Grupotec, quindi, sarebbe mancata una “valutazione contestuale” degli interessi pubblici coinvolti ed anche una “valutazione ponderata” di tutti i pareri pervenuti, così tradendosi lo spirito di semplificazione e accelerazione dei processi decisionali impresso dal legislatore, in modo significativo, con il d.lgs. n. 127/2016 (cd. “riforma Madia”). In altri termini, la Città Metropolitana avrebbe operato un acritico recepimento dei pareri resi in materia paesaggistica senza fornire un’adeguata motivazione per supportare il diniego. Ancora, non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che il Comitato VIA (della stessa Città Metropolitana di Bari) ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, né sarebbe stato opportunamente considerato che l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (AR) PU ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, confermando la natura agro-voltaica del progetto. Infine, non sarebbero stati valorizzati ulteriori aspetti rilevanti e segnatamente:
i) la collocazione del progetto che – ad avviso della ricorrente – ricade in area idonea e, comunque, non inidonea;
ii) la natura recessiva e non vincolante dei pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela paesaggistica in base alla rinnovata formulazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
iii) la natura di interesse pubblico del progetto, strategico ai fini della implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); la delibera di Giunta della Regione (DGR) PU n. 997/2023, recante atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in PU, nella quale viene invece sottolineata “la strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili” e di conseguenza si esprime un indirizzo di favore alla realizzazione di impianti FER. Per tutti questi aspetti, si sarebbe realizzato un deficit istruttorio e motivazionale particolarmente evidente che renderebbe illegittimo il diniego assunto, il quale si porrebbe anche in contrasto con la nuova formulazione dell’art. 9 Cost. che invece valorizza la tutela dell’ambiente “anche nell’interesse delle future generazioni”, affiancandola alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
5.1. È innanzitutto utile precisare che nel primo motivo di ricorso – pur principiandosi da contestazioni dell’azione amministrativa sotto il profilo procedimentale generale, relative cioè alla modalità di estrinsecazione del modello decisorio della conferenza di servizi – sono state anche “anticipate” censure di tipo contenutistico e tecnico-valutativo (poi riprese, meglio approfondite e ulteriormente scandagliate nei successivi motivi), rispetto alle quali il Collegio dovrà necessariamente tornare nel prosieguo dell’esposizione.
5.2. Restando, per ora, ad una “latitudine” generale (e strettamente procedimentale), il primo motivo si rivela infondato. In particolare, l’esame dei verbali nonché degli atti istruttori e provvedimentali che hanno caratterizzato la conferenza di servizi de qua restituisce un quadro fattuale non del tutto collimante con quanto dedotto dalla Società.
5.3. Innanzitutto, va subito chiarito che nel caso che qui occupa non sussiste alcun “provvedimento” (in senso tecnico) di VIA, ma soltanto un parere favorevole “esclusivamente” dal punto di vista ambientale reso – peraltro con prescrizioni e “fatti salvi tutti i pareri di competenze degli altri enti e fatto salvo l’iter istruttorio-amministrativo” – dal Comitato di valutazione di impatto ambientale quale organo tecnico della stessa Autorità procedente. Dunque, la sentenza della Consulta citata dalla difesa di Grupotec per ricordare che “La decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA successivo alla determinazione della conferenza di servizi” (Corte Costituzionale n. 198/2018) non è pertinente. Infatti, nella vicenda per cui è causa il provvedimento di VIA sarebbe dovuto scaturire proprio a valle della conferenza, unitamente agli altri titoli abilitativi, mentre ciò di cui si discute – come ben puntualizzato nelle determinazioni gravate e anche nelle deduzioni della difesa della Città Metropolitana è un contributo tecnico (per quanto utile e qualificato ma) con una mera funzione di supporto istruttorio all’Ente di cui lo stesso Organo fa parte. Tale precisazione consente poi di superare agevolmente le censure mosse alla presunta omessa valutazione contestuale degli interessi pubblici e ponderata dei diversi pareri tecnici, cui sarebbe incorsa l’Autorità procedente. Quest’ultima, invero, ha puntualmente dato atto ( cfr. pag. 15 della determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024) della circostanza che il Comitato VIA “non è un’amministrazione che partecipa ai lavori di conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 in maniera autonoma e non esprime parere autonomo” , di guisa che la fattispecie non è neppure sussumibile nel perimetro applicativo dell’art. 14- ter della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, a mente del quale le “posizioni” rilevanti ai fini dell’adozione motivata di conclusione della conferenza sono quelle espresse dalle “amministrazioni partecipanti” al predetto modulo decisionale: il Comitato VIA non è un’amministrazione e le relative valutazioni tecniche accedono alla – e sono destinate a confluire nella espressione della – posizione assunta dalla Città Metropolitana di Bari, alla quale l’Organo fa capo.
5.4. In ogni caso, non sfugge al Collegio che, nello stesso parere del Comitato VIA, seppur concluso in senso oggettivamente favorevole alla Società proponente, sono comunque rilevabili talune criticità del progetto nella misura in cui è stato evidenziato che “In considerazione della interferenza con un’area appartenente alla RN2000, sarà necessario integrare la Valutazione di Incidenza alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che potrà avere parere favorevole solo nel caso in cui dovesse concludersi positivamente la VIncA” (quinta pagina del parere) ed ancora che “Le aree destinate alla realizzazione dell’impianto e dell’elettrodotto risultano in alcuni tratti comprese rispetto alle perimetrazioni inibitorie del PPTR” (settima pagina del parere). Questo proprio a conferma della natura non provvedimentale del predetto contributo istruttorio che ha svolto una funzione analitico-descrittiva del progetto, la quale è esitata in un “parere” favorevole ma per sua natura “parziale” attenendo al solo aspetto ambientale, fermo restando il contemperamento degli altri interessi pubblici coinvolti, come sempre, nei procedimenti del tipo di quello in esame.
5.5. Analoghe considerazioni valgono anche per il parere favorevole dell’AR PU (anch’esso invocato dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dell’azione amministrativa). Neppure in questo caso è sostenibile una violazione del modulo procedimentale da parte dell’Autorità procedente, la quale ha prima rilevato la sussistenza del contributo (positivo alla realizzazione del progetto) reso dalla predetta Agenzia regionale, quindi, ha operato un bilanciamento in concreto dell’interesse ambientale con gli altri valori e principi, ritenendo prevalenti, sotto un profilo qualitativo, le posizioni espresse dalle Amministrazioni centrali, territoriali e locali che hanno partecipato alla conferenza. Peraltro, tale “parere di competenza” si è risolto, sostanzialmente, in un’attestazione dell’avvenuta integrazione documentale, da parte della Società, che era stata richiesta dall’AR a valle di un precedente parere negativo. L’Agenzia si è cioè limitata a prendere atto della documentazione agli atti concludendo nel senso della “compatibilità ambientale” sulla base della “effettiva destinazione delle aree ai fini della produttività agricola” . In tale quadro, non si rileva un abnorme esercizio del potere amministrativo e discrezionale posto che è del tutto evidente che la determinazione assunta dall’Amministrazione procedente avrebbe comunque comportato, in ogni caso, la prevalenza di uno dei due interessi pubblici antagonisti, con l’ineludibile sacrificio di quello ritenuto recessivo; in ciò ravvisandosi proprio l’essenza della valutazione contestuale e ponderata dei diversi interessi pubblici coinvolti che viene effettuata con il modulo procedimentale della conferenza di servizi. Non può dunque considerarsi viziata l’azione amministrativa – almeno sotto il profilo generale ed estrinseco del modello decisorio utilizzato – sulla base della mera preferenza, discrezionalmente, accordata all’interesse pubblico (paesaggistico e culturale) diverso e antagonista da quello (ambientale) “coltivato” dalla ricorrente, in parallelo all’interesse privato, altrettanto legittimo, alla libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
5.6. È appena il caso di richiamare – quale significativo supporto documentale (versato in atti) ed allegato alla determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024 (di conclusione sfavorevole della conferenza di servizi) – l’elenco dei contributi e dei pareri pervenuti dagli enti convocati alla conferenza di servizi: anche questa tabella conferma che il modulo procedimentale non è stato violato e che sono state tenute in considerazione tutte le posizioni espresse, ritenendosi sussistenti i motivi ostativi esposti in cinque pareri sfavorevoli resi dall’Amministrazioni centrale (MIC-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari), da quella territoriale (Regione PU) e da quella locale (Comune di Gravina), per le prime due, tramite le rispettive articolazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. A favore del progetto, invece, oltre all’AR PU, si sono espressi il Ministero della difesa (in particolare: il Comando militare dell’Esercito “PU” e il Comando Marittimo Sud della Marina Militare) e la Sezione risorse idriche della Regione PU; amministrazioni queste ultime a cui deve oggettivamente riconoscersi – per i compiti istituzionali rivestiti e gli interessi pubblici alla cui cura sono preposte – una minore rilevanza sostanziale dell’apporto valutativo-decisorio rispetto al progetto in questione, il quale involge il complesso e conflittuale rapporto tra lo sviluppo energetico da fonti rinnovabili e l’interferenza dell’impianto con i valori paesaggistici e culturali; è naturale che questi ultimi, nei procedimenti del tipo di quello in esame, assumano particolare significato ai fini del giudizio di prevalenza delle posizioni espresse dalle relative amministrazioni tutorie a discapito dei contributi forniti da altre amministrazioni preposte, come quella della Difesa, alla cura di altri interessi pubblici.
5.7. La Città Metropolitana di Bari ha comunque dato conto, nelle determinazioni gravate, del percorso logico-motivazionale che ha portato alla conclusione negativa della conferenza e al diniego definitivo del PAUR, non rilevandosi in questo caso un “potere di veto” delle autorità preposte alla tutela di interessi “sensibili”, quanto piuttosto un’adesione (legittima) dell’Autorità procedente alle ragioni contrarie alla realizzazione dell’impianto in questione, ragioni per quanto detto supra “qualitativamente” (oltre che quantitativamente) prevalenti. Peraltro, neppure può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente per cui sarebbe precluso all’Amministrazione procedente operare un “rinvio per relationem ” al contenuto dei contributi acquisiti in sede “conferenziale”. Sul punto, deve ritenersi che un particolare onere di motivazione del diniego, diverso ed ulteriore da quello per relationem , è necessario solo se l’Amministrazione procedente volesse discostarsi dai pareri sfavorevoli, ma non è questo il caso di specie. Ciò che è dirimente ai fini del rispetto del modulo procedimentale è l’adeguata presa in considerazione – prima in fase istruttoria e poi in sede motivazionale – dei diversi contributi assunti, nonché la corretta valutazione, comunque a connotazione tipicamente tecnico-discrezionale, quindi limitatamente sindacabile, della “qualità” delle posizioni espresse in conferenza così da pervenire ad una “prevalenza” non meramente numerica.
Concludendo in merito a questo iniziale gruppo di censure, non sono riscontrabili vizi della funzione nell’espletamento del modulo procedimentale né violazioni delle norme che regolamentano il medesimo, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
6. Con il secondo motivo sono state dedotte – in verità in termini alquanto generici – violazioni rispetto ai principi e alle norme di partecipazione procedimentale ed è stata anche contestata l’assenza di una “motivazione rafforzata” a sostegno del diniego da parte dell’Amministrazione procedente, la quale non avrebbe coinvolto gli enti partecipanti alla conferenza rispetto alle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990.
6.1. Il motivo è privo di pregio.
È sufficiente, al riguardo, una veloce verifica documentale per avvedersi del fatto che nessuna violazione è stata perpetrata neppure sotto questo profilo censurato. Segnatamente, con la determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024, la Città Metropolitana di Bari ha dichiarato ‹‹ conclusa la conferenza dei servizi in senso non favorevole in base ai pareri prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/90 e s.m.i., con gli effetti di cui all’art. 14-quater della Legge stessa, per il conseguimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n.152/06, per VIA, VINCA, per Progetto agrofotovoltaico denominato “Gravina La Selva”››. Nella medesima determina è stato specificato, tra l’altro, che il provvedimento in questione “equivale” alla comunicazione di cui all’art. 10- bis della l. n. 241/1990 (così come espressamente previsto dall’art. 14- bis , comma 5, della stessa legge).
6.2. Anche rispetto alle determinazioni assunte in ordine alla conclusione negativa della conferenza di servizi – così come rispetto all’intera istruttoria procedimentale – la ricorrente è stata quindi correttamente coinvolta e messa in condizione di fornire ogni contributo possibile. Se poi – come riportato nel provvedimento di diniego finale (determinazione della Città Metropolitana di Bari n. 2610 del 13.6.2024) – le osservazioni sono state ritenute prive di elementi nuovi o aggiuntivi rispetto alle risultanze documentali sino a quel momento esaminate, ciò non implica una violazione dei diritti partecipativi né la necessità di una “motivazione rafforzata” in relazione alle medesime osservazioni. Queste ultime – peraltro portate, direttamente dalla stessa Società con la nota di riscontro al “preavviso di diniego”, anche a conoscenza delle Amministrazioni che hanno formulato i cinque pareri sfavorevoli – non introducono elementi di fatto nuovi e, nel caso, ignorati dall’Autorità procedente, ma concernono tutte questioni già ampiamente considerate nel lungo e complesso iter istruttorio svolto in precedenza; né può in merito assumere rilievo, sotto il profilo della dedotta violazione dell’interesse strumentale alla partecipazione procedimentale, la prospettazione giuridica esposta in ordine alla portata di talune norme (come quelle del PPTR segnalate nelle osservazioni in questione), rispetto alle quali la diversa interpretazione fornita dalle parti in gioco potrà essere oggetto, come infatti accaduto anche nella vicenda in esame, di un distinto e specifico motivo di censura.
7. Per ragioni di pregiudizialità logica, devono ora esaminarsi – congiuntamente, attesa la loro intima connessione giuridico-fattuale – il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso, i quali involgono questioni centrali e dirimenti per la definizione della controversia. Sono state dedotte plurime violazioni di norme nazionali primarie e secondarie (art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, d.lgs. n. 199/2021, d.lgs. n. 42/2004, d.m. 10.9.2010), di norme unionali (direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE, direttiva 2018/2001/UE), nonché eccesso di potere per deficit di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, quindi, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
7.1. Innanzitutto, la ricorrente ritiene che il progetto non ricada in aree “non idonee” sulla base della normativa regionale e che tale aspetto rivesta carattere assorbente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica. Più nello specifico, secondo Grupotec, la mancata inclusione di un sito tra le aree non idonee individuate in sede di programmazione regionale, comporta che il diniego al rilascio del titolo debba scontare una motivazione rafforzata, in base al d.m. 10.9.2010 che, per le predette aree “non inidonee”, introdurrebbe una presunzione di compatibilità con il paesaggio.
7.2. Orbene, per un corretto inquadramento della questione e del contesto normativo rilevante sulla base del principio del tempus regit actum , va subito precisato che, ai fini della qualificazione di idoneità/inidoneità dell’area di progetto, occorre far riferimento al d.lgs. n. 199/2021, norma primaria statale recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” . Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della Città Metropolitana di Bari, non essendo ancora completato il complesso iter per l’individuazione delle aeree idonee, il parametro giuridico utilizzato dall’Amministrazione nel valutare il progetto è stato l’art. 20, comma 8, lett. c- quater ), del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui sono considerate tali – tra le altre e per quanto qui rileva – quelle che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”. La stessa disposizione prosegue immediatamente dopo, puntualizzando che “la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”.
7.3. Nella determinazione n. 2334 del 21.5.2024 (di conclusione della conferenza di servizi) adottata dalla Città Metropolitana di Bari, proprio rispetto alla disposizione da ultimo richiamata, è stata ritenuta la “non idoneità” dell’area perché ‹‹L’impianto ricade a meno di 500 m dal Tratturello Gravina-Matera, tutelato ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali ai sensi dei DDMM 15/06/1976, 20/03/1980 e 22/12/1983 ed il cavidotto aereo intercetta gli UCP “Siti di rilevanza naturalistica” e “Coni visuali” ed è posto a meno di 500 m dal Regio Tratturo Melfi-Castellaneta n. 21, tutelato ai sensi della parte II del Codice›› . Inoltre, è stato subito dopo evidenziato come l’area d’impianto ricada nella fascia di rispetto di 500 metri da un bene archeologico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ossia il Tratturello “Gravina-Matera” (sono stati citati anche i decreti ministeriali del 15.6.1976, del 20.3.1980 e del 22.12.1983, con i quali le particelle di proprietà pubblica dei tratturi di proprietà statale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico e dunque tutelate ai sensi della parte II del codice dei beni culturali).
7.4. Sul punto, la ricorrente deduce che l’area di installazione dell’impianto sarebbe qualificabile come “idonea” – ai sensi del richiamato art. 20, comma 8, lett. c- quater del d.lgs. 199/2021 – poiché:
i) non sarebbe interessata direttamente da vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;
ii) entro la fascia di 500 metri dall’impianto non sarebbero presenti vincoli ai sensi della parte II del codice dei beni culturali né vincoli paesaggistici in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
iii) il Tratturello “Gravina-Matera” sarebbe stato erroneamente qualificato come bene culturale;
iv) il cavidotto aereo, che intercetta l’ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “siti di rilevanza naturalistica” e “coni visuali”, non dovrebbe essere considerato ostativo alla qualificazione dell’area come idonea, rispetto alla quale rileverebbe solo l’impianto in sé e, in ogni caso, sarebbero stati presi in considerazione gli UCP mentre la normativa farebbe riferimento solo ai beni paesaggistici (BP).
7.5. La prospettazione attorea non è condivisibile.
Ritiene infatti il Collegio che l’area non sia qualificabile come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater ) del d.lgs. n. 199/2021. La norma attribuisce rilievo all’“area” (e non all’impianto) per stabilire se si ricade (direttamente) nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ovvero se sussiste comunque interferenza per vicinanza (cd. fascia di rispetto) con gli stessi oppure con beni paesaggistici di notevole interesse pubblico. Nel caso di specie, si versa in queste ultime ipotesi. L’area d’impianto ricade a meno di 500 metri dal Tratturello “Gravina-Matera” e dal Regio Tratturo “Melfi Castellaneta” e intercetta l’ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “siti di rilevanza naturalistica” e “coni visuali”.
Questa Sezione ha già chiarito che i tratturi pugliesi sono sottoposti alla tutela di cui alla parte II del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché ai dd.mm. 15.6.1976, 20.03.1980 e 22.12.1993, con previsione di specifiche prescrizioni. Inoltre, con l.r. PU n. 4/2013, è stata individuata una specifica disciplina relativa alla definizione, tutela e valorizzazione della rete tratturale contenuta nel quadro di assetto dei tratturi (QAT). Tale strumento definisce la zonizzazione delle aree tratturali tramite l'individuazione e la perimetrazione delle stesse, identificando la rete dei tratturi come una vera e propria “infrastruttura” del paesaggio, necessariamente oggetto di processi di valorizzazione e tutela che partono dalla classificazione della rete tratturale definita sulla base di “criteri stringenti” che hanno definito un modello di valutazione analitico della rete tratturale ( cfr. T.A.R. PU, Sez. II, n. 1151/2023).
Ciò posto, risulta poi inconferente quanto affermato dalla difesa di Grupotec – per la quale “il tratturo Tratturello Gravina-Matera – nel tratto interessato dalla vicinanza (non sovrapposizione) dell’Impianto – è oggi stato trasformato in una strada pubblica (…) avendo quindi perso la connotazione di bene culturale” – poiché non sussiste alcuna disposizione o atto che preveda o attesti la decadenza del vincolo. Peraltro, pur volendo prendere in considerazione quanto sostiene la ricorrente in ordine alla parziale e limitata trasformazione del bene, la peculiarità e l’estensione dello stesso porta comunque a ritenere inconferente il principio giurisprudenziale secondo il quale non sono più applicabili le misure di protezione in favore di un bene vincolato nel caso in cui, a causa delle modifiche apportate, lo stesso abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione.
Per il resto, la ricorrente – pur non contestando che una parte del cavidotto aereo effettivamente intercetta gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP), come rilevato dall’Amministrazione – ritiene che, sempre ai fini della qualificazione di un’area come idonea, non sia corretto annoverare gli UCP tra i beni paesaggistici e tra i beni culturali. Anche tale assunto non coglie nel segno, atteso che l’art. 20, comma 8, lett. c- quater , del d.lgs. n. 199/2021, non menziona specifiche categorie di beni ma richiama, genericamente, i “beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136” del d.lgs. n. 42/2004, pertanto, la distinzione che sottolinea la ricorrente non ha alcun rilievo, dovendosi quindi, in definitiva, escludere che il progetto ricada in area idonea.
8. Con il terzo motivo di ricorso – il cui esame, come detto, è stato posposto rispetto al vaglio congiunto dei motivi quarto e quinto, per ragioni di logica e di chiarezza espositiva – è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento non solo poiché i pareri espressi in materia paesaggistica non avrebbero valore vincolante, ma anche perché sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento detti pareri sarebbero recessivi nell’ambito dell’ iter ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Secondo la difesa di Grupotec, in particolare, con l’introduzione dell’art. 47, comma 2, del d.l. n. 13/2023, sarebbe stato limitato il “potere interdittivo” delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, prevenendo posizioni aprioristiche e fondate sulla presenza di beni tutelati esterni alle aree di progetto. Riprendendo deduzioni già esposte in precedenza, quindi, la difesa della Società ha evidenziato come, nell’ottica del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, il legislatore abbia ritenuto di porre una limitazione ai poteri del Ministero della cultura, non potendo “in alcun modo ammettersi un potere di veto in capo alle autorità paesaggistiche territoriali in tutti i casi in cui non vi siano vincoli da tutelare” .
8.1. In merito, il Collegio – richiamando quanto già puntualizzato nel punto 5.7 – ritiene necessario ribadire che la vicenda procedimentale per cui è causa non ha fatto registrare alcun “potere di veto” (né risulta una motivazione finale assunta sulla base della “natura vincolante” dei pareri negativi emersi in istruttoria) ma solo una legittima adesione dell’Autorità procedente ai plurimi e motivati rilievi contrari alla realizzazione del progetto, così come esposti nei cinque pareri sfavorevoli (uno del MIC, tre della Regione PU e uno del Comune di Gravina in PU), i quali sono stati ritenuti dalla Città Metropolitana di Bari di “peso rilevante” ma non vincolanti ( cfr. pag. 16 della determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024).
8.2. Per quanto riguarda, poi, l’ulteriore contestazione concernente la collocazione dell’impianto (che, ad avviso di Grupotec, non solo non sarebbe ubicato in area non inidonea ma andrebbe a ricadere in area da qualificarsi financo come idonea ex lege ) è sufficiente richiamare il punto 7.5, ove sono state esposte le ragioni per le quali deve ritenersi, invece, che il progetto ricade in area non idonea.
9. Con i motivi sesto, settimo e ottavo (sezione seconda del ricorso), la ricorrente passa invece a contestare, singolarmente, i pareri della Regione, della Soprintendenza e del Comune di Gravina.
9.1. Rispetto alla Regione, oltre a violazioni della legge sul procedimento amministrativo e delle norme (nazionali ed eurounitarie) rilevanti in materia ambientale, sono stati dedotti deficit istruttori e motivazionali che dimostrerebbero una “contrarietà aprioristica all’intervento, non essendo state ravvisate ragioni di contrasto tra il Progetto e il PPTR” . È stata anche contestata la legittimità dell’assoggettamento del progetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica in quanto intervento di rilevante trasformazione ai sensi dell’art. 89 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).
Sotto tale ultimo aspetto, la contestazione è infondata, posto che la norma citata (e testualmente riportata in ricorso anche dalla stessa ricorrente) riconosce agli interventi – come quello in esame – assoggettati a VIA la qualificazione di “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica. Al riguardo, nessun rilievo assume la circostanza che il Comitato VIA della Città Metropolitana di Bari abbia espresso parere favorevole di compatibilità ambientale; ciò che conta, ai fini della natura di “intervento di rilevante trasformazione” (come tale soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica), è la sussistenza del presupposto giuridico-fattuale, ossia la sottoposizione a VIA, così come previsto dall’art. 89 delle NTA del PPTR. Dunque, com’è stato puntualizzato anche nelle motivazioni finali della determina conclusiva della conferenza di servizi ( cfr. pag. 16 della determinazione dirigenziale n. 2334 del 21.5.2024), tale articolo prevede l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati, quindi a prescindere dalla presenza o meno di beni paesaggistici e/o di ulteriori contesti paesaggistici.
Le altre deduzioni mosse al parere regionale attengono, in estrema sintesi, ai seguenti aspetti:
- mancato riconoscimento di idoneità dell’area (rispetto alla quale si è già esposto supra );
- mancata valorizzazione della natura agrivoltaica del progetto anche in relazione al richiamo di norme del PPTR che però si riferirebbero al fotovoltaico;
- interferenze con beni vincolati non in relazione all’impianto in senso stretto ma rispetto alle opere di connessione;
- violazione dell’obbligo del dissenso costruttivo e la mancata valutazione di misure compensative.
Ritiene il Collegio che neppure queste ulteriori deduzioni attoree formulate avverso i contributi regionali (contrari alla realizzazione del progetto) siano favorevolmente apprezzabili.
Per quanto riguarda la natura agrivoltaica del progetto, innanzitutto, è stata rilevata (e non contestata dalla ricorrente) una superficie agricola inferiore al 70%, non in linea con i requisiti previsti dalle linee guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici. Inoltre, sono state rilevate criticità in ordine al requisito della “continuità agricola” con valutazioni tecnico-discrezionali che non hanno fatto emergere profili di illogicità e che pertanto non sono sindacabili in questa sede. È necessario rammentare che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere sempre di tipo estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’attività svolta dall’amministrazione con quella del giudice. Per le medesime ragioni vanno disattese anche le deduzioni della ricorrente con le quali si contesta la mancata considerazione degli “indubbi vantaggi” derivanti dalla realizzazione del progetto.
Quanto all’interferenza con le aree vincolate, di cui alle previsioni del PPTR, deve ritenersi che sia la stessa ricorrente a riconoscerne la sussistenza, seppure rispetto agli elettrodotti, i quali – tuttavia – non possono ritenersi “esterni” al progetto e dunque non determinano – come pretenderebbe la ricorrente – interferenze “irrilevanti”.
Neppure è rilevabile la violazione del principio del “dissenso costruttivo”, alla luce dell’istruttoria esperita, che ha fatto registrare integrazioni, approfondimenti e analisi mirate, peraltro, garantendo sempre la massima partecipazione procedimentale anche alla stessa ricorrente.
9.2. Rispetto al parere della Soprintendenza, la Società deduce, oltre alla non vincolatività (censura non rilevante per quanto chiarito nei punti 5.7, 8 e 8.1), l’assenza di una motivazione rafforzata a sostegno del diniego ma, anche in questo caso, finisce per contestare, di fatto, valutazioni a contenuto prettamente discrezionale, rispetto alle quali si richiama quanto già esposto nel punto precedente.
9.3. Per quanto riguarda il parere del Comune di Gravina, oltre a formulare censure già in precedenza ritenute infondate, si contesta l’impatto cumulativo (avuto riguardo agli altri impianti FER già presenti) che l’Ente civico avrebbe opposto alla realizzazione del progetto.
Tale censura è però inammissibile, per carenza di interesse, atteso che il diniego – seppur atto plurimotivato – non risulta sorretto anche da tale elemento ostativo.
10. In definitiva, traendo le fila del discorso e tornando quindi sulla determinazione conclusiva della conferenza di servizi che ha portato al diniego di PAUR per il progetto in questione, l’Autorità procedente, dopo aver escluso l’idoneità dell’area, ha “valutato” – esercitando un potere latamente discrezionale e quindi censurabile limitatamente, per profili di abnormità non rilevati nel caso di specie – l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l’interferenza diretta con i beni paesaggistici (BP) e gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) ed è giunta ad un giudizio negativo di compatibilità del progetto rispetto alle previsioni e agli obiettivi del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). In particolare, ad avviso dell’Amministrazione, la realizzazione dell’impianto implica “pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito dell’“Alta Murgia” nei rispettivi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d’uso e non consegue il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022” .
Al riguardo, come questo Tribunale, Sezione staccata di Lecce, ha già avuto modo di rilevare, non sussistono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti FER, financo di tipo agrivoltaico, certamente beneficiari, sotto taluni aspetti, di favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali ( cfr. T.A.R. PU, Lecce, Sez. III, n. 1376/2022).
11. In via subordinata, la ricorrente deduce infine l’illegittimità degli atti impugnati in via derivata dall’illegittimità in parte qua del PPTR (art. 89 e 91 delle NTA), ritenendo l’accertamento di compatibilità paesaggistica quale “nuovo e diverso titolo” autorizzatorio che sarebbe stato surrettiziamente introdotto dalla legislazione regionale.
Anche tale censura va disattesa.
Basti, al riguardo, richiamare gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), quali norme attributive di potere congiunto tra lo Stato e le Regioni in materia di elaborazione dei piani paesaggistici.
In particolare, a mente dell’art. 135, ‹‹Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"››. Inoltre, il comma 4 della predetta disposizione prevede che “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni” .
L’art. 143 del medesimo codice, concernente proprio l’attività di pianificazione paesaggistica, prevede alla lettera h) l’individuazione delle “misure necessarie” per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Peraltro, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato “come, secondo un costante orientamento della Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale in materia di tutela ambientale e paesaggistica consente di adottare misure di tutela ulteriori e/o maggiori, ben potendo la legislazione regionale fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela di tali beni, secondo la c.d. logica delle tutele incrementali” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9487/2025).
11.1. Da ultimo, si rivela priva di pregio anche la sub- censura di cui allo stesso motivo proposto in via subordinata. Osserva il Collegio, che l’Autorità procedente non ha interpretato in modo errato la disciplina di riferimento “tramutando surrettiziamente in vincolanti dei pareri fondati su previsioni di mero indirizzo e prive di carattere precettivo, come previsto espressamente dalle norme tecniche” , ma – come già esposto supra – ha attribuito, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio in ambito di conferenza di servizi, un “peso rilevante” ai cinque pareri sfavorevoli scaturiti dall’istruttoria e culminati in una valutazione, non irragionevole, di prevalenza qualitativa (oltre che quantitativa) delle posizioni contrarie alla realizzazione del progetto.
12. Per le ragioni sopra esposte, destituite di fondamento tutte le censure formulate, il ricorso va respinto. Nondimeno, per la particolare complessità del procedimento amministrativo in rilievo e per le questioni fattuali, giuridiche e interpretative sottese alla vicenda per cui è causa, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI LL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | RI LL |
IL SEGRETARIO