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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10444/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto ed altre ipotesi ex art. 1655 c.c. TRA
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla Via Crispi, n. 36/A,
[...] P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I, n. 381, presso lo studio dell'
Avv. Rosario Riccio (c.f. ) e dell'Avv. C.F._1 [...]
(c.f. ) dai quali è congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata su foglio separato all'atto di opposizione;
PEC:
Email_1
OPPONENTE
, (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, sig. , con sede legale in Casalnuovo (NA), alla Controparte_2 via Casarea – Centro San Mauro n. 65, elett.te dom.ta in Sant'Anastasia (NA) alla via Aldo Moro n. 17, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Fornaro e dell'Avv. Anna Romano, dalle quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di costituzione;
PEC: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese all'udienza del 16.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
######
L'opposizione proposta dalla S.r.l.s. è fondata e, pertanto, Parte_3 va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 1920/2022 del 11.03.2022 va revocato.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a
- 2 - lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le circostanze secondo cui, nel mese di settembre 2019 la società opposta eseguiva lavori di ristrutturazione consistenti in “realizzazione di tramezzatura e di strutture in cartongesso, realizzazione di impianto di condizionamento ed adeguamento impianto elettrico, tinteggiatura degli ambienti e delle finestre, sistemazione del controsoffitto esistente e recupero dei faretti, carico e trasporto dei rifiuti e rilascio di certificazioni con esclusione dall'offerta di preventivo di tutti i materiali relativi agli impianti” Parte presso la struttura adibita a sita in Napoli alla via Giordano Bruno n.
169, interno 3, affidata in locazione alla società opponente Parte_1 come da preventivo n. 11/2019 del 29.05.2019 agli atti (cfr. all. 2 – fasc. parte opponente).
Del pari risulta che detti lavori venivano preventivati in €18,000,00, somma integralmente pagata dall'opponente alla in diverse rate per effetto CP_1 della fattura n. 11/20 del 10.03.2020 emessa a saldo degli acconti già ricevuti
(cfr. all.
2 - fasc. parte opposta), come da certificazione di pagamento del tecnico ing. (cfr. all. 3 – fasc. parte opponente), pagamento, Persona_1 peraltro, mai contestato dall'opponente.
Risulta altresì che, in data 10.04.2021, l'opposta emetteva una seconda fattura n. 21/21 oggetto del presente decreto ingiuntivo per lavori extra e per la fornitura di ulteriori materiali rispetto a quelli originariamente commissionati
- 3 - ed oggetto della prima fattura (cfr. all. 3 – fasc. parte opposta), unitamente al relativo computo metrico estimativo (cfr. all. 1 – fasc. parte opposta), documenti poi inviati all'opponente in pari data e rimasti privi di riscontro, come da Pec di messa in mora del 31.05.2021 (cfr. all.
4 -fasc. parte opposta).
Orbene, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria di cui alla predetta ultima fattura, grava sull'opposta che, nella specie, non forniva sufficiente prova del proprio credito.
Ed infatti, sul punto, è da rilevarsi come sia fondata l'eccezione di inidoneità delle fatture prodotte dall'opposta a supportare la propria pretesa creditizia.
Va precisato, infatti, che la fattura costituisce senz'altro titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, ne integra pienamente i requisiti per l'emissione. Tuttavia, stante la sua natura di atto a formazione unilaterale, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, salvo sia corredata da ulteriore documentazione a sostegno, dovendo in tale fase lo stesso essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e
Cass. Civ. n. 9685/2000).
Nel caso di specie le fatture prodotte dall'opposta a fondamento della propria pretesa non sono da considerarsi di sufficiente valore probatorio, in quanto non corredate da ulteriore documentazione a sostegno e specificamente contestate dalla opponente. Ed infatti, unitamente alle dette fatture, l'opposta depositava in giudizio unicamente il computo metrico dei lavori extra asseritamente eseguiti, non fornendo alcuna prova della loro effettiva esecuzione né, tanto meno, dell'accettazione degli stessi da parte dell'opponente committente.
Parimenti l'opposta depositava in giudizio la messa in mora del 20.04.2021 contenente la richiesta di recupero crediti per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile oggetto di causa che, tuttavia, risulta solo genericamente specificata, in quanto nell'oggetto non contiene alcuna indicazione dei lavori “extra” a suo dire ulteriormente eseguiti.
- 4 - Sul punto giova sottolineare che, in materia di contratto di appalto in cui l'appaltatore richiede il pagamento di lavori extra, ossia di lavori non previsti nel contratto originario, l'onere della prova ricade sull'appaltatore stesso, il quale deve provare che i lavori extra di cui richiede il pagamento siano stati effettivamente eseguiti, che gli stessi, in assenza di pattuizione scritta, siano stati richiesti o comunque accettati dal committente, anche solo in via tacita ma inequivocabile e l'ammontare del corrispettivo pattuito o, in mancanza, il valore economico dei lavori svolti. Tale prova, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita dall'opposta appaltatrice.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
“l'appaltatore che chiede il pagamento di lavori extra ha l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione degli stessi, ma altresì che essi siano stati commissionati o approvati dal committente, perché non può pretendere il pagamento di lavori eseguiti di propria iniziativa senza il suo consenso;
non è quindi sufficiente l'esecuzione dei lavori per far sorgere il diritto al compenso, se non si dimostra che il committente ne fosse a conoscenza e li abbia accettati espressamente o tacitamente (cfr. ex multis Cass Civ., sent. n.
26989/2018; Cass Civ., sent. n. 17595/2005).
A tanto si aggiunga che il computo metrico allegato dall'opposta a fondamento della pattuizione di detti lavori non solo non risulta né firmato né tanto meno timbrato dalla ma lo stesso ha ad oggetto la Parte_1 realizzazione di lavori “a misura” all'immobile oggetto di causa e non di lavori “a corpo”, unici lavori effettivamente accettati dalla società committente ed oggetto dell'originario preventivo.
Del pari, l'opposta appaltatrice nulla prova con riferimento alla voce n. 8 del predetto computo metrico per lavori extra imputata a “costi acquisto materiali” per la somma di € 2.487,30, né produce in giudizio le relative fatture di acquisto e d.d.t. comprovanti che trattasi di materiale ulteriore rispetto a quello che fu commissionato ed acquistato nell'interesse della
[...]
ed anzi, la stessa fattura a saldo del 10.03.2020 risulta in Parte_1
- 5 - contraddizione con il computo metrico dei “lavori extra” del 05.03.2020, dal momento che la stessa è stata dall'opposta emessa in un arco temporale successivo a detto computo e nell'oggetto nulla specifica in merito alle lavorazioni extra.
Peraltro, dalla lettura delle voci 6 e 7 dell'anzidetto computo metrico per i lavori extra si legge che gli stessi venivano eseguiti al piano sottostante a quello dell'appartamento di cui è causa, in quanto resi necessari, a dire della società opposta, da circostanze imprevedibili sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori stessi.
Sul punto giova sottolineare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “le lavorazioni extra devono essere caratterizzate da imprevedibilità, emersa solo in corso d'opera, in ragione di condizioni strutturali non rilevabili ex ante, nonché da indispensabilità, nel senso che, in mancanza di essi, l'opera principale non avrebbe potuto essere completata in modo regolare né conforme agli standard richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
10511/2019).
Orbene l'onere della prova dell'imprevedibilità delle circostanze che assurgono a causa dell'esecuzione dei lavori extra nel contratto di appalto grava sull'opposta che, nella specie, non forniva alcuna prova in giudizio di detta imprevedibilità che avrebbe reso necessaria l'esecuzione di ulteriori lavorazioni supplementari, né tanto meno dell'effettiva conoscenza di dette necessità da parte della società committente, asserendo semplicemente di aver comunicato solo verbalmente tali circostanze al Sig. padre delle Pt_1
Committenti locatarie, a suo dire sempre presente sui luoghi di causa, tuttavia senza fornire alcuna prova dell'effettività di dette comunicazioni.
L'opposta infatti chiedeva essere ammessa a provare con testi le circostanze di cui ai capi della premessa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e delle circostanze dedotte negli scritti difensivi, ma tale richiesta veniva rigettata in quanto nella premessa dell'opposizione non erano articolati capi
- 6 - specifici e la richiesta di ammissione della prova sulle “circostanze dedotte negli scritti difensivi” è genericamente formulata.
La richiesta di CTU finalizzata alla verifica della esecuzione e tipologia dei lavori eseguiti del pari è stata considerata esplorativa e pertanto non ammessa.
A tanto si aggiunga che è da ritenersi infondata altresì l'eccezione di mancata contestazione della fattura avente ad oggetto i lavori extra e del relativo computo metrico sollevata dalla società opposta, dal momento che è principio pacifico in giurisprudenza che, in materia di contratto di appalto, nell'ipotesi di mancata contestazione del computo metrico, resta fermo l'onere di provare che il committente fosse consapevole di tali lavori, anche tacitamente, che li abbia accettati e che sia stato pattuito un compenso, con la conseguenza che, se manca la prova, come nella specie, che il committente abbia accolto il computo o richiesto i lavori, e non esistono atti o comportamenti necessari a dimostrarlo, il credito per i lavori extra rimane incerto. A sostegno di tanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “quando il committente non contesta la quantità dei lavori, e le uniche contestazioni riguardano la qualità o la regolarità dell'esecuzione, il giudice può ritenere come non contestata la misura dei lavori. Questo conferisce alla contabilità presentata dall'appaltatore una presunzione favorevole sulla quantità eseguita” (cfr.
Cass. sez. II, ord. 30/10/2018, n. 27640).
Deriva da tanto che, nell'ipotesi di accettazione tacita del computo metrico unilaterale dei lavori extra redatto dall'appaltatore, come quello oggetto del presente giudizio, comunque lo stesso non basta a far sorgere un diritto al pagamento anche in assenza di contestazione da parte del committente, con la conseguenza che detta accettazione potrebbe ritenersi valida come presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c. in favore dell'appaltatore circa l'effettiva esecuzione di detti lavori, ma la stessa non vale da sola a fondare il diritto al pagamento, se non si dimostra che i lavori erano stati effettivamente eseguiti, richiesti o approvati dal committente, prova che, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla A fondamento di CP_1
- 7 - tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il computo metrico non costituisce da solo prova dell'accordo tra le parti sui lavori extra, né sull'entità del corrispettivo, se non risulta che il committente lo abbia richiesto o approvato consapevolmente” (cfr. Cass. Civ. n. 26989/2018, n.
11377/2021).
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 1920/2022 del 11.03.2022 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n.
147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in Parte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro tempore, e per l'effetto:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1920/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 11.03.2022, nella persona del G.U. Dott.ssa
Rotondaro;
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano in
€5.077, in €118,50 per contributo unificato, rimborso per spese generali, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, 17.07.2025 Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto ed altre ipotesi ex art. 1655 c.c. TRA
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla Via Crispi, n. 36/A,
[...] P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I, n. 381, presso lo studio dell'
Avv. Rosario Riccio (c.f. ) e dell'Avv. C.F._1 [...]
(c.f. ) dai quali è congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata su foglio separato all'atto di opposizione;
PEC:
Email_1
OPPONENTE
, (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, sig. , con sede legale in Casalnuovo (NA), alla Controparte_2 via Casarea – Centro San Mauro n. 65, elett.te dom.ta in Sant'Anastasia (NA) alla via Aldo Moro n. 17, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Fornaro e dell'Avv. Anna Romano, dalle quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di costituzione;
PEC: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese all'udienza del 16.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta dalla S.r.l.s. è fondata e, pertanto, Parte_3 va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 1920/2022 del 11.03.2022 va revocato.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a
- 2 - lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le circostanze secondo cui, nel mese di settembre 2019 la società opposta eseguiva lavori di ristrutturazione consistenti in “realizzazione di tramezzatura e di strutture in cartongesso, realizzazione di impianto di condizionamento ed adeguamento impianto elettrico, tinteggiatura degli ambienti e delle finestre, sistemazione del controsoffitto esistente e recupero dei faretti, carico e trasporto dei rifiuti e rilascio di certificazioni con esclusione dall'offerta di preventivo di tutti i materiali relativi agli impianti” Parte presso la struttura adibita a sita in Napoli alla via Giordano Bruno n.
169, interno 3, affidata in locazione alla società opponente Parte_1 come da preventivo n. 11/2019 del 29.05.2019 agli atti (cfr. all. 2 – fasc. parte opponente).
Del pari risulta che detti lavori venivano preventivati in €18,000,00, somma integralmente pagata dall'opponente alla in diverse rate per effetto CP_1 della fattura n. 11/20 del 10.03.2020 emessa a saldo degli acconti già ricevuti
(cfr. all.
2 - fasc. parte opposta), come da certificazione di pagamento del tecnico ing. (cfr. all. 3 – fasc. parte opponente), pagamento, Persona_1 peraltro, mai contestato dall'opponente.
Risulta altresì che, in data 10.04.2021, l'opposta emetteva una seconda fattura n. 21/21 oggetto del presente decreto ingiuntivo per lavori extra e per la fornitura di ulteriori materiali rispetto a quelli originariamente commissionati
- 3 - ed oggetto della prima fattura (cfr. all. 3 – fasc. parte opposta), unitamente al relativo computo metrico estimativo (cfr. all. 1 – fasc. parte opposta), documenti poi inviati all'opponente in pari data e rimasti privi di riscontro, come da Pec di messa in mora del 31.05.2021 (cfr. all.
4 -fasc. parte opposta).
Orbene, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria di cui alla predetta ultima fattura, grava sull'opposta che, nella specie, non forniva sufficiente prova del proprio credito.
Ed infatti, sul punto, è da rilevarsi come sia fondata l'eccezione di inidoneità delle fatture prodotte dall'opposta a supportare la propria pretesa creditizia.
Va precisato, infatti, che la fattura costituisce senz'altro titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, ne integra pienamente i requisiti per l'emissione. Tuttavia, stante la sua natura di atto a formazione unilaterale, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, salvo sia corredata da ulteriore documentazione a sostegno, dovendo in tale fase lo stesso essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e
Cass. Civ. n. 9685/2000).
Nel caso di specie le fatture prodotte dall'opposta a fondamento della propria pretesa non sono da considerarsi di sufficiente valore probatorio, in quanto non corredate da ulteriore documentazione a sostegno e specificamente contestate dalla opponente. Ed infatti, unitamente alle dette fatture, l'opposta depositava in giudizio unicamente il computo metrico dei lavori extra asseritamente eseguiti, non fornendo alcuna prova della loro effettiva esecuzione né, tanto meno, dell'accettazione degli stessi da parte dell'opponente committente.
Parimenti l'opposta depositava in giudizio la messa in mora del 20.04.2021 contenente la richiesta di recupero crediti per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile oggetto di causa che, tuttavia, risulta solo genericamente specificata, in quanto nell'oggetto non contiene alcuna indicazione dei lavori “extra” a suo dire ulteriormente eseguiti.
- 4 - Sul punto giova sottolineare che, in materia di contratto di appalto in cui l'appaltatore richiede il pagamento di lavori extra, ossia di lavori non previsti nel contratto originario, l'onere della prova ricade sull'appaltatore stesso, il quale deve provare che i lavori extra di cui richiede il pagamento siano stati effettivamente eseguiti, che gli stessi, in assenza di pattuizione scritta, siano stati richiesti o comunque accettati dal committente, anche solo in via tacita ma inequivocabile e l'ammontare del corrispettivo pattuito o, in mancanza, il valore economico dei lavori svolti. Tale prova, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita dall'opposta appaltatrice.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
“l'appaltatore che chiede il pagamento di lavori extra ha l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione degli stessi, ma altresì che essi siano stati commissionati o approvati dal committente, perché non può pretendere il pagamento di lavori eseguiti di propria iniziativa senza il suo consenso;
non è quindi sufficiente l'esecuzione dei lavori per far sorgere il diritto al compenso, se non si dimostra che il committente ne fosse a conoscenza e li abbia accettati espressamente o tacitamente (cfr. ex multis Cass Civ., sent. n.
26989/2018; Cass Civ., sent. n. 17595/2005).
A tanto si aggiunga che il computo metrico allegato dall'opposta a fondamento della pattuizione di detti lavori non solo non risulta né firmato né tanto meno timbrato dalla ma lo stesso ha ad oggetto la Parte_1 realizzazione di lavori “a misura” all'immobile oggetto di causa e non di lavori “a corpo”, unici lavori effettivamente accettati dalla società committente ed oggetto dell'originario preventivo.
Del pari, l'opposta appaltatrice nulla prova con riferimento alla voce n. 8 del predetto computo metrico per lavori extra imputata a “costi acquisto materiali” per la somma di € 2.487,30, né produce in giudizio le relative fatture di acquisto e d.d.t. comprovanti che trattasi di materiale ulteriore rispetto a quello che fu commissionato ed acquistato nell'interesse della
[...]
ed anzi, la stessa fattura a saldo del 10.03.2020 risulta in Parte_1
- 5 - contraddizione con il computo metrico dei “lavori extra” del 05.03.2020, dal momento che la stessa è stata dall'opposta emessa in un arco temporale successivo a detto computo e nell'oggetto nulla specifica in merito alle lavorazioni extra.
Peraltro, dalla lettura delle voci 6 e 7 dell'anzidetto computo metrico per i lavori extra si legge che gli stessi venivano eseguiti al piano sottostante a quello dell'appartamento di cui è causa, in quanto resi necessari, a dire della società opposta, da circostanze imprevedibili sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori stessi.
Sul punto giova sottolineare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “le lavorazioni extra devono essere caratterizzate da imprevedibilità, emersa solo in corso d'opera, in ragione di condizioni strutturali non rilevabili ex ante, nonché da indispensabilità, nel senso che, in mancanza di essi, l'opera principale non avrebbe potuto essere completata in modo regolare né conforme agli standard richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
10511/2019).
Orbene l'onere della prova dell'imprevedibilità delle circostanze che assurgono a causa dell'esecuzione dei lavori extra nel contratto di appalto grava sull'opposta che, nella specie, non forniva alcuna prova in giudizio di detta imprevedibilità che avrebbe reso necessaria l'esecuzione di ulteriori lavorazioni supplementari, né tanto meno dell'effettiva conoscenza di dette necessità da parte della società committente, asserendo semplicemente di aver comunicato solo verbalmente tali circostanze al Sig. padre delle Pt_1
Committenti locatarie, a suo dire sempre presente sui luoghi di causa, tuttavia senza fornire alcuna prova dell'effettività di dette comunicazioni.
L'opposta infatti chiedeva essere ammessa a provare con testi le circostanze di cui ai capi della premessa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e delle circostanze dedotte negli scritti difensivi, ma tale richiesta veniva rigettata in quanto nella premessa dell'opposizione non erano articolati capi
- 6 - specifici e la richiesta di ammissione della prova sulle “circostanze dedotte negli scritti difensivi” è genericamente formulata.
La richiesta di CTU finalizzata alla verifica della esecuzione e tipologia dei lavori eseguiti del pari è stata considerata esplorativa e pertanto non ammessa.
A tanto si aggiunga che è da ritenersi infondata altresì l'eccezione di mancata contestazione della fattura avente ad oggetto i lavori extra e del relativo computo metrico sollevata dalla società opposta, dal momento che è principio pacifico in giurisprudenza che, in materia di contratto di appalto, nell'ipotesi di mancata contestazione del computo metrico, resta fermo l'onere di provare che il committente fosse consapevole di tali lavori, anche tacitamente, che li abbia accettati e che sia stato pattuito un compenso, con la conseguenza che, se manca la prova, come nella specie, che il committente abbia accolto il computo o richiesto i lavori, e non esistono atti o comportamenti necessari a dimostrarlo, il credito per i lavori extra rimane incerto. A sostegno di tanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “quando il committente non contesta la quantità dei lavori, e le uniche contestazioni riguardano la qualità o la regolarità dell'esecuzione, il giudice può ritenere come non contestata la misura dei lavori. Questo conferisce alla contabilità presentata dall'appaltatore una presunzione favorevole sulla quantità eseguita” (cfr.
Cass. sez. II, ord. 30/10/2018, n. 27640).
Deriva da tanto che, nell'ipotesi di accettazione tacita del computo metrico unilaterale dei lavori extra redatto dall'appaltatore, come quello oggetto del presente giudizio, comunque lo stesso non basta a far sorgere un diritto al pagamento anche in assenza di contestazione da parte del committente, con la conseguenza che detta accettazione potrebbe ritenersi valida come presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c. in favore dell'appaltatore circa l'effettiva esecuzione di detti lavori, ma la stessa non vale da sola a fondare il diritto al pagamento, se non si dimostra che i lavori erano stati effettivamente eseguiti, richiesti o approvati dal committente, prova che, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla A fondamento di CP_1
- 7 - tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il computo metrico non costituisce da solo prova dell'accordo tra le parti sui lavori extra, né sull'entità del corrispettivo, se non risulta che il committente lo abbia richiesto o approvato consapevolmente” (cfr. Cass. Civ. n. 26989/2018, n.
11377/2021).
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 1920/2022 del 11.03.2022 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n.
147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in Parte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro tempore, e per l'effetto:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1920/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 11.03.2022, nella persona del G.U. Dott.ssa
Rotondaro;
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano in
€5.077, in €118,50 per contributo unificato, rimborso per spese generali, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, 17.07.2025 Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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