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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1068 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 172;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di essere titolare di pensione anticipata c.d. “quota CP_1
100” n. 001-720010060770 Cat. VO.
Rappresentava di aver ricevuto dall in data 1.11.2023 provvedimento di CP_1
riliquidazione della predetta pensione con cui veniva richiesta la restituzione della somma indebitamente percepita di € 23.443,97 sul presupposto che egli per il periodo dall'1.1.2023 al 30.11.2023 avrebbe espletato lavoro dipendente
(segnatamente presso la società Magazzini Generali Salerno S.r.l.)
incumulabile con la sopradescritta pensione anticipata.
Premesso di aver presentato anche ricorso amministrativo, tuttavia, con esito negativo, sosteneva che tale pretesa restitutoria sarebbe illegittima egli avrebbe percepito a suo tempo la predetta somma in totale buona fede senza alcun dolo e sarebbe stato soltanto l' a compiere un errore in sede di CP_1
liquidazione non valutando dati a esso noti o comunque disponibili, verificabili e controllabili attraverso programmi informatici. Eccepiva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 88/1982, dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28.1.2019, n. 4 nonché la sproporzione della sanzione irrogatagli. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell e che detto ente fosse condannato a restituire le rate CP_1 mensili già trattenute e a ripristinare l'erogazione della pensione anticipata c.d.
quota 100.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 14 del decreto-legge del 28
gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
il quale espressamente statuisce che: “1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall , nonché alla gestione CP_1
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta
data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((I requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente
comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il
diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo)).
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui al comma 1)), gli
iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni,
hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse
gestioni amministrate dall , in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, CP_1
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale,
nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Il comma 3 del citato articolo sancisce quindi un divieto di cumulo della pensione anticipata c.d. “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente, ma non indica le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità.
E neppure la circolare n. 117 del 9.8.19 chiarisce tale punto. Invero, la CP_1
stessa con riferimento alla “sospensione del pagamento della pensione”
afferma testualmente: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui
siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2,
nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta
per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti
ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti
in pagamento”.
Sennonché, di recente la Suprema corte con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024 ha chiarito che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del
divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per
la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico,
non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto
l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
(come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in
concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed
assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema
previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cfr.
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2024, n.30994).
Pertanto, tale sentenza ha dissipato qualsiasi dubbio circa la conseguenza del cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Invero, con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024, la Corte di Cassazione ha affermato, senza alcun dubbio, che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato con quota 100, il medesimo perderà il trattamento pensionistico per l'intero anno in cui tali redditi sono maturati.
È chiaro che, nel caso de quo, a nulla rilevano i richiami giurisprudenziali dedotti dal nel proprio ricorso i quali sono tutti antecedenti alla Pt_1
richiamata sentenza n. 30994 del 4.12.2024 della Suprema Corte.
Il sostiene, altresì, che non avendo percepito con dolo le somme Pt_1
richieste in restituzione non sarebbe tenuto a restituire alcunché e a tal fine richiama l'art. 52 della legge 88/1982.
Secondo tale articolo “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima,
della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni
momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,
siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Orbene, già dalla semplice lettura di tale articolo emerge con evidenza che il limite al recupero dell'indebito è dato da un errore del funzionario responsabile del procedimento che nel caso di specie non è ravvisabile in alcun modo dal momento che l'indebito sorge - lo si ripete per l'ennesima volta - per aver il espletato, nell'anno 2023, allorquando egli era titolare di pensione Pt_1
quota 100, lavoro dipendente - presso la Magazzini Generali Salerno S.r.l. -
incompatibile con l'erogazione di tale prestazione pensionistica e, dunque, per una situazione imputabile a parte ricorrente non già al funzionario responsabile.
Il ricorso non può che essere allora rigettato in toto. Il contrasto di giurisprudenza e l'intervento soltanto in corso di causa del giudice della nomofilachia giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1068 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t. così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1068 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 172;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di essere titolare di pensione anticipata c.d. “quota CP_1
100” n. 001-720010060770 Cat. VO.
Rappresentava di aver ricevuto dall in data 1.11.2023 provvedimento di CP_1
riliquidazione della predetta pensione con cui veniva richiesta la restituzione della somma indebitamente percepita di € 23.443,97 sul presupposto che egli per il periodo dall'1.1.2023 al 30.11.2023 avrebbe espletato lavoro dipendente
(segnatamente presso la società Magazzini Generali Salerno S.r.l.)
incumulabile con la sopradescritta pensione anticipata.
Premesso di aver presentato anche ricorso amministrativo, tuttavia, con esito negativo, sosteneva che tale pretesa restitutoria sarebbe illegittima egli avrebbe percepito a suo tempo la predetta somma in totale buona fede senza alcun dolo e sarebbe stato soltanto l' a compiere un errore in sede di CP_1
liquidazione non valutando dati a esso noti o comunque disponibili, verificabili e controllabili attraverso programmi informatici. Eccepiva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 88/1982, dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28.1.2019, n. 4 nonché la sproporzione della sanzione irrogatagli. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell e che detto ente fosse condannato a restituire le rate CP_1 mensili già trattenute e a ripristinare l'erogazione della pensione anticipata c.d.
quota 100.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 14 del decreto-legge del 28
gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
il quale espressamente statuisce che: “1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall , nonché alla gestione CP_1
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta
data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((I requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente
comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il
diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo)).
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui al comma 1)), gli
iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni,
hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse
gestioni amministrate dall , in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, CP_1
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale,
nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Il comma 3 del citato articolo sancisce quindi un divieto di cumulo della pensione anticipata c.d. “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente, ma non indica le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità.
E neppure la circolare n. 117 del 9.8.19 chiarisce tale punto. Invero, la CP_1
stessa con riferimento alla “sospensione del pagamento della pensione”
afferma testualmente: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui
siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2,
nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta
per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti
ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti
in pagamento”.
Sennonché, di recente la Suprema corte con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024 ha chiarito che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del
divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per
la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico,
non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto
l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
(come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in
concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed
assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema
previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cfr.
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2024, n.30994).
Pertanto, tale sentenza ha dissipato qualsiasi dubbio circa la conseguenza del cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Invero, con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024, la Corte di Cassazione ha affermato, senza alcun dubbio, che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato con quota 100, il medesimo perderà il trattamento pensionistico per l'intero anno in cui tali redditi sono maturati.
È chiaro che, nel caso de quo, a nulla rilevano i richiami giurisprudenziali dedotti dal nel proprio ricorso i quali sono tutti antecedenti alla Pt_1
richiamata sentenza n. 30994 del 4.12.2024 della Suprema Corte.
Il sostiene, altresì, che non avendo percepito con dolo le somme Pt_1
richieste in restituzione non sarebbe tenuto a restituire alcunché e a tal fine richiama l'art. 52 della legge 88/1982.
Secondo tale articolo “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima,
della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni
momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,
siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Orbene, già dalla semplice lettura di tale articolo emerge con evidenza che il limite al recupero dell'indebito è dato da un errore del funzionario responsabile del procedimento che nel caso di specie non è ravvisabile in alcun modo dal momento che l'indebito sorge - lo si ripete per l'ennesima volta - per aver il espletato, nell'anno 2023, allorquando egli era titolare di pensione Pt_1
quota 100, lavoro dipendente - presso la Magazzini Generali Salerno S.r.l. -
incompatibile con l'erogazione di tale prestazione pensionistica e, dunque, per una situazione imputabile a parte ricorrente non già al funzionario responsabile.
Il ricorso non può che essere allora rigettato in toto. Il contrasto di giurisprudenza e l'intervento soltanto in corso di causa del giudice della nomofilachia giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1068 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t. così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro