Articolo 8 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 agosto 1956
Art. 8.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere al suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956