Articolo 48 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 47Articolo 49
Versione
24 novembre 1966
Art. 48. (Norme finanziarie)

L'annualita' da versare al Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 23 febbraio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e' ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966