Sentenza 6 giugno 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2019, n. 25197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25197 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UR FA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso uditi per il ricorrente gli avvocati Beniamino Migliucci e Francesco Petrelli, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 dicembre 2018 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del 19 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in forza della quale era stata disposta nei confronti di FA UR, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen., 110, 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro complessi motivi di impugnazione, uno dei quali successivamente rinunciato in conseguenza della cessazione di efficacia della relativa misura cautelare per decorrenza dei termini di fase.
2.1. In particolare, ed in estrema sintesi di riepilogo quanto ai residui profili di censura, col primo motivo è stato ribadito il vizio dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione degli indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., stante la pedissequa ripetizione della richiesta di misura formulata dal Pubblico ministero.
2.2. Col secondo motivo è stato parimenti censurato il contenuto dell'ordinanza per mancata motivazione quanto all'incolpazione cautelare, in relazione all'ipotesi associativa ed all'apporto ivi prestato dal ricorrente, tenuto conto delle distinte contestazioni concernenti l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché avuto riguardo all'attendibilità delle fonti dichiarative, in parte collegate col concorrente nei reati riguardanti le fatturazioni inesistenti ed in parte incapaci di fornire la necessaria prova indiziaria dell'inserimento del ricorrente nell'organizzazione, stante l'occasionalità e la marginalità dei relativi contatti ed in considerazione del numero limitato dei reati oggetto di contestazione. Tutto ciò in relazione alla mancata prova della sicura volontà del soggetto di entrare a fare parte dell'associazione, ed ancor meno del ruolo apicale di promotore che sarebbe stato rivestito.
2.4. Col terzo motivo infine è stato lamentato il difetto di esposizione e valutazione delle specifiche esigenze cautelari tali da giustificare in concreto la misura disposta, atteso in particolare il tempo trascorso dalla commissione del reato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, è orientamento assolutamente prevalente di questa Corte ritenere che, in tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando - come pacificamente in specie, in cui tra l'altro vi è stata divergenza circa la misura cautelare da applicare - l'ordinanza, benché (eventualmente) redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj e altro, Rv. 273429; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523).
4.1.1. Il motivo quindi non è fondato.
4.2. Per quanto poi riguarda la seconda ragione di censura, ed anche a prescindere dal fatto che il ricorso ripercorre le medesime doglianze già formulate in sede di riesame, il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (in specie era stata ritenuta immune da censura la decisione di merito che ha ravvisato il reato associativo tra colui che "vende" fatture per operazioni inesistenti al fine di trarre un profitto consistente nel corrispettivo di tale cessione e colui che le "acquista" per conseguire vantaggi fiscali illeciti)(Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816). Al riguardo, il Tribunale del riesame ha non illogicamente dato conto dei rapporti del ricorrente non solamente col capo del sodalizio, in tesi finalizzato alla commissione di più reati tributari, ed in ordine a detti rapporti il provvedimento impugnato ha significativamente rievocato il reciproco compiacimento palesato relativamente alle rispettive "capacità", integrate ai comuni fini illeciti, ma ha anche richiamato il ruolo del ricorrente in relazione agli altri indagati, quanto all'attività di raccolta di fondi, alla gestione del denaro ricavato dall'illecito, ai rapporti anche con professionisti coinvolti, i cui nominativi erano oggetto delle conversazioni tra il UR e il vertice dell'associazione. Sì che, tenuto conto della sede cautelare, legittimamente sono stati ravvisati il dolo associativo nelle condotte dell'odierno ricorrente e la piena consapevolezza nell'organizzazione contabile del traffico.
4.2.1. Vero è, al riguardo, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (era stata così ritenuta esente da censure la sentenza di merito che, valutando il dato relativo alla partecipazione dell'imputato ad un unico reato fine, unitamente alla assenza di rapporti con altri sodali e al difetto di elementi indicativi della esistenza di una programmazione di future operazioni, aveva escluso la configurabilità a suo carico del reato associativo)(Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128). Ma in specie le emergenze siccome evidenziate delineano tutt'altro, quanto alla partecipazione a più reati fine, quanto ai rapporti con altri partecipanti all'illecito, quanto alla "positiva integrazione" delle rispettive "qualità" anche in prospettiva futura. • 4.3. In relazione invece al terzo residuo motivo, il provvedimento impugnato ha affermato che l'illecita attività si è protratta al mese di febbraio 2016, allorché erano stati rinvenuti bonifici bancari eseguiti dalle società beneficiarie delle fatturazioni per operazioni inesistenti;
mentre, al contempo, il documentato pignoramento ottenuto dal De ON, ossia dell'affermato capo del sodalizio, in odio all'odierno ricorrente non avrebbe consentito di escludere una successiva ripresa della proficua collaborazione criminosa tra i due;
laddove infine il ricorrente, tenuto conto della rete di relazioni intessute negli anni, avrebbe potuto nuovamente operare, stante la sua dichiarata attività di consulente.
4.3.1. In proposito, in tema di misure coercitive il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art.133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché devono essere considerate, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974). Infatti l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (in specie l'indagato per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate veniva trovato in possesso di decine di confezioni di carte da gioco, di assegni bancari tratti senza l'indicazione del beneficiario e di una rudimentale contabilità relativa alle posizioni di alcune vittime;
elementi che, unitamente all'esito delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, rivelavano il carattere continuativo dell'attività illecita ed il concreto rischio di recidiva)(Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). In conclusione, è stato ad es. osservato, nel diverso ambito del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153).
4.3.2. Alla stregua dei principi che precedono, il provvedimento impugnato ha dato conto dell'insorgere di controversia civile tra il ricorrente e il capo del sodalizio, non escludendo peraltro una futura prosecuzione dei rapporti;
d'altro canto l'ultima traccia contabile dell'illecita attività risale al mese di febbraio 2016, mentre attualmente il ricorrente svolge attività di consulente e potrebbe mettere a frutto la sua rete di relazioni per coltivare l'illecito. In altre parole, quindi, la tendenziale stabilità del sodalizio si presenta allo stato incrinata, proprio per la riconosciuta frattura tra i vertici del medesimo. D'altro canto il tempo trascorso è elemento non secondario, tenuto invero conto che il prospettato pericolo di reiterazione nell'illecito è affidato alla mera congettura che l'attuale attività di consulente possa declinare nell'illecito, quantunque alcun ulteriore elemento sia stato introdotto al riguardo. In definitiva, quindi, ed anche adottando una lettura restrittiva della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, C., Rv. 266421).
4.3.3. La motivazione somministrata, in sostanza, appare in proposito inficiata da congetture incompatibili con la positiva valutazione dell'esistenza di esigenze cautelari, oltretutto in considerazione degli elementi fattuali evidenziati dallo stesso provvedimento impugnato, che semmai confortano in direzione opposta. i L? 5. Va da sé che l'ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in punto di es