Art. 2.
I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.
I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:
gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
1ª categoria: specializzati;
2ª categoria: qualificati;
3ª categoria: comuni;
4ª categoria: manovali;
5ª categoria: apprendisti;
6ª categoria: operaie specializzate;
7ª categoria: operaie comuni.
A parita' di qualifica professionale il trattamento giuridico economico e' lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.
La tabella A) puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.
I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:
gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
1ª categoria: specializzati;
2ª categoria: qualificati;
3ª categoria: comuni;
4ª categoria: manovali;
5ª categoria: apprendisti;
6ª categoria: operaie specializzate;
7ª categoria: operaie comuni.
A parita' di qualifica professionale il trattamento giuridico economico e' lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.
La tabella A) puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.