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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 16/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Comune di Seriate - Piazza A. Alebardi, 1 24068 Seriate BG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210002782207000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1198/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Appellante: si chiede a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare infondata la richiesta del Sig. Resistente_1 e legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Seriate. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale: 1) Rigettare il ricorso in appello del Comune di Seriate e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria anche di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del Comune di Seriate ai fini IMU per l'anno 2014.
La vertenza concerne l'omesso versamento dell'imposta dovuta, derivante dalla rilevata mancanza del requisito della dimora abituale necessario per godere dell'agevolazione prevista per la "prima casa".
In sede di ricorso il contribuente eccepiva la tardività della cartella di pagamento, tra l'altro non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva, rilevando di avere la residenza anagrafica e la propria dimora abituale nell'immobile in discussione.
La Corte adita ha accolto il ricorso, condannando il Comune alla rifusione delle spese per 200,00 Euro.
Premessa in via generale la validità della notificazione dell'avviso di accertamento eseguita per il tramite di operatore privato, il primo giudice rilevava che nel caso in esame la notifica risulterebbe essersi compiuta per compiuta giacenza, ma non vi è prova che sia stato immesso in cassetta il prescritto avviso di giacenza al destinatario. Concludeva pertanto che la cartella di pagamento non è stata preceduta da una valida notifica dell'avviso di accertamento.
Appella il Comune di Seriate rilevando che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice in tema di valida notifica ritiene “sufficiente”, ma non "necessaria" l'annotazione sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale dell'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, non essendo previsto l'invio della comunicazione di avvenuta notifica. Di conseguenza, l'omessa annotazione sull'avviso di ricevimento non dimostra che l'avviso di giacenza non sia stato inserito nella cassetta della posta. Nel caso di specie, nell'avviso di ricevimento si è data attestazione dell'assenza del destinatario e non era necessario annotare anche l'inserimento in cassetta postale dell'avviso di giacenza, potendo comunque la parte sempre avvalersi dell'istituto della rimessione in termini. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso sui quali il giudice di primo grado non si è pronunciato, osserva che la cartella di pagamento è stata notificata il 03.08.2022, dunque entro il termine triennale previsto dall'art. 1 comma 163 L. 296/2006. Nel merito, l'esenzione per l'abitazione principale presuppone il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, non ravvisabile nella fattispecie in quanto nell'anno in discussione il fabbricato risultava interamente locato ad un terzo soggetto. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata infondata la richiesta del contribuente, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio parte contribuente rilevando che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) DPR 600/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre «del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio
». Il Comune di Seriate ha ritenuto definitivo l'atto di accertamento il 17 maggio 2019 (per “compiuta giacenza” dell'atto notificato). La cartella impugnata è stata notificata il 03.08.2022, oltre i termini previsti, non rilevando gli effetti sospensivi previsti dall'art. 68 DL 18/2020 che prevede espressamente solo la sospensione dei termini di «versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, tra le quali non rientra la cartella oggetto di impugnazione e che comunque non riguarda le cartelle di pagamento. L'art. 157 comma
3 DL 34/2020 invece proroga di quattordici mesi i termini di decadenza della notifica delle cartelle di pagamento limitatamente a quelle conseguenti alle attività di controllo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 DPR 602/1973, non a quelle emesse secondo la lettera c), come quella impugnata. Insiste inoltre per il vizio della notificazione dell'avviso di accertamento, non essendo provato che l'agente notificatore abbia lasciato l'avviso dell'avvenuto tentativo di giacenza, informativo dell'atto e del luogo della giacenza, non bastando l'indicazione “compiuta giacenza il 17.05.2019” apposta sull'avviso di ricevimento. Pur se il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, non v'è prova del rilascio dell'avviso nella cassetta postale tale da garantire al contribuente assente di conoscere l'esistenza dell'atto impositivo. Nel merito insiste per l'infondatezza della pretesa impositiva alla luce della propria residenza in loco e della presunzione legale per la quale la dimora coincide con la residenza. In senso contrario non rileva la locazione dell'immobile al sig. Nominativo_1, potendo la parte concedere in locazione il proprio immobile pur risiedendoci e vivendoci, non avendo del resto il Comune svolto accertamenti sull'effettività della residenza e/o della dimora. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata per le ragioni già esposte dal primo giudice, assorbenti di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
E' dato pacifico che la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento oggetto del contendere sia stata operata a mezzo del servizio postale (privato) e che in occasione del recapito della relativa raccomandata l'operatore postale non abbia rinvenuto il destinatario, in quanto in quel momento assente. Risulta essere stato redatto avviso di ricevimento, che reca l'indicazione “compiuta giacenza il 17.05.2019”, senza peraltro indicare se l'avviso di tentata consegna e di giacenza sia stato immesso nella cassetta postale o affisso presso l'abitazione del destinatario.
Ritiene il Comune nel proprio appello che tale annotazione non sia necessaria al fine del perfezionamento della notificazione dell'atto impositivo, in quanto adempimento non espressamente previsto dalle norme in materia. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, peraltro, la notificazione non può essere ritenuta validamente perfezionata dato che - in assenza dell'annotazione o di altra attestazione equivalente - non risulta fornita la prova che il destinatario sia stato posto nella condizione di avere la conoscenza giuridica dell'esistenza di un plico del quale gli è stata tentata la consegna e da ritirare.
La giurisprudenza ha più volte concluso che nel caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, è richiesta l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, adempimento necessario per onerare poi il destinatario della prova che in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità dell'atto richiesti dalla legge.
L'affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito rappresentano “le garanzie conoscitive di base” individuate dal legislatore e “tali incombenti (duplice accesso;
affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito) definiscono i presupposti di legge affinchè l'atto sia da considerare, nonostante la persistente assenza, entrato nella "sfera di conoscibilità" del destinatario, sulla base di un'impostazione complessivamente coerente con i principi riguardanti gli atti recettizi”, con la conseguenza che “l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23921/2020).
La stessa pronuncia della Corte di Cassazione n. 35397/2023 richiamata dall'appellante riporta che, in tema di notifica degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data “del rilascio dell'avviso di giacenza”, con la conseguenza che si ritiene “sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio”. Ne deriva che in assenza della prescritta annotazione non vi è prova “sufficiente” del fatto che l'esistenza di un atto da ritirare sia entrata nella conoscibilità del destinatario.
Nel caso in esame neppure assume rilevanza l'istituto della rimessione in termini, richiamato dal Comune, in quanto una eventuale riapertura dei termini di impugnazione riguarderebbe il prodromico avviso di accertamento. L'odierno contendere ha invece per oggetto la cartella di pagamento emessa sul presupposto della regolare notificazione dell'atto precedente e della sua definitività, presupposto in questo caso mancante e tale da invalidarla.
Alla soccombenza segue, ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che, in considerazione della particolare modestia del valore della lite, si liquidano in complessivi Euro 300,00, oltre a spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del Comune. Condanna il Comune alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU IC PA IS
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Comune di Seriate - Piazza A. Alebardi, 1 24068 Seriate BG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210002782207000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1198/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Appellante: si chiede a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare infondata la richiesta del Sig. Resistente_1 e legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Seriate. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale: 1) Rigettare il ricorso in appello del Comune di Seriate e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria anche di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del Comune di Seriate ai fini IMU per l'anno 2014.
La vertenza concerne l'omesso versamento dell'imposta dovuta, derivante dalla rilevata mancanza del requisito della dimora abituale necessario per godere dell'agevolazione prevista per la "prima casa".
In sede di ricorso il contribuente eccepiva la tardività della cartella di pagamento, tra l'altro non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva, rilevando di avere la residenza anagrafica e la propria dimora abituale nell'immobile in discussione.
La Corte adita ha accolto il ricorso, condannando il Comune alla rifusione delle spese per 200,00 Euro.
Premessa in via generale la validità della notificazione dell'avviso di accertamento eseguita per il tramite di operatore privato, il primo giudice rilevava che nel caso in esame la notifica risulterebbe essersi compiuta per compiuta giacenza, ma non vi è prova che sia stato immesso in cassetta il prescritto avviso di giacenza al destinatario. Concludeva pertanto che la cartella di pagamento non è stata preceduta da una valida notifica dell'avviso di accertamento.
Appella il Comune di Seriate rilevando che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice in tema di valida notifica ritiene “sufficiente”, ma non "necessaria" l'annotazione sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale dell'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, non essendo previsto l'invio della comunicazione di avvenuta notifica. Di conseguenza, l'omessa annotazione sull'avviso di ricevimento non dimostra che l'avviso di giacenza non sia stato inserito nella cassetta della posta. Nel caso di specie, nell'avviso di ricevimento si è data attestazione dell'assenza del destinatario e non era necessario annotare anche l'inserimento in cassetta postale dell'avviso di giacenza, potendo comunque la parte sempre avvalersi dell'istituto della rimessione in termini. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso sui quali il giudice di primo grado non si è pronunciato, osserva che la cartella di pagamento è stata notificata il 03.08.2022, dunque entro il termine triennale previsto dall'art. 1 comma 163 L. 296/2006. Nel merito, l'esenzione per l'abitazione principale presuppone il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, non ravvisabile nella fattispecie in quanto nell'anno in discussione il fabbricato risultava interamente locato ad un terzo soggetto. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata infondata la richiesta del contribuente, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio parte contribuente rilevando che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) DPR 600/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre «del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio
». Il Comune di Seriate ha ritenuto definitivo l'atto di accertamento il 17 maggio 2019 (per “compiuta giacenza” dell'atto notificato). La cartella impugnata è stata notificata il 03.08.2022, oltre i termini previsti, non rilevando gli effetti sospensivi previsti dall'art. 68 DL 18/2020 che prevede espressamente solo la sospensione dei termini di «versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, tra le quali non rientra la cartella oggetto di impugnazione e che comunque non riguarda le cartelle di pagamento. L'art. 157 comma
3 DL 34/2020 invece proroga di quattordici mesi i termini di decadenza della notifica delle cartelle di pagamento limitatamente a quelle conseguenti alle attività di controllo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 DPR 602/1973, non a quelle emesse secondo la lettera c), come quella impugnata. Insiste inoltre per il vizio della notificazione dell'avviso di accertamento, non essendo provato che l'agente notificatore abbia lasciato l'avviso dell'avvenuto tentativo di giacenza, informativo dell'atto e del luogo della giacenza, non bastando l'indicazione “compiuta giacenza il 17.05.2019” apposta sull'avviso di ricevimento. Pur se il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, non v'è prova del rilascio dell'avviso nella cassetta postale tale da garantire al contribuente assente di conoscere l'esistenza dell'atto impositivo. Nel merito insiste per l'infondatezza della pretesa impositiva alla luce della propria residenza in loco e della presunzione legale per la quale la dimora coincide con la residenza. In senso contrario non rileva la locazione dell'immobile al sig. Nominativo_1, potendo la parte concedere in locazione il proprio immobile pur risiedendoci e vivendoci, non avendo del resto il Comune svolto accertamenti sull'effettività della residenza e/o della dimora. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata per le ragioni già esposte dal primo giudice, assorbenti di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
E' dato pacifico che la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento oggetto del contendere sia stata operata a mezzo del servizio postale (privato) e che in occasione del recapito della relativa raccomandata l'operatore postale non abbia rinvenuto il destinatario, in quanto in quel momento assente. Risulta essere stato redatto avviso di ricevimento, che reca l'indicazione “compiuta giacenza il 17.05.2019”, senza peraltro indicare se l'avviso di tentata consegna e di giacenza sia stato immesso nella cassetta postale o affisso presso l'abitazione del destinatario.
Ritiene il Comune nel proprio appello che tale annotazione non sia necessaria al fine del perfezionamento della notificazione dell'atto impositivo, in quanto adempimento non espressamente previsto dalle norme in materia. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, peraltro, la notificazione non può essere ritenuta validamente perfezionata dato che - in assenza dell'annotazione o di altra attestazione equivalente - non risulta fornita la prova che il destinatario sia stato posto nella condizione di avere la conoscenza giuridica dell'esistenza di un plico del quale gli è stata tentata la consegna e da ritirare.
La giurisprudenza ha più volte concluso che nel caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, è richiesta l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, adempimento necessario per onerare poi il destinatario della prova che in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità dell'atto richiesti dalla legge.
L'affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito rappresentano “le garanzie conoscitive di base” individuate dal legislatore e “tali incombenti (duplice accesso;
affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito) definiscono i presupposti di legge affinchè l'atto sia da considerare, nonostante la persistente assenza, entrato nella "sfera di conoscibilità" del destinatario, sulla base di un'impostazione complessivamente coerente con i principi riguardanti gli atti recettizi”, con la conseguenza che “l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23921/2020).
La stessa pronuncia della Corte di Cassazione n. 35397/2023 richiamata dall'appellante riporta che, in tema di notifica degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data “del rilascio dell'avviso di giacenza”, con la conseguenza che si ritiene “sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio”. Ne deriva che in assenza della prescritta annotazione non vi è prova “sufficiente” del fatto che l'esistenza di un atto da ritirare sia entrata nella conoscibilità del destinatario.
Nel caso in esame neppure assume rilevanza l'istituto della rimessione in termini, richiamato dal Comune, in quanto una eventuale riapertura dei termini di impugnazione riguarderebbe il prodromico avviso di accertamento. L'odierno contendere ha invece per oggetto la cartella di pagamento emessa sul presupposto della regolare notificazione dell'atto precedente e della sua definitività, presupposto in questo caso mancante e tale da invalidarla.
Alla soccombenza segue, ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che, in considerazione della particolare modestia del valore della lite, si liquidano in complessivi Euro 300,00, oltre a spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del Comune. Condanna il Comune alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU IC PA IS