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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4692/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA FIORENTINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. BARONE CAROLINA ,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_2
EUDIZI ,
resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90224535
79/000, relativa tra l'altro, per quanto di competenza di questo giudicante, a tre cartelle esattoriali CP_ emesse per conto di chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e dichiararsi CP_ che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione dei crediti vantati da
2. ha eccepito il proprio difetto legittimazione passiva e chiesto dichiararsi la CP_4 decadenza di controparte dall'azione ed infine il rigetto del ricorso nel merito. CP_
3. ha eccepito il proprio difetto legittimazione passiva con riferimento ai vizi formali,
e chiesto dichiararsi la decadenza di controparte dall'azione ed infine il rigetto del ricorso nel merito.
Le ragioni della decisione 1. È documentato (ed incontestato) che in data 24.8.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le cartelle sottese, n. CP_ 09720150138611427000, n. 09720160015175237000 e n. 09720160143634117000, relativi a crediti per gli anni tra il 2013 ed il 2016, rispettivamente per euro 1.143,64, per euro 276,46 e per euro 819,04.
Il ricorrente ha quindi eccepito la nullità dell'atto opposto nonché comunque la prescrizione delle somme.
2. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza CP_4 di controparte dall'azione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, l'inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su vizi formali in quanto di competenza del giudice tributario e in ogni caso la decadenza del ricorrente dalla relativa azione ex art. 617 c.p.c. per tali vizi, l'infondatezza nel merito per sospensione del termine di prescrizione ex d.l. 18/20. CP_
3. Si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi formali, la decadenza di controparte dall'azione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nonché ex art. 617
c.p.c., l'infondatezza nel merito.
4. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5. Va premesso che non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 117 c.p.c., non avendo la parte formulato censure formali in relazione all'atto opposto.
6. Anche in conseguenza di tale profilo, va premesso il difetto di legittimazione passiva di
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione CP_4 recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
7. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. È documentato che l'avviso di intimazione oggi opposto è datato 27.5.2022, ed il ricorrente afferma, incontestatamente, di averlo ricevuto il successivo 24.8.2022.
9. Gli enti resistenti, costituendosi, non hanno prodotto la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione oggi opposti. 10. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
11. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
12. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
13. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo rispettivamente per il 2013 e per il 2016, da individuarsi per ciascuna annualità nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno, come riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs. 175/14.
14. La domanda è quindi fondata per le annualità fino al 2015 posto che, al momento della ricezione dell'avviso di intimazione, la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento.
15. Quanto all'annualità 2016, individuato il dies a quo nel 16 giugno 2022 in base alla normativa richiamata, al termine prescrizionale quinquennale deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 129 giorni a fronte della sospensione del termine dal 23.2.2020 al 30.6.2020, come stabilito dall'art. 37, co. 2,
D.L. 18/2020, nonché l'ulteriore periodo di 182 giorni ex art. 11, co. 9, D.L. 183/2020.
16. Tuttavia, anche in relazione a tale annualità la mancata prova della notifica della cartella esattoriale comporta il rigetto del ricorso. 17. Sul punto, si osserva che la cartella di pagamento è l'atto impositivo esecutivo con cui l'ente previdenziale, titolare della pretesa creditoria sostanziale, porta a conoscenza del debitore l'esistenza del debito iscritto a ruolo, che costituisce il titolo esecutivo a norma dell'art. 49, co. 1, del
DPR 602/73.
18. La notifica di tale atto dà avvio alla procedura esecutiva. Tale atto ha quindi natura di atto di precetto, la cui validità è necessariamente connessa con l'esistenza del titolo esecutivo. In mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale, quindi, l'avviso di intimazione non può ritenersi valido ed efficace.
19. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
20. Quanto alle conseguenze della soccombenza sulle spese, deve osservarsi che non CP_ possono addossarsi ad le conseguenze dell'omessa notifica delle cartelle, attività demandata ad la quale – pur non legittimata nel presente giudizio – una volta costituitasi era il soggetto deputato CP_4
a fornire la relativa prova per un principio di vicinanza (che, laddove l'agente della riscossione non fosse stato vocato in giudizio, avrebbe comportato l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione CP_ avanzata da . In ragione di tali considerazioni, sussistono ragioni per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4692/2022 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato fino all'annualità
2015 e la nullità dello stesso per mancata notifica degli atti presupposti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Tivoli, 5.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4692/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA FIORENTINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. BARONE CAROLINA ,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_2
EUDIZI ,
resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90224535
79/000, relativa tra l'altro, per quanto di competenza di questo giudicante, a tre cartelle esattoriali CP_ emesse per conto di chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e dichiararsi CP_ che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione dei crediti vantati da
2. ha eccepito il proprio difetto legittimazione passiva e chiesto dichiararsi la CP_4 decadenza di controparte dall'azione ed infine il rigetto del ricorso nel merito. CP_
3. ha eccepito il proprio difetto legittimazione passiva con riferimento ai vizi formali,
e chiesto dichiararsi la decadenza di controparte dall'azione ed infine il rigetto del ricorso nel merito.
Le ragioni della decisione 1. È documentato (ed incontestato) che in data 24.8.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le cartelle sottese, n. CP_ 09720150138611427000, n. 09720160015175237000 e n. 09720160143634117000, relativi a crediti per gli anni tra il 2013 ed il 2016, rispettivamente per euro 1.143,64, per euro 276,46 e per euro 819,04.
Il ricorrente ha quindi eccepito la nullità dell'atto opposto nonché comunque la prescrizione delle somme.
2. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza CP_4 di controparte dall'azione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, l'inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su vizi formali in quanto di competenza del giudice tributario e in ogni caso la decadenza del ricorrente dalla relativa azione ex art. 617 c.p.c. per tali vizi, l'infondatezza nel merito per sospensione del termine di prescrizione ex d.l. 18/20. CP_
3. Si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi formali, la decadenza di controparte dall'azione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nonché ex art. 617
c.p.c., l'infondatezza nel merito.
4. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5. Va premesso che non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 117 c.p.c., non avendo la parte formulato censure formali in relazione all'atto opposto.
6. Anche in conseguenza di tale profilo, va premesso il difetto di legittimazione passiva di
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione CP_4 recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
7. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. È documentato che l'avviso di intimazione oggi opposto è datato 27.5.2022, ed il ricorrente afferma, incontestatamente, di averlo ricevuto il successivo 24.8.2022.
9. Gli enti resistenti, costituendosi, non hanno prodotto la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione oggi opposti. 10. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
11. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
12. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
13. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo rispettivamente per il 2013 e per il 2016, da individuarsi per ciascuna annualità nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno, come riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs. 175/14.
14. La domanda è quindi fondata per le annualità fino al 2015 posto che, al momento della ricezione dell'avviso di intimazione, la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento.
15. Quanto all'annualità 2016, individuato il dies a quo nel 16 giugno 2022 in base alla normativa richiamata, al termine prescrizionale quinquennale deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 129 giorni a fronte della sospensione del termine dal 23.2.2020 al 30.6.2020, come stabilito dall'art. 37, co. 2,
D.L. 18/2020, nonché l'ulteriore periodo di 182 giorni ex art. 11, co. 9, D.L. 183/2020.
16. Tuttavia, anche in relazione a tale annualità la mancata prova della notifica della cartella esattoriale comporta il rigetto del ricorso. 17. Sul punto, si osserva che la cartella di pagamento è l'atto impositivo esecutivo con cui l'ente previdenziale, titolare della pretesa creditoria sostanziale, porta a conoscenza del debitore l'esistenza del debito iscritto a ruolo, che costituisce il titolo esecutivo a norma dell'art. 49, co. 1, del
DPR 602/73.
18. La notifica di tale atto dà avvio alla procedura esecutiva. Tale atto ha quindi natura di atto di precetto, la cui validità è necessariamente connessa con l'esistenza del titolo esecutivo. In mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale, quindi, l'avviso di intimazione non può ritenersi valido ed efficace.
19. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
20. Quanto alle conseguenze della soccombenza sulle spese, deve osservarsi che non CP_ possono addossarsi ad le conseguenze dell'omessa notifica delle cartelle, attività demandata ad la quale – pur non legittimata nel presente giudizio – una volta costituitasi era il soggetto deputato CP_4
a fornire la relativa prova per un principio di vicinanza (che, laddove l'agente della riscossione non fosse stato vocato in giudizio, avrebbe comportato l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione CP_ avanzata da . In ragione di tali considerazioni, sussistono ragioni per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4692/2022 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato fino all'annualità
2015 e la nullità dello stesso per mancata notifica degli atti presupposti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Tivoli, 5.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni