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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12785 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c; letti gli atti del procedimento N. R.G. 20 e pendente tra (Avv. Parte_1
NE GE) e (Avv. Luca Capilupi); CP_1 rilevato che parte resistente eccepisce la genericità del ricorso e ne chiede il rigetto in quanto “non si evince in nessun modo dal ricorso il motivo delle ragioni dell'azione giudiziaria” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso); rilevato che in effetti detta censura sembra cogliere nel segno laddove la parte istante si limita a dedurre in ricorso esclusivamente che “la valutazione espressa dall' non è CP_1 condivisibile poiché l'evento traumatico di cui all'infortunio de quo ha determinato un grado d'invalidità decisamente superiore, quantificabile nella misura del 25% di riduzione della integrità psico-fisica, come comprovato dalla allegata documentazione medica un aggravamento della patologia alla spalla e una ingravescenza limitata funzionalità della stessa” (cfr., in termini pag. 1 del ricorso); rilevato che le predette allegazioni, del tutto scarne e vaghe, e dianzi pedissequamente riportate, ben lungi dal consentire una compiuta ricostruzione della vicenda che ha portato alla richiesta giudiziale odierna, non consentono di comprendere le patologie sofferte né il tenore delle stesse tale da non consentire l'ammissione di una consulenza medica;
rilevato che dette uniche allegazioni, di per sé del tutto carenti e generiche, comportano il rigetto del ricorso stante l'insanabile inadempimento dell'onere di allegazione posto a carico della parte ricorrente in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato, fatti costitutivi che nel caso di specie non risultano in alcun modo addotti;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 11.12.2025 Il G.L. P. Farina pagina 1 di 3 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37618/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati pagina 2 di 3 Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c; letti gli atti del procedimento N. R.G. 20 e pendente tra (Avv. Parte_1
NE GE) e (Avv. Luca Capilupi); CP_1 rilevato che parte resistente eccepisce la genericità del ricorso e ne chiede il rigetto in quanto “non si evince in nessun modo dal ricorso il motivo delle ragioni dell'azione giudiziaria” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso); rilevato che in effetti detta censura sembra cogliere nel segno laddove la parte istante si limita a dedurre in ricorso esclusivamente che “la valutazione espressa dall' non è CP_1 condivisibile poiché l'evento traumatico di cui all'infortunio de quo ha determinato un grado d'invalidità decisamente superiore, quantificabile nella misura del 25% di riduzione della integrità psico-fisica, come comprovato dalla allegata documentazione medica un aggravamento della patologia alla spalla e una ingravescenza limitata funzionalità della stessa” (cfr., in termini pag. 1 del ricorso); rilevato che le predette allegazioni, del tutto scarne e vaghe, e dianzi pedissequamente riportate, ben lungi dal consentire una compiuta ricostruzione della vicenda che ha portato alla richiesta giudiziale odierna, non consentono di comprendere le patologie sofferte né il tenore delle stesse tale da non consentire l'ammissione di una consulenza medica;
rilevato che dette uniche allegazioni, di per sé del tutto carenti e generiche, comportano il rigetto del ricorso stante l'insanabile inadempimento dell'onere di allegazione posto a carico della parte ricorrente in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato, fatti costitutivi che nel caso di specie non risultano in alcun modo addotti;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 11.12.2025 Il G.L. P. Farina pagina 1 di 3 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37618/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati pagina 2 di 3 Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 3 di 3