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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9387 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48225/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Raucci Parte_1 C.F._1 iato el suo procuratore in Milano, via F.lli Bronzetti n. 3, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante ONroparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Geronimo Giovanni M. La Russa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Lamarmora n.40/A, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 li avv.t ratea e Nicola Spadafora ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo procuratore in Milano, via Gonzaga n.5, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.07.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
1 Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità dei conducenti del furgone mod. EC DA targato FP610SC, assicurato con la polizza n. 1003652301186890510000096, di proprietà della CP_1 [...]
e dell'autovettura BMW 216D, targata FP684RM, guidata dalla proprietaria del veicolo Parte_3
, assicurata con (già ), con polizza n. CP_2 Parte_2 ONroparte_3
821658557, nella causazione del sinistro occorso al signor in data 18.09.2020; Parte_1
- accertare e dichiarare la quota di responsabilità per ciascuno dei conducenti dei veicoli che hanno causato il sinistro occorso al signor in data 18.09.2020; Parte_1
In via sempre principale - accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i Parte_1 Per_ parametri di cui alla relazione medico legale del dott. con percentuale di invalidità al 12%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei ti responsabili, e ONroparte_1 [...]
(già ), ciascuna per la propria quota, al risarcimento del predetto danno, da Parte_2 ONroparte_3 si in omprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche indicate forfettariamente in € 1.000,00 e spese legali per l'attività stragiudiziale, al netto delle somme già versate da CP_1 Parte e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare che sia la che la (già ONroparte_1 Parte_2 ONroparte_3
non hanno versato alcunché igi Ra agiu
[...] condannarle al pagamento degli stessi;
In subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale in merito alla percentuale di invalidità, accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i parametri di cui Parte_1 Per_ alla relazione medico legale del dott. co invalidità al 11%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei soggetti responsabili, e (già ONroparte_1 Parte_2 [...]
), ciascuna per la propria quota, n i in ONroparte_3
€ 34.152,50, comprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche sostenute e spese legali per l'attività Parte stragiudiziale, al netto delle somme già versate da e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi CP_1 diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In estremo subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in subordine, in merito alla percentuale di invalidità, accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i Parte_1 parametri di cui alla relazione medico legale del dott. con percentuale di invalidità al Per_2 CP_1
8,5% e/o fino al 9%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei soggetti responsabili,
e (già ), ciascuna per la propria quota, ONroparte_1 Parte_2 ONroparte_3 al risarcimento del predetto danno, da quantificarsi in complessivi € 20.683,54, comprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche sostenute e spese legali per l'attività stragiudiziale, al netto delle somme già versate da Parte e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
CP_1 nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in subordine, in merito alla percentuale di invalidità;
In via istruttoria - ammettere CTU medica volta a determinare l'ammontare del danno, anche morale, subito dal sig. ed una perizia “psichiatrica” per valutare il nesso tra le attuali condizioni psicologiche del sig. ed il Pt_1 Pt_1 sinistro de quo;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, indicare e produrre, anche a controprova e a prova contraria, in relazione alle difese avversarie. Con testi da indicarsi in prefiggendo termine”.
2
Parte convenuta ONroparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via principale: dato atto della corresponsabilità nel sinistro per cui è causa del veicolo EC DA Targato FP610C assicurato con e l'autovettura BMW 216 D targata FP684RM assicurato con ONroparte_1
; CP_3
In via principale, nel merito: dato atto del pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 versato da
[...] in favore dell'attore, accertare e dichiarare come nulla sia ulteriormente dovuto da ONroparte_1 [...] in favore del sig. in conseguenza del sinistro stradale occorso e, per l'effetto, ONroparte_1 Parte_1 rigettare integralmente la domanda risarcitoria da quest'ultimo formulata poiché infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con vittoria, ovvero in subordine compensazione, di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
Parte convenuta Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti di poiché infondate in fatto e in CP_4 diritto, con condanna di in persona del l.r.p.t., e in persona del ONroparte_5 Parte_3
l.r.p.t., in solido tra loro, alla restituzione in favore di dell'importo di € 4.000,00 corrisposto ante Parte_2 causam all'attore.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ove fosse ritenuto sussistente un concorso di colpa della sig.ra nella determinazione CP_2 del sinistro per cui è causa:
1. accertare e graduare le singole responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ivi compreso il sig.
Pt_1
2. limitare il risarcimento dovuto all'attore da HDI Ass.ni a quanto ritenuto di giustizia, al netto dell'importo di € 4.000/00, già corrisposto all'attore ante causam.
3. Condannare in persona del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., in ONroparte_6 Parte_3 solido tra loro, alla restituzione in favore di HDI Ass.ni delle maggiori somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota di responsabilità della propria assicurata, sig.ra , anche in forza di CP_2 eventuali vincoli di solidarietà.
IN VIA ISTUTTORIA
• Ove la relazione di incidente già agli atti non fosse ritenuta esaustiva, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in data 18.9.20, alle 10.50 circa, si recava in Milano via Monti Vincenzo, in prossimità del civico n. 5, per rilevare il sinistro che aveva coinvolto il motociclo, tg. BY92176, della sig.ra il furgone EC, ONroparte_7
3 tg FB610SC, di proprietà di ed assicurato con nonché l'autovettura Parte_3 CP_1
BMW, tg FP684M, di proprietà e condotta dalla sig.ra ed assicurata con CP_2 CP_3
2. vero che, nell'occasione, rilevava che l'autovettura BMW aveva riportato i seguenti danni: “introflessione passaruota anteriore sinistro;
abrasione portiera anteriore sinistra;
abrasione retrovisore sinistro;
scalfittura cerchio in lega anteriore sinistro”, come da relazione d'incidente che Le si mostra (doc. 2 fasc. att.);
3. vero che sul motociclo erano visibili i seguenti danni: “carena anteriore rotta e fuori sede;
carena inferiore fuori sede;
rottura carena poggiapiedi lati sinistro e destro;
cupolino paravento abraso e rotto;
parafango anteriore abraso;
baule lato sinistro abraso”, come da relazione d'incidente che Le si mostra (doc. 2 fasc. att).
Si indica a teste, anche a prova contraria, l'Agente , matr. 2771, c/o Corpo di Polizia Locale del Testimone_1
Comune di Milano.
• Disporsi l'acquisizione dei filmati dalle telecamere private installate all'interno del civico 8 di via Vincenzo Monti, della cui visione l'Agente intervenuto sul luogo del sinistro dà atto nel verbale di incidente;
• Disporsi l'acquisizione di copia integrale della relazione d'incidente, comprensiva degli allegati ed in particolare dei rilievi fotoplanimetrici e della documentazione fotografica;
• Disporre CTU cinematica volta ad accertare quale sia stata la dinamica del sinistro per cui è causa e determinare le singole responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Parte convenuta Parte_3
“Voglia Codesto Ill.mo Ufficio adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e pretesa avversaria, così provvedere: ON Nel merito: accertare e dichiarare l'estraneità di in ordine alla causazione del danno e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria proposta dall'Attore nei co di per infondatezza delle stesse, con Parte_3 ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio;
Nel merito (in via gradata): ove ritenuta ON responsabile in concorso con terzi, determinare la quota di responsabilità di in relazione agli altri condebitori.
In ogni caso: si chiede che in caso di accertamento del danno risarcibile in favore di tale pregiudizio sia Parte_1 ON coperto da , quale compagnia assicuratrice di , già debitamente costituita”. CP_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale, ia assicurativa del motociclo ONroparte_10
Honda SH (tg. BY92176), di proprietà di e condotto dall'attore medesimo, ONroparte_7
quale proprietaria e condu 216 (tg. FP684RM), CP_2 [...]
quale compagnia assicurativa della predetta vettura, la ONroparte_1 Parte_3 roprietaria dell'autocarro EC DA (tg. FP601SC) e
[...] Parte_2 compagnia assicurativa di quest'ultimo veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 18.09.2020.
Più precisamente, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 18.09.2020, alle ore 10:50 circa, in Milano, l'attore, alla guida del motociclo Honda SH (tg. BY92176), di proprietà di percorreva in Milano la via Vincenzo Monti ONroparte_7 proveniente da Piazza Virgilio;
4 - che, in prossimità del civico n. 8, l'autocarro EC DA (tg. FP601SC), di proprietà della
[...]
e condotto da , usciva Parte_3 Persona_3 improvvisamente in retromarcia dal passo carraio ivi presente;
- che, al fine di evitare l'impatto con l'autocarro, la sig.ra che procedeva nella stessa CP_2 direzione dell'attore alla guida della propria vettura BMW M), sterzava bruscamente, urtando violentemente il motociclo dell'attore che, pertanto, rovinava al suolo;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano che, effettuati i rilievi e gli accertamenti necessari, sanzionavano la sig.ra e il sig. per la violazione CP_2 Per_3 dell'art. 154 del Codice della Strada;
- che l'attore veniva trasportato mediante ambulanza al P.S. dell'Ospedale Maggiore Parte_1 Policlinico – CS Ca' Granda di Milano, ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria della clavicola sinistra e fratture degli archi di riflessione anteriore della VI e VII costa sinistra”;
- che, dopo essere tornato a casa, l'attore si recava nuovamente al P.S. dell'Ospedale Niguarda, ove gli veniva diagnosticata una “frattura a 3 frammenti terzo medio clavicola sinistra e frattura 5 e 6 costa a sinistra”;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, si sottoponeva a visita medico-legale presso il Parte_1 dott. il quale accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 11-12%; Per_1
- che in via stragiudiziale la corrispondeva all'attore la somma di Euro ONroparte_1
7.000,00 sulla base di un I.P. pari all'8,5% e di una corresponsabilità del 50% tra il proprio assicurato e il conducente della BMW 216, mentre la compagnia (già Parte_2 ONroparte_3 corrispondeva all'attore la somma di Euro 4.000,00;
- che, invece, nulla veniva corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa del motociclo Honda SH, ONroparte_10
- che entrambi gli importi veniva trattenuti dall'attore a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2023, si costituiva in giudizio contestando l'an debeatur con riguardo alla dinamica del sinistro, Parte_3 siva della sig.ra conducente della vettura BMW 216, nella CP_2 determinazione del sinistro stradale di causa e ritenendo insussistente il nesso di causa tra la manovra effettuata dal conducente dell'autocarro EC DA e l'evento lesivo. Inoltre, la Parte_3 contestava anche il quantum debeatur richiesto dall'attore.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio la compagnia (già , la quale esperiva domanda Parte_2 ONroparte_3 riconvenzio nfron e della Parte_3 [...] al fine di ottenere la restituzione dell'importo pari a Euro 4.000,00 corrisposto a ONroparte_1 via stragiudiziale, ritenendo non imputabile alla propria assicurata, sig.ra CP_2 alcuna responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa. La convenuta Parte_2 eccepiva, infatti, la responsabilità concorrente dell'attore, che al momento del si
[...] effettuando una manovra di sorpasso nonostante si trovasse su un tratto di strada con spazio ridotto, e del conducente del furgone EC DA per aver adottato una condotta di guida imprudente ponendo in essere una repentina manovra di retromarcia senza avvedersi della vettura BMW
5 condotta dalla sig.ra che stava sopraggiungendo. In via subordinata, CP_2 Parte_2 contestava il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ONroparte_10 giudizio sia quale compagnia ONroparte_10 assicurativa del motociclo Honda SH da lui condotto, che le compagnie assicurative dei veicoli di proprietà della e della sig.ra ha erroneamente cumulato due Parte_3 CP_2 diversi sistemi risarcitori che, in realtà, sono rigorosamente alternativi. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in ragione ONroparte_10 dell'inapplicabilità al caso di specie della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass. priv..
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2023, si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea e, in particolare, il quantum debeatur ONroparte_1 richiesto dall'attore e ritenendo la somma di Euro 7.000,00 già corrisposta all' pienamente Pt_1 satisfattiva di tutti i danni patiti, sulla base delle risultanze della perizia medico-l ompiuta dal dott. medico fiduciario della compagnia, e tenuto conto della corresponsabilità tra il veicolo Per_2 EC e la BMW condotta dalla signora CP_2
Con Ordinanza del 04.04.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, constatata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta CP_2 questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 11.10.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Polizia Locale del Comune di Milano della copia integrale del verbale di incidente e i relativi allegati e con l'espletamento di accertamenti di carattere medico-legale sulla persona dell'attore Parte_1
All'udienza del 07.11.2023, verificata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore nei confronti della convenuta e la relativa accettazione da ONroparte_10 parte di quest'ultima, il Giudice dichiarava l'estinzione parziale del processo tra le predette parti.
Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 17.07.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificato il deposito delle note scritte contenenti le proprie conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, deve rilevarsi che, con riguardo alla precisazione delle conclusioni di parte attrice, deve aversi riguardo a quelle depositate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte), ovvero con il deposito del 15.7.2025, ultimo momento nel quale la parte processuale può rassegnare le proprie conclusioni, essendo i successivi scritti deputati, esclusivamente, ad illustrare le rispettive difese.
Deve inoltre rilevarsi che parte convenuta dopo il deposito della Parte_3 comparsa di costituzione e risposta e della ma VI n. 1 c.p.c., non ha depositato altri atti processuali (memorie istruttorie o scritti conclusivi), né la precisazione delle conclusioni;
devono pertanto ritenersi ferme le conclusioni di cui alla predetta memoria.
6 Ancora, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta Parte_2 in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui
[...] inanza del 12.10.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta dei rilievi e degli accertamenti espletati dagli agenti della Polizia Locale di Milano, riportati nella relazione di incidente stradale versata in atti (v. doc.2, fasc. att.) – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – nonché delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro dinanzi agli agenti della P.L. intervenuti.
In particolare, nell'immediatezza dei fatti la convenuta ha dichiarato agli agenti della CP_2 P.L. di Milano intervenuti sul luogo del sinistro qua bordo del veicolo da me condotto proveniente da corso Magenta percorrevo via Monti in direzione di piazza Virgilio. Giunta in prossimità del civico 8 della succitata via Monti mi avvedevo di un autocarro di colore bianco che, in manovra di retromarcia, si immetteva nel flusso di circolazione, con la sua parte posteriore rivolta verso c.so Magenta, in uscita dal sopraccitato civico 8. Iniziavo quindi la mia manovra di sorpasso dello stesso;
azionavo l'indicatore di direzione sinistro spostavo la mia traiettoria di marcia verso l'interno della carreggiata. Durante l'apice di questa manovra sentivo un forte colpo provenire dalla mia sinistra, e subito vedevo un ciclomotore, con a bordo il suo conducente, che rovinavano al suolo sul lato sinistro. Il ciclomotore continuava il suo moto incontrollato strisciando a terra e terminava la sua traiettoria poco davanti, nella corsia opposta. Immediatamente arrestavo la mia marcia e resami conto della mia posizione in carreggiata, mi spostavo di qualche metro in avanti e parcheggiavo il mio veicolo in prossimità del civico 8. Subito scendevo dal mio veicolo e mi sinceravo delle condizioni di salute del motociclista, mentre astanti in luogo allertavano i soccorsi” (v. doc. 2, fasc. att.).
Gli agenti hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni del conducente dell'autocarro EC DA, sig. il quale ha dichiarato quanto segue: “Salivo a bordo Persona_3 del mio aut o del civico 8 di via V. Monti e, lentamente, azionando la retromarcia, iniziavo a reimmettermi in retromarcia in carreggiata per poi riprendere la marcia verso piazza Virgilio. In tale istante sentivo il colpo di clacson di un veicolo alle mie spalle, quindi frenavo e arrestavo la marcia. Guardavo quindi nello specchietto retrovisore sinistro e vedevo il veicolo B che, procedendo sulla carreggiata di via V. Monti da largo d'Ancona in direzione piazza Virgilio, si allargava nella corsia opposta al mio senso di marcia per evitare probabilmente la mia fuoriuscita in retromarcia. Quindi udivo un forte rumore vedevo un motociclo che cadeva al suolo”.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno ricostruito la dinamica del sinistro di causa accertando che lo stesso è occorso in data 18.09.2020, alle ore 10:45 circa, sulla via Vincenzo Monti in Milano, una strada urbana caratterizzata dalla presenza di una carreggiata a doppio senso di marcia, in condizioni meteorologiche serene, con luce diurna e visibilità buona, allorquando il motociclo Honda SH, condotto dall'attore, è stato urtato dalla vettura BMW 216, condotta da la quale, per evitare l'urto con l'autocarro EC DA che si CP_2 apprestava ad uscire da un passo carrabile in manovra di retromarcia, ha attuato una manovra di sterzata a sinistra;
sulla scorta dei predetti accertamenti, gli agenti hanno dunque provveduto a sanzionare i conducenti, sig.ra e sig. per aver violato entrambi l'art. 154 del Codice CP_2 Per_3 della Strada (v. doc. 2, fasc. att.).
7 La predetta ricostruzione del sinistro risulta, invero, corroborata dal complessivo compendio probatorio.
Ed infatti, dall'esame delle predette dichiarazioni si evince che la convenuta medesima, sig.ra ha ammesso di aver visto l'autocarro EC DA che, in manovra di retromarcia, si CP_2 do nel flusso di circolazione in uscita dal passo carrabile e, proprio al fine di evitarlo, ha deciso di intraprendere una manovra di sorpasso dello stesso, sterzando verso sinistra e, quindi, spostandosi verso il centro della carreggiata, omettendo tuttavia di verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, pertanto, non avvedendosi del motociclo Honda SH, condotto dall'attore, che nello stesso momento stava viaggiando nel medesimo senso di marcia della convenuta mantenendosi al centro della carreggiata.
La predetta dinamica trova altresì riscontro nell'esame dei danni riportati dal motociclo Honda SH, condotto dall'attore e dalla vettura BMW 216, condotta dalla convenuta . Dalla Pt_1 CP_2 relazione di inciden ale, infatti, si evince che la vettura condotta da que ortato danni prevalentemente nella parte anteriore;
in particolare, gli agenti di P.L. hanno riscontrato i seguenti danni: sulla vettura BMW 216 “introflessione passaruota anteriore sinistro;
abrasione portiera anteriore sinistra;
abrasione retrovisore sinistro;
scalfittura cerchio in lega anteriore sinistro”, mentre sul motociclo Honda SH “carena anteriore rotta e fuori sede;
carena inferiore fuori sede;
rottura carena poggiapiedi lati sinistro e destro;
cupolino paravento abraso e rotto;
parafango anteriore abraso;
baule lato sinistro abraso” (v. doc.2, fasc. att.).
In particolare, la circostanza che i danni sulla vettura BMW 216 sono collocati tutti nella parte anteriore sinistra della vettura depone nel senso che la convenuta ha posto in essere una CP_2 manovra improvvisa di sterzata a sinistra andando in tal modo a il motociclo sul quale viaggiava l'attore, che percorreva la carreggiata nel suo stesso senso di marcia.
Alla luce dei danni riscontrati è dunque acclarato che l'urto con il motociclo sia avvenuto nella fase iniziale della manovra di sorpasso intrapresa dalla ovvero nel momento in cui la parte CP_2 anteriore della vettura era spostata verso sinistra;
di ente opinando, ovvero se l'urto fosse occorso nella fase conclusiva della manovra di sorpasso della convenuta verosimilmente la CP_2 vettura BMW 216 avrebbe riportato danni nella parte posteriore laterale.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa, deve rilevarsi che la sig.ra nonostante CP_2 avesse notato la presenza dell'autocarro che si apprestava ad uscire dal passo carra manovra di retromarcia (“mi avvedevo di un autocarro di colore bianco”: v. verbale di incidente), anziché arrestare la marcia e consentire a quest'ultimo di immettersi sulla strada, ha deciso invece di intraprendere una manovra di sorpasso dello stesso, sterzando repentinamente a sinistra e omettendo di verificare se tale manovra potesse costituire pericolo o intralcio per gli altri veicoli.
Sulla scorta delle emergenze processuali, si può ritenere che la manovra attuata dalla sia stata CP_2 del tutto improvvisa, avendola attuata proprio al fine di evitare l'impatto con l'autocar co DA che stava fuoriuscendo in retromarcia dal passo carrabile ivi presente, come ammesso dalla stessa convenuta in sede di dichiarazioni rese agli agenti della Polizia Locale, laddove la medesima ha dichiarato: “mi avvedevo di un autocarro di colore bianco che, in manovra di retromarcia, si immetteva nel flusso di circolazione, con la sua parte posteriore rivolta verso c.so Magenta, in uscita dal sopraccitato civico 8. Iniziavo quindi la mia manovra di sorpasso dello stesso” (v. doc. 2, fasc. att.).
Pertanto, la convenuta con la propria condotta ha violato innanzi tutto l'art. 140 del CP_2
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo tale che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. civ.
8 17985/2012); inoltre, la convenuta ha altresì violato con la propria condotta la norma CP_2 cautelare di cui all'art. 154, comma I, lett. a) del Codice della Strada, che dispone quanto segue: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Alla luce di quanto sopra esposto è, pertanto, acclarata la responsabilità della sig.ra CP_2 nella determinazione del sinistro di causa per aver posto in essere una condotta di gu imprudente e negligente.
Al contrario, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo all'attore in Parte_1 quanto, dalle emergenze processuali, non si ravvisa alcun comportamento colposo dallo stesso posto in essere. Ed infatti, in primo luogo, anche tenuto conto delle dimensioni complessive della carreggiata percorsa dall'attore, tratto di strada con ridotta larghezza (“la carreggiata, nel tratto interessato, è larga complessivamente m 12,00 ma lo spazio utile allo scorrimento è pari a m 7,85 in ragione della presenza dei veicoli in sosta regolare lungo entrambi i margini”: v. relazione di incidente), non si può ritenere che l'attore fosse in fase di illegittima manovra di sorpasso anche perché, dalla localizzazione dei danni sui due veicoli, si evince che l'urto tra la vettura BMW 216 e il motociclo Honda SH è occorso proprio nella fase iniziale della manovra di sorpasso intrapresa dalla per evitare l'autocarro EC DA in CP_2 uscita dal passo carrabile. In secondo luogo, deve ritenersi che la caduta dell'attore è, più verosimilmente che non, imputabile alla improvvisa ed imprevedibile manovra posta in essere dalla come sopra ampiamente esposto, in quanto attuata proprio al fine di evitare l'impatto con CP_2 l'autocarro EC DA.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità della convenuta CP_2 nella determinazione dello stesso, giova tuttavia rilevare come anche la condotta pos conducente dell'autocarro EC DA abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento lesivo.
Innanzi tutto, è opportuno evidenziare che, come si evince dalla relazione di incidente stradale P.L. di Milano e come del resto pacifico in giudizio, l'autocarro EC DA non è mai entrato in collisione né con la vettura BMW 216 né con il motociclo Honda SH, sì che la condotta del conducente deve essere qualificata in termini di Persona_3 interferenza/turbativa.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal sig. agli agenti di P.L. e dalla visione dei filmati Per_3 delle telecamere allegati alla relazione di incid le, emerge che il è salito a bordo Per_3 dell'autocarro EC DA, che si trovava temporaneamente in sosta sul passo carraio ivi presente, ed ha azionato la retromarcia intraprendendo una manovra per reimmettersi in carreggiata e riprendere la marcia, omettendo, tuttavia, di verificare di poter compiere la predetta manovra senza creare pericolo o intralcio ai veicoli che già procedevano regolarmente sulla carreggiata (v. doc. 2, fasc. att.).
Il conducente dell'autocarro EC DA, sig. ha dunque violato innanzi tutto la regola Per_3 generale di cui all'art. 140 del Codice della St richiamata;
inoltre, il ha altresì Per_3 violato la regola cautelare di cui all'art. 154, comma III, lettera c) del Codice della Strada, il quale dispone che nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione il conducente deve dare la precedenza ai veicoli in marcia normale, nonché l'art. 145 del Codice della Strada, il quale prescrive che negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
9 Giova infine ribadire che, rispetto alla ricostruzione causale dell'evento lesivo concernente la caduta dell'attore a causa dell'urto con la BMW condotta dalla la condotta del conducente CP_2 dell'autocarro EC DA si colloca in termini di mera interfer urbativa in quanto la convenuta a causa della manovra di retromarcia posta in essere dal ha attuato CP_2 Per_3 anovra di sorpasso dell'autocarro, sterzando a sinistra e urtan iclo Honda SH condotto da che stava regolarmente procedendo nel suo stesso senso di marcia. Parte_1
È dunque acclarata la responsabilità del sig. conducente dell'autocarro EC DA, il Per_3 quale, con una manovra di retromarcia, si apprestava a uscire dal passo carrabile sul quale si trovava in sosta per immettersi nel flusso della circolazione, omettendo di concedere la dovuta precedenza alla che nello stesso momento stava regolarmente procedendo sulla strada principale. CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il contributo causale delle condotte poste in essere dalla sig.ra e dal sig. rispetto alla CP_2 Persona_3 verificazione del s tributo ca centi hanno violato regole cautelari di pari gravità; deve infatti ritenersi che, in ragione dell'accertata colpa generica e colpa specifica, sia in relazione alle generali regole di diligenza e prudenza, sia in relazione alla violazione delle medesime regole cautelari di cui al codice della strada (artt. 140 e 154), il contributo causale alla causazione dell'evento lesivo è paritario.
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, della sig.ra e del sig. occorre a questo punto individuare l'area del CP_2 Per_3 danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_4 per cui è causa, frattura pluriframmentaria del terzo medio della clavicola sinistra, fratture degli archi di riflessione anteriore della VI e VII costa sinistra” (v. relazione peritale, pag.8) ; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado pari a 2 su una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 7%, con grado di sofferenza psico-fisica di entità lieve alla stabilizzazione dei postumi;
che non sussiste incidenza di detti postumi sulla capacità lavorativa specifica (v. relazione peritale, pag. 8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, nemmeno inficiate da critiche di parte e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza soggettiva.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 18.07.2025 sulle lesioni micropermanenti.
10 I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 62 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 3.792,15 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 9.481,78 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di 13.273,93 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico.
Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Con riguardo alla fattispecie de qua, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 139, comma terzo, cod. ass. private, una maggiorazione nella misura del 10% (per la sola componente del danno biologico) al fine di ristorare la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica di grado pari a 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 8) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro Euro 14.222,10 (Euro 13.273,93
+ Euro 948,17 pari al 10% di Euro 9.481,78, somma relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attore).
Tenuto conto dell'accertamento della responsabilità concorsuale della convenuta e del CP_2 sig. nella misura del 50% ciascuno che Persona_3
e rispettivamente proprietario e Parte_3 ONroparte_1 car , sono tenuti solidalmente al pagamento del 50% dell'importo sopra accertato e liquidato in favore di a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale (ovvero Euro 7.111,05), mentre la convenuta CP_2 Parte_2
rispettivamente proprietaria e compagnia assicurativa della vettura BMW 216 (tg. FP684RM),
[...] sono tenute in solito tra loro al pagamento del residuo 50%, ovvero Euro 7.111,05.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore in relazione a ciascun soggetto responsabile e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, dalla predetta somma riconosciuta a a titolo di danno non patrimoniale devono essere scomputati gli Parte_1 acconti corrisp medesimo da parte della compagnia e ONroparte_1
(già a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Parte_2 ONroparte_3
In particolare, ha corrisposto all'attore la somma di Euro 7.000,00 (v. ONroparte_1 doc. 15, fasc. att.) e, dunque, tenuto conto che, come sopra esposto, e ONroparte_1 sono tenute al pagamento nella li , Parte_3
11 deve ritenersi che queste ultime sono pertanto tenute in solido al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo residuo di Euro 111,05 (ovvero Euro 7.111,05 – Euro 7.000,00).
[...]
Analogamente, con riguardo ai pagamenti effettuati da (già Parte_2 [...]
deve rilevarsi che quest'ultima ha corrisposto all'attore la somma di Euro 4.000,00 (v. CP_3 att.) e, pertanto, tenuto che e sono tenute al Parte_2 CP_2 pagamento nella limitata misura di Euro 7.111,05, deve ritenersi che queste sono solidalmente tenute al pagamento in favore dell'attore della residua somma di Euro 3.111,05 (ovvero Euro 7.111,05 - Euro 4.596,00).
4.1.2. In aggiunta alle somme sopra liquidate devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.09.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.09.2020 fino alla presente sentenza.
4.2. Quanto al profilo relativo alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dall'attore, si rileva che alcuna somma può essergli riconosciuta in assenza di riscontro sul piano probatorio.
Ed infatti, relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche che l'attore lamenta di aver sostenuto in connessione con l'evento lesivo, deve rilevarsi, come peraltro rilevato anche dal c.t.u. nella propria relazione peritale, che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun documento a sostegno della predetta domanda;
pertanto, rientrando tale voce di danno nella categoria del danno emergente che, in quanto tale, deve essere necessariamente provata (cfr. Corte di Cassazione, n. 8371/2024), la stessa non può trovare accoglimento.
Le medesime considerazioni valgono anche per la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale.
Al riguardo giova osservare in punto di diritto che le spese legali stragiudiziali non sono assimilabili alle spese giudiziali ma hanno natura di danno emergente. Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite ha avuto modo di chiarire che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017; da ultimo conf. da Cass. Civ. 24481/2020).
12 Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, parte attrice ha formulato tale richiesta in citazione senza, tuttavia, produrre alcun documento a sostegno della predetta domanda.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, anche la predetta domanda non può trovare accoglimento.
5. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale trasversale formulata da Parte_2 nei confronti di e Parte_3 ONroparte_1
l'infondatezza della stessa in quanto, alla luce del superiore accertamento di una corresponsabilità della e di quali responsabili civili del danno, la somma accertata come dovuta CP_2 Parte_3 all'attore a titolo risarcitorio da parte di è di importo pari a Euro 7.111,05, importo Parte_2 superiore rispetto alla somma di Euro 4 a ante causam da parte di a Parte_2 favore di Parte_1
La predetta domanda riconvenzionale deve essere dunque rigettata.
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite deve rilevarsi quanto segue.
6.1. Relativamente al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute
[...]
e , tenuto ONroparte_1 Parte_3 Parte_2 CP_2 n misura del 50%, delle somme corrisposte all'attore ante causam dalle compagnie convenute, dell'accoglimento della domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale per un importo nettamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo e del rigetto delle pretese attoree in relazione al danno patrimoniale, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e liquidare la restante metà come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate che giustificano l'applicazione di valori medi in relazione allo scaglione in relazione al valore della causa (sino a Euro 52.000).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024.
6.2. Quanto, invece, al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Parte_2 e el rigetto della ONroparte_1 Parte_3 domanda riconvenzionale formulata da nei confronti delle predette parti, le spese Parte_2 di lite seguono il principio della socco o, sono liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore della domanda riconvenzionale (inferiore ad Euro 5.200), dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In particolare, tenuto conto che non ha svolto alcuna attività Parte_3 difensiva in relazione alla domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti, nulla deve disporsi in relazione alle spese di lite in suo favore;
con riguardo, invece, ad ONroparte_1 deve rilevarsi che la limitata attività difensiva svolta in relazione a tale domanda riconvenzionale e la bassa complessità delle questioni trattate giustificano l'applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente e paritaria di ed CP_2 [...] nella determinazione del sinistro di causa occorso in Milano in data Persona_3
18.09.2020;
- condanna i convenuti e in ONroparte_1 Parte_3 solido tra loro e nelle ri al di Parte_1
Euro 111,05 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta
[...]
ONroparte_1
- condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_2 qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro 3.111,05 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, oltre access otivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta Parte_2
- rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti delle parti convenute;
Parte_1
- condanna i convenuti ONroparte_1 Parte_3 [...]
e Parte_2 CP_2 metà, a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in Euro 3.808,00 per compensi ed Euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese sostenute per la c.t.u. medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Parte_2 [...]
e ONroparte_1 Parte_3
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_2 ONroparte_1 si liquidano in Euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e Parte_2 Parte_3
[...]
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48225/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Raucci Parte_1 C.F._1 iato el suo procuratore in Milano, via F.lli Bronzetti n. 3, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante ONroparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Geronimo Giovanni M. La Russa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Lamarmora n.40/A, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 li avv.t ratea e Nicola Spadafora ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo procuratore in Milano, via Gonzaga n.5, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.07.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
1 Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità dei conducenti del furgone mod. EC DA targato FP610SC, assicurato con la polizza n. 1003652301186890510000096, di proprietà della CP_1 [...]
e dell'autovettura BMW 216D, targata FP684RM, guidata dalla proprietaria del veicolo Parte_3
, assicurata con (già ), con polizza n. CP_2 Parte_2 ONroparte_3
821658557, nella causazione del sinistro occorso al signor in data 18.09.2020; Parte_1
- accertare e dichiarare la quota di responsabilità per ciascuno dei conducenti dei veicoli che hanno causato il sinistro occorso al signor in data 18.09.2020; Parte_1
In via sempre principale - accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i Parte_1 Per_ parametri di cui alla relazione medico legale del dott. con percentuale di invalidità al 12%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei ti responsabili, e ONroparte_1 [...]
(già ), ciascuna per la propria quota, al risarcimento del predetto danno, da Parte_2 ONroparte_3 si in omprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche indicate forfettariamente in € 1.000,00 e spese legali per l'attività stragiudiziale, al netto delle somme già versate da CP_1 Parte e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare che sia la che la (già ONroparte_1 Parte_2 ONroparte_3
non hanno versato alcunché igi Ra agiu
[...] condannarle al pagamento degli stessi;
In subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale in merito alla percentuale di invalidità, accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i parametri di cui Parte_1 Per_ alla relazione medico legale del dott. co invalidità al 11%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei soggetti responsabili, e (già ONroparte_1 Parte_2 [...]
), ciascuna per la propria quota, n i in ONroparte_3
€ 34.152,50, comprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche sostenute e spese legali per l'attività Parte stragiudiziale, al netto delle somme già versate da e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi CP_1 diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In estremo subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in subordine, in merito alla percentuale di invalidità, accertare e dichiarare che il signor ha subito un danno biologico secondo i Parte_1 parametri di cui alla relazione medico legale del dott. con percentuale di invalidità al Per_2 CP_1
8,5% e/o fino al 9%, e per l'effetto condannare in solido gli assicurati e le assicurazioni dei soggetti responsabili,
e (già ), ciascuna per la propria quota, ONroparte_1 Parte_2 ONroparte_3 al risarcimento del predetto danno, da quantificarsi in complessivi € 20.683,54, comprensivi del danno non patrimoniale, oltre spese mediche sostenute e spese legali per l'attività stragiudiziale, al netto delle somme già versate da Parte e er complessivi € 11.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
CP_1 nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in subordine, in merito alla percentuale di invalidità;
In via istruttoria - ammettere CTU medica volta a determinare l'ammontare del danno, anche morale, subito dal sig. ed una perizia “psichiatrica” per valutare il nesso tra le attuali condizioni psicologiche del sig. ed il Pt_1 Pt_1 sinistro de quo;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, indicare e produrre, anche a controprova e a prova contraria, in relazione alle difese avversarie. Con testi da indicarsi in prefiggendo termine”.
2
Parte convenuta ONroparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via principale: dato atto della corresponsabilità nel sinistro per cui è causa del veicolo EC DA Targato FP610C assicurato con e l'autovettura BMW 216 D targata FP684RM assicurato con ONroparte_1
; CP_3
In via principale, nel merito: dato atto del pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 versato da
[...] in favore dell'attore, accertare e dichiarare come nulla sia ulteriormente dovuto da ONroparte_1 [...] in favore del sig. in conseguenza del sinistro stradale occorso e, per l'effetto, ONroparte_1 Parte_1 rigettare integralmente la domanda risarcitoria da quest'ultimo formulata poiché infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con vittoria, ovvero in subordine compensazione, di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
Parte convenuta Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti di poiché infondate in fatto e in CP_4 diritto, con condanna di in persona del l.r.p.t., e in persona del ONroparte_5 Parte_3
l.r.p.t., in solido tra loro, alla restituzione in favore di dell'importo di € 4.000,00 corrisposto ante Parte_2 causam all'attore.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ove fosse ritenuto sussistente un concorso di colpa della sig.ra nella determinazione CP_2 del sinistro per cui è causa:
1. accertare e graduare le singole responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ivi compreso il sig.
Pt_1
2. limitare il risarcimento dovuto all'attore da HDI Ass.ni a quanto ritenuto di giustizia, al netto dell'importo di € 4.000/00, già corrisposto all'attore ante causam.
3. Condannare in persona del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., in ONroparte_6 Parte_3 solido tra loro, alla restituzione in favore di HDI Ass.ni delle maggiori somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota di responsabilità della propria assicurata, sig.ra , anche in forza di CP_2 eventuali vincoli di solidarietà.
IN VIA ISTUTTORIA
• Ove la relazione di incidente già agli atti non fosse ritenuta esaustiva, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in data 18.9.20, alle 10.50 circa, si recava in Milano via Monti Vincenzo, in prossimità del civico n. 5, per rilevare il sinistro che aveva coinvolto il motociclo, tg. BY92176, della sig.ra il furgone EC, ONroparte_7
3 tg FB610SC, di proprietà di ed assicurato con nonché l'autovettura Parte_3 CP_1
BMW, tg FP684M, di proprietà e condotta dalla sig.ra ed assicurata con CP_2 CP_3
2. vero che, nell'occasione, rilevava che l'autovettura BMW aveva riportato i seguenti danni: “introflessione passaruota anteriore sinistro;
abrasione portiera anteriore sinistra;
abrasione retrovisore sinistro;
scalfittura cerchio in lega anteriore sinistro”, come da relazione d'incidente che Le si mostra (doc. 2 fasc. att.);
3. vero che sul motociclo erano visibili i seguenti danni: “carena anteriore rotta e fuori sede;
carena inferiore fuori sede;
rottura carena poggiapiedi lati sinistro e destro;
cupolino paravento abraso e rotto;
parafango anteriore abraso;
baule lato sinistro abraso”, come da relazione d'incidente che Le si mostra (doc. 2 fasc. att).
Si indica a teste, anche a prova contraria, l'Agente , matr. 2771, c/o Corpo di Polizia Locale del Testimone_1
Comune di Milano.
• Disporsi l'acquisizione dei filmati dalle telecamere private installate all'interno del civico 8 di via Vincenzo Monti, della cui visione l'Agente intervenuto sul luogo del sinistro dà atto nel verbale di incidente;
• Disporsi l'acquisizione di copia integrale della relazione d'incidente, comprensiva degli allegati ed in particolare dei rilievi fotoplanimetrici e della documentazione fotografica;
• Disporre CTU cinematica volta ad accertare quale sia stata la dinamica del sinistro per cui è causa e determinare le singole responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Parte convenuta Parte_3
“Voglia Codesto Ill.mo Ufficio adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e pretesa avversaria, così provvedere: ON Nel merito: accertare e dichiarare l'estraneità di in ordine alla causazione del danno e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria proposta dall'Attore nei co di per infondatezza delle stesse, con Parte_3 ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio;
Nel merito (in via gradata): ove ritenuta ON responsabile in concorso con terzi, determinare la quota di responsabilità di in relazione agli altri condebitori.
In ogni caso: si chiede che in caso di accertamento del danno risarcibile in favore di tale pregiudizio sia Parte_1 ON coperto da , quale compagnia assicuratrice di , già debitamente costituita”. CP_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale, ia assicurativa del motociclo ONroparte_10
Honda SH (tg. BY92176), di proprietà di e condotto dall'attore medesimo, ONroparte_7
quale proprietaria e condu 216 (tg. FP684RM), CP_2 [...]
quale compagnia assicurativa della predetta vettura, la ONroparte_1 Parte_3 roprietaria dell'autocarro EC DA (tg. FP601SC) e
[...] Parte_2 compagnia assicurativa di quest'ultimo veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 18.09.2020.
Più precisamente, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 18.09.2020, alle ore 10:50 circa, in Milano, l'attore, alla guida del motociclo Honda SH (tg. BY92176), di proprietà di percorreva in Milano la via Vincenzo Monti ONroparte_7 proveniente da Piazza Virgilio;
4 - che, in prossimità del civico n. 8, l'autocarro EC DA (tg. FP601SC), di proprietà della
[...]
e condotto da , usciva Parte_3 Persona_3 improvvisamente in retromarcia dal passo carraio ivi presente;
- che, al fine di evitare l'impatto con l'autocarro, la sig.ra che procedeva nella stessa CP_2 direzione dell'attore alla guida della propria vettura BMW M), sterzava bruscamente, urtando violentemente il motociclo dell'attore che, pertanto, rovinava al suolo;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano che, effettuati i rilievi e gli accertamenti necessari, sanzionavano la sig.ra e il sig. per la violazione CP_2 Per_3 dell'art. 154 del Codice della Strada;
- che l'attore veniva trasportato mediante ambulanza al P.S. dell'Ospedale Maggiore Parte_1 Policlinico – CS Ca' Granda di Milano, ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria della clavicola sinistra e fratture degli archi di riflessione anteriore della VI e VII costa sinistra”;
- che, dopo essere tornato a casa, l'attore si recava nuovamente al P.S. dell'Ospedale Niguarda, ove gli veniva diagnosticata una “frattura a 3 frammenti terzo medio clavicola sinistra e frattura 5 e 6 costa a sinistra”;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, si sottoponeva a visita medico-legale presso il Parte_1 dott. il quale accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 11-12%; Per_1
- che in via stragiudiziale la corrispondeva all'attore la somma di Euro ONroparte_1
7.000,00 sulla base di un I.P. pari all'8,5% e di una corresponsabilità del 50% tra il proprio assicurato e il conducente della BMW 216, mentre la compagnia (già Parte_2 ONroparte_3 corrispondeva all'attore la somma di Euro 4.000,00;
- che, invece, nulla veniva corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa del motociclo Honda SH, ONroparte_10
- che entrambi gli importi veniva trattenuti dall'attore a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2023, si costituiva in giudizio contestando l'an debeatur con riguardo alla dinamica del sinistro, Parte_3 siva della sig.ra conducente della vettura BMW 216, nella CP_2 determinazione del sinistro stradale di causa e ritenendo insussistente il nesso di causa tra la manovra effettuata dal conducente dell'autocarro EC DA e l'evento lesivo. Inoltre, la Parte_3 contestava anche il quantum debeatur richiesto dall'attore.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio la compagnia (già , la quale esperiva domanda Parte_2 ONroparte_3 riconvenzio nfron e della Parte_3 [...] al fine di ottenere la restituzione dell'importo pari a Euro 4.000,00 corrisposto a ONroparte_1 via stragiudiziale, ritenendo non imputabile alla propria assicurata, sig.ra CP_2 alcuna responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa. La convenuta Parte_2 eccepiva, infatti, la responsabilità concorrente dell'attore, che al momento del si
[...] effettuando una manovra di sorpasso nonostante si trovasse su un tratto di strada con spazio ridotto, e del conducente del furgone EC DA per aver adottato una condotta di guida imprudente ponendo in essere una repentina manovra di retromarcia senza avvedersi della vettura BMW
5 condotta dalla sig.ra che stava sopraggiungendo. In via subordinata, CP_2 Parte_2 contestava il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ONroparte_10 giudizio sia quale compagnia ONroparte_10 assicurativa del motociclo Honda SH da lui condotto, che le compagnie assicurative dei veicoli di proprietà della e della sig.ra ha erroneamente cumulato due Parte_3 CP_2 diversi sistemi risarcitori che, in realtà, sono rigorosamente alternativi. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in ragione ONroparte_10 dell'inapplicabilità al caso di specie della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass. priv..
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2023, si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea e, in particolare, il quantum debeatur ONroparte_1 richiesto dall'attore e ritenendo la somma di Euro 7.000,00 già corrisposta all' pienamente Pt_1 satisfattiva di tutti i danni patiti, sulla base delle risultanze della perizia medico-l ompiuta dal dott. medico fiduciario della compagnia, e tenuto conto della corresponsabilità tra il veicolo Per_2 EC e la BMW condotta dalla signora CP_2
Con Ordinanza del 04.04.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, constatata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta CP_2 questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 11.10.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Polizia Locale del Comune di Milano della copia integrale del verbale di incidente e i relativi allegati e con l'espletamento di accertamenti di carattere medico-legale sulla persona dell'attore Parte_1
All'udienza del 07.11.2023, verificata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore nei confronti della convenuta e la relativa accettazione da ONroparte_10 parte di quest'ultima, il Giudice dichiarava l'estinzione parziale del processo tra le predette parti.
Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 17.07.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificato il deposito delle note scritte contenenti le proprie conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, deve rilevarsi che, con riguardo alla precisazione delle conclusioni di parte attrice, deve aversi riguardo a quelle depositate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte), ovvero con il deposito del 15.7.2025, ultimo momento nel quale la parte processuale può rassegnare le proprie conclusioni, essendo i successivi scritti deputati, esclusivamente, ad illustrare le rispettive difese.
Deve inoltre rilevarsi che parte convenuta dopo il deposito della Parte_3 comparsa di costituzione e risposta e della ma VI n. 1 c.p.c., non ha depositato altri atti processuali (memorie istruttorie o scritti conclusivi), né la precisazione delle conclusioni;
devono pertanto ritenersi ferme le conclusioni di cui alla predetta memoria.
6 Ancora, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta Parte_2 in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui
[...] inanza del 12.10.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta dei rilievi e degli accertamenti espletati dagli agenti della Polizia Locale di Milano, riportati nella relazione di incidente stradale versata in atti (v. doc.2, fasc. att.) – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – nonché delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro dinanzi agli agenti della P.L. intervenuti.
In particolare, nell'immediatezza dei fatti la convenuta ha dichiarato agli agenti della CP_2 P.L. di Milano intervenuti sul luogo del sinistro qua bordo del veicolo da me condotto proveniente da corso Magenta percorrevo via Monti in direzione di piazza Virgilio. Giunta in prossimità del civico 8 della succitata via Monti mi avvedevo di un autocarro di colore bianco che, in manovra di retromarcia, si immetteva nel flusso di circolazione, con la sua parte posteriore rivolta verso c.so Magenta, in uscita dal sopraccitato civico 8. Iniziavo quindi la mia manovra di sorpasso dello stesso;
azionavo l'indicatore di direzione sinistro spostavo la mia traiettoria di marcia verso l'interno della carreggiata. Durante l'apice di questa manovra sentivo un forte colpo provenire dalla mia sinistra, e subito vedevo un ciclomotore, con a bordo il suo conducente, che rovinavano al suolo sul lato sinistro. Il ciclomotore continuava il suo moto incontrollato strisciando a terra e terminava la sua traiettoria poco davanti, nella corsia opposta. Immediatamente arrestavo la mia marcia e resami conto della mia posizione in carreggiata, mi spostavo di qualche metro in avanti e parcheggiavo il mio veicolo in prossimità del civico 8. Subito scendevo dal mio veicolo e mi sinceravo delle condizioni di salute del motociclista, mentre astanti in luogo allertavano i soccorsi” (v. doc. 2, fasc. att.).
Gli agenti hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni del conducente dell'autocarro EC DA, sig. il quale ha dichiarato quanto segue: “Salivo a bordo Persona_3 del mio aut o del civico 8 di via V. Monti e, lentamente, azionando la retromarcia, iniziavo a reimmettermi in retromarcia in carreggiata per poi riprendere la marcia verso piazza Virgilio. In tale istante sentivo il colpo di clacson di un veicolo alle mie spalle, quindi frenavo e arrestavo la marcia. Guardavo quindi nello specchietto retrovisore sinistro e vedevo il veicolo B che, procedendo sulla carreggiata di via V. Monti da largo d'Ancona in direzione piazza Virgilio, si allargava nella corsia opposta al mio senso di marcia per evitare probabilmente la mia fuoriuscita in retromarcia. Quindi udivo un forte rumore vedevo un motociclo che cadeva al suolo”.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno ricostruito la dinamica del sinistro di causa accertando che lo stesso è occorso in data 18.09.2020, alle ore 10:45 circa, sulla via Vincenzo Monti in Milano, una strada urbana caratterizzata dalla presenza di una carreggiata a doppio senso di marcia, in condizioni meteorologiche serene, con luce diurna e visibilità buona, allorquando il motociclo Honda SH, condotto dall'attore, è stato urtato dalla vettura BMW 216, condotta da la quale, per evitare l'urto con l'autocarro EC DA che si CP_2 apprestava ad uscire da un passo carrabile in manovra di retromarcia, ha attuato una manovra di sterzata a sinistra;
sulla scorta dei predetti accertamenti, gli agenti hanno dunque provveduto a sanzionare i conducenti, sig.ra e sig. per aver violato entrambi l'art. 154 del Codice CP_2 Per_3 della Strada (v. doc. 2, fasc. att.).
7 La predetta ricostruzione del sinistro risulta, invero, corroborata dal complessivo compendio probatorio.
Ed infatti, dall'esame delle predette dichiarazioni si evince che la convenuta medesima, sig.ra ha ammesso di aver visto l'autocarro EC DA che, in manovra di retromarcia, si CP_2 do nel flusso di circolazione in uscita dal passo carrabile e, proprio al fine di evitarlo, ha deciso di intraprendere una manovra di sorpasso dello stesso, sterzando verso sinistra e, quindi, spostandosi verso il centro della carreggiata, omettendo tuttavia di verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, pertanto, non avvedendosi del motociclo Honda SH, condotto dall'attore, che nello stesso momento stava viaggiando nel medesimo senso di marcia della convenuta mantenendosi al centro della carreggiata.
La predetta dinamica trova altresì riscontro nell'esame dei danni riportati dal motociclo Honda SH, condotto dall'attore e dalla vettura BMW 216, condotta dalla convenuta . Dalla Pt_1 CP_2 relazione di inciden ale, infatti, si evince che la vettura condotta da que ortato danni prevalentemente nella parte anteriore;
in particolare, gli agenti di P.L. hanno riscontrato i seguenti danni: sulla vettura BMW 216 “introflessione passaruota anteriore sinistro;
abrasione portiera anteriore sinistra;
abrasione retrovisore sinistro;
scalfittura cerchio in lega anteriore sinistro”, mentre sul motociclo Honda SH “carena anteriore rotta e fuori sede;
carena inferiore fuori sede;
rottura carena poggiapiedi lati sinistro e destro;
cupolino paravento abraso e rotto;
parafango anteriore abraso;
baule lato sinistro abraso” (v. doc.2, fasc. att.).
In particolare, la circostanza che i danni sulla vettura BMW 216 sono collocati tutti nella parte anteriore sinistra della vettura depone nel senso che la convenuta ha posto in essere una CP_2 manovra improvvisa di sterzata a sinistra andando in tal modo a il motociclo sul quale viaggiava l'attore, che percorreva la carreggiata nel suo stesso senso di marcia.
Alla luce dei danni riscontrati è dunque acclarato che l'urto con il motociclo sia avvenuto nella fase iniziale della manovra di sorpasso intrapresa dalla ovvero nel momento in cui la parte CP_2 anteriore della vettura era spostata verso sinistra;
di ente opinando, ovvero se l'urto fosse occorso nella fase conclusiva della manovra di sorpasso della convenuta verosimilmente la CP_2 vettura BMW 216 avrebbe riportato danni nella parte posteriore laterale.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa, deve rilevarsi che la sig.ra nonostante CP_2 avesse notato la presenza dell'autocarro che si apprestava ad uscire dal passo carra manovra di retromarcia (“mi avvedevo di un autocarro di colore bianco”: v. verbale di incidente), anziché arrestare la marcia e consentire a quest'ultimo di immettersi sulla strada, ha deciso invece di intraprendere una manovra di sorpasso dello stesso, sterzando repentinamente a sinistra e omettendo di verificare se tale manovra potesse costituire pericolo o intralcio per gli altri veicoli.
Sulla scorta delle emergenze processuali, si può ritenere che la manovra attuata dalla sia stata CP_2 del tutto improvvisa, avendola attuata proprio al fine di evitare l'impatto con l'autocar co DA che stava fuoriuscendo in retromarcia dal passo carrabile ivi presente, come ammesso dalla stessa convenuta in sede di dichiarazioni rese agli agenti della Polizia Locale, laddove la medesima ha dichiarato: “mi avvedevo di un autocarro di colore bianco che, in manovra di retromarcia, si immetteva nel flusso di circolazione, con la sua parte posteriore rivolta verso c.so Magenta, in uscita dal sopraccitato civico 8. Iniziavo quindi la mia manovra di sorpasso dello stesso” (v. doc. 2, fasc. att.).
Pertanto, la convenuta con la propria condotta ha violato innanzi tutto l'art. 140 del CP_2
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo tale che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. civ.
8 17985/2012); inoltre, la convenuta ha altresì violato con la propria condotta la norma CP_2 cautelare di cui all'art. 154, comma I, lett. a) del Codice della Strada, che dispone quanto segue: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Alla luce di quanto sopra esposto è, pertanto, acclarata la responsabilità della sig.ra CP_2 nella determinazione del sinistro di causa per aver posto in essere una condotta di gu imprudente e negligente.
Al contrario, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo all'attore in Parte_1 quanto, dalle emergenze processuali, non si ravvisa alcun comportamento colposo dallo stesso posto in essere. Ed infatti, in primo luogo, anche tenuto conto delle dimensioni complessive della carreggiata percorsa dall'attore, tratto di strada con ridotta larghezza (“la carreggiata, nel tratto interessato, è larga complessivamente m 12,00 ma lo spazio utile allo scorrimento è pari a m 7,85 in ragione della presenza dei veicoli in sosta regolare lungo entrambi i margini”: v. relazione di incidente), non si può ritenere che l'attore fosse in fase di illegittima manovra di sorpasso anche perché, dalla localizzazione dei danni sui due veicoli, si evince che l'urto tra la vettura BMW 216 e il motociclo Honda SH è occorso proprio nella fase iniziale della manovra di sorpasso intrapresa dalla per evitare l'autocarro EC DA in CP_2 uscita dal passo carrabile. In secondo luogo, deve ritenersi che la caduta dell'attore è, più verosimilmente che non, imputabile alla improvvisa ed imprevedibile manovra posta in essere dalla come sopra ampiamente esposto, in quanto attuata proprio al fine di evitare l'impatto con CP_2 l'autocarro EC DA.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità della convenuta CP_2 nella determinazione dello stesso, giova tuttavia rilevare come anche la condotta pos conducente dell'autocarro EC DA abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento lesivo.
Innanzi tutto, è opportuno evidenziare che, come si evince dalla relazione di incidente stradale P.L. di Milano e come del resto pacifico in giudizio, l'autocarro EC DA non è mai entrato in collisione né con la vettura BMW 216 né con il motociclo Honda SH, sì che la condotta del conducente deve essere qualificata in termini di Persona_3 interferenza/turbativa.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal sig. agli agenti di P.L. e dalla visione dei filmati Per_3 delle telecamere allegati alla relazione di incid le, emerge che il è salito a bordo Per_3 dell'autocarro EC DA, che si trovava temporaneamente in sosta sul passo carraio ivi presente, ed ha azionato la retromarcia intraprendendo una manovra per reimmettersi in carreggiata e riprendere la marcia, omettendo, tuttavia, di verificare di poter compiere la predetta manovra senza creare pericolo o intralcio ai veicoli che già procedevano regolarmente sulla carreggiata (v. doc. 2, fasc. att.).
Il conducente dell'autocarro EC DA, sig. ha dunque violato innanzi tutto la regola Per_3 generale di cui all'art. 140 del Codice della St richiamata;
inoltre, il ha altresì Per_3 violato la regola cautelare di cui all'art. 154, comma III, lettera c) del Codice della Strada, il quale dispone che nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione il conducente deve dare la precedenza ai veicoli in marcia normale, nonché l'art. 145 del Codice della Strada, il quale prescrive che negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
9 Giova infine ribadire che, rispetto alla ricostruzione causale dell'evento lesivo concernente la caduta dell'attore a causa dell'urto con la BMW condotta dalla la condotta del conducente CP_2 dell'autocarro EC DA si colloca in termini di mera interfer urbativa in quanto la convenuta a causa della manovra di retromarcia posta in essere dal ha attuato CP_2 Per_3 anovra di sorpasso dell'autocarro, sterzando a sinistra e urtan iclo Honda SH condotto da che stava regolarmente procedendo nel suo stesso senso di marcia. Parte_1
È dunque acclarata la responsabilità del sig. conducente dell'autocarro EC DA, il Per_3 quale, con una manovra di retromarcia, si apprestava a uscire dal passo carrabile sul quale si trovava in sosta per immettersi nel flusso della circolazione, omettendo di concedere la dovuta precedenza alla che nello stesso momento stava regolarmente procedendo sulla strada principale. CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il contributo causale delle condotte poste in essere dalla sig.ra e dal sig. rispetto alla CP_2 Persona_3 verificazione del s tributo ca centi hanno violato regole cautelari di pari gravità; deve infatti ritenersi che, in ragione dell'accertata colpa generica e colpa specifica, sia in relazione alle generali regole di diligenza e prudenza, sia in relazione alla violazione delle medesime regole cautelari di cui al codice della strada (artt. 140 e 154), il contributo causale alla causazione dell'evento lesivo è paritario.
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, della sig.ra e del sig. occorre a questo punto individuare l'area del CP_2 Per_3 danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_4 per cui è causa, frattura pluriframmentaria del terzo medio della clavicola sinistra, fratture degli archi di riflessione anteriore della VI e VII costa sinistra” (v. relazione peritale, pag.8) ; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado pari a 2 su una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 7%, con grado di sofferenza psico-fisica di entità lieve alla stabilizzazione dei postumi;
che non sussiste incidenza di detti postumi sulla capacità lavorativa specifica (v. relazione peritale, pag. 8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, nemmeno inficiate da critiche di parte e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza soggettiva.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 18.07.2025 sulle lesioni micropermanenti.
10 I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 62 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 3.792,15 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 9.481,78 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di 13.273,93 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico.
Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Con riguardo alla fattispecie de qua, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 139, comma terzo, cod. ass. private, una maggiorazione nella misura del 10% (per la sola componente del danno biologico) al fine di ristorare la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica di grado pari a 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 8) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro Euro 14.222,10 (Euro 13.273,93
+ Euro 948,17 pari al 10% di Euro 9.481,78, somma relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attore).
Tenuto conto dell'accertamento della responsabilità concorsuale della convenuta e del CP_2 sig. nella misura del 50% ciascuno che Persona_3
e rispettivamente proprietario e Parte_3 ONroparte_1 car , sono tenuti solidalmente al pagamento del 50% dell'importo sopra accertato e liquidato in favore di a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale (ovvero Euro 7.111,05), mentre la convenuta CP_2 Parte_2
rispettivamente proprietaria e compagnia assicurativa della vettura BMW 216 (tg. FP684RM),
[...] sono tenute in solito tra loro al pagamento del residuo 50%, ovvero Euro 7.111,05.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore in relazione a ciascun soggetto responsabile e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, dalla predetta somma riconosciuta a a titolo di danno non patrimoniale devono essere scomputati gli Parte_1 acconti corrisp medesimo da parte della compagnia e ONroparte_1
(già a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Parte_2 ONroparte_3
In particolare, ha corrisposto all'attore la somma di Euro 7.000,00 (v. ONroparte_1 doc. 15, fasc. att.) e, dunque, tenuto conto che, come sopra esposto, e ONroparte_1 sono tenute al pagamento nella li , Parte_3
11 deve ritenersi che queste ultime sono pertanto tenute in solido al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo residuo di Euro 111,05 (ovvero Euro 7.111,05 – Euro 7.000,00).
[...]
Analogamente, con riguardo ai pagamenti effettuati da (già Parte_2 [...]
deve rilevarsi che quest'ultima ha corrisposto all'attore la somma di Euro 4.000,00 (v. CP_3 att.) e, pertanto, tenuto che e sono tenute al Parte_2 CP_2 pagamento nella limitata misura di Euro 7.111,05, deve ritenersi che queste sono solidalmente tenute al pagamento in favore dell'attore della residua somma di Euro 3.111,05 (ovvero Euro 7.111,05 - Euro 4.596,00).
4.1.2. In aggiunta alle somme sopra liquidate devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.09.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.09.2020 fino alla presente sentenza.
4.2. Quanto al profilo relativo alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dall'attore, si rileva che alcuna somma può essergli riconosciuta in assenza di riscontro sul piano probatorio.
Ed infatti, relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche che l'attore lamenta di aver sostenuto in connessione con l'evento lesivo, deve rilevarsi, come peraltro rilevato anche dal c.t.u. nella propria relazione peritale, che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun documento a sostegno della predetta domanda;
pertanto, rientrando tale voce di danno nella categoria del danno emergente che, in quanto tale, deve essere necessariamente provata (cfr. Corte di Cassazione, n. 8371/2024), la stessa non può trovare accoglimento.
Le medesime considerazioni valgono anche per la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale.
Al riguardo giova osservare in punto di diritto che le spese legali stragiudiziali non sono assimilabili alle spese giudiziali ma hanno natura di danno emergente. Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite ha avuto modo di chiarire che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017; da ultimo conf. da Cass. Civ. 24481/2020).
12 Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, parte attrice ha formulato tale richiesta in citazione senza, tuttavia, produrre alcun documento a sostegno della predetta domanda.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, anche la predetta domanda non può trovare accoglimento.
5. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale trasversale formulata da Parte_2 nei confronti di e Parte_3 ONroparte_1
l'infondatezza della stessa in quanto, alla luce del superiore accertamento di una corresponsabilità della e di quali responsabili civili del danno, la somma accertata come dovuta CP_2 Parte_3 all'attore a titolo risarcitorio da parte di è di importo pari a Euro 7.111,05, importo Parte_2 superiore rispetto alla somma di Euro 4 a ante causam da parte di a Parte_2 favore di Parte_1
La predetta domanda riconvenzionale deve essere dunque rigettata.
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite deve rilevarsi quanto segue.
6.1. Relativamente al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute
[...]
e , tenuto ONroparte_1 Parte_3 Parte_2 CP_2 n misura del 50%, delle somme corrisposte all'attore ante causam dalle compagnie convenute, dell'accoglimento della domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale per un importo nettamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo e del rigetto delle pretese attoree in relazione al danno patrimoniale, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e liquidare la restante metà come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate che giustificano l'applicazione di valori medi in relazione allo scaglione in relazione al valore della causa (sino a Euro 52.000).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024.
6.2. Quanto, invece, al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Parte_2 e el rigetto della ONroparte_1 Parte_3 domanda riconvenzionale formulata da nei confronti delle predette parti, le spese Parte_2 di lite seguono il principio della socco o, sono liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore della domanda riconvenzionale (inferiore ad Euro 5.200), dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In particolare, tenuto conto che non ha svolto alcuna attività Parte_3 difensiva in relazione alla domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti, nulla deve disporsi in relazione alle spese di lite in suo favore;
con riguardo, invece, ad ONroparte_1 deve rilevarsi che la limitata attività difensiva svolta in relazione a tale domanda riconvenzionale e la bassa complessità delle questioni trattate giustificano l'applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente e paritaria di ed CP_2 [...] nella determinazione del sinistro di causa occorso in Milano in data Persona_3
18.09.2020;
- condanna i convenuti e in ONroparte_1 Parte_3 solido tra loro e nelle ri al di Parte_1
Euro 111,05 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta
[...]
ONroparte_1
- condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_2 qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro 3.111,05 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, oltre access otivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta Parte_2
- rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti delle parti convenute;
Parte_1
- condanna i convenuti ONroparte_1 Parte_3 [...]
e Parte_2 CP_2 metà, a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in Euro 3.808,00 per compensi ed Euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese sostenute per la c.t.u. medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Parte_2 [...]
e ONroparte_1 Parte_3
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_2 ONroparte_1 si liquidano in Euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e Parte_2 Parte_3
[...]
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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