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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12545/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PUCCI LORENZO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. MELLUSO STEFANO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte e la causa è stata rimessa al Collegio il 22.05.2024.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 20/11/1999 in Parte_1 Controparte_1
CATANIA (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, parte I, atto numero 365.
Dal matrimonio sono nati i figli: (il 20.01.2001) e (il Persona_1 Persona_2
03.02.2004).
Con ricorso depositato il 15/11/2023, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito, deducendo che nel corso della vita matrimoniale il marito ha messo in atto condotte che hanno logorato il rapporto coniugale ed ha chiesto, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €350,00 Persona_2
oltre il 100% delle spese straordinarie ed, in favore della stessa, un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il 19/04/2024 , il quale non si è opposto alla Controparte_1
richiesta di separazione personale, ma ha chiesto il rigetto di tutte le altre domande poste da parte ricorrente poiché non fondate considerata la capacità lavorativa della moglie e l'autonomia raggiunta dal figlio maggiorenne, per il quale, in subordine, si è reso disponibile a versare a titolo di mantenimento € 200,00 mensili.
All'udienza in data 22.05.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente in data 13.05.2024, rinunciando a tutte le reciproche domande inizialmente proposte e chiedendo di pronunciare la separazione personale nei seguenti termini:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto del Persona_3
, contratto in CATANIA in data 20 novembre 1999, come da estratto per riassunto dai registri
[...] degli atti di matrimonio, Atto n.365, Parte 1, ufficio 1.
2) Nessun obbligo di mantenimento a favore della moglie, che vi rinuncia, né a favore del figlio maggiorenne, con ella convivente.
3) Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento sono compensati tra le parti.
4) Salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti e doveri estranei al presente procedimento di separazione coniugi.”
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto e depositato telematicamente. Invero, in presenza di prole maggiorenne, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Catania in data 20/11/1999, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, numero 365, parte I uff. 1;
2) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr Rossella Vittorini Dr Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12545/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PUCCI LORENZO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. MELLUSO STEFANO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte e la causa è stata rimessa al Collegio il 22.05.2024.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 20/11/1999 in Parte_1 Controparte_1
CATANIA (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, parte I, atto numero 365.
Dal matrimonio sono nati i figli: (il 20.01.2001) e (il Persona_1 Persona_2
03.02.2004).
Con ricorso depositato il 15/11/2023, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito, deducendo che nel corso della vita matrimoniale il marito ha messo in atto condotte che hanno logorato il rapporto coniugale ed ha chiesto, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €350,00 Persona_2
oltre il 100% delle spese straordinarie ed, in favore della stessa, un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il 19/04/2024 , il quale non si è opposto alla Controparte_1
richiesta di separazione personale, ma ha chiesto il rigetto di tutte le altre domande poste da parte ricorrente poiché non fondate considerata la capacità lavorativa della moglie e l'autonomia raggiunta dal figlio maggiorenne, per il quale, in subordine, si è reso disponibile a versare a titolo di mantenimento € 200,00 mensili.
All'udienza in data 22.05.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente in data 13.05.2024, rinunciando a tutte le reciproche domande inizialmente proposte e chiedendo di pronunciare la separazione personale nei seguenti termini:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto del Persona_3
, contratto in CATANIA in data 20 novembre 1999, come da estratto per riassunto dai registri
[...] degli atti di matrimonio, Atto n.365, Parte 1, ufficio 1.
2) Nessun obbligo di mantenimento a favore della moglie, che vi rinuncia, né a favore del figlio maggiorenne, con ella convivente.
3) Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento sono compensati tra le parti.
4) Salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti e doveri estranei al presente procedimento di separazione coniugi.”
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto e depositato telematicamente. Invero, in presenza di prole maggiorenne, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Catania in data 20/11/1999, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, numero 365, parte I uff. 1;
2) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr Rossella Vittorini Dr Massimo Escher