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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PRESA CARI n. 06837202500042015000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di presa in carico n. 06837202500042015000, notificata in data 14/05/2025, relativa al presunto avviso di accertamento n. 298, emesso, a suo carico, dal Comune di S. Maria C.V., in persona del Funzionario responsabile p.t., Ufficio Tributi, e dato per notificato il
01/07/2024, concernente l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, per la somma complessiva di €. 543,19.
Esponeva che la ricorrente, che risiede dal novembre 2023 in Indirizzo_1, non ha mai ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento n. 298 e pertanto non conosce e non ha mai conosciuto, per non averne mai ricevuto consegna, il suddetto avviso di accertamento. Rilevava che, trattandosi si presunte somme dovute a titolo di IMU anno 2019, in assenza della notifica dell'avviso di accertamento e/
o di qualsivoglia atto interruttivo, è ampiamente maturata la decadenza e/o prescrizione, posto che l'atto impositivo andava notificato entro il 31/12/2024.
Faceva presente che, a seguito di tale comunicazione, la ricorrente ha appreso che la somma richiesta in pagamento riguarderebbe l'IMU anno 2019, relativa ad alcuni beni immobili di cui sarebbe titolare nel comune di S. Maria C.V. (CE); che l'Imu riguarderebbe dei capannoni/manufatti che trovansi in una situazione di grave degrado e pessimo stato manutentivo, oltre ad essere state oggetto di invasioni furtive con scasso, come da allegate denunce-querele contro ignoti, erroneamente considerato come veri e propri fabbricati produttivi di reddito ed utilizzabili.
Si costituiva il comune di Santa Maria di Capua a Vetere che depositava la prova della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in Indirizzo_2, Santa Maria Capua a Vetere, per compiuta giacenza, e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha fornito la prova della residenza anagrafica in Milano alla Indirizzo_1, sulla base di certificato di residenza rilasciato in data 15/05/2024, e pertanto circa un mese prima della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il primo luglio 2024.
Ne consegue che, pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento non è correttamente avvenuta, posto che al momento della notifica la ricorrente non risiedeva più in quel comune, e ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dal comune medesimo.
Anche nel merito la pretesa di parte ricorrente pare fondata, stante le numerose considerazioni, supportate da molti documenti, in merito alla fatiscenza dei capannoni, in ordine a cui l'ufficio non ha per nulla controdedotto.
La Corte di conseguenza accoglie il ricorso e, stante la soccombenza, condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori.
Milano 12 dicembre 2025
Il giudice
Dr Paolo Guidi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PRESA CARI n. 06837202500042015000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di presa in carico n. 06837202500042015000, notificata in data 14/05/2025, relativa al presunto avviso di accertamento n. 298, emesso, a suo carico, dal Comune di S. Maria C.V., in persona del Funzionario responsabile p.t., Ufficio Tributi, e dato per notificato il
01/07/2024, concernente l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, per la somma complessiva di €. 543,19.
Esponeva che la ricorrente, che risiede dal novembre 2023 in Indirizzo_1, non ha mai ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento n. 298 e pertanto non conosce e non ha mai conosciuto, per non averne mai ricevuto consegna, il suddetto avviso di accertamento. Rilevava che, trattandosi si presunte somme dovute a titolo di IMU anno 2019, in assenza della notifica dell'avviso di accertamento e/
o di qualsivoglia atto interruttivo, è ampiamente maturata la decadenza e/o prescrizione, posto che l'atto impositivo andava notificato entro il 31/12/2024.
Faceva presente che, a seguito di tale comunicazione, la ricorrente ha appreso che la somma richiesta in pagamento riguarderebbe l'IMU anno 2019, relativa ad alcuni beni immobili di cui sarebbe titolare nel comune di S. Maria C.V. (CE); che l'Imu riguarderebbe dei capannoni/manufatti che trovansi in una situazione di grave degrado e pessimo stato manutentivo, oltre ad essere state oggetto di invasioni furtive con scasso, come da allegate denunce-querele contro ignoti, erroneamente considerato come veri e propri fabbricati produttivi di reddito ed utilizzabili.
Si costituiva il comune di Santa Maria di Capua a Vetere che depositava la prova della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in Indirizzo_2, Santa Maria Capua a Vetere, per compiuta giacenza, e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha fornito la prova della residenza anagrafica in Milano alla Indirizzo_1, sulla base di certificato di residenza rilasciato in data 15/05/2024, e pertanto circa un mese prima della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il primo luglio 2024.
Ne consegue che, pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento non è correttamente avvenuta, posto che al momento della notifica la ricorrente non risiedeva più in quel comune, e ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dal comune medesimo.
Anche nel merito la pretesa di parte ricorrente pare fondata, stante le numerose considerazioni, supportate da molti documenti, in merito alla fatiscenza dei capannoni, in ordine a cui l'ufficio non ha per nulla controdedotto.
La Corte di conseguenza accoglie il ricorso e, stante la soccombenza, condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori.
Milano 12 dicembre 2025
Il giudice
Dr Paolo Guidi