Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 944
Articolo 2Articolo 4
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31 dicembre 1953
Art. 3.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1953