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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1374/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17357/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91428 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 91428, con cui Roma Capitale ha rivendicato l'importo di € 935,86
a titolo di sanzione per insufficiente o tardivo versamento dell'IMU anno 2020.
A fondamento della domanda ha sostenuto che l'importo versato quale primo acconto IMU per l'anno in contestazione è congruo, come da Circolare MEF 1/DF 18.3.20, che consentiva di versare come prima rata dell'imposta il 50% di quanto dovuto per IMU e TASI nell'anno precedente;
allega un prospetto da cui risulta che l'importo dovuto per il 2019 era pari a € 7.143,90: è quindi corretto l'importo versato di € 3.572,00, corrispondente esattamente alla metà di quanto dovuto.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha dedotto di non avere operato alcuna rettifica del valore catastale degli immobili, ma di avere desunto i relativi elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio;
deduce altresì che le rendite catastali riportate nell'avviso sono quelle risultanti all'Agenzia del territorio, rivalutate del 5%; riferisce anche che il ricorrente ha presentato il ricorso 17351/24, con cui ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 90972 per l'anno 2019, che è stato parzialmente annullato, come da documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, si ritiene sufficiente rilevare che Roma Capitale non ha contestato la deduzione formulata dal ricorrente in relazione alla circostanza che l'importo dovuto per l'anno 2019 quanto a IMU e TASI ammontava complessivamente a € 7.143,90, così che il 50% di tale importo - come da Circolare MEF 1/DF 18.3.20 - risultava pari a € 3.572,00, corrispondente a quanto versato come primo acconto dal contribuente;
neppure
è entrata nel merito dell'applicabilità dell'indicazione della Circolare MEF sopra citata, riferendo piuttosto, con riferimento all'annualità 2019, di aver parzialmente accolto le censure sollevate dal contribuente con separato contenzioso.
Si deve peraltro osservare che proprio il provvedimento di Roma Capitale di accoglimento parziale quanto all'IMU dovuta per l'anno 2019, ridotta a complessivi € 6.642,57 (cfr. documentazione in atti), induce a ritenere che, sulla base della predetta Circolare MEF, il contribuente risulta comunque aver versato per l'anno qui in esame un acconto superiore al dovuto (in quanto riferito alla metà del maggior importo di
€ 7.143,90).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre contributo unificato e oneri.
Il Giudice monocratico
RA BA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17357/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91428 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 91428, con cui Roma Capitale ha rivendicato l'importo di € 935,86
a titolo di sanzione per insufficiente o tardivo versamento dell'IMU anno 2020.
A fondamento della domanda ha sostenuto che l'importo versato quale primo acconto IMU per l'anno in contestazione è congruo, come da Circolare MEF 1/DF 18.3.20, che consentiva di versare come prima rata dell'imposta il 50% di quanto dovuto per IMU e TASI nell'anno precedente;
allega un prospetto da cui risulta che l'importo dovuto per il 2019 era pari a € 7.143,90: è quindi corretto l'importo versato di € 3.572,00, corrispondente esattamente alla metà di quanto dovuto.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha dedotto di non avere operato alcuna rettifica del valore catastale degli immobili, ma di avere desunto i relativi elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio;
deduce altresì che le rendite catastali riportate nell'avviso sono quelle risultanti all'Agenzia del territorio, rivalutate del 5%; riferisce anche che il ricorrente ha presentato il ricorso 17351/24, con cui ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 90972 per l'anno 2019, che è stato parzialmente annullato, come da documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, si ritiene sufficiente rilevare che Roma Capitale non ha contestato la deduzione formulata dal ricorrente in relazione alla circostanza che l'importo dovuto per l'anno 2019 quanto a IMU e TASI ammontava complessivamente a € 7.143,90, così che il 50% di tale importo - come da Circolare MEF 1/DF 18.3.20 - risultava pari a € 3.572,00, corrispondente a quanto versato come primo acconto dal contribuente;
neppure
è entrata nel merito dell'applicabilità dell'indicazione della Circolare MEF sopra citata, riferendo piuttosto, con riferimento all'annualità 2019, di aver parzialmente accolto le censure sollevate dal contribuente con separato contenzioso.
Si deve peraltro osservare che proprio il provvedimento di Roma Capitale di accoglimento parziale quanto all'IMU dovuta per l'anno 2019, ridotta a complessivi € 6.642,57 (cfr. documentazione in atti), induce a ritenere che, sulla base della predetta Circolare MEF, il contribuente risulta comunque aver versato per l'anno qui in esame un acconto superiore al dovuto (in quanto riferito alla metà del maggior importo di
€ 7.143,90).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre contributo unificato e oneri.
Il Giudice monocratico
RA BA