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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei signori:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 2224/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, ricorrente;
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Uggè del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_2 atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, resistente;
e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 07/05/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“1. assegnare la casa familiare sita a Bolzano, in viale Druso n. 129/8 con arredi e corredi alla madre perché vi possa abitare con i figli minori;
pagina 1 di 7
2. disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori con espressa autorizzazione ad assumere nel loro interesse ogni decisione anche senza il consenso paterno;
3. sospendere il diritto – dovere di visita padre – figli delegando il servizio sociale territorialmente competente del monitoraggio della situazione familiare e della valutazione della sussistenza dei presupposti per la eventuale ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante versamento, alla madre, entro il 5 di ogni mese e sino alla loro comprovata autonomia patrimoniale, la somma di euro
200,00.- mensili ciascuno con rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della Provincia di
Bolzano (prima rivalutazione luglio 2025, base luglio 2024);
5. Disporre che i genitori contribuiscano in misura del 60% il padre e 40% la madre alle spese straordinarie dei figli minori (per la cui qualificazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di
Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore all'insorgenza della spesa) con onere di rimborso al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla richiesta documentata;
6. Disporre che la sig.ra possa trattenere gli assegni familiari (se reintrodotti) e richiedere in Pt_1 via esclusiva l'assegno unico universale nonché ogni beneficio (Statale / Provinciale / Regionale) legato al nucleo familiare;
7. Disporre che lo sgravio fiscale spetti ai genitori in misura proporzionale al relativo esborso;
8. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; del procuratore del resistente:
“disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
- regolamentare il diritto di visita padre- figli;
- ridurre l'importo da corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, stabilendo la somma di complessivi € 450,00 mensili, per le ragioni sopra esposte;
- con vittoria di spese ed onorari della presente procedura e delle successive occorrende.
Con riserva di ulteriormente argomentare ed istanziare” del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude in senso conforme ai provvedimenti provvisori emessi dal giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di Vadena in data 26/11/2011.
pagina 2 di 7 Dalla di loro unione sentimentale sono nati i figli, nato il Persona_1
08/08/2013 in BOLZANO (BZ), nata il [...] in Persona_2
BRUNICO (BZ) e nato il [...] in [...]. Persona_3
A causa della condotta violenta del marito la ricorrente ha sporto formale querela in data 18/04/2024, successivamente integrata in data 05/07/2024, in conseguenza di un ulteriore episodio di violenza a seguito del quale sono intervenute le forze dell'ordine e che ha portato alla provvisoria sistemazione della madre e dei figli presso una struttura protetta gestita da CP_1
In data 24/07/2024 il Gip presso il Tribunale di Bolzano ha emesso nei confronti del resistente l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente in relazione alle reiterate condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti della moglie in presenza dei figli minori.
Con decreto inaudita altera parte del 29/07/2024, poi confermato in data 02/08/2024, il giudice delegato ha disposto l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché l'affidamento esclusivo dei minori alla stessa, ponendo un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre determinato in misura pari ad euro 200 mensili.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. di data 02/12/2024 sono stati confermati i provvedimenti indifferibili, è stato sospeso il diritto di visita ed è stato dato incarico al servizio sociale territorialmente competente di monitorare la situazione familiare, nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta.
Con nota di deposito del 15/04/2025 il procuratore della parte resistente ha prodotto la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 573/2024 di data 03/12/2024 del Gip del Tribunale di Bolzano con cui al resistente è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati a lui ascritti con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione e superamento di uno specifico percorso di recupero.
Acquisita la relazione richiesta ai servizi sociali, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza di data 07/05/2025.
2. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione in considerazione dei gravissimi comportamenti posti in essere dal resistente nei confronti della moglie.
3. In ragione delle gravi condotte allegate dalla madre, oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p. versata in atti, va altresì confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre, nonché la temporanea sospensione del diritto di visita padre e figli.
pagina 3 di 7 Il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 337- ter c.c., può essere infatti derogato quando lo stesso sia contrario all'interesse del minore, affidando i figli in via esclusiva ad uno solo dei genitori, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c.
L'affidamento esclusivo viene applicato dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui quello condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il figlio.
Nei casi più gravi il giudice può anche disporre l'affidamento cd. super esclusivo, autorizzando il genitore affidatario ad adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. In giurisprudenza tale istituto ha trovato applicazione in ipotesi di violenza di un genitore sull'altro, assistita dal figlio minore, per la necessità di evitare una reiterazione dei comportamenti e i contatti con un genitore inadeguato (Cass.n. 7409/2025). Inoltre, il disinteresse del genitore per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace, è indicativo di una scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale e pertanto idoneo a giustificare un affidamento super-esclusivo (Tribunale Milano, sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Come sopra visto, dalla documentazione prodotta emerge che le condotte violente poste in essere dal padre nei confronti della moglie sono avvenute anche alla presenza dei figli minori.
Le condotte del resistente denotano una manifesta carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e la sua incapacità di collaborazione con la figura materna. La sua presenza rischia di ostacolare e pregiudicare un regolare esercizio della responsabilità genitoriale, impedendo un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori.
Diversamente la madre ha invece dimostrato piena capacità di occuparsi dei figli minori, instaurando il presente procedimento anche al fine di perseguire il loro migliore interesse.
Pertanto, il Collegio ritiene che nel preminente interesse dei minori sia opportuno disporre l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla sola madre con collocamento prevalente presso la stessa
(art. 337-quater c.c.).
Per le medesime ragioni esposte, il Tribunale ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la sospensione del diritto di visita padre-figli, affidando al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di monitorare la situazione familiare e valutare se sussistano i presupposti per una ripresa dei contatti padre-figli, stabilendone le modalità ritenute più opportune.
pagina 4 di 7 In particolare, sulla base di quanto relazionato dal servizio sociale, si rende necessaria la presa in carico del nucleo familiare dallo Spazio Neutro, al fine di capire se il padre, ove adeguatamente stimolato, possa ristabilire una relazione con tutti e tre i figli e non solo con il maggiore . Per_1
4. La ricorrente risulta attualmente in congedo di maternità non retribuita e fa fronte alle esigenze dei figli unicamente grazie ai contributi pubblici percepiti. La madre si trova nell'impossibilità materiale di reperire un'occupazione a tempo pieno, considerata la necessità di cura e assistenza dei figli, il più piccolo dei quali non ha ancora compiuto un anno di età.
Sulla base della documentazione prodotta dal resistente in allegato alla propria comparsa di costituzione si evince unicamente che egli è dipendente della ditta “Manpower srl” di Egna, con contratto a tempo determinato con termine previsto per 20/06/2025 per il quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.400 euro.
Lo stesso ha allegato di essersi trasferito presso un suo parente a Bolzano in via grappoli n. 8 deducendo di corrispondere l'importo di euro 400 mensili a titolo di contributo alle spese di locazione;
pagamento, tuttavia, rimasto sprovvisto di qualsivoglia riscontro probatorio.
Il resistente ha altresì allegato di essere padre di altri due figli in Nigeria per i quali corrisponderebbe un assegno di mantenimento. Sul punto si osserva che la documentazione prodotta non appare idonea a provare la circostanza allegata trattandosi di mere copie fotostatiche prive di valore legale non essendo stati tradotte e apostillate.
Altresì privi di riscontro risultano gli asseriti pagamenti effettuati in favore dei suddetti figli, essendo stato prodotta unicamente una fotocopia di un bonifico ad un soggetto sconosciuto, tale PE
.
[...]
Nemmeno provata risulta l'esistenza di un finanziamento a carico del resistente, non potendosi ricavare dalla documentazione prodotta alcuna indicazione circa l'importo, il piano di ammortamento e la scadenza finale, né essendo stata fornita la prova della riconducibilità di tale finanziamento alle esigenze familiari.
Per le ragioni esposte, non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare quanto già disposto in sede cautelare, poi confermato in sede di emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Il padre dovrà dunque contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento dell'importo di euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici Astat della Provincia Autonoma di
Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di luglio 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 7 Ogni contributo pubblico in favore dei minori (compreso l'assegno unico universale) dovrà essere versato per intero direttamente alla madre.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata nel dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM
55/2014 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del
20 % tenuto conto della ridotta complessità giuridica e dell'essenza di attività istruttoria, nonché dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione,
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata in [...] in data [...] Parte_3
e
, nato in [...] in data [...] Parte_2 coniugati in Vadena (BZ) con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n.
3-I-2011;
2) assegna la casa familiare sita a Bolzano, in viale Druso n. 129/8 con arredi e corredi alla madre perché vi possa abitare con i figli minori;
Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo alla sola madre dei figli minori Persona_1
, , con
[...] Persona_2 Persona_3 espressa autorizzazione ad assumere nel loro interesse ogni decisione anche senza il consenso del padre;
4) sospende provvisoriamente il diritto di visita padre e figli;
5) fa carico al padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli Parte_2 mediante il pagamento dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre. L'importo è soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici
Astat della Provincia Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di luglio 2025;
6) pone a carico del padre l'obbligo si sostenere le spese straordinarie per i figli in ragione del 60% delle spese straordinarie;
7) dispone che ogni contributo pubblico in favore dei minori (compreso l'assegno unico universale) dovrà essere versato per intero direttamente alla madre;
8) incarica il servizio sociale territorialmente competente del monitoraggio della situazione familiare e della valutazione della sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma pagina 6 di 7 protetta attraverso il servizio Spazio Neutro, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano entro il 01/12/2025;
9) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 ricorrente, che vengono liquidate in € 4.021,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfetario nella misura del 15 % di quanto liquidato per compenso, oltre accessori come per legge.
Si comunichi al servizio sociale di Bolzano – Distretto Don Bosco e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio, il 04/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei signori:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 2224/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, ricorrente;
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Uggè del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_2 atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, resistente;
e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 07/05/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“1. assegnare la casa familiare sita a Bolzano, in viale Druso n. 129/8 con arredi e corredi alla madre perché vi possa abitare con i figli minori;
pagina 1 di 7
2. disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori con espressa autorizzazione ad assumere nel loro interesse ogni decisione anche senza il consenso paterno;
3. sospendere il diritto – dovere di visita padre – figli delegando il servizio sociale territorialmente competente del monitoraggio della situazione familiare e della valutazione della sussistenza dei presupposti per la eventuale ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante versamento, alla madre, entro il 5 di ogni mese e sino alla loro comprovata autonomia patrimoniale, la somma di euro
200,00.- mensili ciascuno con rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della Provincia di
Bolzano (prima rivalutazione luglio 2025, base luglio 2024);
5. Disporre che i genitori contribuiscano in misura del 60% il padre e 40% la madre alle spese straordinarie dei figli minori (per la cui qualificazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di
Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore all'insorgenza della spesa) con onere di rimborso al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla richiesta documentata;
6. Disporre che la sig.ra possa trattenere gli assegni familiari (se reintrodotti) e richiedere in Pt_1 via esclusiva l'assegno unico universale nonché ogni beneficio (Statale / Provinciale / Regionale) legato al nucleo familiare;
7. Disporre che lo sgravio fiscale spetti ai genitori in misura proporzionale al relativo esborso;
8. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; del procuratore del resistente:
“disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
- regolamentare il diritto di visita padre- figli;
- ridurre l'importo da corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, stabilendo la somma di complessivi € 450,00 mensili, per le ragioni sopra esposte;
- con vittoria di spese ed onorari della presente procedura e delle successive occorrende.
Con riserva di ulteriormente argomentare ed istanziare” del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude in senso conforme ai provvedimenti provvisori emessi dal giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di Vadena in data 26/11/2011.
pagina 2 di 7 Dalla di loro unione sentimentale sono nati i figli, nato il Persona_1
08/08/2013 in BOLZANO (BZ), nata il [...] in Persona_2
BRUNICO (BZ) e nato il [...] in [...]. Persona_3
A causa della condotta violenta del marito la ricorrente ha sporto formale querela in data 18/04/2024, successivamente integrata in data 05/07/2024, in conseguenza di un ulteriore episodio di violenza a seguito del quale sono intervenute le forze dell'ordine e che ha portato alla provvisoria sistemazione della madre e dei figli presso una struttura protetta gestita da CP_1
In data 24/07/2024 il Gip presso il Tribunale di Bolzano ha emesso nei confronti del resistente l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente in relazione alle reiterate condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti della moglie in presenza dei figli minori.
Con decreto inaudita altera parte del 29/07/2024, poi confermato in data 02/08/2024, il giudice delegato ha disposto l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché l'affidamento esclusivo dei minori alla stessa, ponendo un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre determinato in misura pari ad euro 200 mensili.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. di data 02/12/2024 sono stati confermati i provvedimenti indifferibili, è stato sospeso il diritto di visita ed è stato dato incarico al servizio sociale territorialmente competente di monitorare la situazione familiare, nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta.
Con nota di deposito del 15/04/2025 il procuratore della parte resistente ha prodotto la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 573/2024 di data 03/12/2024 del Gip del Tribunale di Bolzano con cui al resistente è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati a lui ascritti con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione e superamento di uno specifico percorso di recupero.
Acquisita la relazione richiesta ai servizi sociali, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza di data 07/05/2025.
2. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione in considerazione dei gravissimi comportamenti posti in essere dal resistente nei confronti della moglie.
3. In ragione delle gravi condotte allegate dalla madre, oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p. versata in atti, va altresì confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre, nonché la temporanea sospensione del diritto di visita padre e figli.
pagina 3 di 7 Il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 337- ter c.c., può essere infatti derogato quando lo stesso sia contrario all'interesse del minore, affidando i figli in via esclusiva ad uno solo dei genitori, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c.
L'affidamento esclusivo viene applicato dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui quello condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il figlio.
Nei casi più gravi il giudice può anche disporre l'affidamento cd. super esclusivo, autorizzando il genitore affidatario ad adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. In giurisprudenza tale istituto ha trovato applicazione in ipotesi di violenza di un genitore sull'altro, assistita dal figlio minore, per la necessità di evitare una reiterazione dei comportamenti e i contatti con un genitore inadeguato (Cass.n. 7409/2025). Inoltre, il disinteresse del genitore per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace, è indicativo di una scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale e pertanto idoneo a giustificare un affidamento super-esclusivo (Tribunale Milano, sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Come sopra visto, dalla documentazione prodotta emerge che le condotte violente poste in essere dal padre nei confronti della moglie sono avvenute anche alla presenza dei figli minori.
Le condotte del resistente denotano una manifesta carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e la sua incapacità di collaborazione con la figura materna. La sua presenza rischia di ostacolare e pregiudicare un regolare esercizio della responsabilità genitoriale, impedendo un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori.
Diversamente la madre ha invece dimostrato piena capacità di occuparsi dei figli minori, instaurando il presente procedimento anche al fine di perseguire il loro migliore interesse.
Pertanto, il Collegio ritiene che nel preminente interesse dei minori sia opportuno disporre l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla sola madre con collocamento prevalente presso la stessa
(art. 337-quater c.c.).
Per le medesime ragioni esposte, il Tribunale ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la sospensione del diritto di visita padre-figli, affidando al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di monitorare la situazione familiare e valutare se sussistano i presupposti per una ripresa dei contatti padre-figli, stabilendone le modalità ritenute più opportune.
pagina 4 di 7 In particolare, sulla base di quanto relazionato dal servizio sociale, si rende necessaria la presa in carico del nucleo familiare dallo Spazio Neutro, al fine di capire se il padre, ove adeguatamente stimolato, possa ristabilire una relazione con tutti e tre i figli e non solo con il maggiore . Per_1
4. La ricorrente risulta attualmente in congedo di maternità non retribuita e fa fronte alle esigenze dei figli unicamente grazie ai contributi pubblici percepiti. La madre si trova nell'impossibilità materiale di reperire un'occupazione a tempo pieno, considerata la necessità di cura e assistenza dei figli, il più piccolo dei quali non ha ancora compiuto un anno di età.
Sulla base della documentazione prodotta dal resistente in allegato alla propria comparsa di costituzione si evince unicamente che egli è dipendente della ditta “Manpower srl” di Egna, con contratto a tempo determinato con termine previsto per 20/06/2025 per il quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.400 euro.
Lo stesso ha allegato di essersi trasferito presso un suo parente a Bolzano in via grappoli n. 8 deducendo di corrispondere l'importo di euro 400 mensili a titolo di contributo alle spese di locazione;
pagamento, tuttavia, rimasto sprovvisto di qualsivoglia riscontro probatorio.
Il resistente ha altresì allegato di essere padre di altri due figli in Nigeria per i quali corrisponderebbe un assegno di mantenimento. Sul punto si osserva che la documentazione prodotta non appare idonea a provare la circostanza allegata trattandosi di mere copie fotostatiche prive di valore legale non essendo stati tradotte e apostillate.
Altresì privi di riscontro risultano gli asseriti pagamenti effettuati in favore dei suddetti figli, essendo stato prodotta unicamente una fotocopia di un bonifico ad un soggetto sconosciuto, tale PE
.
[...]
Nemmeno provata risulta l'esistenza di un finanziamento a carico del resistente, non potendosi ricavare dalla documentazione prodotta alcuna indicazione circa l'importo, il piano di ammortamento e la scadenza finale, né essendo stata fornita la prova della riconducibilità di tale finanziamento alle esigenze familiari.
Per le ragioni esposte, non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare quanto già disposto in sede cautelare, poi confermato in sede di emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Il padre dovrà dunque contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento dell'importo di euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici Astat della Provincia Autonoma di
Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di luglio 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 7 Ogni contributo pubblico in favore dei minori (compreso l'assegno unico universale) dovrà essere versato per intero direttamente alla madre.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata nel dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM
55/2014 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del
20 % tenuto conto della ridotta complessità giuridica e dell'essenza di attività istruttoria, nonché dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione,
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata in [...] in data [...] Parte_3
e
, nato in [...] in data [...] Parte_2 coniugati in Vadena (BZ) con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n.
3-I-2011;
2) assegna la casa familiare sita a Bolzano, in viale Druso n. 129/8 con arredi e corredi alla madre perché vi possa abitare con i figli minori;
Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo alla sola madre dei figli minori Persona_1
, , con
[...] Persona_2 Persona_3 espressa autorizzazione ad assumere nel loro interesse ogni decisione anche senza il consenso del padre;
4) sospende provvisoriamente il diritto di visita padre e figli;
5) fa carico al padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli Parte_2 mediante il pagamento dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre. L'importo è soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici
Astat della Provincia Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di luglio 2025;
6) pone a carico del padre l'obbligo si sostenere le spese straordinarie per i figli in ragione del 60% delle spese straordinarie;
7) dispone che ogni contributo pubblico in favore dei minori (compreso l'assegno unico universale) dovrà essere versato per intero direttamente alla madre;
8) incarica il servizio sociale territorialmente competente del monitoraggio della situazione familiare e della valutazione della sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma pagina 6 di 7 protetta attraverso il servizio Spazio Neutro, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano entro il 01/12/2025;
9) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 ricorrente, che vengono liquidate in € 4.021,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfetario nella misura del 15 % di quanto liquidato per compenso, oltre accessori come per legge.
Si comunichi al servizio sociale di Bolzano – Distretto Don Bosco e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio, il 04/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 7 di 7