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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IV ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1522 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025 e vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. MAGLIO GIUSEPPE
ATTORI
e
E CP_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico,
[...] ininterrotto ed ultraventennale su un piccolo terreno sito nel Comune di
Collepasso, in NCT al fg. 3, part. 715, esteso circa 40 mq., inglobato all'interno di un cortile recintato confinante con Via S. Pio X.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni testimoni ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni hanno tutti confermato la circostanza.
In particolare, la testimone ha dichiarato: Tes_1
“confermo la circostanza di cui all'unica posizione dell'atto di citazione dell'avv.
Maglio. Tanto posso dire perché abito lì vicino e andavo a trovare gli attori nella loro abitazione nel cui cortile è racchiuso il terreno oggetto di causa. Nel 1979 mi sono sposata con mio marito e da quell'epoca ho sempre abitato lì vicino e ho frequentato quel cortile. Preciso, altresì, che prima dei miei nipoti andavo a trovare
[...]
che è mio cognato e sua moglie sempre a partire dal 1979 Per_1 Parte_1 in poi. Ricordo anche che in tale cortile vi era un frantoio utilizzato esclusivamente da e ho assistito quando portava le ceste di olive che depositava Persona_1 all'interno del cortile per poi passarle nel frantoio che affaccia sul cortile stesso sempre a partire dall'anno 1979, in particolare settembre di quell'anno”.
Anche il testimone ha riferito: Testimone_2
“confermo la circostanza di cui all'unica posizione dell'atto di citazione dell'avv.
Maglio. Tanto posso dire perché sono un ex operaio dipendente fin dal 1980 di
. Svolgevo la mia attività presso il suo frantoio che affaccia sul Persona_1 cortile per cui è causa. Lavoro tutt'ora per la famiglia , ho lavorato sia Per_1 presso il frantoio, sia portando i trattori fin dal 1980 e quel cortile è stato sempre utilizzato per il frantoio e quindi per il deposito delle olive prima della molitura e anche parcheggiarvi il trattore. Vi era anche prima di una ristrutturazione uno stanzino per le acque derivanti dalla molitura. Da quanto lo frequento e quindi fin dal 1980 ho visto solo e i suoi eredi occuparsi di tale cortile” Persona_1
Infine, la relazione di parte allegata dimostra la disponibilità esclusiva in capo agli attori dell'intera estensione dei beni in parola.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 1522/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 hanno acquisito la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito
[...] in Collepasso e censito in Catasto del medesimo Comune al fg. 3, p.lla 715;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 06.11.2025
Il giudice
Dott.ssa IV ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IV ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1522 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025 e vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. MAGLIO GIUSEPPE
ATTORI
e
E CP_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico,
[...] ininterrotto ed ultraventennale su un piccolo terreno sito nel Comune di
Collepasso, in NCT al fg. 3, part. 715, esteso circa 40 mq., inglobato all'interno di un cortile recintato confinante con Via S. Pio X.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni testimoni ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni hanno tutti confermato la circostanza.
In particolare, la testimone ha dichiarato: Tes_1
“confermo la circostanza di cui all'unica posizione dell'atto di citazione dell'avv.
Maglio. Tanto posso dire perché abito lì vicino e andavo a trovare gli attori nella loro abitazione nel cui cortile è racchiuso il terreno oggetto di causa. Nel 1979 mi sono sposata con mio marito e da quell'epoca ho sempre abitato lì vicino e ho frequentato quel cortile. Preciso, altresì, che prima dei miei nipoti andavo a trovare
[...]
che è mio cognato e sua moglie sempre a partire dal 1979 Per_1 Parte_1 in poi. Ricordo anche che in tale cortile vi era un frantoio utilizzato esclusivamente da e ho assistito quando portava le ceste di olive che depositava Persona_1 all'interno del cortile per poi passarle nel frantoio che affaccia sul cortile stesso sempre a partire dall'anno 1979, in particolare settembre di quell'anno”.
Anche il testimone ha riferito: Testimone_2
“confermo la circostanza di cui all'unica posizione dell'atto di citazione dell'avv.
Maglio. Tanto posso dire perché sono un ex operaio dipendente fin dal 1980 di
. Svolgevo la mia attività presso il suo frantoio che affaccia sul Persona_1 cortile per cui è causa. Lavoro tutt'ora per la famiglia , ho lavorato sia Per_1 presso il frantoio, sia portando i trattori fin dal 1980 e quel cortile è stato sempre utilizzato per il frantoio e quindi per il deposito delle olive prima della molitura e anche parcheggiarvi il trattore. Vi era anche prima di una ristrutturazione uno stanzino per le acque derivanti dalla molitura. Da quanto lo frequento e quindi fin dal 1980 ho visto solo e i suoi eredi occuparsi di tale cortile” Persona_1
Infine, la relazione di parte allegata dimostra la disponibilità esclusiva in capo agli attori dell'intera estensione dei beni in parola.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 1522/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 hanno acquisito la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito
[...] in Collepasso e censito in Catasto del medesimo Comune al fg. 3, p.lla 715;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 06.11.2025
Il giudice
Dott.ssa IV ME