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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1721/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
, nato ad [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosita DI LORENZO, presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PESENTI, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
16.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avezzano, la società allegava di essere Controparte_1 divenuta titolare del credito già vantato dall'originario creditore, nei confronti di Controparte_2
in forza di finanziamento per prestito personale n. 12835421/45032. Tale credito, in Parte_1 particolare, avrebbe formato oggetto di due cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, prima da a , poi da questa a che infine avrebbe conferito Controparte_2 CP_3 Controparte_4 in il ramo d'azienda comprendente il rapporto de quo. L'opposta, quindi, domandava Controparte_1 emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di per € 7.163,16 oltre interessi di mora Parte_1
1 al tasso contrattualmente previsto a far tempo dalla domanda e sul solo capitale pari ad € 5.144,89, oltre spese di lite.
In 16.9.2019 la domanda monitoria veniva accolta, con emissione del decreto ingiuntivo n. 507/2019, notificato unitamente al ricorso all'ingiunto.
B. Con atto di opposizione, tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, contrastava Parte_1
l'avversa domanda svolgendo le seguenti difese:
- disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto dalla controparte;
- deduceva l'inefficacia delle clausole di cui all'art. 1341 c.c. perché approvate mediante richiamo in blocco;
- deduceva l'omessa sottoscrizione del contratto da parte di soggetto riferibile ad Controparte_2
e, dunque, eccepiva la nullità del medesimo con ogni conseguenza;
- allegava la usurarietà del tasso di interesse nonché la difformità tra TAEG indicato e quello effettivo per omessa considerazione del costo della polizza assicurativa invocando l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB.
L'attore formale, quindi, concludeva in conformità.
C. La si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza delle avverse difese e, nel Controparte_1 pieno merito, domandando il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
1. In primo luogo, secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza resa all'esito dell'appendice di trattazione scritta, il disconoscimento operato da parte opponente non può essere ritenuto efficace. Pt_1
infatti, a fronte della produzione del contratto di finanziamento nel procedimento monitorio con
[...]
l'opposizione - primo atto utile (art. 215, n. 2) c.p.c.) - si è limitato a dichiarare di “…disconoscere, fin da subito, la sottoscrizione ivi apposta…”. Ora, come noto, sebbene il disconoscimento non richieda formule sacramentali, purché sia univoca la manifestazione di contestare l'autografia del segno, nondimeno occorre che lo stesso presenti profili di chiarezza e specificità quanto al suo oggetto (Cass.
Sez. 2, 22.1.2018, n. 1537).
Nel caso di specie il documento in questione presenta una pluralità di sottoscrizioni, indicate come riferibili all'opponente, del che non è dato comprendere contro quale delle stesse il disconoscimento sia rivolto. Ne deriva come il disconoscimento sia improduttivo di effetti, così dovendo aversi per riconosciuta la scrittura in questione, senza alcun onere per la controparte di instaurare l'incidente inteso alla sua verificazione.
2. L'opponente, poi, ha genericamente dedotto l'inefficacia delle clausole vessatorie per difetto di specifica sottoscrizione espressa. In primo luogo non risulta indicato quale siano tali clausole e, soprattutto - posto che, in astratto la conseguenza dell'inefficacia di tali clausole sarebbe la loro irrilevanza giuridica, nel senso che esse dovrebbero considerarsi “inopponibili” all'aderente e perciò come mai entrare a far parte
2 del contenuto negoziale - non è dato apprezzare l'interesse ad una simile eccezione, non essendo allegati i pratici risvolti della sua eventuale fondatezza.
3. Quanto alla mancata sottoscrizione del contratto da parte di si evidenzia come il Controparte_2 requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB riguarda solamente la manifestazione della volontà del cliente giacché si tratta di requisito da intendersi non in senso strutturale ma funzionale, tantoché alla violazione consegue una nullità di protezione, perciò relativa (v. i principi espressi da Cass. SS.UU.,
16.1.2018, n. 898; Cass. n. 30885/2018), secondo quella che è la costante interpretativa dettata dall'assiologia propria dei fenomeni riconducibili al c.d. “neoformalismo”. Così, il consenso del soggetto finanziatore può ben desumersi alla stregua di atti e comportamenti esecutivi ad esso riconducibili. Nel caso che occupa, stante la riconosciuta sottoscrizione del cliente e la pacifica erogazione del finanziamento, contegno incompatibile con una volontà che non sia quella di concludere ed eseguire il contratto, deve escludersi la invocata nullità dello stesso.
4. Anche l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito risulta infondata. Essa, in primo luogo è sguarnita di ogni allegazione in punto di parametro di riferimento non essendo, in particolare, neppure indicati la categoria omogenea di riferimento della operazione ed il tasso soglia che verrebbe in considerazione.
Tale allegazione costituisce preciso onere dell'eccipiente (Cass. SS.UU., 18.9.2020, n. 19597) , pur valendo il principio, concernente invece la prova, per cui in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 108/1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio per cui tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia” (Cass. Sez. 1, 29.11.2022, Ord. 35102).
Ad ogni modo si osserva come il contratto venne concluso il 21.5.2007 per un importo finanziato di €
6.500,00 e come, in relazione al primo trimestre, il tasso soglia per tali operazioni concluse da operatore del credito non bancario fosse pari al 19,32% mentre nel caso di specie il tasso nominale periodale risulta essere dell'8,20% ed il TAEG, dunque il più completo parametro per l'indicazione del costo del finanziamento (superiore certamente al TEG), pari all'8,88%.
5. Va premesso come l'indicazione del TAEG sia obbligatoria solamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB e come esso abbia valenza informativa essendo un indicatore sintetico del costo: la sua erronea indicazione non comporta maggiore onerosità del finanziamento ma solamente erronea
3 rappresentazione del costo complessivo. La funzione del TAEG è quella di consentire al cliente consumatore di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi.
Si evidenzia come nel TAEG debbano essere inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (v. artt. 121, 120 bis
– quinquies TUB). Premesso che non rileva la formale definizione contrattuale di “polizza facoltativa”, deve valutarsi se la sottoscrizione della stessa sia stata rilevante nel senso precisato, così denotando l'esistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra i due contratti. L'onere probatorio può essere assolto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili, in particolare, dalle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione nel senso che i due contratti siano stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia pari al debito residuo.
L'opponente ha eccepito la divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo in considerazione della omessa considerazione, nel costo complessivo dell'operazione, del premio unico relativo alla polizza assicurativa e pure finanziato, senza però indicare la misura del TAEG effettivo o, comunque, senza dedurre che lo scostamento fosse rilevante.
Va infatti evidenziato, in via dirimente, come la nullità parziale e di protezione ed il correlato meccanismo sostitutivo di cui all'art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB trovino applicazione solamente ove lo scarto tra TAEG pubblicizzato e quello effettivo sia obiettivamente rilevante, dunque serio, cioè potenzialmente in grado di incidere sulle scelte decisionali del cliente. Ciò infatti è conforme alle finalità della norma, alla considerazione che le nullità relative sono pure generalmente funzionali ed al principio di proporzionalità sotteso all'operare della peculiare nullità fondata, in effetti, sulla supposta idoneità dell'indicazione percentuale e sintetica del costo del finanziamento a orientare il consumatore nelle proprie scelte in relazione alla propria capacità economica, reddituale e patrimoniale e a selezionare la controparte nel mercato del credito (v. CGUE, 9 novembre 2016, C 42/15). Così devono ritersi irrilevanti scostamenti marginali, per tali intendendosi quelli contenuti in un delta percentuale dello 0,20%, a prescindere dalla causa che vi abbia dato luogo (presumibilmente dovute a meri errori di approssimazione).
Ne deriva come colui che invochi la nullità in questione debba quantomeno allegare che lo scostamento sia rilevante nel senso precisato. L'eccezione in questione risulta, quindi, già carente dal punto di vista assertivo. Se, infatti, solo lo scostamento rilevante dà luogo a nullità in quanto idoneo ad incidere sulle decisioni del consumatore in ordine alla conclusione del contratto, ciò significa che tale rilevanza deve essere fatta oggetto di specifica allegazione potendo supplirvi il giudice, mediante rilievo d'ufficio della nullità di protezione, solo ove dagli atti già risulti il fatto carentemente dedotto. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
4 Anche tale ultima difesa risulta perciò priva di pregio.
6. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione, per la quale vanno liquidati ai valori minimi in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 507/2019;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed
[...]
IV (22%).
Avezzano, 22 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
, nato ad [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosita DI LORENZO, presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PESENTI, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
16.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avezzano, la società allegava di essere Controparte_1 divenuta titolare del credito già vantato dall'originario creditore, nei confronti di Controparte_2
in forza di finanziamento per prestito personale n. 12835421/45032. Tale credito, in Parte_1 particolare, avrebbe formato oggetto di due cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, prima da a , poi da questa a che infine avrebbe conferito Controparte_2 CP_3 Controparte_4 in il ramo d'azienda comprendente il rapporto de quo. L'opposta, quindi, domandava Controparte_1 emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di per € 7.163,16 oltre interessi di mora Parte_1
1 al tasso contrattualmente previsto a far tempo dalla domanda e sul solo capitale pari ad € 5.144,89, oltre spese di lite.
In 16.9.2019 la domanda monitoria veniva accolta, con emissione del decreto ingiuntivo n. 507/2019, notificato unitamente al ricorso all'ingiunto.
B. Con atto di opposizione, tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, contrastava Parte_1
l'avversa domanda svolgendo le seguenti difese:
- disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto dalla controparte;
- deduceva l'inefficacia delle clausole di cui all'art. 1341 c.c. perché approvate mediante richiamo in blocco;
- deduceva l'omessa sottoscrizione del contratto da parte di soggetto riferibile ad Controparte_2
e, dunque, eccepiva la nullità del medesimo con ogni conseguenza;
- allegava la usurarietà del tasso di interesse nonché la difformità tra TAEG indicato e quello effettivo per omessa considerazione del costo della polizza assicurativa invocando l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB.
L'attore formale, quindi, concludeva in conformità.
C. La si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza delle avverse difese e, nel Controparte_1 pieno merito, domandando il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
1. In primo luogo, secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza resa all'esito dell'appendice di trattazione scritta, il disconoscimento operato da parte opponente non può essere ritenuto efficace. Pt_1
infatti, a fronte della produzione del contratto di finanziamento nel procedimento monitorio con
[...]
l'opposizione - primo atto utile (art. 215, n. 2) c.p.c.) - si è limitato a dichiarare di “…disconoscere, fin da subito, la sottoscrizione ivi apposta…”. Ora, come noto, sebbene il disconoscimento non richieda formule sacramentali, purché sia univoca la manifestazione di contestare l'autografia del segno, nondimeno occorre che lo stesso presenti profili di chiarezza e specificità quanto al suo oggetto (Cass.
Sez. 2, 22.1.2018, n. 1537).
Nel caso di specie il documento in questione presenta una pluralità di sottoscrizioni, indicate come riferibili all'opponente, del che non è dato comprendere contro quale delle stesse il disconoscimento sia rivolto. Ne deriva come il disconoscimento sia improduttivo di effetti, così dovendo aversi per riconosciuta la scrittura in questione, senza alcun onere per la controparte di instaurare l'incidente inteso alla sua verificazione.
2. L'opponente, poi, ha genericamente dedotto l'inefficacia delle clausole vessatorie per difetto di specifica sottoscrizione espressa. In primo luogo non risulta indicato quale siano tali clausole e, soprattutto - posto che, in astratto la conseguenza dell'inefficacia di tali clausole sarebbe la loro irrilevanza giuridica, nel senso che esse dovrebbero considerarsi “inopponibili” all'aderente e perciò come mai entrare a far parte
2 del contenuto negoziale - non è dato apprezzare l'interesse ad una simile eccezione, non essendo allegati i pratici risvolti della sua eventuale fondatezza.
3. Quanto alla mancata sottoscrizione del contratto da parte di si evidenzia come il Controparte_2 requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB riguarda solamente la manifestazione della volontà del cliente giacché si tratta di requisito da intendersi non in senso strutturale ma funzionale, tantoché alla violazione consegue una nullità di protezione, perciò relativa (v. i principi espressi da Cass. SS.UU.,
16.1.2018, n. 898; Cass. n. 30885/2018), secondo quella che è la costante interpretativa dettata dall'assiologia propria dei fenomeni riconducibili al c.d. “neoformalismo”. Così, il consenso del soggetto finanziatore può ben desumersi alla stregua di atti e comportamenti esecutivi ad esso riconducibili. Nel caso che occupa, stante la riconosciuta sottoscrizione del cliente e la pacifica erogazione del finanziamento, contegno incompatibile con una volontà che non sia quella di concludere ed eseguire il contratto, deve escludersi la invocata nullità dello stesso.
4. Anche l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito risulta infondata. Essa, in primo luogo è sguarnita di ogni allegazione in punto di parametro di riferimento non essendo, in particolare, neppure indicati la categoria omogenea di riferimento della operazione ed il tasso soglia che verrebbe in considerazione.
Tale allegazione costituisce preciso onere dell'eccipiente (Cass. SS.UU., 18.9.2020, n. 19597) , pur valendo il principio, concernente invece la prova, per cui in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 108/1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio per cui tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia” (Cass. Sez. 1, 29.11.2022, Ord. 35102).
Ad ogni modo si osserva come il contratto venne concluso il 21.5.2007 per un importo finanziato di €
6.500,00 e come, in relazione al primo trimestre, il tasso soglia per tali operazioni concluse da operatore del credito non bancario fosse pari al 19,32% mentre nel caso di specie il tasso nominale periodale risulta essere dell'8,20% ed il TAEG, dunque il più completo parametro per l'indicazione del costo del finanziamento (superiore certamente al TEG), pari all'8,88%.
5. Va premesso come l'indicazione del TAEG sia obbligatoria solamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB e come esso abbia valenza informativa essendo un indicatore sintetico del costo: la sua erronea indicazione non comporta maggiore onerosità del finanziamento ma solamente erronea
3 rappresentazione del costo complessivo. La funzione del TAEG è quella di consentire al cliente consumatore di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi.
Si evidenzia come nel TAEG debbano essere inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (v. artt. 121, 120 bis
– quinquies TUB). Premesso che non rileva la formale definizione contrattuale di “polizza facoltativa”, deve valutarsi se la sottoscrizione della stessa sia stata rilevante nel senso precisato, così denotando l'esistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra i due contratti. L'onere probatorio può essere assolto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili, in particolare, dalle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione nel senso che i due contratti siano stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia pari al debito residuo.
L'opponente ha eccepito la divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo in considerazione della omessa considerazione, nel costo complessivo dell'operazione, del premio unico relativo alla polizza assicurativa e pure finanziato, senza però indicare la misura del TAEG effettivo o, comunque, senza dedurre che lo scostamento fosse rilevante.
Va infatti evidenziato, in via dirimente, come la nullità parziale e di protezione ed il correlato meccanismo sostitutivo di cui all'art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB trovino applicazione solamente ove lo scarto tra TAEG pubblicizzato e quello effettivo sia obiettivamente rilevante, dunque serio, cioè potenzialmente in grado di incidere sulle scelte decisionali del cliente. Ciò infatti è conforme alle finalità della norma, alla considerazione che le nullità relative sono pure generalmente funzionali ed al principio di proporzionalità sotteso all'operare della peculiare nullità fondata, in effetti, sulla supposta idoneità dell'indicazione percentuale e sintetica del costo del finanziamento a orientare il consumatore nelle proprie scelte in relazione alla propria capacità economica, reddituale e patrimoniale e a selezionare la controparte nel mercato del credito (v. CGUE, 9 novembre 2016, C 42/15). Così devono ritersi irrilevanti scostamenti marginali, per tali intendendosi quelli contenuti in un delta percentuale dello 0,20%, a prescindere dalla causa che vi abbia dato luogo (presumibilmente dovute a meri errori di approssimazione).
Ne deriva come colui che invochi la nullità in questione debba quantomeno allegare che lo scostamento sia rilevante nel senso precisato. L'eccezione in questione risulta, quindi, già carente dal punto di vista assertivo. Se, infatti, solo lo scostamento rilevante dà luogo a nullità in quanto idoneo ad incidere sulle decisioni del consumatore in ordine alla conclusione del contratto, ciò significa che tale rilevanza deve essere fatta oggetto di specifica allegazione potendo supplirvi il giudice, mediante rilievo d'ufficio della nullità di protezione, solo ove dagli atti già risulti il fatto carentemente dedotto. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
4 Anche tale ultima difesa risulta perciò priva di pregio.
6. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione, per la quale vanno liquidati ai valori minimi in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 507/2019;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed
[...]
IV (22%).
Avezzano, 22 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5