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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_2 C.F._3 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_3 C.F._4 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA Controparte_1 C.F._5 ACHILLE e dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA C.F._2 MARGHERITA 78 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IA' Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANI ENZO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Via del Baluardo, 63 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FORMISANI ENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_1
, eredi di , chiedono al Tribunale di Teramo di pronunciare la responsabilità
[...] Persona_1 di che causò la morte di con un sinistro stradale, assicurato con Controparte_2 Persona_1 la la quale a bordo dell' autovettura, condotta da lei, in data 28 febbraio 2011 alle Controparte_4 ore 12.40 circa, lungo la strada provinciale Silvi Atri, transitando in direzione mari monti veniva attinta dall'auto condotta da con conseguenze mortali per lei. L'incidente fu Controparte_2 dovuto alla velocità eccessiva tenuta dal convenuto.I convenuti si costituiscono affermando che il sinistro fu dovuto alla invasione di corsia effettuato dalla per malore o colpo di sonno, come R_ si evincerebbe dai messaggi inviati dalla prima del sinistro. La stessa faceva ritorno Persona_1 dal Sert ove era in cura per tossicodipendenza. Nega la eccessiva velocità tenuta. Condotta istruttoria con prova per testi, non ctu cinematica richiesta dall'attrice, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale 553 all'altezza del chilometro 34+200. Le condizioni meteorologiche erano determinate da cielo nuvoloso, con leggera pioggia in atto, la visibilità era sufficiente. La strada era bagnata ed asfaltata. La strada è formata da una carreggiata di otto metri di larghezza, a doppio senso di marcia.La segnaletica stradale della parte del convenuto prevede limite di velocità a 70 km orari, curva pericolosa a sinistra, pericolo di strada sdrucciolevole con neve o pioggia, segnale temporaneo di dossi per due chilometri,dalla parte della povera prevede limite di velocità a 70 km orari, curva pericolosa a destra, Persona_1 pericolo di strada sdrucciolevole con neve o pioggia, divieto di sorpasso, divieto di sosta e di fermata. Nel ricostruire il sinistro la Polizia stradale lo ha attribuito alla condotta di che ha R_ invaso l'opposta corsia di marcia, impattando lievemente contro altra autovettura la cui conducente e proprietaria non è parte in questo giudizio, e continuando nella sua direzione ha impattato molto violentemente l'auto condotta del convenuto, che secondo la Polizia stradale viaggiava ad andatura regolare e nulla poté fare per evitare il violentissimo urto. L'auto del convenuto era completamente nella sua corsia di marcia mentre l'auto condotta dalla compianta era a cavallo Persona_1 della linea di mezzeria quasi totalmente all'interno della corsia di marcia a lei opposta. È accertato che la povera si è messa in viaggio dopo aver assunto metadone presso la struttura Persona_1
SERT di Pescara;
mezz'ora e dieci minuti prima del sinistro ebbe a comunicare con messaggi scritti al telefono che le girava la testa e le si chiudevano gli occhi. testimone oculare Testimone_1 perché alla guida dell'auto per prima colpita dell'auto condotta da ha riferito di Persona_1 averla vista da lungi che invadeva la propria corsia, di aver azionato il clacson e le luci senza risultato, allora sterzò tutta a destra e ciononostante fu colpita dall'Auto condotta da R_
. Sostiene il perito di parte che ben avrebbe potuto il convenuto tentare la manovra eversiva
[...] che con successo parziale ebbe a compiere la teste escussa;
afferma che non teneva Testimone_1 strettamente la destra e sostiene che aveva una velocità circa venti chilometri orari più di quella consentita. In questa ricostruzione si dà per scontato che le vettura di fosse più Persona_1 facilmente avvistabile dal convenuto che viaggiava dietro rispetto a e si considera Testimone_1 praticamente inapprezzabile il primo urto. In realtà il primo urto ebbe una certa consistenza, tanto
è vero che ebbe a dichiarare che per evitare l'impatto cercò di andare fuori strada e Testimone_1
l'urto la rimise in carreggiata. Già questo dato importante non considerato dal consulente, invalida pagina 2 di 3 la ricostruzione;
come dà per scontato che la traiettoria dell'auto condotta da non Persona_1 fu modificata dal primo urto, il che non ha alcuna base dagli atti. Non vi sono più prove attendibili né se ne possono trovare in sede di consulenza sulla velocità effettiva tenuta dal convenuto, i relitti non sono più a disposizione ed all'epoca non si ritenne di far effettuare perizia cinematica con incidente probatorio. Che quindi il convenuto avesse visuale libera e potesse più da lungi valutare la condotta di guida irregolare di che purtroppo si mise irresponsabilmente alla Persona_1 guida dopo aver assunto metadone e pur consapevole che le si stavano chiudendo gli occhi e le girava la testa, del che avvisò i propri familiari con SMS scritti mentre era alla guida. L'imprevedibilità della traiettoria dell'auto condotta da a seguito del primo urto Persona_1 rende mero esercizio di speculazione ipotizzare quale condotta di guida fosse in concreto esigibile per il convenuto per elidere o attutire le conseguenze del terribile urto;
la provata condotta di guida irregolare del veicolo antagonista impedisce di far ricorso alle presunzioni codicistiche. Non resta che respingere la domanda;
essendo comunque fondata su una consulenza di parte, si ritiene di giustizia compensare le spese di lite.
P q m
Rigetta la domanda;
spese compensate.
Teramo 15 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_2 C.F._3 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA ACHILLE e Parte_3 C.F._4 dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 78 C.F._2 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDA Controparte_1 C.F._5 ACHILLE e dell'avv. CINANNI AMALIA ( ) VIALE REGINA C.F._2 MARGHERITA 78 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. RONDA ACHILLE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IA' Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANI ENZO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Via del Baluardo, 63 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FORMISANI ENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_1
, eredi di , chiedono al Tribunale di Teramo di pronunciare la responsabilità
[...] Persona_1 di che causò la morte di con un sinistro stradale, assicurato con Controparte_2 Persona_1 la la quale a bordo dell' autovettura, condotta da lei, in data 28 febbraio 2011 alle Controparte_4 ore 12.40 circa, lungo la strada provinciale Silvi Atri, transitando in direzione mari monti veniva attinta dall'auto condotta da con conseguenze mortali per lei. L'incidente fu Controparte_2 dovuto alla velocità eccessiva tenuta dal convenuto.I convenuti si costituiscono affermando che il sinistro fu dovuto alla invasione di corsia effettuato dalla per malore o colpo di sonno, come R_ si evincerebbe dai messaggi inviati dalla prima del sinistro. La stessa faceva ritorno Persona_1 dal Sert ove era in cura per tossicodipendenza. Nega la eccessiva velocità tenuta. Condotta istruttoria con prova per testi, non ctu cinematica richiesta dall'attrice, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale 553 all'altezza del chilometro 34+200. Le condizioni meteorologiche erano determinate da cielo nuvoloso, con leggera pioggia in atto, la visibilità era sufficiente. La strada era bagnata ed asfaltata. La strada è formata da una carreggiata di otto metri di larghezza, a doppio senso di marcia.La segnaletica stradale della parte del convenuto prevede limite di velocità a 70 km orari, curva pericolosa a sinistra, pericolo di strada sdrucciolevole con neve o pioggia, segnale temporaneo di dossi per due chilometri,dalla parte della povera prevede limite di velocità a 70 km orari, curva pericolosa a destra, Persona_1 pericolo di strada sdrucciolevole con neve o pioggia, divieto di sorpasso, divieto di sosta e di fermata. Nel ricostruire il sinistro la Polizia stradale lo ha attribuito alla condotta di che ha R_ invaso l'opposta corsia di marcia, impattando lievemente contro altra autovettura la cui conducente e proprietaria non è parte in questo giudizio, e continuando nella sua direzione ha impattato molto violentemente l'auto condotta del convenuto, che secondo la Polizia stradale viaggiava ad andatura regolare e nulla poté fare per evitare il violentissimo urto. L'auto del convenuto era completamente nella sua corsia di marcia mentre l'auto condotta dalla compianta era a cavallo Persona_1 della linea di mezzeria quasi totalmente all'interno della corsia di marcia a lei opposta. È accertato che la povera si è messa in viaggio dopo aver assunto metadone presso la struttura Persona_1
SERT di Pescara;
mezz'ora e dieci minuti prima del sinistro ebbe a comunicare con messaggi scritti al telefono che le girava la testa e le si chiudevano gli occhi. testimone oculare Testimone_1 perché alla guida dell'auto per prima colpita dell'auto condotta da ha riferito di Persona_1 averla vista da lungi che invadeva la propria corsia, di aver azionato il clacson e le luci senza risultato, allora sterzò tutta a destra e ciononostante fu colpita dall'Auto condotta da R_
. Sostiene il perito di parte che ben avrebbe potuto il convenuto tentare la manovra eversiva
[...] che con successo parziale ebbe a compiere la teste escussa;
afferma che non teneva Testimone_1 strettamente la destra e sostiene che aveva una velocità circa venti chilometri orari più di quella consentita. In questa ricostruzione si dà per scontato che le vettura di fosse più Persona_1 facilmente avvistabile dal convenuto che viaggiava dietro rispetto a e si considera Testimone_1 praticamente inapprezzabile il primo urto. In realtà il primo urto ebbe una certa consistenza, tanto
è vero che ebbe a dichiarare che per evitare l'impatto cercò di andare fuori strada e Testimone_1
l'urto la rimise in carreggiata. Già questo dato importante non considerato dal consulente, invalida pagina 2 di 3 la ricostruzione;
come dà per scontato che la traiettoria dell'auto condotta da non Persona_1 fu modificata dal primo urto, il che non ha alcuna base dagli atti. Non vi sono più prove attendibili né se ne possono trovare in sede di consulenza sulla velocità effettiva tenuta dal convenuto, i relitti non sono più a disposizione ed all'epoca non si ritenne di far effettuare perizia cinematica con incidente probatorio. Che quindi il convenuto avesse visuale libera e potesse più da lungi valutare la condotta di guida irregolare di che purtroppo si mise irresponsabilmente alla Persona_1 guida dopo aver assunto metadone e pur consapevole che le si stavano chiudendo gli occhi e le girava la testa, del che avvisò i propri familiari con SMS scritti mentre era alla guida. L'imprevedibilità della traiettoria dell'auto condotta da a seguito del primo urto Persona_1 rende mero esercizio di speculazione ipotizzare quale condotta di guida fosse in concreto esigibile per il convenuto per elidere o attutire le conseguenze del terribile urto;
la provata condotta di guida irregolare del veicolo antagonista impedisce di far ricorso alle presunzioni codicistiche. Non resta che respingere la domanda;
essendo comunque fondata su una consulenza di parte, si ritiene di giustizia compensare le spese di lite.
P q m
Rigetta la domanda;
spese compensate.
Teramo 15 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3