Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2015, n. 24559
CASS
Sentenza 2 dicembre 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 21 ottobre 2015, con il numero di registro generale 17515/2012. Le parti ricorrenti, in questo caso, hanno contestato la decisione della Corte d'Appello di Trieste, che aveva rigettato la loro richiesta di accertamento della violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale della società Andromeda s.r.l. e di conseguente trasferimento delle quote di partecipazione. I ricorrenti sostenevano che le quote, pur essendo state dichiarate estinte, avessero comunque diritto a un risarcimento per la violazione del patto di prelazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il patto di prelazione, pur avendo efficacia reale quando inserito nello statuto, non conferisce automaticamente il diritto di retratto nei confronti di terzi acquirenti. La Corte ha sottolineato che la prelazione ha natura obbligatoria e non reale, e che la violazione del patto comporta solo un diritto al risarcimento, non il diritto di riscatto. Inoltre, ha evidenziato che i ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti del danno subito, rendendo infondata anche la richiesta di risarcimento. La decisione si basa su consolidati principi giuridici riguardanti la natura dei patti parasociali e la loro opponibilità ai terzi.

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Massime2

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al retratto delle quote di partecipazione di una s.r.l., cedute in violazione del patto di prelazione previsto dallo statuto).

Non sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che grava su quest'ultimo l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2015, n. 24559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24559
Data del deposito : 2 dicembre 2015

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