CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 2782/2020, riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 16 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
con sede legale in Milano alla via Vittorio Betteloni n. 2, c.f. e numero Parte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Avv. Francesca Romana
Amato, e, per essa, in forza di procura speciale del 05.10.2016, con atto per notaio di Milano, rep. n. 19543/8114, registrato a Milano il 07.10.2016 al n. Persona_1
50149, la con sede in Milano al Corso Monforte n. 15, c.f. e Controparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , autorizzata quale P.IVA_2 società di recupero crediti sulla base dell'art. 115 del R.D. n. 773 del 18.06.1931, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del Consigliere Delegato, dott.
[...]
c.f. , munito degli occorrenti poteri in forza di CP_2 CodiceFiscale_1 delibera del Consiglio di amministrazione del 21.11.2016, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Giulio Rossetto, del Foro di Perugia, c.f. C.F._2
, ed SA Bianco, del Foro di Napoli, c.f. , giusta
[...] CodiceFiscale_3 procura in calce all'atto di citazione del primo grado del giudizio, valida anche per il grado di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al Corso Monforte n. 15, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali
- 1 - e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_3 CodiceFiscale_4 difesa dagli Avvocati Pietro AP, c.f. , e GI EC, c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado C.F._6
di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Frattaminore (NA) alla via Cavone
n. 65, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATA
NONCHE'
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_4 CodiceFiscale_7
difeso anche disgiuntamente, dagli Avvocati Carmine Mormile, c.f. C.F._8
, e QU TO, c.f. , giusta procura in calce alla comparsa
[...] CodiceFiscale_9
di costituzione del grado di appello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
IO (NA) al Corso F. Durante n. 133, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_5 Email_6
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1380/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 12695/2018, pubblicata il 25 giugno 2020 e notificata in data 1° luglio 2020 dal e in data 13 luglio 2020 dalla . CP_4 CP_3
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 29 luglio 2020, iscritto a ruolo in data 30 luglio
2020, la e, per essa, la autorizzata, in qualità Parte_1 Controparte_1
di società di recupero crediti, ha impugnato la sentenza n. 1380/2020, pubblicata il 25 giugno 2020 e notificata in data 1° luglio 2020 dal e in data 13 luglio 2020 dalla CP_4
, ai fini della decorrenza del termine breve, con la quale il Tribunale di Napoli CP_3
Nord ha rigettato la sua domanda condannandola, in nome e per conto di Parte_1
a titolo di rimborso delle spese processuali, al pagamento della somma di € 2.500,00,
[...]
oltre spese processuali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli Avvocati Pietro
- 2 - AP e GI EC, difensori di , dichiaratisi antistatari, nonché al CP_3
pagamento della somma di € 2.500,00, oltre spese processuali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli Avvocati QU TO e Carmine Mormile, difensori di
[...]
dichiaratisi antistatari. CP_4
1.1. L'appellante ha censurato la sentenza deplorandola affetta da evidenti errori logico- giuridici, per avere il Tribunale violato il principio tra chiesto e pronunciato e per avere omesso la corretta disamina e valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti.
Ha denunciato che il giudice di primo grado, senza vagliare la documentazione, da essa versata in atti, idonea a dimostrare la sua legittimazione processuale e la titolarità del diritto controverso e, senza specifiche eccezioni dei convenuti sul fatto che la cessione del credito sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha erroneamente ritenuto infondata la domanda attorea, sul presupposto che non sarebbe dimostrata l'opponibilità ai convenuti dell'atto di cessione dei crediti da a Controparte_5 Parte_1
Ha opinato l'illegittimità della sentenza laddove ha ritenuto che la questione sull'opponibilità dell'atto di cessione, in quanto elemento che s'inserisce nella causa petendi della domanda, debba essere oggetto di allegazione e prova da parte di chi fa valere il diritto di credito.
Ha rilevato l'errore del Tribunale di valutare indimostrata la cessione a Parte_1
dei crediti da nell'ambito di una complessiva operazione di Controparte_5 cartolarizzazione e quindi insufficiente, per l'opponibilità ai convenuti dell'atto di cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione, giungendo al rigetto della domanda attorea.
1.2. In conclusione ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda attorea sul presupposto della mancata dimostrazione che la cessione del credito, oggetto di causa, sia avvenuta nell'ambito di una complessa operazione di cartolarizzazione ex lege n. 130 del 30 aprile 1999 e della conseguente inopponibilità ai convenuti dell'atto di cessione del credito e, per l'effetto,
l'accertamento e la declaratoria di nullità, in quanto simulato, dell'atto di compravendita del 7 novembre 2013 per notar di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 560, Persona_2
racc. n. 457, registrato il 20 novembre 2013 e trascritto in data 21 novembre 2013, presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere - avente ad oggetto l'appartamento ad uso ufficio, sito in via Giacomo MA snc, sub. 32, piano 1, int. 4, cat.
- 3 - A/10, classe 1, vani 6,5, R.C. € 1.191,72, ed il locale garage, sito in via Giacomo MA snc, sub. 42, piano S1, int. 4, cat. C/6, classe 2, di mq 19, R.C. € 36,31 - che sarebbe, comunque, revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in pregiudizio delle proprie ragioni di credito;
la condanna del anche a titolo risarcitorio, a corrisponderle la somma di CP_4
€ 97.526,29, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 19 novembre 2020, si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello, CP_3
per la sua inammissibilità ed infondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.
3. In data 19 novembre 2020, si è, altresì, costituito chiedendo il rigetto CP_4
dell'appello, per la sua inammissibilità e per l'infondatezza dei relativi motivi, e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio, acquisito anche in cartaceo, ed è stata riservata alla decisione l'eventuale ammissione delle prove richieste dalla parte appellante
– interrogatorio formale, ordine di esibizione e C.T.U. – e le eventuali prove contrarie delle controparti.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. La e, per essa, la in virtù di procura Parte_1 Controparte_1
speciale, con atto per notar di Milano del 5 ottobre 2016, ha citato in Persona_1
giudizio e deducendo che la ha intrattenuto CP_3 CP_4 Controparte_6 con la già un rapporto bancario di conto Controparte_5 Controparte_7
corrente, disciplinato nella forma dell'apertura di credito, identificato dal n. 401219856, ed un rapporto di conto corrente anticipi su fatture, identificato dal n. 401219873, garantiti da e , in virtù della fideiussione a Parte_2 Parte_3 CP_3
prima richiesta del 25 novembre 2011, da questi rilasciata, fino alla concorrenza dell'importo
- 4 - di € 850.000,00 e che, per l'inadempimento della società correntista e dei suoi fideiussori, la ha ottenuto il 24 giugno 2013 dalla sezione distaccata di IO del Controparte_5
Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 218/2013, per l'importo di € 576.732,03, oltre interessi, spese e competenze legali.
Con atto per notaio di Torino del 19 ottobre 2010, rep. n. 19430, registrato a Persona_3
Torino in pari data al n. 6755, serie 1T, le banche Controparte_7 Controparte_7
già denominata
[...] Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...] ed Controparte_12 Controparte_13
sono state fuse per incorporazione in Controparte_5
Il decreto ingiuntivo n. 218/2013 è stato notificato alla convenuta il 2 agosto 2013 CP_3
e non opposto nei termini di legge;
ella, all'epoca della ricezione del provvedimento monitorio, aveva nel suo patrimonio la proprietà, nel fabbricato in Cesa alla via G. MA snc, dell'appartamento ad uso ufficio posto al primo piano della scala D1, distinto con il numero interno 4, e del locale garage posto al piano seminterrato, in catasto fabbricati del
Comune di Cesa al foglio 3, particella 5204, subalterno 32 e 42.
Il 7 novembre 2013, ossia dopo pochi mesi dalla notifica del titolo monitorio, la ha CP_3
alienato i suoi beni immobili a con l'atto di compravendita per notaio CP_4
di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 560, racc. n. 457, registrato il 20 Persona_2 novembre 2013 al n. 8908/1T e trascritto il 21 novembre 2013 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere ai nn. 42727/28621.
con successivo atto di compravendita del 3 aprile 2014, per notaio CP_4 Per_2 di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 737, racc. n. 600, ha alienato i medesimi beni
[...]
immobili a al prezzo di € 97.526,29. Persona_4
Secondo l'attrice, con l'atto dispositivo del 7 novembre 2013 la avrebbe inteso CP_3
sottrarre i beni alla possibile esecuzione forzata della banca creditrice, con evidente pregiudizio delle sue ragioni economiche;
altrettanto con la successiva CP_4 alienazione dei medesimi beni, avrebbe impedito l'utile risultato dell'azione revocatoria, condotta questa foriera di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c..
La ha poi dedotto di avere acquistato da un pacchetto Parte_1 Controparte_5 di crediti elencati nel contratto di cessione dei crediti in blocco, concluso in data 11 agosto
- 5 - 2016 e modificato il 7 settembre 2016, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 17 settembre 2016.
Tra le posizioni cedute alla ha dichiarato rientrare il credito di € Parte_1
576.732,03 portato dal decreto ingiuntivo n. 218/2013 emesso in favore di e Controparte_5
nei confronti, inter alios, di e . Parte_2 CP_3
Con procura speciale per notaio del 5 ottobre 2016, rep. n. 19543/8114, Persona_1
registrata a Milano il 7 ottobre 2016 al n. 50149, la ha conferito mandato Parte_1
alla affinché la stessa compia, in suo nome e conto, per i crediti Controparte_1 oggetto di tale cessione, tra cui quello di causa, tutte le attività relative alle procedure esecutive o giudiziali in corso o di prossima istaurazione.
Tanto premesso, la prefata società ha proposto sia l'azione di simulazione, per nullità assoluta, sia l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a garanzia delle proprie ragioni di credito.
Relativamente all'eventus damni, la a dedotto che la dismissione Controparte_1
degli immobili siti nel Comune di Cesa, oggetto di causa, dalla sfera patrimoniale del debitore, è successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore della cedente e nei confronti di la quale si Controparte_5 CP_3 sarebbe artatamente spogliata dei suoi beni, comprimendo la garanzia patrimoniale del creditore ed esponendolo al rischio che la sua eventuale azione esecutiva sia infruttuosa, con incremento del grado di incertezza di realizzazione del credito.
Ha invece evinto la scientia damni della convenuta dal fatto che l'atto di cessione è stato successivo al sorgere del credito ed in celerissima consecuzione.
La scientia damni del terzo contraente ad integrare la quale è idonea la CP_4 generica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni di credito altrui e che può provarsi anche con presunzioni, è stata inferita dalla mancata previsione del pagamento del prezzo al momento della redazione dell'atto pubblico;
dall'entità del prezzo di vendita, inferiore al reale valore dei cespiti;
dal fatto che la abbia concesso al la CP_3 CP_4
possibilità di eseguire il pagamento del prezzo in parte, ossia per € 22.500,00, con assegni bancari ed in parte, ossia per € 40.000,00, con una rateizzazione, riconoscendogli l'immediata disponibilità dei beni, senza alcuna garanzia reale o personale;
dal fatto che la modalità di pagamento dell'importo di € 37.526,29 - quale parte del prezzo di acquisto che sarebbe dovuta avvenire con accollo della residua quota di mutuo, di originari € 90.000,00, concesso dal con atto ricevuto dal notaio di Sant'Antimo il CP_14 Persona_5
- 6 - 14 giugno 2005, mutuo garantito dall'ipoteca iscritta il 16 giugno 2005 ai nn. 31644/11632, per € 5.800.000,00 - sia stata prevista anche in occasione della seconda vendita effettuata dal lla , significativo che tale cifra, in realtà, non è stata pagata dal CP_4 Per_4 CP_4
e dal quasi coevo trasferimento immobiliare eseguito dal alla . CP_4 Per_4
La ha anche dedotto la simulazione assoluta del contratto di Controparte_1
vendita intercorso tra la ed il precisando che la seconda vendita dal CP_3 CP_4
alla non ha pregiudicato il suo interesse ad agire in quanto, pur CP_4 Per_4
impedendo l'utile risultato dell'azione revocatoria, è fonte di responsabilità risarcitoria extracontrattuale
Ha quindi chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita del
7 novembre 2013, per notaio di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 560, racc. Persona_2
n. 457, registrato il 20 novembre 2013, al n. 8908/1T, e trascritto il 21 novembre 2013 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere ai nn. 42727/28621 - avente ad oggetto i beni immobili facenti parte del fabbricato in Cesa alla via Giacomo
MA snc, ossia l'appartamento ad uso ufficio, sub. 32, piano 1, int. 4, categoria A/10, classe 1, vani 6,5, rendita catastale € 1.191,72, ed il locale garage, sub. 42, piano S1, int. 4, cat.
C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita catastale € 36,31 - in quanto simulato e, in ogni caso, revocabile ex art. 2901 c.c., essendo stato posto in essere in pregiudizio delle proprie ragioni di credito e di quelle della banca cedente;
la conseguente condanna di
[...]
anche a titolo risarcitorio, a corrisponderle la somma di € 97.526,29, ovvero la CP_4
diversa somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
5.2. si è costituito eccependo: la carenza di legittimazione attiva della CP_4 [...]
società mandante, e della sua mandataria, in Parte_1 Controparte_1 relazione al credito posto a fondamento delle domande;
la nullità e, in subordine,
l'infondatezza della domanda di simulazione assoluta;
la prescrizione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.; nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Ha contestato la domanda attrice evidenziando di avere pagato il prezzo di € 100.026,29; per quanto concerne la quota di € 22.500,00, ha riferito che il pagamento è stato effettuato con l'assegno bancario n. 23479221, tratto sul c/c n. 90, acceso presso la Banca Popolare di
Bari, filiale di IO, emesso il 7 novembre 2013, per l'importo di € 12.500,00, in favore di e da costei incassato in data 11 novembre 2013, e con l'assegno CP_3
- 7 - bancario n. 23479222, tratto sul prefato conto corrente, emesso il 7 novembre 2013, per l'importo di € 10.000,00, in favore di e da costei incassato il 12 novembre CP_3
2013.
Ha aggiunto che il pagamento di € 40.000,00 è stato effettuato con la consegna di n. 50 effetti cambiari da lui emessi, in favore della venditrice, il 7 novembre 2013, dell'importo di €
800,00 ciascuno e con scadenza mensile all'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal 31 gennaio 2014 fino al 28 febbraio 2018, tutti pagati presso un notaio.
Ha chiarito che sua unica intenzione era vendere gli immobili oggetto di causa, ed altre consistenze in vari territori, per ottenere la provvista per acquistare un altro bene.
5.3. Nella sua comparsa nel giudizio ha eccepito la nullità per estrema sua CP_3
genericità e l'infondatezza della domanda di simulazione e la prescrizione della domanda revocatoria, comunque a sua opinione inammissibile.
6. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
6.1. Preliminarmente, il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 2903 c.c.. Ha evidenziato, al riguardo, che l'effetto interruttivo della prescrizione risale al momento dell'emissione della dichiarazione di volontà di parte attrice di far valere il diritto di revoca che è avvenuta entro il termine di cinque anni con la consegna dell'atto di citazione all'Ufficiale giudiziario, in data 6 novembre 2018, a fronte della trascrizione dell'atto di vendita il 21 novembre 2013.
Ha rilevato la genericità dell'eccezione di prescrizione non avendo i convenuti, come sarebbe stato in loro onere fare, allegato il dies a quo del diritto di agire in revocatoria, possibile solo con la verificabilità del pregiudizio, rappresentato dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità derivante dall'atto di compravendita, ossia dalla data di trascrizione dell'atto.
Ha valutato comunque infondata l'eccezione di prescrizione della domanda di revocatoria avendo la società attrice consegnato all'Ufficiale giudiziario l'atto da notificare il 6 novembre 2018, aderendo alla giurisprudenza che ritiene utile a fine interruttivo la spedizione piuttosto che la successiva ricezione.
6.2. Il Tribunale ha però rilevato che parte attrice non abbia dimostrato l'opponibilità ai convenuti dell'atto di cessione dei crediti da a Controparte_5 Parte_1
Ha precisato che la società non ha provato che la suddetta cessione dei Controparte_1
crediti è compresa nell'ambito di una complessiva operazione di cartolarizzazione e che, per
- 8 - dedurre in modo rilevante l'applicazione del regime pubblicitario previsto dall'art. 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 che prevede la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione, avrebbe dovuto dimostrare che la stessa è rientrata in un'operazione di cartolarizzazione e, quindi, l'emissione di titoli da parte di per Parte_1
finanziare l'acquisto dei crediti di Controparte_5
Ha evidenziato che non è stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c., secondo la quale la cessione ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata e che il testo letterale della norma impone la notificazione della cessione secondo le forme dettate dagli artt. 137 c.p.c. e ss..
Il Tribunale ha rilevato che la ratio della norma, che è quella di garantire la certezza dei traffici giuridici, impone di interpretare la locuzione “quando gli è stata notificata” nel senso che deve essere notificato l'atto di cessione e non la notizia della stessa.
Ha precisato che la notifica dell'atto rappresenta un presidio indispensabile per tutelare sia il debitore ceduto, affinché abbia contezza dell'effettivo creditore, valutando anche elementi di validità dell'atto di cessione, sia i terzi, ossia i creditori del cedente che vogliano agire esecutivamente sul bene del proprio debitore, sia gli ulteriori cessionari del credito.
Ha evidenziato che l'opponibilità al debitore dell'atto di cessione in blocco dei crediti rappresenta un elemento che si inserisce nella causa petendi della domanda di pagamento e che, quindi, dev'essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito e che rientra nel thema probandum, non sussistendo, rispetto a essa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di specifica contestazione da parte del debitore ceduto.
Ha rilevato che il trasferimento del credito non è stato oggetto di pubblicità nel Registro delle Imprese, risultando, quindi, inopponibile alla controparte.
Ha, dunque, rigettato la domanda attorea, evidenziando che la cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto sono oggetto di prove costituite e che, pertanto, la parte attrice ha l'onere di depositare in giudizio i documenti comprovanti tali fatti che, peraltro, non risultano essere stati oggetto di immediata conoscenza da parte dei convenuti.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 29 luglio 2020 a all'indirizzo di CP_3
posta elettronica certificata di ciascuno dei suoi difensori, costituiti anche nel primo grado del giudizio: Avvocati Pietro AP e GI EC.
- 9 - L'atto di appello è stato, altresì, notificato in data 29 luglio 2020 a CP_4
all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuno dei suoi difensori, costituiti anche nel primo grado del giudizio: Avvocati QU TO e Carmine Mormile.
Gli appellati sono stati convenuti per il giorno 10 dicembre 2020.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 30 luglio 2020.
Va dunque dichiarata la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, in data 1° luglio
2020.
L'appello è anche ammissibile perché declinato in specifici motivi che attingono altrettanti capi di sentenza e che al loro interno contengono sia la critica al ragionamento giudiziale sia l'opzione verso la soluzione diversa e favorevole alla prospettazione del suo latore.
È stato quindi rispettato il paradigma dell'art. 342 c.p.c. per cui è possibile accedere alla valutazione del merito.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'opponibilità ai convenuti dell'atto di cessione dei crediti da a in denunciata violazione Controparte_5 Parte_1
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con pregiudizio del proprio diritto di difesa.
La ha denunciato l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto, a sua Controparte_1
opinione errando, che sarebbe stato suo onere provare documentalmente che la cessione del credito rientra in un'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dalla specifica contestazione dei convenuti sul punto.
Ha protestato che tale decisione sarebbe in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto, né dovuto, accertare d'ufficio tale presunta carenza probatoria, che, in realtà, sarebbe inesistente, senza la specifica contestazione dei convenuti al riguardo.
Ha denunciato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale, per far avere il diritto di credito, avrebbe dovuto allegare e provare l'opponibilità al debitore dell'atto di cessione in blocco dei crediti, denunciando che, a fronte della propria specifica allegazione e prova sulla natura dell'atto di cessione e della carenza di eccezioni dei
- 10 - convenuti sul punto, il giudice non avrebbe potuto estendere il proprio potere di verifica su circostanze pacifiche tra le parti.
Ha evidenziato che, proprio ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono essere ritenuti provati quei fatti, anche documentali, che non risultano espressamente contestati, denunciando che la sentenza gravata avrebbe leso il proprio diritto di difesa.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa e per la sua illegittimità nella parte in cui ha ritenuto non provata e, quindi, non opponibile ai convenuti,
l'avvenuta cessione in blocco del credito, oggetto di causa.
Ha dedotto che la sentenza gravata sarebbe illegittima, non avendo il Tribunale esaminato correttamente la documentazione, da essa versata in atti, a suo giudizio idonea a dimostrare che la cessione del credito - vantato nei confronti della , quale garante della CP_3
- dalla alla rientra nella più complessa Controparte_6 Controparte_5 Parte_1
operazione di cartolarizzazione posta in essere tra le predette società, in virtù del contratto di cessione concluso in data 11 agosto 2016 e modificato il 7 settembre 2016.
Ha evidenziato che, a riprova di tale circostanza, ha provveduto a produrre in giudizio la copia del contratto di cessione - contenente l'espressa indicazione della natura della cessione, qualificata come cessione di crediti, ex artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione,
e del credito, oggetto di causa – nonché la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 17 settembre 2016, foglio inserzioni, parte seconda, n. 111.
Ha rilevato che tali documenti sono idonei a dimostrare, almeno presuntivamente, che il credito, oggetto di causa, le è stato effettivamente ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e che tale cessione, in quanto pubblicizzata nel rispetto delle forme prescritte dal T.U.B., deve ritenersi opponibile ai convenuti, con la conseguente illegittimità della sentenza impugnata.
Ha precisato che la giurisprudenza ritiene sufficiente la produzione in giudizio del contratto di cessione, per provare, in caso di contestazione, la legittimazione del cessionario, e la pubblicazione della notizia della cessione in Gazzetta Ufficiale, per ritenere opponibile tale cessione al debitore ceduto.
Ha, inoltre, denunciato l'erroneità della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inopponibile ai convenuti il trasferimento del credito, non essendo stato lo stesso oggetto di pubblicità nel Registro delle Imprese.
- 11 - Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'art. 58, II comma, del
T.U.B., secondo il quale il cessionario deve dare notizia dell'avvenuta cessione con l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dev'essere interpretato nel senso di considerare le due forme di pubblicità, previste dalla norma, come alternative tra loro e non concorrenti, come inteso dalla giurisprudenza di legittimità.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la sua erroneità, in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito, ha ritenuto la stessa inopponibile ai convenuti.
Ha denunciato l'illegittimità della sentenza in quanto, pur avendo il Tribunale ritenuto che il credito, oggetto di causa, sia stato effettivamente ceduto dalla alla Controparte_5 [...]
ha affermato che tale cessione, per l'omessa dimostrazione della sottostante Parte_1 operazione di cartolarizzazione, non sarebbe opponibile ai convenuti, per l'inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essendo necessario che la cessione, ai sensi dell'art. 1264
c.c., sia accettata dal debitore o a lui notificata, secondo le forme di cui all'art.137 c.p.c. e ss..
Ha dedotto che anche tale motivazione sarebbe errata, essendo in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che può, quindi, concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che occorra che questa sia notificata al debitore prima che lo stesso sia citato in giudizio, potendo la notifica della cessione essere effettuata anche con comunicazione scritta, ossia con la citazione in giudizio, con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, o anche successivamente, nel corso del giudizio.
Ha evidenziato che, in applicazione di tale principio, il Tribunale, avendo ritenuto provata l'avvenuta cessione del credito in favore della avrebbe dovuto Parte_1
ritenerla pienamente opponibile al debitore ceduto, per l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ciò anche nel caso in cui abbia ritenuto non provata la cessione dei crediti in blocco.
11. I tre motivi, passibili d'essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
11.1. Nel corso del primo grado del giudizio, fin dalla sua costituzione dinanzi al Tribunale, la difesa di ha contestato la carenza di legittimazione attiva della società CP_4
attrice.
- 12 - Non ha quindi pregio l'obiezione secondo cui il rilievo sarebbe avvenuto officiosamente e in spregio all'art. 115 c.p.c..
Prova ne sia che con le seconde memorie istruttorie la dopo Controparte_1 avere richiamato la premessa della sua citazione ove è contenuta la spendita dei suoi poteri in rappresentanza della società di cartolarizzazione della quale è stata prodotta la visura camerale a documentarne la costituzione ai sensi della legge n. 130/1999, ha voluto dimostrare la propria legittimazione processuale, avendone necessità a seguito della sia pure laconica contestazione avversaria, da un lato attraverso la prova della cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 218/2013 emesso il 24 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli – sezione distaccata di IO dall' in favore della Controparte_5 [...]
e, dall'altro, con la procura speciale conferitale da quest'ultima per la Parte_1 gestione del recupero dei propri crediti giudiziali.
11.2. Volgendo dunque attenzione per essa, la cui valutazione è implicata dalla formulazione del secondo motivo di gravame, occorre verificarne la sufficienza o meno, esclusa dal Tribunale una volta superata l'eccezione preliminare di prescrizione con argomenti invitti perché contro di essi non è stato proposto appello incidentale.
È scritto in sentenza che non sarebbe dimostrata in atti l'opponibilità ai convenuti dell'atto di cessione dei crediti da a . CP_5 Parte_1
Dopo avere richiamato l'art. 1 della legge di cartolarizzazione n. 130/1999 che indica l'operazione consistente nell'emissione di titoli a fronte di una cessione a titolo oneroso, ad una società con particolari caratteristiche, di crediti pecuniari esistenti o futuri, individuabili anche in blocco, purché le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate esclusivamente, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli da essa stessa o da altra società emessi, nonché al pagamento dei costi, necessari per portarla a termine, il Tribunale ha ritenuto che abbia omesso di dimostrare che Controparte_1
la cessione dei crediti da a sia compresa nell'ambito di una CP_5 Parte_1
complessiva operazione di cartolarizzazione. A tal fine, ad avviso del giudicante, sarebbe occorsa, oltre la pubblicità previsto dall'art. 4 della legge n. 130/1999 che prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sola notizia della cessione, anche la prova dell'emissione di titoli da parte di per finanziare l'acquisto dei crediti di Parte_1
CP_5
- 13 - In altri termini, il Tribunale non ha appurato esistente la prova dell'ultimo passaggio della procedura di cartolarizzazione, costituito dall'emissione dalla cessionaria del blocco dei crediti dei titoli incorporanti i crediti ceduti e dalla loro collocazione nel mercato;
sarebbe stata data soltanto la prova della cessione in blocco dei crediti.
Ebbene, l'art. 1 della legge n. 130/1999 contiene una semplice descrizione dell'operazione finanziaria e non impone necessariamente l'emissione del titolo, ben potendo la provvista per la società-veicolo essere assunta attraverso le diverse modalità previste dall'art. 7 della legge stessa, per cui questo argomento, per altro non allegato dalle parti, non è dirimente per negare la legittimazione dell'odierna appellante.
Proseguendo nell'esame della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato l'omessa formalità prescritta dall'art. 1264 c.c. per cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss., al fine di garantire la certezza dei traffici giuridici, interpretando la norma volta ad avere notificato l'atto di cessione e non la notizia della stessa.
Il primo giudice ha sposato un'interpretazione della notifica rigorosa che non è conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha ritenuto invece, anche nella cessione individuale, qualificato la “notificazione” come una dichiarazione di scienza recettizia a forma libera, proveniente indifferentemente dal cedente o dal cessionario
(Cassazione civile, 13 maggio 2021 n. 12734; Cassazione civile, 28 gennaio 2014 n. 1770;
Cassazione civile, 26 aprile 2004 n. 7919), non necessariamente da effettuare con l'osservanza delle forme previste per gli atti processuali e, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (Cassazione civile, 19 maggio 2017 n. 12616; Cassazione civile, 7 febbraio 2012,
n. 1684; Cassazione civile, 21 dicembre 2005 n. 28300).
Nell'includere, sul piano processuale, l'opponibilità al debitore dell'atto di cessione in blocco dei crediti nella causa petendi della domanda di pagamento e, quindi, nel volerne l'allegazione e la prova da chi fa valere il diritto di credito, il Tribunale ne ha escluso la rilevabilità d'ufficio dal giudice, annoverandolo tra gli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore. Ha poi aggiunto che essa rientra nel thema probandum e che non sussiste rispetto a essa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di specifica contestazione da parte del debitore ceduto.
- 14 - Il profilo, attinto dal primo motivo d'appello superato comunque dalla questione agitata fin dal primo grado del giudizio dal consorte nella lite (§ 11.1.), ha ricevuto dal CP_4
Tribunale la seguente soluzione: l'art. 115 c.p.c. nel prevedere l'onere di contestazione specifica, presuppone che la parte abbia avuto conoscenza immediata e diretta dei fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda;
diversamente si darebbe ingresso ad un onere di contestazione generica e contraria sia alla ratio dell'art. 115 c.p.c. consiste nel dovere di lealtà processuale, sia al principio di economia processuale. Contenuto l'ambito applicativo della disposizione in commento ai fatti oggetto di prove costituende, non anche alle prove costituite, in particolare a quelle documentali, a meno di volerne ritenere pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico, per la natura non esclusivamente privata dell'interesse tutelato nel processo civile, si è rilevata l'assenza della prova del trasferimento del credito e della sua opponibilità in quanto della cessione non è stata documentata la pubblicità nel registro delle imprese.
A dire del primo giudice tutti gli oneri assenti, in quanto diretti a garantire la certezza dei traffici giuridici, non sono derogabili dalle parti, con conseguente irrilevanza che siano stati o meno specificamente contestati.
Tale ricostruzione della vicenda non è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità sulla cessione in blocco di crediti anche nota come operazione di securitization che comporta in genere il trasferimento di numerosissime posizioni creditorie che, secondo le regole ordinarie, richiederebbe l'invio di comunicazioni massive ai debitori interessati dalla cessione. L'art. 4 della legge n. 130/1999, nell'intento di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento dei vari incombenti post-cessione, stabilisce, richiamando l'art. 58, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel registro delle imprese e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica al debitore ceduto. Peraltro, il rinvio all'art. 58 del Testo Unico
Bancario non è accompagnato da alcuna precisazione circa il contenuto minimo che la pubblicazione deve assumere, nonostante la segnalata necessità della cosa fin dai primi commenti alla norma. Quanto alla annotazione giova riferire che da tempo la Cassazione
(ex multis 23 febbraio 2018 n. 4453) è giunta a ritenere la pubblicità in Gazzetta ai sensi dell'art. 58 T.U.B. modificato dal d.lgs. n. 342/1999 unico adempimento in tema di
- 15 - opponibilità (tale da svolgere la funzione e a provocare gli effetti propri, nel regime ordinario, della notifica ex art. 1264 c.c. e dell'annotazione ex art. 2843 c.c.).
Volendo sintetizzare l'approdo normativo alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, può osservarsi che il capoverso dell'art. 4 della legge n. 130/1999 reca una deroga alla disciplina della cessione “comune”, prevedendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un estratto della cessione equivalgano alla notifica di quest'ultima, con l'effetto di produrre in capo al ceduto una vera e propria conoscenza legale del trasferimento del credito, rispetto alla quale non risulta ammessa in concreto una prova contraria di inscientia.
Da tale questione dev'essere distinta altra riguardante la titolarità del credito, ancorché talora impropriamente veicolata come eccezione preliminare per rilevare un difetto di legittimazione attiva del cessionario, ma in realtà attinente alla titolarità nel lato attivo del rapporto obbligatorio, e come tale avente natura preliminare di merito, francamente non risolvibile sulla base della mera prospettazione di essere creditore effettuata dall'attore nella propria domanda (in tema Cassazione civile, SS.UU. 16 febbraio 2016 n. 2951).
Va infatti chiarito che se per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è ancora la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (in argomento, Cassazione civile, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cassazione civile sez. I, 24 giugno 2024, n. 17262). La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza né dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, indispensabile per la prova documentale della legittimazione sostanziale, superflua solo quando controparte l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il
- 16 - fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
11.3. Il Tribunale ha ritenuto dirimente la mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese che riguarda la conoscenza che dell'operazione può acquisire il debitore ceduto per farne conseguire il difetto di legittimazione intesa come titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Una volta chiarito l'equivoco, va invece verificato se parte appellante, per contrastare la generica obiezione di difetto di sua “legittimazione”, abbia fornito i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, nel senso delineato da
Cassazione civile 13 settembre 2018 n. 22268 che distingue tra avviso di cessione – necessario ai fini dell'efficacia del negozio verso il debitore ceduto – e prova dell'esistenza del contratto di cessione.
L'appellante ha richiamato la produzione documentale presente fin dalla sua costituzione in giudizio sia dell'avviso della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 111 del 17 settembre 2016, sia della procura speciale del 5 ottobre 2016 con autentica per notaio dott.ssa di Milano rep. n. 19543/8114, registrata a Milano in data Persona_1
7 ottobre 2016 al n. 50149.
Il testo della pubblicazione in Gazzetta è il seguente “ e la società Controparte_5 Parte_1
… costituita e operante ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, comunicano che,
[...] nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti concluso Controparte_5 in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione, e con effetto in data 8 settembre 2016, ha acquistato pro soluto da tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di Controparte_15 cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, con effetti economici a far tempo dal 31 dicembre 2015 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di credito in varie forme tecniche e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa che alla data del 31 dicembre 2015 risultavano di titolarità di I suddetti crediti sono qualificabili come crediti sorti da contratti Controparte_5 stipulati nell´esercizio dell´impresa ai sensi dell´articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e per gli effetti di cui all´articolo 4, comma 1, secondo paragrafo della legge sulla cartolarizzazione”.
- 17 - In aggiunta, nel termine istruttorio – dunque tempestivamente – ha prodotto, unitamente alla memoria, copia della scrittura modificativa del contratto di cessione di crediti del 7 settembre 2026 completa dell'allegato 1) che indica tra le posizioni cedute quella relativa all'esposizione debitoria del rapporto di conto corrente intestato alla e Controparte_6
garantito, tra gli altri, da . Nell'intestazione del prefato documento è così CP_3
scritto: “che con un contratto di cessione di crediti, perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale il 12 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione, il cedente ( ha ceduto pro soluto al cessionario ( ) che ha CP_5 Parte_1 acquistato pro soluto dal cedente, un portafoglio di crediti in sofferenza sorti da finanziamenti erogati in varie forme tecniche e scoperti di conto corrente in assenza di precedente affidamento o in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa, vantati prevalentemente presso imprese, selezionati dal cedente alla data del 31 dicembre 2015 ed elencati all'allegato 1 al contratto di cessione”.
Le parti al tempo convenute hanno replicato al deposito documentale evidenziandone l'incompletezza in quanto, a loro dire, si tratterebbe solamente di una lettera del 7 settembre
2016 riguardante una modifica ed integrazione inviata dalla alla Controparte_5 [...]
dalla quale sarebbe occorsa – come indicato alla pag. 6 del documento – la Parte_1
pedissequa accettazione tramite trasposizione integrale del suo contenuto su carta intestata della società di cartolarizzazione con la sottoscrizione del suo legale rappresentante, invece assente in atti.
Senonché la difesa attrice ha obiettato che a dare dimostrazione dell'utile conclusione del contratto come rettificato anche nel suo allegato è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che richiama testualmente la modifica al contratto di cessione del 7 settembre 2016.
Il Collegio, in aggiunta, osserva che quello che rileva è che il documento sia di certa ed indiscussa provenienza dalla ossia dal contraente cedente che dunque, privato CP_5
della titolarità del credito, non potrebbe comunque esigere il pagamento dalla in CP_3 forza del decreto contro di lei conseguito. Di contro la , posta in ogni caso nella CP_3
condizione di ottenere ogni informazione dalla cessionaria (con le vaste possibilità lumeggiate dall'avviso di cessione di cui si legge dalla Gazzetta), non potrebbe mai temere di essere chiamata a pagare due volte, potendo in loimine litis confidare nell'apparenza.
Non è in ogni caso dubitabile che il contratto di cessione sia inclusivo del credito garantito dalla fideiussione della essendo proprio quello riportato dall'allegato il cui CP_3 richiamo nell'integrazione contrattuale è a sua volta sinteticamente indicato dalla Gazzetta.
- 18 - In questo senso, la soluzione del Tribunale non è condivisibile e va riformata.
12. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la sua erroneità nella parte in cui, ritenendo assorbente la decisione sull'inopponibilità ai convenuti dell'atto di cessione dei crediti, il Tribunale ha omesso di esaminare e di accogliere, nel merito, le proprie domande.
Ha rilevato che l'accertamento dell'errata decisione del Tribunale sull'inopponibilità dell'atto di cessione ai convenuti, consente di decidere, in questo grado del giudizio, le questioni sul merito della controversia, rispetto alle quali si è riportata a quanto dedotto nel primo grado del giudizio, ribadendo la fondatezza ed ammissibilità della domanda risarcitoria spiegata nei confronti del per l'inefficacia ex art. 2901 c.c. e/o la nullità CP_4
dell'atto dispositivo con cui la gli ha alienato i beni, oggetto del giudizio. CP_3
Con riferimento alla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, ha evidenziato che la si è costituita fideiussore della il CP_3 Controparte_6
25 novembre 2011, ossia prima della sottoscrizione dell'atto, oggetto della domanda di revocatoria, stipulato il 7 novembre 2013, per notaio di Santa Maria Capua Persona_2
Vetere.
Ha dedotto che ulteriore requisito dell'azione revocatoria è l'eventus damni che è integrato dal fatto che l'atto di disposizione del debitore rende più difficile la soddisfazione coattiva del credito, senza che sia necessario che sussista l'impossibilità o la difficoltà del creditore di conseguire la prestazione avvalendosi di eventuali rapporti con altri garanti dello stesso credito.
Quanto alla scientia damni, ha evidenziato che, nel caso in cui l'atto sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie, è richiesta dalla giurisprudenza la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilevanza la mancata intenzionalità del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Ha rilevato che la scientia damni, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso può arrecare alle ragioni del creditore, sussisterebbe anche in capo al e che, secondo la giurisprudenza, tale generica conoscenza può essere ritenuta CP_4
sussistente su base presuntiva.
Ha evidenziato che costituiscono elementi presuntivi: la mancata previsione del pagamento del prezzo al momento della redazione dell'atto pubblico;
l'entità del prezzo di vendita,
- 19 - inferiore al reale valore dei beni;
la circostanza che la ha concesso al la CP_3 CP_4
possibilità di eseguire il pagamento del prezzo in parte, ossia per € 22.500,00, con assegni bancari – contestandone l'avvenuto incasso che ha indicato onere dei convenuti - ed in parte, ovvero per € 40.000,00, con una rateizzazione, a fronte dell'immediata disponibilità dei beni, senza alcuna garanzia reale o personale;
l'ulteriore circostanza che la modalità di pagamento dell'importo di € 37.526,29 - quale parte del prezzo di acquisto che sarebbe dovuta avvenire con accollo della residua quota di mutuo, di originari € 90.000,00, concesso dal con atto ricevuto dal notaio di Sant'Antimo il 14 giugno CP_14 Persona_5
2005, mutuo garantito dall'ipoteca iscritta il 16 giugno 2005 ai nn. 31644/11632 per €
5.800.000,00 - è stata prevista anche in occasione della seconda vendita effettuata dal alla e che ciò proverebbe che tale parte del prezzo, in realtà, non è stata CP_4 Per_4 pagata dal il quasi coevo trasferimento immobiliare eseguito dal in CP_4 CP_4
favore della . Per_4
Ha dedotto che tali circostanze proverebbero la simulazione assoluta del contratto di vendita intercorso tra la ed il CP_3 CP_4
Ha ribadito che la successiva alienazione dei beni immobili, oggetto del giudizio, da parte del non pregiudica il proprio interesse ad agire nei confronti dei convenuti, CP_4
comportando l'accoglimento delle domande di simulazione e/o di revocatoria la condanna, anche sotto forma di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., alla restituzione del corrispettivo percepito.
Ha rilevato che sarebbe, infatti, pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di pagamento del valore del bene deve ritenersi compresa nella domanda di revoca che ha ad oggetto non tanto il recupero del bene in sé, che non si trasferisce al debitore originario, quanto piuttosto la possibilità di realizzarne il valore a soddisfacimento del credito.
Ha dedotto che la condotta del che ha impedito l'utile risultato dell'azione CP_4
revocatoria, deve ritenersi fonte di responsabilità risarcitoria extracontrattuale.
14. La decisione di merito che il Tribunale ha assorbito va operata dalla Corte.
Nel sindacare la pretesa attorea va dato atto che l'azione revocatoria non potrebbe mai comportare la procurata disponibilità del bene trasferito dalla al con il CP_3 CP_4
trasferimento immobiliare assunto simulato o del quale si è professata l'inefficacia e l'inopponibilità alle ragioni della creditrice in ragione del successivo trasferimento dal alla con la quale non è stato instaurato il rapporto processuale. CP_4 Per_4
- 20 - L'odierna appellante ha piuttosto esperito l'azione ambendo a sentire accolta la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del terzo acquirente ( dei beni dalla sua debitrice ( ) per un atto di CP_4 CP_3 disposizione (del 7 novembre 2013 per notar di Santa Maria Capua Vetere, Persona_2
rep. n. 560, racc. n. 457, registrato il 20 novembre 2013 e trascritto in data 21 novembre 2013, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere) senza possibilità di poter agire esecutivamente sui beni (appartamento ad uso ufficio, sito in via
Giacomo MA snc, sub. 32, piano 1, int. 4, cat. A/10, classe 1, vani 6,5, R.C. € 1.191,72, e locale garage, sito in via Giacomo MA snc, sub. 42, piano S1, int. 4, cat. C/6, classe 2, di mq 19, R.C. € 36,31) oggetto del secondo trasferimento (del 3 aprile 2014, per notaio di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 737, racc. n. 600) in favore di tale Persona_2
. Così in ragione del fatto che, nonostante l'esecutività del titolo giudiziale Persona_4
fin dal 24 giugno 2013, l'ipoteca è stata iscritta solo in data 18 giugno 2014.
La pretesa risarcitoria è stata piuttosto indicata per il medesimo ammontare del prezzo - €
97.526,29 – che ha coacervato dalla vendita del cespite a lui pervenuto, in CP_4
asserita frode alla creditrice, dalla che lo aveva allo stesso alienato al prezzo di € CP_3
100.026,29.
La domanda così conformata è dunque “complessa”: ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ancorché senza possibilità dell'effetto “recuperatorio” - e ai sensi dell'art. 2043 c.c. e riposa sull'affermazione, pacifica in dottrina, che sia fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere utilmente raggiunti dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
Costituisce corollario della duplice domanda che la revocatoria riverbera nel mero accertamento dell'esistenza dei presupposti di una azione non più utile rispetto al suo fine e che integrano gli elementi della fattispecie genetica della obbligazione risarcitoria del terzo acquirente.
Anche intervenendo recentemente sulla questione la Corte regolatrice ha chiarito che “Non
è possibile esperire l'azione revocatoria ordinaria nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
- 21 - che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 7 dicembre 2024, n. 31463), ancorché “Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c. , per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale;
il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria
e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva” (Cassazione civile, sez. III, 8 agosto 2023, n. 24196).
Nel precedente segnalato dall'appellante (ancorché con errata indicazione dell'anno:
Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 1996, n. 251), la Corte regolatrice ha indagato la fattispecie genetica dell'obbligazione risarcitoria del terzo acquirente che non ha lesinato di qualificare “complessa”.
Per verificarne la consistenza ha infatti indicato necessario che l'atto dispositivo patrimoniale originario abbia tutti i requisiti per essere utilmente assoggettabile all'esercizio dell'azione revocatoria, quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità; che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai sub-acquirenti). Si tratta di principi recentemente ribaditi da
Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4721.
Ebbene, in mancanza della opponibilità del credito dell'appellante alla terza sub-acquirente
(non essendo stata, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, iscritta ipoteca sui beni allora ancora della ), occorre verificare l'esistenza delle ulteriori condizioni per CP_3
integrare l'atto revocabile e appurare se può ritenersi provata la funzione fraudolenza della catena di cessioni.
Allo scrutinio del Collegio la risposta è negativa.
- 22 - Giova ricordare come anche per verificare la fondatezza della domanda risarcitoria occorre che a monte sussistano le condizioni per ritenere revocabile l'atto della debitrice. Una volta positivamente appurata la cosa, occorre anche la prova che, dopo la sua stipulazione, il terzo acquirente abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale e che tanto abbia fatto o da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) o da una autonoma posizione di illiceità.
Ebbene, gli scarni elementi indiziari offerti dalla odierna appellante non assolvono la prova a suo carico.
Il solo elemento temporale potrebbe riguardare la che ha acceduto alla vendita al CP_3
dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ma è sicuramente scarsamente CP_4
significativo per l'acquirente, a maggior ragione perché estraneo alla famiglia e all'attività della sua venditrice, nulla essendo stato dimostrato in contrario e avendo questi fermamente evidenziato la sua ignavia quanto ai possibili debiti di costei. Egli ha infatti dichiarato, senza altrui smentita, di avere conosciuto la venditrice solo in occasione della compravendita. ha anche aggiunto di avere avuto segnalata da un'agenzia la possibilità di CP_4
acquistare gli immobili di causa con la rassicurazione che la venditrice non era titolare né coinvolta in attività commerciali e che non aveva protesti né altre pendenze in corso. La cosa
è per altro documentata dalla copia della visura protesti relativa alla che ne CP_3
esclude tra il secondo semestre 2013 e sino a fine aprile 2014.
Anche un'indagine patrimoniale sulla condizione della venditrice, per altro, non avrebbe potuto allarmarlo, avendo la documentato nel presente giudizio la disponibilità CP_3
di altri beni immobili, infatti pignoratile da nel giudizio d'esecuzione n.r.g. CP_5
76/2016. Tale accertamento ha dichiarato d'avere fatto presso la CP_4
Conservatoria dei Registri Immobiliari riscontrandovi che alla data del 7 novembre 2013 la sua controparte contrattuale disponeva d'altri beni immobili, come pure la fideiubente,
(si tratta dei cespiti poi pignorati nel 2016) e l'affermazione non è stata Parte_2
smentita.
Ma anche la questione del prezzo della vendita è assolutamente neutra ed inidonea a far sospettare alcunché. Invero, il versamento del prezzo è stato documentato avvenuto parte per assegni bancari incassati, parte con cambiali che ha prodotto in copia e di cui, all'udienza dell'11 luglio 2019, ha esibito gli originali, dichiarate pagate presso un notaio e altra parte con accollo di un mutuo poi riversato sull'ulteriore acquirente, secondo uno schema
- 23 - negoziale frequente e che non sospetta di frode. Più precisamente, la somma di € 22.500,00
è stata pagata con assegno bancario n. 23479221, emesso in data 7 novembre 2013 ed incassato in data 11 novembre 2013, per l'importo di € 12.500,00, tratto sul c/c intestato al n. 90, acceso presso la Banca Popolare di Bari, filiale di IO, e con CP_4
assegno bancario n. 23479222, emesso in data 7 novembre 2013 ed incassato in data 12 novembre 2013, per l'importo di € 10.000,00, nel medesimo modo. Dei prefati titoli nel II termine dell'art. 183 VI c.p.c. sono stati versate le copie fronte-retro.
La quota di € 40.000,00 è stata corrisposta mediante la consegna di n. 50 effetti cambiari emessi dal in favore della tutti in data 7 novembre 2013 e tutti per CP_4 CP_3
l'importo di € 800,00, con scadenza mensile all'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal
31 gennaio 2014 sino al 28 febbraio 2018, pagati presso un notaio. Le cambiali prodotte in copia sono state, come già detto, esibite in originale all'udienza dell'11 luglio 2019.
Il pagamento della quota di prezzo pari ad € 37.526,29, è stato effettuato mediante accollo del mutuo, poi riversato sulla seconda acquirente, secondo una pratica consueta che non desta meraviglia.
Il ha anche spiegato la ragione della vendita successiva: attuare il progetto di CP_4 acquistare, con il corrispettivo di questa e di altri trasferimenti (che ha ugualmente indicato e di cui ha fornito documentazione probatoria), l'appartamento in Napoli, alla via Orazio n.
70, per il quale era in trattative dal 2014.
Neanche la misura del corrispettivo è in sé tale da far dubitare la sincerità della vendita poiché il presso stimatone dall'appellante (che lo ha indicato variabile tra € 126.000.000 ed €
189.000.000) nel range inferiore è di poco maggiore di quello negoziato (€ 100.026,29) che poi coincide pressappoco con quello della successiva vendita. Non è escluso dunque che l'ipotetica stima della possa trascurare condizioni contingenti (tra cui stato CP_1 di conservazione, disponibilità d'altri alloggi nella zona, destinazione …) che abbiano interferito. Nello stesso rogito è espressamente indicato che il prezzo “è stato convenuto in funzione delle attuali condizioni degli immobili” (art. 4 dell'atto per notar ). Persona_2
15. In conclusione, sebbene per una motivazione diversa da quella scritta nella sentenza appellata, la domanda giudiziale ribadita in appello va respinta, in assenza della prova che dopo la stipulazione del primo atto di vendita in data 7 novembre 2013, anche la seconda vendita datata 3 aprile 2014 sia avvenuta con la consapevolezza di ledere diritti della creditrice della prima alienante e non sussistendo elementi per ritenere che CP_4
- 24 - partecipe di entrambi i trasferimenti immobiliari in posizione invertita dal primo atto al secondo abbia, anche in ragione dell'inesistenza di relazioni di parentela, amicizia o abitale frequentazione e consuetudine con la , abbia artatamente attuato prima l'acquisto CP_3 ed indi la dismissione di beni di costei in danno della sua creditrice, nulla indiziando in contrario.
Assorbite allora le ulteriori ragioni, non sussistendo gli estremi neppure per pronunciare la simulazione della prima vendita, solo genericamente allegata affatto voluta, la domanda attorea va comunque respinta.
A tal fine non occorre neanche accedere alla prova chiesta dalle parti stante l'evidenza della documentazione allegata e la natura giuridica della questione risolta.
16. La diversa motivazione a fondamento della medesima conclusione consiglia la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.
17. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto agli appellanti e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
1380/2020, così provvede:
− rigetta l'appello;
− compensa tra le parti le spese del grado;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- 25 - dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 26 -