Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;
quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati".
L' articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;
quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati".