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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017337121000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/01/2024, RGR 195/2024, il ricorrente Ricorrente_1, domiciliato in Floridia presso lo studio dei Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, entrambi commercialisti che lo assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro
1.279,66, notificata a mezzo pec il 14/07/2023, dall'Agente della Riscossione di Siracusa, a seguito omesso versamento IVA e IRAP anno 2019.
Il ricorrente deduce:
1. l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione cartella e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
4. Omessa notifica del c.d. avviso bonario;
5. Omessa applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex art. 6 comma 5) e art. 2 comma 2) D. LGS 462/97;
6. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e chiama in causa l'ente impositore;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio;
L'Agenzia Entrate di Siracusa chiamata in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e produce le comunicazioni di irregolarità notificate al contribuente e la copia delle dichiarazioni IVA e IRAP;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo
PEC, ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
- La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento il ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
- Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in essa sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA e dell'IRAP, contenute nelle dichiarazioni presentate.
- Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
- Le doglianze relative all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), e conseguente omesso invito al contraddittorio endoprocedimentale e applicazione sanzioni in misura ridotta, non possono essere accolte, stante la produzione, da parte dell'ente impositore, della avvenuta notifica delle comunicazioni di irregolarità che prevedevano il pagamento delle imposte non versate con l'applicazione ridotta delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, rigetta il ricorso e conferma l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in solido, in favore dell'agente della riscossione e dell'agenzia entrate in euro 200, più oneri accessori (IVA e CPA) se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 11 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017337121000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/01/2024, RGR 195/2024, il ricorrente Ricorrente_1, domiciliato in Floridia presso lo studio dei Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, entrambi commercialisti che lo assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro
1.279,66, notificata a mezzo pec il 14/07/2023, dall'Agente della Riscossione di Siracusa, a seguito omesso versamento IVA e IRAP anno 2019.
Il ricorrente deduce:
1. l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione cartella e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
4. Omessa notifica del c.d. avviso bonario;
5. Omessa applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex art. 6 comma 5) e art. 2 comma 2) D. LGS 462/97;
6. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e chiama in causa l'ente impositore;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio;
L'Agenzia Entrate di Siracusa chiamata in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e produce le comunicazioni di irregolarità notificate al contribuente e la copia delle dichiarazioni IVA e IRAP;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo
PEC, ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
- La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento il ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
- Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in essa sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA e dell'IRAP, contenute nelle dichiarazioni presentate.
- Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
- Le doglianze relative all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), e conseguente omesso invito al contraddittorio endoprocedimentale e applicazione sanzioni in misura ridotta, non possono essere accolte, stante la produzione, da parte dell'ente impositore, della avvenuta notifica delle comunicazioni di irregolarità che prevedevano il pagamento delle imposte non versate con l'applicazione ridotta delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, rigetta il ricorso e conferma l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in solido, in favore dell'agente della riscossione e dell'agenzia entrate in euro 200, più oneri accessori (IVA e CPA) se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 11 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO