Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3185/2022 promossa da
, rappresentata e difesa avv.ti Pier Giorgio Ometto e Maria Elena Panza;
Parte_1
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
convenuto anch'egli, rappresentati e difesi dall'avv.to Enrico Perale;
[...]
-CONVENUTI-
Oggetto: risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale.
I procuratori di parte attrice hanno concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adversiis rejectis,
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità della società
[...]
in persona del legale rappresentante e Controparte_1 CP_2
del sig. nella sua qualità di progettista e di direttore dei lavori, per tutti i CP_2
danni di cui è causa, condannarsi, ciascuno per il proprio titolo, tutti in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali tutti, subiti e subendi, dall'attrice, e per l'effetto a pagare alla sig.ra la somma di euro 12.177,00, ovvero quella diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia che risulterà in corso di causa maggiorata in ogni caso dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla soma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al giorno dell'effettivo saldo.
In via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice,
1
rappresentante pro tempore per la quota di relativa spettanza all'integrale CP_2 risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice che si stimano in euro 26.000,00 oltre accessori di legge o in quella somma maggiore che risulterà in corso di causa maggiorata in ogni caso dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla soma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al giorno dell'effettivo saldo. accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice, condannarsi il signor nella sua qualità di progettista e per la quota di CP_2 relativa spettanza all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice che si stimano in euro 26.000,00 oltre accessori di legge o in quella somma maggiore che risulterà in corso di causa maggiorata in ogni caso dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al giorno dell'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi della presente causa.
Condannarsi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo, tutti in solido tra loro, a pagare le spese della fase sommaria di consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativa ex art. 696 bis c.p.c., così come quantificate nel doc. 12 in atti, e pari ad un importo totale di euro 8.608,60.
Con rimborso delle spese di ctu e ctp sostenute nella fase sommaria di consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., così come quantificate nei doc. 12 in atti”.
Il procuratore delle parti convenute costituite ha concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. per tutti CP_2
i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei suoi confronti, in qualità di progettista e direttore dei lavori, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto con conseguente estromissione del sig. dal CP_2
presente giudizio.
Con vittoria di spese.
Nel merito in via principale
Respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i Controparte_3
motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
Nel merito in via subordinata
Nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ridurre la pretesa avanzata dall'attrice alla somma che sarà effettivamente e
2 rigorosamente provata in corso di causa e dichiarare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a
[...] CP_2
corrispondere alla sig.ra le sole somme di denaro che risulteranno esserle dovute Parte_1 all'esito del giudizio de quo secondo le regole codicistiche.
In via riconvenzionale
Accertato e dichiarato che l'attrice non ha corrisposto alla convenuta quanto previsto dal consuntivo del 6.08.2018 e del 30.08.2019 per le modifiche in corso d'opera al contratto d'appalto del 7.12.2017, condannare la sig.ra a versare alla convenuta Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 CP_2
la somma di € 2.577,00 oltre IVA o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dimesso il 22.04.2022 l'odierna attrice rappresentava di essere proprietaria di un'unità abitativa sita in Via Toti n. 4, Mira (VE), e di aver sottoscritto, in data 07.12.2017, un contratto di appalto con la società resistente, per la realizzazione di una serie di interventi presso la suddetta abitazione, ed in particolare: (i) sistema di illuminazione della camera padronale, (ii) impianto di condizionamento, (iii) rifacimento bagno in camera, per un corrispettivo totale di €
27.000,00, oltre ad IVA (doc. 1 atto di citazione). L'inizio dei lavori avrebbe dovuto avvenire in data 09.01.2018.
L'attrice rilevava di aver proceduto al versamento delle somme pattuite nei mesi successivi, con un primo acconto pari a € 9.900,00 in data 14.12.2017, un secondo acconto sempre pari a € 9.900,00 in data 23.02.2018, ed un successivo versamento pari a € 12.980,00 in data 29.05.2018, per un totale di € 32.780,00 (equivalente alla somma pattuita comprensiva di IVA).
Lamentava l'attrice che, nonostante ciò, al 13.08.2018 i lavori non erano ancora stati avviati, e che solo in tale data veniva inviato il progetto di realizzazione del bagno padronale. A partire dalla trasmissione del suddetto progetto partivano i lavori, asseritamente sotto la direzione lavori del progettista sig. odierno convenuto, anche a mezzo della collaborazione con società esterne. CP_2
Lamentava altresì l'attrice che già durante la fase di realizzazione dei lavori sarebbero emersi diversi problemi, segnalati dall'attrice medesima sia verbalmente sia a mezzo e-mail, come emergerebbe dalla corrispondenza prodotta (doc. 2). In aggiunta, dopo qualche mese, sarebbero emersi ulteriori vizi e difformità asseritamente riconosciuti dall'appaltatore, ancor prima della
3 consegna dell'opera, la quale non sarebbe ancora avvenuta a causa dell'incompletezza degli interventi realizzati.
Per tali ragioni, l'attrice si rivolgeva agli attuali procuratori, i quali, con missiva trasmessa in data
22.05.2019, diffidavano l'odierna società convenuta ad intervenire nei termini di legge per rimediare alle suddette difformità e vizi ed ultimare i lavori a regola d'arte (doc. 3). Alla suddetta missiva replicava in data 21.06.2019 l'attuale procuratore dei convenuti, a cui l'attrice, per il tramite dei propri legali, a sua volta rispondeva in data 01.07.2019 (doc. 4 e 5).
Data l'infruttuosità dei suddetti scambi, parte attrice avviava un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Venezia (R.G. n. 377/2020; fascicolo acquisito al presente procedimento).
Veniva incaricato dell'accertamento tecnico preventivo il geometra cui venivano CP_4 sottoposti i seguenti quesiti: “esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico
e a trarne documentazione fotografica;
accerti quindi:
a) la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalla parte ricorrente e gli inconvenienti esposti in atti al riguardo;
b) le cause degli inconvenienti e la verifica dal punto di vista strettamente tecnico dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere e/o all'esecuzione degli interventi contestati;
c) quale sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione;
d) quali siano in dettaglio gli interventi da adottare per la loro eliminazione;
e) quale sia la spesa ed il tempo necessario per effettuare gli interventi stessi;
f) tenti la conciliazione tra le parti”.
Con relazione dimessa in data 07.05.2021 (doc. 11), il C.T.U. così concludeva: “Il Ctu ritiene che i lavori non siano stati realizzati adeguatamente e secondo la regola dell'arte da parte della ditta esecutrice I vizi riscontrati sono stati suddivisi in due Controparte_3
categorie, gravi e meno gravi ma in ogni caso meritevoli di rimedio attraverso lavori di ripristino per un totale di € 11.070,00 +Iva, quindi € 12.177,00 totali” (pag. 11).
In particolare, il C.T.U. identificava come vizi gravi (i) “il lavabo in quanto ritenuto non completamente utilizzabile e scarsamente funzionale essendo il fondo quasi piatto e non consentendo pertanto il deflusso dell'acqua la quale tende a ristagnare”; (ii) “il miscelatore posto a
4 un'altezza non consona dal lavabo che causa la fuoriuscita di schizzi di acqua in caso di utilizzo, infatti, in base alla norma internazionale SNiP 3.05.01-85, il suo posizionamento risulta non corretto in quanto pur avendo sollevato il lavandino di circa cm. 9,00, allo scopo di valutare se il problema degli schizzi fosse derivato dall'eccessiva distanza tra il getto d'acqua e il fondo del lavandino, lo stacco risulta essere di circa 20 cm, quindi comunque superiore a quanto previsto dalla norma: da cm. 12,00 a cm. 18,00. Inoltre, la ricollocazione del lavandino nel suo alveolo corretto, comporterebbe una differenza superiore di quota tra bordo superiore del lavabo e rubinetto pari a circa cm. 29,00, quindi ben oltre i limiti suddetti” (pag. 6-7). Quanto agli interventi da adottare, il C.T.U. riteneva che “non vi può essere altra soluzione che la sostituzione degli stessi con altri elementi che assolvano a tale compito in modo funzionale” (pag. 7).
Il C.T.U. identificava, invece, come vizi meno gravi: (i) “la mensola sottostante il piano lavabo in quanto vistosamente fuori sagoma, quest'ultima non compresa però nel contratto di appalto e, come riferito da parte resistente, mai quietanzata”; (ii) “l'assenza delle certificazioni di conformità dell'impianto luce, dell'impianto di condizionamento e tutti quelli elencati dal Ctp Geom. Per_1 nell'elenco allegato n. 8 agli atti causa di parte ricorrente del 12/03/2019” (pag. 7).
Quanto agli interventi da adottare, il C.T.U. riteneva che “gli stessi siano meritevoli di interventi risolutivi che riportino i pensili e l'arredo a un grado di finitura e funzionalità standard, nonché a un risultato estetico accettabile secondo i canoni imposti dall'attuale stato dell'arte riferito a simili opere.
Con riferimento agli impianti di illuminazione e di condizionamento si ritiene necessario
l'ottenimento dei relativi certificati di conformità degli stessi” (pag. 7).
Quanto alle spese, il summenzionato totale di € 12.177,00 derivava dalle suddette voci, come riportate nella relazione peritale e nell'atto di citazione dell'odierna attrice:
“1) Rimozione lavabo e fornitura e posa in opera di nuovo lavabo come esistente in marmo di
Carrara, completo di accessori, tubazioni di scarico e alimentazione acqua nei vari diametri con verifica di deflusso finale dell'acqua, compreso trasporto a discarica dell'esistente e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo €
1.000,00.
2) Rimozione dello specchio esistente, della parete in doghe di legno e marmo e fornitura e posa in opera di nuove doghe in legno essenza ulivo e in marmo di Carrara, come esistenti, compresi giunti, collanti e stucchi. Si intende compresa anche la rimozione del miscelatore e l'installazione di uno nuovo con le relative opere murarie, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte.
A corpo € 2.500,00.
5 3) Fornitura e posa in opera di specchio di forma rettangolare delle misure indicate dalla committenza, con filo lucido e sabbiatura perimetrale, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 500,00.
4) Opere di completamento delle finiture perimetrali del nuovo specchio, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 320,00.
5) Fornitura e posa in opera di nuovi profili di finitura in acciaio con integrazione delle parti mancanti, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 300,00.
6) Opere di rifacimento/completamento delle sigillature tra profili in marmo e legno, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 250,00.
7) Opere di abrasione dei profili perimetrali in acciaio per riduzione taglio, compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 200,00.
8) Fornitura, posa e laccatura dei profili porta, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte.
A corpo € 150,00.
9) Opere murali di ripristino finiture, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo
€ 1.000,00.
10) Asporto e rifacimento anta mobiletto sopra sanitario, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 500,00.
11) Rimozione e rifacimento dei pensili esistenti ad angolo e successiva ricollocazione degli stessi, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 1.500,00.
12) Rimozione e rifacimento della mensola sotto il lavello e successiva ricollocazione della stessa, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 500,00.
13) Opere di ripristino degli elementi in legno e in marmo graffiati o macchiati, sostituzione listello in marmo scheggiato, inserimento di nuovo rosone alla base del bidet, eliminazione del silicone in eccesso nei profili e pulizia interna dei nella cassetta dei collettori, compreso il trasporto a
6 discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo € 350,00.
14) Richiesta di consulenza per la redazione dei certificati degli impianti parte elettrotecnica e parte termotecnica. A corpo € 2.000,00” (pag.
7-10 relazione C.T.U.).
Quanto al tentativo di conciliazione, come evidenziato dall'atto di citazione dell'odierna attrice, la relazione peritale illustrava che “il Ctu proponeva una bozza conciliativa la quale, pur essendo stata recepita dalle parti, ha necessitato, su richiesta delle stesse, di continui perfezionamenti valutazioni e discussioni in ogni riunione successiva come riscontrabile nei verbali allegati;
nell'ultima riunione del 22/03/2021,(verbale N. 7), preso atto dell'indisponibilità di parte resistente nei confronti della richiesta definitiva di indennizzo avanzata da parte ricorrente, il Ctu riteneva concluso il tentativo di conciliazione” (pag. 11 relazione C.T.U.).
Evidenziava l'attrice che le spese relative allo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ammontavano ad € 8.608,60 (doc. 12-14), spese di cui chiedeva la rifusione.
Per tutto quanto sopra, parte attrice agiva per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, come da conclusioni sopra rappresentate.
Con comparsa di risposta dimessa il 13.07.2022 gli odierni convenuti rappresentavano, in via preliminare, l'insussistenza della legittimazione passiva del sig. In particolare, CP_2
contestavano la circostanza che egli avesse svolto in relazione al contratto di appalto in esame il ruolo di progettista e direttore lavori, come egli non avrebbe potuto per ragioni di incompatibilità
e/o di conflitto di interessi, essendo al contempo amministratore e legale rappresentante della società convenuta, da cui sarebbe derivata una corrispondenza tra le figure di controllore e controllato. Tale circostanza sarebbe confermata, oltre che dall'oggetto sociale dell'impresa convenuta (punto E), altresì dal fatto che l'attività svolta per l'odierna attrice, rientrando nella categoria “edilizia libera”, non avrebbe richiesto la nomina di una figura di direttore lavori.
Quanto al merito, gli odierni convenuti contestavano tutto quanto dedotto dall'odierna attrice con il proprio atto di citazione.
In primo luogo, essi rappresentavano che nel corso d'opera la sig.ra richiedeva talune Pt_1
modifiche che giustificavano la produzione di un nuovo preventivo, emesso in data 30.08.2018, avente ad oggetto lavori per un ammontare complessivo di € 970,00, oltre ad IVA di legge (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Proprio le successive richieste di modifica avanzate dall'odierna attrice avrebbero giustificato la protrazione dei lavori nei mesi successivi all'interno del bagno già asseritamente ultimato dalla società convenuta nei primi mesi del 2018.
In secondo luogo, evidenziavano i convenuti che sino a quel momento l'odierna attrice non aveva mai denunciato vizi e/o difetti dell'opera eseguenda, limitandosi ad avanzare delle riserve
7 relativamente al nuovo summenzionato preventivo, come emergerebbe dalla mail del 03.09.2018
(doc. 5), nella quale sarebbe contenuta la conferma del fatto che “tutti i lavori eseguiti sono conformi alla progettazione e di questo non ho nulla da dire”.
Secondo i convenuti, solo successivamente all'emissione del suddetto preventivo l'odierna attrice avrebbe iniziato a lamentare vizi e/o difformità dell'opera, rispetto ai quali, peraltro, la società convenuta si sarebbe attivata prontamente, come evidenziato dallo scambio di corrispondenza tra quest'ultima e il geometra , successivamente C.T.P. di parte attrice nel Persona_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 377/2020 (doc. 6 e doc. 7).
Solo in data 22.05.2019, come sopra rappresentato, parte attrice denunciava, per il tramite degli odierni procuratori, i vizi e/o difformità dell'opera commissionata alla società convenuta.
A tale missiva gli odierni convenuti replicavano per il tramite dell'odierno procuratore con comunicazione del 21.06.2019, come anticipato, nella quale, oltre a richiamare la summenzionata corrispondenza attestante l'asserita disponibilità della società resistente a porre in essere gli interventi proposti per la messa in pristino dell'opera, si evidenziava che restavano da saldare le somme indicate nel consultivo del 06.08.2018, pari ad € 1.230,00 oltre IVA, e nella quotazione del
30.08.2019, pari ad €970,00 oltre IVA (doc. 8 e 9), a cui aggiungersi € 377,00 oltre IVA per gli accessori del bagno, per un totale di € 2.577,00 oltre IVA. Tale proposta di interventi non veniva accolta dall'odierna attrice, la quale preferiva depositare, come detto, il summenzionato ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Quanto alle conclusioni contenute nella relazione depositata all'esito del procedimento R.G. n.
377/2020, gli odierni convenuti evidenziavano in primo luogo che la consulenza di cui all'art. 696 bis c.p.c. non costituisce elemento di prova diretta, essendo la sua valutazione rimessa alla decisione del giudice, il quale non è vincolato dalla medesima. In secondo luogo, essi rilevavano l'asserita presenza, nella relazione in esame, di molteplici errori: in particolare il CTU riconosceva la somma di € 1.500,00 per “Rimozione e rifacimento dei pensili esistenti ad angolo e successiva ricollocazione degli stessi” e la somma di € 500,00 per “Rimozione e rifacimento della mensola sotto il lavello e successiva ricollocazione della stessa”, richieste, queste, avanzate dall'odierna attrice solo in un secondo momento e riportate nel summenzionato preventivo del 30.08.2019, non accettato dalla sig.ra e pertanto, a loro dire, da non conteggiarsi. In aggiunta, evidenziavano Pt_1
i convenuti che i due importi risulterebbero sproporzionati rispetto ai conteggi presenti nel suddetto preventivo per le voci in esame, pari rispettivamente ad € 440,00 per i pensili e ad € 95,00 per la mensola.
Gli odierni convenuti ritenevano assolutamente sproporzionata e non provata, inoltre, la richiesta risarcitoria di € 26.000,00 formulata in via subordinata dall'odierna attrice nel proprio atto di
8 citazione, posto che il presente giudizio avrebbe dovuto essere limitato unicamente a quanto risultato in ambito di A.T.P., con ciò rifiutando il contraddittorio sulle voci addizionali.
Da ultimo, gli odierni convenuti avanzavano in via riconvenzionale la domanda di condanna dell'odierna ricorrente al pagamento delle somme non ancora corrisposte e contenute nei preventivi di cui sopra, pari ad € 2.577,00 oltre IVA.
All'udienza del 08.09.2022 comparivano i procuratori delle parti, i quali insistevano per le istanze, domande ed eccezioni formulate nei rispettivi atti difensivi e chiedevano i termini per le memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., concessi dal Giudice che fissava per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 16.03.2023.
Con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa il 06.10.2022, i procuratori dell'odierna attrice, oltre a riportarsi integralmente al proprio atto introduttivo, replicavano alle eccezioni formulate dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta. In particolare, quanto all'insussistenza della legittimazione passiva del sig. essi confermavano che egli aveva CP_2 rivestito il ruolo di direttore dei lavori eseguiti presso l'abitazione della loro assistita;
a riprova di ciò, essi rilevavano che il convenuto stesso si era nominato consulente tecnico di parte in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Nel merito, contestavano integralmente le deduzioni avverse, e chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni convenuti in quanto infondata e contestata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa il 06.10.2022, l'odierno procuratore dei convenuti confermava quanto già esposto nel precedente atto difensivo, ribadendo il difetto di legittimazione passiva del sig. per i motivi sopra richiamati, e giudicando eccessiva, non CP_2
provata e immotivata la richiesta risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice nei confronti di ambo i convenuti in misura di € 26.000,00 ciascuno, posto che ove il nocumento sia stato conseguenza dell'unico evento dannoso rappresentato dall'inadempimento dell'appaltatore e del progettista e/o direttore dei lavori, la responsabilità sarebbe solidale.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa il 07.11.2022, parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova per testi nonché interrogatorio formale del sig. sui capitoli di prova CP_2
ivi precisati.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa il 07.11.2022, parti convenute chiedevano l'ammissione alla prova per interrogatorio formale dell'odierna attrice sui capitoli di prova ivi precisati.
Con terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa il 24.11.2022, i convenuti eccepivano l'inammissibilità della prova per interpello e testi per genericità e irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dall'odierna attrice, i quali venivano specificamente contestati.
9 All'udienza del 16.03.2023 l'avvocato di parte attrice si riportava alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.
L'avvocato delle parti convenute parimenti si riportava alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 03.08.2023, a scioglimento della predetta riserva, considerato e ritenuto che la dialettica processuale aveva avuto modo di chiarire taluni punti e che non era necessario disporre l'assunzione delle prove orali richieste, il Giudice, come sopra anticipato, disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al ricorso 696 e 696 bis c.p.c. R.G. 377/2020 (Tribunale di Venezia, dott.ssa
Giulia Paolini), e fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.05.2024.
Con provvedimento del 17.05.2024, il Giudice rinviava la predetta udienza al 29.05.2024.
Con provvedimento del 28.05.2024, il Giudice rinviava la predetta udienza al 04.06.2024.
All'udienza del 04.06.2024, l'avvocato sostituto dei procuratori di parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione.
L'avvocato sostituto del procuratore delle parti convenute precisava le conclusioni in preliminare, nel merito e in via riconvenzionale come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e si riservava all'esito di provvedere.
Con comparsa conclusionale dimessa il 9.9.2024, i procuratori di parte attrice precisavano le conclusioni come sopra riportato.
Con comparsa conclusionale dimessa il 02.09.2024 il procuratore delle parti convenute, dopo aver ripercorso i fatti della vertenza, ribadiva le proprie richieste in via preliminare, nel merito, in via principale e in via subordinata, e in via riconvenzionale.
Precisava inoltre, quanto alle ragioni di diritto, ossia all'insussistenza della legittimazione passiva in capo al sig. che quest'ultimo, in quanto amministratore unico e legale rappresentante della CP_2
società convenuta, non avrebbe potuto ed in effetti non avrebbe svolto le funzioni di progettista e direttore lavori, sussistendo evidenti ragioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi tra i due ruoli, come del resto confermato anche dall'oggetto sociale dell'impresa convenuta medesima come riportato nella visura (doc. 2 comparsa di risposta), laddove si legge (punto E): “L'attività di supporto tecnico e strumentale per lo svolgimento di attività professionale di architetti e di ingegneri nonché la fornitura di prestazione di servizi per la stesura di elaborati tecnici nell'ambito delle costruzioni edilizie, esclusa ogni attività riservata per legge a soggetti iscritti negli albi professionali”, posto che l'incarico di direttore dei lavori potrebbe essere assunto solo da un tecnico abilitato e iscritto ad un ordine professionale, come un architetto, un ingegnere o un geometra. Il procuratore delle parti convenute ribadiva, inoltre, che per l'esecuzione di lavori quali oggetto di
10 contestazione la figura del direttore dei lavori non era prevista in quanto trattasi di opere rientranti nella categoria della c.d. “edilizia libera”. Egli contestava, in aggiunta, il fatto che parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova in tal senso, e chiedeva per tale ragione il rigetto di tutte le domande formulate nei confronti del sig. personalmente. CP_2
Il procuratore di parti convenute ribadiva, inoltre, che la richiesta risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice nei riguardi di ambo i convenuti in misura di € 26.000,00 apparirebbe, oltre che eccessiva e non provata, immotivata, posto che, anche a voler tutto concedere, ove il danno sia conseguenza di inadempimenti concorrenti dell'appaltatore e del progettista e/o direttore dei lavori, entrambi ne risponderebbero in via solidale, “in quanto le azioni e le omissioni di ciascuno hanno concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (pag. 4).
Quanto al merito, nella propria comparsa conclusionale il procuratore delle parti convenute ribadiva l'infondatezza delle domande attoree.
In primo luogo, infatti, egli ricordava che, sino alla produzione del preventivo del 30.08.2018, resosi necessario per effetto delle richieste di modifiche in corso d'opera avanzate dall'odierna attrice, quest'ultima non aveva mai denunciato vizi e/o difetti dell'opera, come invece ex adverso prospettato, limitandosi ad avanzare delle riserve in ordine alle suddette ulteriori voci di spesa, come sarebbe confermato dallo scambio di corrispondenza prodotto e summenzionato, ove si legge che la sig.ra avrebbe riconosciuto “tutti i lavori eseguiti sono conformi alla progettazione e Pt_1 di questo non ho nulla da dire”.
Il procuratore di parti convenute ribadiva inoltre che tutte le opere commissionate sarebbero state eseguite, che la protrazione dei lavori oltre il tempo originariamente previsto sarebbe dipesa dalle summenzionate richieste di modifiche avanzate dall'odierna attrice, le quali sarebbero state riscontrate puntualmente dalla società resistente, come evidenziato dal ricordato scambio di corrispondenza tra quest'ultima e il geometra , tecnico di fiducia della sig.ra (e, Per_1 Pt_1
successivamente, C.T.P. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.). Solo successivamente l'odierna attrice, per il tramite degli attuali difensori, denunciava asseriti vizi e difetti delle opere eseguite, con missiva che veniva riscontrata dall'attuale procuratore il quale, nel ribadire la disponibilità della società convenuta ad effettuare gli interventi di ripristino proposti, richiedeva il pagamento delle somme oggi pretese in via riconvenzionale, pari a complessivi € 2.577,00 oltre IVA.
Egli precisava che l'odierna attrice rifiutava tali proposte di intervento e promuoveva il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., sulla cui conclusione, e in particolare sulle risultanze della relazione peritale del
C.T.U., il procuratore delle parti convenute ribadiva le proprie precedenti argomentazioni, da un lato riscontrando il carattere ultroneo ed in ogni caso eccessivo di taluni importi (€ 1.500,00 per i pensili ed € 500,00 per la mensola sotto il lavello), e, dall'altro, ricordando il carattere non
11 vincolante di tale relazione, la quale può essere disattesa “sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (pag. 8).
Sempre nel merito, il procuratore delle parti convenute ribadiva che apparirebbe assolutamente spropositata e, comunque, non provata la richiesta risarcitoria € 26.000,00 formulata da parte attrice in via subordinata nei riguardi di ambo i convenuti, ricordando altresì che il presente giudizio dovrebbe essere destinato unicamente ad ottenere una formale condanna al pagamento di quanto risultato in ambito di A.T.P., dichiarando di non accettare il contradditorio su domande di risarcimento di voci di danno che non siano state oggetto di precisa richiesta e verifica nella fase cautelare, le quali non potrebbero essere in questa sede esaminate.
Da ultimo, in via riconvenzionale, come ricordato poc'anzi il procuratore delle parti convenute ribadiva la propria precedente domanda di condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di complessivi € 2.577,00 oltre IVA, precisando che tale importo non è mai stato specificamente contestato dalla parte attrice.
Con memoria conclusionale di replica dimessa il 23.09.2024, gli odierni procuratori di parte attrice, oltre a ribadire le proprie conclusioni, replicavano alla comparsa conclusionale delle parti convenute.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. essi ribadivano che CP_2 quest'ultimo ha svolto il ruolo di direttore tecnico dei lavori commissionati dall'odierna attrice e ha avuto non solo poteri decisionali e di programmazione ma anche una condotta esecutiva dei lavori.
Insistevano inoltre sulla circostanza che in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. egli avrebbe dichiarato di partecipare alle operazioni peritali in qualità di direttore dei lavori, senza mai contestare il suddetto ruolo prima della presente causa;
l'asserita ammissione dei convenuti circa l'incompetenza del sig. a ricoprire tale ruolo denoterebbe semmai una “totale mancanza di CP_2
professionalità a danno di chi si rivolge alla società per la realizzazione di lavori in CP_1 appalto” (pag. 2).
Quanto alle eccezioni di merito, gli odierni procuratori richiamavano le risulte dell'accertamento tecnico preventivo, le quali avrebbero confermato che i lavori realizzati dalla società convenuta non sarebbero stati svolti a regola d'arte, e precisavano, sul punto, come la suddetta relazione peritale avrebbe evidenziato che la maggior parte delle opere commissionate non sarebbero suscettibili di messa in pristino e richiederebbero interventi di demolizione e successiva nuova esecuzione.
Orbene, valga quanto segue.
Quanto al difetto di legittimazione passiva in capo al sig. dirimente appare, al CP_2
riguardo, il comportamento da questi tenuto nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
12 377/2020 (Tribunale di Venezia), nel corso del quale (i) l'odierna attrice, già nel proprio ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., individuava il sig. quale “amministratore unico, progettista e CP_2
direttore dei lavori” (pag. 2 ricorso); (ii) tale qualifica non veniva contestata dall'odierno convenuto;
(iii) a contrario, questi si nominava consulente tecnico di parte in sede di A.T.P., come pacificamente riportato in atti, senza far rilevare alcunché al riguardo.
In virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., ai sensi del quale il giudice può desumere argomenti di prova, tra l'altro, dal contegno delle parti nel processo, si deve quindi negare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno convenuto, posto che è stato lo stesso sig. con la CP_2
propria condotta nel corso del procedimento de quo, a fondare, o quantomeno rafforzare, in capo all'odierna attrice, il convincimento circa la qualifica da questi assunta nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto di causa.
Quanto al merito, si deve accogliere la domanda principale formulata da parte attrice, e dunque accertare la sussistenza del diritto di credito della sig.ra alla somma di € 12.177,00, Pt_1
maggiorata dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e per l'effetto condannare gli odierni convenuti alla rifusione della suddetta posta.
Determinanti, in tal senso, appaiono le conclusioni del C.T.U. nella propria relazione peritale dimessa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 377/2020, in cui si legge “Il Ctu ritiene che i lavori non siano stati realizzati adeguatamente e secondo la regola dell'arte da parte della ditta esecutrice I vizi riscontrati sono stati suddivisi in Controparte_3
due categorie, gravi e meno gravi ma in ogni caso meritevoli di rimedio attraverso lavori di ripristino per un totale di € 11.070,00 +Iva, quindi € 12.177,00 totali” (pag. 11).
Merita, al riguardo, osservarsi come il C.T.U. abbia proceduto ad un'illustrazione puntuale e circostanziata delle voci di danno patite dall'odierna ricorrente e che, nonostante il pacifico carattere ex se non vincolante per il giudice, le medesime non possano non essere tenute in considerazione, ancor più ove, in via generale e salvi minori e non compiutamente argomentati riferimenti, esse non risultano specificamente contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dagli odierni convenuti, i quali hanno sì lamentato talune – peraltro secondarie – poste, ma senza fornire compiuta prova delle ragioni che sarebbero alla base delle sproporzioni a loro dire sussistenti.
In tal senso, merita aggiungersi che non appare dirimente il dato, evidenziato sempre dagli odierni convenuti, della mancata denuncia, da parte dell'odierna attrice, di vizi e/o difetti dell'opera eseguenda prima della ricezione del preventivo del 30.08.2018, come emergerebbe dalla mail del
03.09.2018, nella quale sarebbe contenuta la conferma del fatto che “tutti i lavori eseguiti sono conformi alla progettazione e di questo non ho nulla da dire”. A tale riguardo, infatti, non ravvisa lo scrivente una contraddizione nel comportamento dell'attrice, poiché dalla suddetta mail non pare
13 possibile desumere che la parte, alla data in parola, avesse realmente potuto testare e valutare le opere fino a tal momento realizzate dagli odierni convenuti, anche tenuto conto che, come peraltro pacificamente ammesso anche da questi ultimi, i lavori, all'epoca, non erano ancora stati ultimati.
Per l'effetto dell'accoglimento della domanda principale devono dichiararsi assorbite le domande avanzate dall'attrice nel merito in via subordinata.
Per altro verso, da accogliere appare la domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, dovendosi dunque accertare la sussistenza in capo a questi ultimi del diritto di controcredito dell'importo di € 2.577,00, e per l'effetto condannare l'odierna attrice alla rifusione di tale somma oltre IVA (al 10%), ossia € 2.834,70, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Si evidenzia, infatti, che tale pretesa è stata avanzata dai convenuti a partire dal preventivo del
06.08.2018, ed ulteriormente ribadita altresì nel fax trasmesso dall'odierno procuratore dei medesimi in data 30.08.2019.
A fronte di ciò, non può non osservarsi come l'unico riferimento presente negli atti di parte attrice a tale domanda sia contenuto nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ove si legge
“quanto alla pretesa della somma contenuta nella domanda riconvenzionale, anche la predetta richiesta andrà rigettata in quanto non fondata e contestata in sede di accertamento tecnico” (pag.
2); orbene, tale inciso, peraltro sfornito di un qualsivoglia supporto probatorio, non può essere ritenuto sufficiente quanto al soddisfacimento dell'onere di adeguata e specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Per quanto sopra, compensando le voci riconosciute in capo alle contrapposte parti, si ritiene di dover riconoscere in capo a parte attrice, e per effetto condannare gli odierni convenuti a versare a questa, la somma di € 9.342,30, IVA inclusa, maggiorata dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Per completezza, poi, una riflessione merita il tema dei c.d. interessi compensativi.
Alle somme sopra indicate, devalutate alla data della prima diffida dell'attrice (24.05.2019), dovrà essere aggiunto il lucro cessante che dovrà essere calcolato a mente dei noti principi sanciti dalla
S.C. con n. 9017/2015 R.G, applicando un saggio di interessi equitativamente determinabile, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data, pari a quanto sarebbe stato ragionevolmente percepito, utilizzando le somme pretese nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di
Stato).
Pertanto alla somma di € 9.342,30 devalutata, secondo indici ISTAT FOI, alla data del 24.05.2019, sarà applicato un saggio di interessi, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
14 Da accogliere è, infine, la domanda di rifusione di parte attrice delle spese della fase sommaria di consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., pari ad un importo totale di
€ 8.608,60, in quanto circostanza non contestata dagli odierni convenuti e, pertanto, da ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate per soccombenza reciproca, parziale, delle parti.
Si ritiene congrua la compensazione parziale del 25%.
Ogni altra questione, anche istruttoria, è assorbita.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 3185/2022:
- dichiara tenuti e condanna, in solido, e Controparte_1
a pagare a favore di , per i titoli e la compensazione CP_2 Parte_1
di cui in motivazione, la somma complessiva di € 9.342,30. Alla somma di € 9.342,30 de- valutata, secondo indici ISTAT FOI, alla data del 24.05.2019, sarà applicato un saggio di interessi, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, in solido, e a Controparte_1 CP_2
rimborsare a le spese sopportate e non contestate per il procedimento ex Parte_1
ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 377/2020, Tribunale di Venezia, pari ad € 8.608,60;
- condanna i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite di questo processo,
le quali si liquidano, al netto della compensazione parziale reciproca di un quarto indicata in motivazione, in € 3.807,75, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, ed in € 198,00 per esborsi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 16.01.2025
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
[provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Alessandro Boin] CP_5
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