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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 13745/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13745 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: vendita di cose mobili - inadempimento promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia in Parte_1
RZ (NA) alla Via Russiello n. 17, preso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia in CP_1
Mercato San Severino (SA) al Corso Diaz n. 130, presso lo studio dell'avv. Francesco Loria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la er vedere accolte le seguenti conclusioni: “pronunciarsi la risoluzione CP_1 del contratto di fornitura di cui in premessa per inadempimento della venditrice convenuta;
condannarsi la stessa venditrice convenuta: - alla restituzione del prezzo per €. 38'125,00 oltre interessi;
- al risarcimento del danno ex art.1218c.c. in via generica;
- al risarcimento del danno morale a liquidarsi in via equitativa. condannarsi altresì la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio”.
Pag. 1 di 6 A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: che con PEC del 3/6/2021 ha comunicato la sua accettazione di una proposta di vendita formulata dalla società convenuta di
250 condizionatori modello SAMSUNG 12000 BTUMALDIVES A++/A+R32-F-AR12MLD
EAN 8801643658366 EAN 8801643658366 al prezzo di € 125,00 CodiceFiscale_1 cadauno;
di aver corrisposto alla convenuta in data 3/6/2021 la somma di € 38.125,00 (pari a €
31.250,00 + IVA 22%), prima ancora della consegna;
che nonostante il suddetto pagamento, i condizionatori non sono mai stati consegnati.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato gli assunti di controparte adducendo CP_1 di aver consegnato la merce, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha eccepito la nullità della citazione per genericità, e ha così concluso: “In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
132/2014 conv. in l. n. 162/2014; Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.
164, comma 4, c.p.c., disponendo nonostante la costituzione del convenuto quanto previsto nell'art. 164., comma 5, c.p.c.; Nel merito: Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
In ogni caso: Con vittoria di spese.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi. Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
05.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
In primo luogo, il valore della controversia deve dirsi indeterminato, atteso che parte attrice ha avanzato anche domanda di risarcimento del danno;
ne consegue che la richiesta di pagamento non può dirsi limitata alla soglia dei 50.000,00 € prevista per la negoziazione assistita.
In secondo luogo, l'atto di citazione non si presta a censura di indeterminatezza, atteso che risultano chiaramente esposti gli elementi costitutivi della domanda e che parte convenuta,
d'altro canto, ha sviluppato compiutamente le proprie difese.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
Pag. 2 di 6 caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito la domanda di risoluzione del contratto è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova premettere che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass.
Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, risulta pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto per la fornitura di
250 condizionatori, contratto peraltro presente in atti (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta: accettazione contratto del 3/6/2021).
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione nascente dal richiamato contratto e consistente nella mancata consegna della merce compravenduta e pagata con bonifico effettuato il 31/5/2021 con valuta del 3/6/2021 (cfr. allegato n. 2 dell'atto di citazione).
Parte attrice, inoltre, nella prima risposta successiva alla produzione del documento ad opera della controparte all'atto della costituzione in giudizio, ha disconosciuto il documento di
Pag. 3 di 6 trasporto n. 1/2021 del 7.7.2021 con il quale la convenuta ha, in prima battuta, inteso provare l'adempimento della prestazione (cfr. la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata dall'attrice in data 6.10.2022, con la quale è stato ribadito il disconoscimento già effettuato con l'atto di citazione, tuttavia, quando il documento disconosciuto non era stato ancora prodotto in giudizio).
Tale disconoscimento deve dirsi del tutto rituale e idoneo a produrre l'effetto giuridico allo stesso connesso, atteso che non è richiesto il rilascio di procura speciale in favore del difensore della parte che procede al disconoscimento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000:
«Il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato dal difensore anche se non munito di procura speciale, non rientrando fra gli atti che implicano disposizione del diritto in contesa.»).
A fronte di tale disconoscimento, parte convenuta, con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. depositata in data 3.11.2022, ha avanzato istanza di verificazione, avendo richiesto l'ammissione della prova orale per il caso in cui non fosse stato ritenuto come riconosciuto il documento, insistendo di fatto per la rilevanza dello stesso (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
32169 del 02/11/2022: «L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.»).
Tutto ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta, deve concludersi per la mancata verificazione del documento di trasporto n. 1/2021 del 7.7.2021, atteso che i testimoni indicati dalla convenuta non hanno reso dichiarazioni utili a ritenere provata la circostanza dell'avvenuta consegna dei condizionatori oggetto del contratto intercorso tra le parti.
In particolare, deve rilevarsi che le dichiarazioni in questione non sono idonee a superare il necessario vaglio di attendibilità, a fronte di evidenti ragioni di intrinseca inverosimiglianza del narrato.
Segnatamente, i testi e , escussi all'udienza del 6.2.2024, hanno Testimone_1 Testimone_2 sostenuto di essere riusciti a consegnare 250 condizionatori nella giornata del 7.7.2021, all'esito di quattro viaggi da Mercato San Severino ad RZ, riferendo pertanto un fatto non credibile sulla base delle stesse deduzioni difensive svolte dalla convenuta in sede di valutazione della prova (cfr. memoria di replica depositata in data 22.9.2025).
Invero, anche volendo accedere alla tesi di parte convenuta, secondo cui la distanza tra Mercato
San Severino e RZ sarebbe di 40 chilometri autostradali, risulta inverosimile che i testi
Pag. 4 di 6 siano riusciti – tra le 9.00/9.30 del mattino e le 15.30/16.00 del pomeriggio del 7.7.2021 – a effettuare otto passaggi (andata e ritorno per quattro viaggi complessivi), provvedendo altresì alle operazioni di carico e scarico (otto volte) di merce notoriamente voluminosa, a bordo di un mezzo di trasporto che deve ritenersi di notevole stazza, vista la capacità di carico richiesta dai condizionatori oggetto di causa, considerato altresì il traffico veicolare proprio di un'autostrada.
In definitiva, deve ritenersi non provato che la merce oggetto di causa sia stata effettivamente consegnata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attore, cui conseguono ulteriormente gli effetti restitutori.
Pertanto, parte convenuta va condannata a restituire a parte attrice la somma pari ad € 38.125,00 risultante dal bonifico documentato in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.1. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, in mancanza di prova del danno solo genericamente allegato.
4. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 12 bis co. 2 del d.lgs. 28/2010 per condannare il convenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, stante la mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice con provvedimento del 14.2.2025, ai sensi dell'art. 5 quater del richiamato decreto legislativo. Tanto dichiara espressamente la parte con le note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025, non avvedendosi che la mediazione demandata differisce dalla mediazione espletata prima dell'introduzione del giudizio. La circostanza risulta anche dalla lettura del verbale conclusivo della mediazione, depositato dall'attore in data
4.6.2025.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. e di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi all'art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010 (cfr. comparsa conclusionale dell'attore), le stesse vanno disattese in mancanza di soccombenza esclusiva del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 3.6.2021;
2) condanna l pagamento in favore di ella somma di € 38.125,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 5 di 6 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) rigetta le domande di condanna del convenuto avanzate dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
e dell'art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010;
6) condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 del d.lgs.
28/2010;
7) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13745 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: vendita di cose mobili - inadempimento promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia in Parte_1
RZ (NA) alla Via Russiello n. 17, preso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia in CP_1
Mercato San Severino (SA) al Corso Diaz n. 130, presso lo studio dell'avv. Francesco Loria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la er vedere accolte le seguenti conclusioni: “pronunciarsi la risoluzione CP_1 del contratto di fornitura di cui in premessa per inadempimento della venditrice convenuta;
condannarsi la stessa venditrice convenuta: - alla restituzione del prezzo per €. 38'125,00 oltre interessi;
- al risarcimento del danno ex art.1218c.c. in via generica;
- al risarcimento del danno morale a liquidarsi in via equitativa. condannarsi altresì la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio”.
Pag. 1 di 6 A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: che con PEC del 3/6/2021 ha comunicato la sua accettazione di una proposta di vendita formulata dalla società convenuta di
250 condizionatori modello SAMSUNG 12000 BTUMALDIVES A++/A+R32-F-AR12MLD
EAN 8801643658366 EAN 8801643658366 al prezzo di € 125,00 CodiceFiscale_1 cadauno;
di aver corrisposto alla convenuta in data 3/6/2021 la somma di € 38.125,00 (pari a €
31.250,00 + IVA 22%), prima ancora della consegna;
che nonostante il suddetto pagamento, i condizionatori non sono mai stati consegnati.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato gli assunti di controparte adducendo CP_1 di aver consegnato la merce, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha eccepito la nullità della citazione per genericità, e ha così concluso: “In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
132/2014 conv. in l. n. 162/2014; Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.
164, comma 4, c.p.c., disponendo nonostante la costituzione del convenuto quanto previsto nell'art. 164., comma 5, c.p.c.; Nel merito: Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
In ogni caso: Con vittoria di spese.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi. Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
05.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
In primo luogo, il valore della controversia deve dirsi indeterminato, atteso che parte attrice ha avanzato anche domanda di risarcimento del danno;
ne consegue che la richiesta di pagamento non può dirsi limitata alla soglia dei 50.000,00 € prevista per la negoziazione assistita.
In secondo luogo, l'atto di citazione non si presta a censura di indeterminatezza, atteso che risultano chiaramente esposti gli elementi costitutivi della domanda e che parte convenuta,
d'altro canto, ha sviluppato compiutamente le proprie difese.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
Pag. 2 di 6 caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito la domanda di risoluzione del contratto è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova premettere che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass.
Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, risulta pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto per la fornitura di
250 condizionatori, contratto peraltro presente in atti (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta: accettazione contratto del 3/6/2021).
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione nascente dal richiamato contratto e consistente nella mancata consegna della merce compravenduta e pagata con bonifico effettuato il 31/5/2021 con valuta del 3/6/2021 (cfr. allegato n. 2 dell'atto di citazione).
Parte attrice, inoltre, nella prima risposta successiva alla produzione del documento ad opera della controparte all'atto della costituzione in giudizio, ha disconosciuto il documento di
Pag. 3 di 6 trasporto n. 1/2021 del 7.7.2021 con il quale la convenuta ha, in prima battuta, inteso provare l'adempimento della prestazione (cfr. la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata dall'attrice in data 6.10.2022, con la quale è stato ribadito il disconoscimento già effettuato con l'atto di citazione, tuttavia, quando il documento disconosciuto non era stato ancora prodotto in giudizio).
Tale disconoscimento deve dirsi del tutto rituale e idoneo a produrre l'effetto giuridico allo stesso connesso, atteso che non è richiesto il rilascio di procura speciale in favore del difensore della parte che procede al disconoscimento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000:
«Il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato dal difensore anche se non munito di procura speciale, non rientrando fra gli atti che implicano disposizione del diritto in contesa.»).
A fronte di tale disconoscimento, parte convenuta, con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. depositata in data 3.11.2022, ha avanzato istanza di verificazione, avendo richiesto l'ammissione della prova orale per il caso in cui non fosse stato ritenuto come riconosciuto il documento, insistendo di fatto per la rilevanza dello stesso (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
32169 del 02/11/2022: «L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.»).
Tutto ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta, deve concludersi per la mancata verificazione del documento di trasporto n. 1/2021 del 7.7.2021, atteso che i testimoni indicati dalla convenuta non hanno reso dichiarazioni utili a ritenere provata la circostanza dell'avvenuta consegna dei condizionatori oggetto del contratto intercorso tra le parti.
In particolare, deve rilevarsi che le dichiarazioni in questione non sono idonee a superare il necessario vaglio di attendibilità, a fronte di evidenti ragioni di intrinseca inverosimiglianza del narrato.
Segnatamente, i testi e , escussi all'udienza del 6.2.2024, hanno Testimone_1 Testimone_2 sostenuto di essere riusciti a consegnare 250 condizionatori nella giornata del 7.7.2021, all'esito di quattro viaggi da Mercato San Severino ad RZ, riferendo pertanto un fatto non credibile sulla base delle stesse deduzioni difensive svolte dalla convenuta in sede di valutazione della prova (cfr. memoria di replica depositata in data 22.9.2025).
Invero, anche volendo accedere alla tesi di parte convenuta, secondo cui la distanza tra Mercato
San Severino e RZ sarebbe di 40 chilometri autostradali, risulta inverosimile che i testi
Pag. 4 di 6 siano riusciti – tra le 9.00/9.30 del mattino e le 15.30/16.00 del pomeriggio del 7.7.2021 – a effettuare otto passaggi (andata e ritorno per quattro viaggi complessivi), provvedendo altresì alle operazioni di carico e scarico (otto volte) di merce notoriamente voluminosa, a bordo di un mezzo di trasporto che deve ritenersi di notevole stazza, vista la capacità di carico richiesta dai condizionatori oggetto di causa, considerato altresì il traffico veicolare proprio di un'autostrada.
In definitiva, deve ritenersi non provato che la merce oggetto di causa sia stata effettivamente consegnata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attore, cui conseguono ulteriormente gli effetti restitutori.
Pertanto, parte convenuta va condannata a restituire a parte attrice la somma pari ad € 38.125,00 risultante dal bonifico documentato in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.1. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, in mancanza di prova del danno solo genericamente allegato.
4. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 12 bis co. 2 del d.lgs. 28/2010 per condannare il convenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, stante la mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice con provvedimento del 14.2.2025, ai sensi dell'art. 5 quater del richiamato decreto legislativo. Tanto dichiara espressamente la parte con le note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025, non avvedendosi che la mediazione demandata differisce dalla mediazione espletata prima dell'introduzione del giudizio. La circostanza risulta anche dalla lettura del verbale conclusivo della mediazione, depositato dall'attore in data
4.6.2025.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. e di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi all'art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010 (cfr. comparsa conclusionale dell'attore), le stesse vanno disattese in mancanza di soccombenza esclusiva del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 3.6.2021;
2) condanna l pagamento in favore di ella somma di € 38.125,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 5 di 6 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) rigetta le domande di condanna del convenuto avanzate dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
e dell'art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010;
6) condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 del d.lgs.
28/2010;
7) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6