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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3825/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Ambesi e Ottavio Campolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Biagio Camagna n. 11, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in proprio e quale Controparte_1 mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. C. Elio Guarnaccia, con cui elettivamente domicilia in Catania, al viale XX Settembre n. 45, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.07.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229006813500000, notificatagli da , Controparte_4 in data 23.06.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420120000810630000, n. 39420120003810886000, n. 39420150001964276000, n. 39420160003988225000, tutti afferenti all'omesso pagamento di Contributi I.V.S., per gli anni 2010-2012 e 2014-2015, per la complessiva somma di €. 12.404,71. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica degli avvisi di addebito in oggetto, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_2 [...]
rassegnando, previa richiesta di sospensione cautelare, le Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia annullare parzialmente l'opposto provvedimento d'intimazione di pagamento n. 094202229006813500000, entro i limiti della presente opposizione, ed i sottesi avvisi di addebito n. 3942012000081063000, n. 39420120003810886000, n. 39420150001964276000, n. 39420160003988225000 per i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese in ragione dell'avvenuta estinzione dei crediti vantati con l'atto opposto per intervenuta prescrizione..”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezione di prescrizione. Evidenziava, altresì, l'avvenuto stralcio degli avvisi di addebito n. 39420120000810630000, n. 39420120003810886000, n. 39420150001964276000 e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' eccepiva Controparte_5
l'improcedibilità del ricorso in ragione della parziale cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto annullamento del carico contributivo di cui agli avvisi di addebito n. 39420120000810630000, n. 39420120003810886000, n. 39420150001964276000 ai sensi della Legge 197/2022. Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160003988225000 eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi e la sospensione dei termini di decorrenza dettata dalla normativa emergenziale Covid-19. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_3 credito, sia l'ente impositore che l' sono stati Controparte_6 correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, deve essere esaminata la questione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che la doglianza delle parti resistenti, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, come correttamente rilevato dalle parti resistenti e come documentalmente provato dall'estratto di ruolo prodotto da
[...] (cfr prod ), emerge che i crediti riportati negli avvisi Controparte_5 CP_7 di addebito n. 39420120000810630000, n. 39420120003810886000, n. 39420150001964276000, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata, sono stati annullati ex lege in virtù della L. 197/2022, con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata. A tal fine occorre osservare che la legge di Bilancio n. 197/2022 all'art. 1 commi 222-230 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege, per come si evince dagli estratti di ruolo allegati dal Concessionario), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio sottesa alla predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. Orbene, venendo al caso in esame, i menzionati atti sono stati affidati dall'ente impositore all'Agente della riscossione per un ammontare non CP_1 eccedente per ciascun carico l'importo stabilito dal legislatore. Pertanto, in linea di continuità con l'insegnamento della Suprema Corte, va osservato che: “la pretesa contributiva oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone –e lo avrebbe imposto anche di ufficio- di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori. L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (tra le tante, così, in motivazione, Cass. 08.05.2023, n. 12075). Alla luce di quanto sinora esposto, va dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativa alle pretese nascenti dai titoli di cui si discute, essendo venuto meno per essi l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata.
4. D'altra parte, va esaminata l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti contributivi di cui all'avviso di addebito 39420160003988225000, sotteso all'intimazione impugnata. La doglianza è fondata. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti è indubbio che sia decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica del summenzionato avviso di addebito (21.11.2016) e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata (23.06.2023), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione. Invero, l'intimazione di pagamento n. 09420229001862458000 allegata dall'agente della riscossione, non ha, in questo procedimento, valore di atto interruttivo della prescrizione quinquennale in quanto presuntivamente notificata per compiuta giacenza in data 27.06.2023, ossia, in epoca successiva all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa. Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di atti interruttivi, il credito di cui all'avviso di addebito 39420160003988225000, confluito nell'intimazione impugnata, deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
5. In ragione della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno compensate per due terzi in quanto, secondo l'indirizzo costante dei Giudici di legittimità, va disposta tra le parti l'integrale compensazione in dipendenza della definizione ope legis della controversia, (v., tra le tante, Cass. n. 12075/2023; Cass. 09.06.2023, n. 16421; Cass.
7.06.2019 n. 15471). D'altra parte, la restante parte deve porsi a carico delle parti resistenti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39420120000810630000, n. 39420120003810886000 e n. 39420150001964276000, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 39420160003988225000, confluito nell'intimazione di pagamento impugnata;
- condanna le resistenti e CP_1 CP_2 Controparte_3
al pagamento in favore della ricorrente di un terzo delle spese di lite,
[...] liquidate in € 621,66 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
- compensa le spese di lite nella restante misura di due terzi. Reggio Calabria, 2 luglio 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano