Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4629/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FILIBERTI MARIA FRANCESCA
CECILIA UT, C.F. , con il patrocinio C.F._2 dell'avv. FILIBERTI MARIA FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 6
“1 i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Per 2 I figli minori , e vengono affidati Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori che insieme eserciteranno la potestà genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli (a titolo esemplificativo relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, per ovvie ragioni pratiche, i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente nei momenti in cui avranno con sé i minori.
3 I figli minori manterranno la loro residenza formale presso la casa familiare, immobile di esclusiva proprietà della sig.ra ZU, in
Carpi (MO) Via Beltrami n. 27, unitamente alla mamma.
Si prevede che i genitori trascorrano uguale tempo con i propri figli, con frequentazione assolutamente paritaria, a settimane alterne.
Dal momento che i coniugi sono entrambi proprietari di un altro immobile ciascuno, presso il quale porre la sig.ra ZU il proprio domicilio ed il sig. la sua nuova residenza – il sig. è Pt_1 Pt_1 proprietario infatti di immobile in Carpi Via G.B. Vico 5/A e la sig.ra
ZU è proprietaria di immobile in Carpi Via Muratori) si precisa che i medesimi coniugi, al fine di mantenere una completa stabilità per i figli ed evitare loro di spostarsi tra due abitazioni con tutti i disagi che ne conseguirebbero, convengono che i figli stessi permangano sempre presso la casa di Carpi Via Beltrami n. 27, e lì in quella casa alternino la loro permanenza i genitori con tempistiche suddivise al 50% ciascuno.
pagina 2 di 6 In particolare si prevede presso l'immobile di Via Beltrami n. 27 la settimana così suddivisa: lunedi e martedi con un genitore, mercoledi, giovedi e venerdi con l'altro genitore, sabato e domenica con il genitore che ha avuto il lunedi e martedi. Settimana dopo viceversa.
La sig.ra ZU acconsente che il sig. permanga presso Pt_1
l'immobile sito in Carpi Via Beltrami 27, di di lei esclusiva proprietà, sino a quando almeno due dei figli abiteranno nell'immobile.
4 Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane ciascuno (anche non consecutive) che verranno tra i genitori concordate di anno in anno entro il 30/04. I luoghi di villeggiatura dovranno essere debitamente comunicati all'altro genitore con relativi recapiti.
Ciascuin genitore potrà decidere autonomamente tipo e luogo di vacanza da trascorrere con i propri figli e ne sosterrà integralemente le relative spese.
Durante le vacanze pasquali e natalizie tempi e modi di frequentazione dei figli saranno i medesimi seguiti durante l'anno. Si precisa solamente che i coniugi convengono di trascorrere il giorno di
Pasqua e il giorno di Natale tutti insieme, mentre lo slot 31 dicembre-
1 gennaio verrà alternato tra i genitori di anno in anno.
5 Si precisa che in caso di impossibilità per un genitore di tenere con sé i figli in momenti di sua spettanza (indicativamente si tratterà di ore serali/notturne), quest'ultimo provvederà in primis a chiedere la disponibilità all'altro genitore e solo in caso di risposta negativa potrà avvalersi di terze persone (ad esempio babysitter, da nominare di comune accordo tra i genitori) il cui costo sarà integralmente a carico della parte che ha necessità di avvalersene.
Le parti concordano sin da ora che ciascun genitore possa farsi sostituire da terze persone/babysitter per un massimo di dieci serate all'anno.
pagina 3 di 6 6 Si precisa altresì che se dovesse capitare un periodo in cui la sig.ra
ZU dovrà assentarsi per motivi lavorativi per qualche giorno consecutivo (indicativamente al massimo per una settimana) la medesima dovrà comunicare al sig. tale periodo di assenza Pt_1 con congruo preavviso (almeno due settimane prima) ed il sig. nel corso di detto periodo di assenza della sig.ra ZU Pt_1 potrà avvalersi di terze persone/babysitter che lo coadiuvino nelle gestione dei figli con spese suddivise al 50% tra i genitori.
7 Il sig. acconsente acchè la sig.ra ZU svolga smart Pt_1 working presso la ex casa familiare di Via Beltrami n. 27 in due giornate al mese che non sarebbero di di lei spettanza escluse le ore notturne. Ciò coinciderà con la giornata infrasettimanale in cui almeno uno dei tre figli non andrà a scuola nemmeno la mattina, da programma scolastico.
8 Alla luce della frequentazione assolutamente paritetica tra i genitori non si prevede il versamento di alcun contributo al mantenimento per i figli;
i genitori li manterrano infatti direttamente nei periodi durante i quali li avranno con sé.
Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i genitori, spese che dovranno essere documentate ai fini del rimborso, il tutto seguendo il vigente protocollo del Tribunale di Modena che qui si intende integralmente richiamato (si precisa che le parti concordano che rientreranno nelle spese da dividere tra i genitori al 50% anche quelle relative a capispalla, scarpe, abbigliamento sportivo, telefonia, biciclette, motorini, costi tutti per l'ottenimento della patente di guida, autovettura).
9 Le parti concordano che le spese ordinarie relative e necessarie per l'abitazione in Carpi (Mo) Via Beltrami 27 vengono suiddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, mentre le spese straordinarie che dovessero pagina 4 di 6 rendersi necessarie saranno sostenute integralmente dalla sig.ra
ZU, proprietaria dell'immobile.
10 Le parti convengono di mantenere acceso il conto corrente presso la Banca Popolare di Milano agenzia San Prospero, cointestato tra le parti, e di versare su detto conto corrente la somma di € 2.000,00 mensili ciascuno che verranno utilizzati per spese necessarie per figli e casa di Carpi Via Beltrami n. 27.
11 I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro loro rapporto di natura economica qui non menzionato e di non prevedere alcun assegno di mantenimento di uno a favore dell'altra, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
12 I coniugi si autorizzano al rilascio di carta di indentità e/o passaporto valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
13 Ciascun coniuge provvederà ad assumersi le spese legali relative alla presente procedura al 50% ciascuno, con vincolo di soliderietà tra loro”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai pagina 5 di 6 coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
CECILIA UT, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato il [...] a [...] e CECILIA 10/01/1973 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2022, atto n. 8, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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