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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3366/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10048/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027736344000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21108/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 28/04/2025 e depositato in data 28/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120240027736344000 notificata il 24/02/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018 per un importo complessivo di euro 205,92 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.834195181322 asseritamente notificato il 19/10/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate OS e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2021. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto la Corte, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso UT , da liquidare al difensore antistatario
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10048/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027736344000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21108/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 28/04/2025 e depositato in data 28/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120240027736344000 notificata il 24/02/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018 per un importo complessivo di euro 205,92 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.834195181322 asseritamente notificato il 19/10/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate OS e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2021. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto la Corte, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso UT , da liquidare al difensore antistatario