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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/12/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 327/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 327/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Gianfranco Carbone del Foro di Trieste, giusta procura dd. Parte_1
28.08.2024 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
CP_1
non costituita-
[...]
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 997/2024 del Tribunale di Trieste del 15.07.2024, emessa nel giudizio n. r.g. Tribunale 1399/2023, r.g.n.r. n. 2422/2022.
Causa iscritta a ruolo il 02.07.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertata la penale responsabilità; non potendo beneficiare della mai intervenuta remissione di querela a suo favore, condannare l'imputata a risarcire alla parte civile gli importi di euro 1.164,34 ed euro
3.300,00 di cui si è illecitamente appropriata;
condannare l'imputata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile quantificati in euro1.000,00; dichiarare la provvisoria esecutività della condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno in favore della parte civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. è stata tratta a giudizio avanti al Tribunale di Trieste per rispondere del reato previsto CP_1
e punito dagli articoli 110 e 640 c.p.:
“perché in concorso con altra persona rimasta ignota, con artifici e raggiri, inducevano in errore
– il quale poneva in vendita su “SUBITO.IT” delle catene da neve usate – Parte_1 facendolo contattare al telefono dal sedicente “ ”, che si dichiarava interessato Persona_1 all'acquisto ed invitava il recarsi ad uno sportello ATM postale, inserirvi la propria Parte_1 tessera POSTEPAY e digitare una serie di numeri che avrebbero permesso l'accredito telematico della somma sulla carta;
codice che, in realtà, comportavano due ricariche per euro 1.164,34 e
3.300,00 sulla POSTEPAY n. 5333 1711 0216 7091 intestata a ed una di euro499 sulla CP_1
POSTEPAY n. 511 1711 2928 8078 intestata al così procurandosi un ingiusto Persona_2 profitto, con pari danno del . Pt_1
In Trieste, ricariche il 12.01.2022; querela del 13.01.2022”.
Con sentenza del 15.07.2024 il Tribunale di Trieste, dato atto che nel corso dell'udienza predibattimentale il difensore della persona offesa, munito di procura speciale, aveva rimesso la querela nei confronti del coimputato , mentre si era costituito parte civile nei Controparte_2 confronti di;
rilevato che ex art. 155 comma II c.p. la querela rimessa a favore anche di CP_1 uno solo dei concorrenti nel medesimo reato estendeva i suoi effetti anche a favore degli altri correi;
osservato che dalla istruttoria era emersa l'unicità del fatto criminoso, commesso in concorso da e ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti della imputata CP_1 Persona_2 per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la sola parte civile rappresentando che Parte_1 dalla istruttoria era emerso che la persona offesa, seguendo le istruzioni telefoniche del sedicente
, aveva effettuato due ricariche di euro 1.164,34 e di euro 3.300,00 sulla postepay Persona_1 intestata alla ed una ricarica di euro 499,00 sulla postepay intestata al CP_1 Persona_2
Secondo l'appellante era evidente che non c'era stato alcun concorso fra e nella CP_1 Persona_2 commissione della truffa ai danni della parte civile, avendo, invece, ciascuno di essi concorso autonomamente con il sedicente;
pertanto, la non poteva beneficiare della Persona_1 CP_1 remissione della querela fatta nei confronti del solo Persona_2
3. Con ordinanza dd. 22.05.2025 la Seconda Sezione Penale della Corte di Appello, rilevato che la costituzione della parte civile era avvenuta dopo il 30.12.2022 e che la sentenza era stata appellata per i soli interessi civili, ha rinviato per la prosecuzione alla sezione civile. 4. Con decreto dd. 04.07.2025 il Presidente della II Sezione Civile ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza collegiale del 19.11.2025, assegnando alla parte civile appellante termine perentorio fino al 10.09.2025 per la notifica alla controparte.
5. All'udienza collegiale del 19.11.2025 nessuno è comparso;
l'udienza è stata rinviata al 17.12.2025
e l'ordinanza di rinvio è stata comunicata all'appellante in pari data;
anche all'udienza del 17.12.2025 nessuno è comparso, pertanto, il Collegio ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando al presente provvedimento la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità dell'estinzione, che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione “opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva, essendo venuta meno la necessità, derivante dalla previgente disciplina, dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e 309 c.p.c., che l'art. 350 c.p.c., come modificato a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149 introdotte con decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 attualmente prevede che l'estinzione del processo “è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, ovvero, nel caso dei processi di appello con trattazione collegiale, “ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”, dunque con sentenza in camera di consiglio.
Premesse tali considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c. (ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
nulla per le spese non avendo parte appellante dimesso prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Burra Dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 327/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Gianfranco Carbone del Foro di Trieste, giusta procura dd. Parte_1
28.08.2024 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
CP_1
non costituita-
[...]
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 997/2024 del Tribunale di Trieste del 15.07.2024, emessa nel giudizio n. r.g. Tribunale 1399/2023, r.g.n.r. n. 2422/2022.
Causa iscritta a ruolo il 02.07.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertata la penale responsabilità; non potendo beneficiare della mai intervenuta remissione di querela a suo favore, condannare l'imputata a risarcire alla parte civile gli importi di euro 1.164,34 ed euro
3.300,00 di cui si è illecitamente appropriata;
condannare l'imputata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile quantificati in euro1.000,00; dichiarare la provvisoria esecutività della condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno in favore della parte civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. è stata tratta a giudizio avanti al Tribunale di Trieste per rispondere del reato previsto CP_1
e punito dagli articoli 110 e 640 c.p.:
“perché in concorso con altra persona rimasta ignota, con artifici e raggiri, inducevano in errore
– il quale poneva in vendita su “SUBITO.IT” delle catene da neve usate – Parte_1 facendolo contattare al telefono dal sedicente “ ”, che si dichiarava interessato Persona_1 all'acquisto ed invitava il recarsi ad uno sportello ATM postale, inserirvi la propria Parte_1 tessera POSTEPAY e digitare una serie di numeri che avrebbero permesso l'accredito telematico della somma sulla carta;
codice che, in realtà, comportavano due ricariche per euro 1.164,34 e
3.300,00 sulla POSTEPAY n. 5333 1711 0216 7091 intestata a ed una di euro499 sulla CP_1
POSTEPAY n. 511 1711 2928 8078 intestata al così procurandosi un ingiusto Persona_2 profitto, con pari danno del . Pt_1
In Trieste, ricariche il 12.01.2022; querela del 13.01.2022”.
Con sentenza del 15.07.2024 il Tribunale di Trieste, dato atto che nel corso dell'udienza predibattimentale il difensore della persona offesa, munito di procura speciale, aveva rimesso la querela nei confronti del coimputato , mentre si era costituito parte civile nei Controparte_2 confronti di;
rilevato che ex art. 155 comma II c.p. la querela rimessa a favore anche di CP_1 uno solo dei concorrenti nel medesimo reato estendeva i suoi effetti anche a favore degli altri correi;
osservato che dalla istruttoria era emersa l'unicità del fatto criminoso, commesso in concorso da e ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti della imputata CP_1 Persona_2 per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la sola parte civile rappresentando che Parte_1 dalla istruttoria era emerso che la persona offesa, seguendo le istruzioni telefoniche del sedicente
, aveva effettuato due ricariche di euro 1.164,34 e di euro 3.300,00 sulla postepay Persona_1 intestata alla ed una ricarica di euro 499,00 sulla postepay intestata al CP_1 Persona_2
Secondo l'appellante era evidente che non c'era stato alcun concorso fra e nella CP_1 Persona_2 commissione della truffa ai danni della parte civile, avendo, invece, ciascuno di essi concorso autonomamente con il sedicente;
pertanto, la non poteva beneficiare della Persona_1 CP_1 remissione della querela fatta nei confronti del solo Persona_2
3. Con ordinanza dd. 22.05.2025 la Seconda Sezione Penale della Corte di Appello, rilevato che la costituzione della parte civile era avvenuta dopo il 30.12.2022 e che la sentenza era stata appellata per i soli interessi civili, ha rinviato per la prosecuzione alla sezione civile. 4. Con decreto dd. 04.07.2025 il Presidente della II Sezione Civile ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza collegiale del 19.11.2025, assegnando alla parte civile appellante termine perentorio fino al 10.09.2025 per la notifica alla controparte.
5. All'udienza collegiale del 19.11.2025 nessuno è comparso;
l'udienza è stata rinviata al 17.12.2025
e l'ordinanza di rinvio è stata comunicata all'appellante in pari data;
anche all'udienza del 17.12.2025 nessuno è comparso, pertanto, il Collegio ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando al presente provvedimento la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità dell'estinzione, che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione “opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva, essendo venuta meno la necessità, derivante dalla previgente disciplina, dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e 309 c.p.c., che l'art. 350 c.p.c., come modificato a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149 introdotte con decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 attualmente prevede che l'estinzione del processo “è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, ovvero, nel caso dei processi di appello con trattazione collegiale, “ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”, dunque con sentenza in camera di consiglio.
Premesse tali considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c. (ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
nulla per le spese non avendo parte appellante dimesso prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Burra Dott.ssa Marina Vitulli