Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2024, proposto da
Eluele s.r.l. società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Briguglio e Sabrina Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota prot. n. 73537 del 18.10.2024, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – in riscontro alla richiesta di atto formale pluriennale presentata dalla società ricorrente ai sensi degli dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione relativamente alla C.D.M. n. 25/2020 per la “ RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE (su parte demaniale) del compendio turistico – alberghiero – balneare sito in S.S. 113, Km 12, località Mortelle (ME), identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al F.44, P.lle 628 in parte, 629, 630 e facente parte della più ampia RIQUALIFICAZIONE ed AMPLIAMENTO (anche su suolo privato) ”, ricadente nel Comune di Messina al foglio 44, particelle 628 in parte, 629, 630, 631, 2070, 1201, 1202, 1203, 1208, inserita sul Portale del Demanio marittimo al prot. n. 78950 – ha comunicato alla ditta istante che “… la richiesta di C.D.M. ai sensi dell'art. 36 C.N. non può essere accolta e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 7/2019 e art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si comunica l'improcedibilità dell’istanza. Mentre relativamente alla richiesta di cui all’art. 24 del Reg. del C.N. potrà essere inoltrata una nuova istanza alla competente Struttura territoriale Ambientale ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CE IC e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Eluele s.r.l., odierna ricorrente, partecipava, nel corso del 2017, alla procedura di vendita indetta dal Commissario liquidatore della società cooperativa di navigazione Garibaldi in liquidazione coatta amministrativa, nominato con decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 386/10.s dell’1.03.2017, aggiudicandosi un vasto compendio immobiliare sito in Messina, località Mortelle, composto da:
- un edificio principale denominato “Grand Hotel Lido” ed un corpo adiacente adibito a ristorante pizzeria con area sul retro esterna attrezzata con piscine, gazebi, solarium, sale esterne e lido balneare;
- un edificio adibito a bar-gelateria denominato “Giardino delle Palme”;
- una struttura denominata “Lido Aragosta”, ricadente in parte su area demaniale ed in parte in terreno di proprietà, composta da cabine in muratura, cabine sulla spiaggia, strutture varie e parcheggi coperti sulla strada;
- una porzione di terreno annesso.
Dopo l’aggiudicazione del 20.12.2017, l’acquisto del compendio veniva perfezionato con atto notarile n. 99285 rep. n. 28772 racc. del 4.10.2018, per un importo di €. 1.500.000,00.
La stessa società subentrava, con D.R.A. n. 509 del 5.06.2020, nella concessione demaniale marittima (C.D.M.) n. 377/2014 originariamente rilasciata con riguardo alla medesima area, e, successivamente, diveniva titolare della C.D.M. n. 25 del 3.07.2020, riguardante l’occupazione di un’area della superficie complessiva di mq. 20.144,50 di cui mq. 19.465,17 a carattere stagionale e mq. 679,33 a carattere permanente, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato “Lido Mortelle” con bar, cabine ed area asservita, parte di attività recettiva, per la redazione di un unico progetto di riqualificazione del complesso turistico-alberghiero-balneare sia per la parte privata, che per la parte di proprietà demaniale.
Al fine di poter predisporre un nuovo progetto unitario di ristrutturazione edilizia degli edifici ubicati nell’aerea assentita, la società attivava una conferenza di servizi in data 23.03.2021, la quale si concludeva in data 31.05.2021 con il parere reso dall’UTA di Messina prot. n. 24111 del 21.04.2021, con cui si precisava che i manufatti del complesso immobiliare ricadessero su un’area di proprietà privata inscindibile da quella demaniale e che, con specifico riguardo alle opere ricadenti sull’area demaniale, la società dovesse munirsi di autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione per le opere ricadenti sull’area di proprietà privata.
La società, pertanto, decideva di presentare, in data 26.10.2023, un’istanza di atto formale pluriennale ai sensi degli dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione relativamente alla C.D.M. n. 25/2020 per la “ RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE (su parte demaniale) del compendio turistico – alberghiero – balneare sito in S.S. 113, Km 12, località Mortelle (ME), identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al F.44, P.lle 628 in parte, 629, 630 e facente parte della più ampia RIQUALIFICAZIONE ed AMPLIAMENTO (anche su suolo privato) ”, ricadente nel Comune di Messina al foglio 44, particelle 628 in parte, 629, 630, 631, 2070, 1201, 1202, 1203, 1208, inserita sul portale del Demanio marittimo al prot. n. 78950.
Con ricorso del 16.10.2024 iscritto al n. R.G. 1816/2024 innanzi a questo Tribunale, la società chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato regionale sulla propria istanza inoltrata dalla stessa in data 18.03.2024, con cui aveva chiesto all’Amministrazione procedente di concludere il procedimento avviato “ manifestando esplicitamente l’intendimento di rilasciare o non un provvedimento concessorio (...)”.
Con nota prot. n. 73537 del 18.10.2024, notificata a mezzo pec in pari data, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in riscontro alla suddetta istanza presentata dalla Eluele s.r.l. relativamente alla C.D.M. n. 25/2020, comunicava alla ditta istante che “… la richiesta di C.D.M. ai sensi dell'art. 36 C.N. non può essere accolta e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 7/2019 e art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si comunica l'improcedibilità dell’istanza. Mentre relativamente alla richiesta di cui all’art. 24 del Reg. del C.N. potrà essere inoltrata una nuova istanza alla competente Struttura territoriale Ambientale ”.
2. Con ricorso notificato in data 17.12.2024 e depositato il 20.12.2024 Eluele s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, tale nota prot. n. 73537 del 18.10.2024 notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – in riscontro alla richiesta di atto formale pluriennale presentata dalla società ricorrente ai sensi degli dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navgiazione relativamente alla C.D.M. n. 25/2020 per la “ RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE (su parte demaniale) del compendio turistico – alberghiero – balneare sito in S.S. 113, Km 12, località Mortelle (ME), identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al F.44, P.lle 628 in parte, 629, 630 e facente parte della più ampia RIQUALIFICAZIONE ed AMPLIAMENTO (anche su suolo privato) ”, ricadente nel Comune di Messina al foglio 44, particelle 628 in parte, 629, 630, 631, 2070, 1201, 1202, 1203, 1208, inserita sul Portale del Demanio marittimo al prot. n. 78950 – ha comunicato alla ditta istante che “… la richiesta di C.D.M. ai sensi dell'art. 36 C.N. non può essere accolta e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 7/2019 e art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si comunica l'improcedibilità dell’istanza. Mentre relativamente alla richiesta di cui all’art. 24 del Reg. del C.N. potrà essere inoltrata una nuova istanza alla competente Struttura territoriale Ambientale ”.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990; mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; violazione del principio del giusto procedimento ; 2) Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; violazione della L. n. 241/1990; violazione e mancata applicazione della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale) art. 41 comma 6 ; 3) Violazione dell’art. 11 L. n. 241/1990; difetto di motivazione .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che l’atto avversato non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in violazione dell’art. 10- bis della L. 241/1990, privando l’istante delle proprie garanzie partecipative e della possibilità di presentare osservazioni che avrebbero potuto condurre l’Amministrazione a determinarsi differentemente da come avvenuto.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotta la carenza di motivazione dell’atto impugnato, evidenziandosi, in particolare, che l’Ente procedente, limitandosi a richiamare le linee guida sui Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (c.d. PUDM), approvate con D.A. 319/2016 e 152/2019, e a fare riferimento al mancato utilizzo dell’area interessata da parte della società già concessionaria, abbia osteso una motivazione apparente, non rendendo immediatamente percepibili le specifiche ragioni di fatto e di diritto sottese al diniego al rilascio del provvedimento richiesto.
Viene rilevato, nello specifico, che il mancato utilizzo dell’area fosse da correlare proprio al fatto che quest’ultima ricadesse, in parte, in area demaniale, rendendosi necessaria, pertanto, l’adozione di un nuovo provvedimento concessorio finalizzato a consentirne il pieno uso.
È altresì contestato che l’Assessorato, nel corpo dell’atto gravato, abbia invitato la stessa ricorrente a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione finalizzata ad ottenere l’estensione dell’originario titolo concessorio, ritenendosi che tale estensione non potrebbe comunque consentire alla società istante di avviare le iniziative imprenditoriali ed edilizie che si prefigge di intraprendere.
Viene dedotta, in ultimo, la violazione dell’art. 1, comma 2- bis , della L. 241/1990, in quanto, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, l’Amministrazione non avrebbe agito nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e di buona fede.
2.3. Con la terza e ultima censura la società lamenta che, a prescindere dal rilascio di un titolo concessorio, l’Assessorato avrebbe dovuto comunque giungere alla stipula di un accordo ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990, così da consentire alla ricorrente di fare un concreto uso dell’area condivisa, in regime di comproprietà, con il Demanio.
3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 23.12.2024 e, con successiva memoria del 24.12.2025, ha controdedotto rispetto alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, rappresentando, in particolare, che:
(i) la comunicazione di avvio del procedimento non fosse dovuta a seguito di istanza del privato e che la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento risultasse superflua, attesa la natura vincolata della determinazione assunta dall’Ente;
(ii) il provvedimento impugnato presenti una motivazione adeguata, tenuto conto che il bene oggetto dell’istanza non sarebbe inserito nell’elenco approvato con il D.A. dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente n. 37/GAB/2022 e, pertanto, non sarebbe assoggettabile alla disciplina dell’art. 41 della L.R. n. 3/2016;
(iii) il procedimento di cui all’art. 11 della L. 241/1990 risulterebbe non pertinente rispetto alla vicenda controversa.
4. In data 2.01.2026 la parte ricorrente ha versato in atti una motivata dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
5. All’udienza pubblica del 28.01.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio rileva che in data 2.01.2026 la parte ricorrente ha depositato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale è stata ritualmente notificata all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana in pari data ai sensi dell’art. 84, co. 3, c.p.a..
Tenuto conto che l’Amministrazione resistente non si è opposta alla prosecuzione del presente giudizio, deve quindi darsi atto della rinuncia al ricorso, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84, c.p.a..
7. Tenuto conto dell’esito della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IC | RO LE |
IL SEGRETARIO