TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 297
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990; mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; violazione del principio del giusto procedimento

    La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all'Amministrazione resistente che non si è opposta alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, si dà atto della rinuncia e si dichiara l'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; violazione della L. n. 241/1990; violazione e mancata applicazione della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale) art. 41 comma 6

    La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all'Amministrazione resistente che non si è opposta alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, si dà atto della rinuncia e si dichiara l'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Violazione dell’art. 11 L. n. 241/1990; difetto di motivazione

    La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all'Amministrazione resistente che non si è opposta alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, si dà atto della rinuncia e si dichiara l'estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 297
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 297
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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