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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 87 /2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MAMMINI MATTEO PARTE RICORRENTE e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: rettificazione del nome e del sesso e modifica chirurgica di sesso
CONCLUSIONI: come da udienza del 27.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, ha chiesto l'autorizzazione alla rettifica del nome e Parte_1 del sesso e a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari.
A fondamento della domanda, Parte attrice ha dedotto in sintesi:
- che essendo anagraficamente di sesso maschile, l'anagrafica non avrebbe rispettato, invece, il vero e profondo essere della propria persona;
pagina 1 di 6 - che, dal punto di vista anatomico avvertiva, infatti, d'essere imprigionato in sembianze maschili;
- che, in ragione di tanto, aveva avvertito, da sempre, insofferenza e difficoltà a riconoscersi in un corpo maschile, avvertendo il desiderio di cambiare la propria identità sessuale;
- che si è rivolta al Dott. specialista in psichiatria che le ha diagnosticato una Persona_1 disforia di genere e successivamente al servizio di salute mentale della Regione Liguria che ha concluso per l'opportunità di un percorso medico di affermazione di genere che possa aiutarla a ridurre il disagio collegato allo stato di Disforia di Genere;
- che sta assumendo una terapia ormonale al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile;
- che sta già pensando di rivolgersi a strutture pubbliche per il futuro intervento chirurgico e, a seguito del rilascio dell'autorizzazione giudiziale, si inserirà nelle liste d'attesa per l'esecuzione dell'intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27.05.25 veniva sentita Parte attrice, che appariva ferma nella determinazione di procedere alla rettifica dei propri dati anagrafici nei termini di cui all'atto introduttivo e la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
--------
Le domande attoree di rettificazione degli atti anagrafici e di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile necessitano una trattazione separata.
Si impone la disamina, in via prioritaria, della domanda di rettificazione dei documenti anagrafici per adeguare gli stessi alla realtà effettiva delle cose.
Esaminando la disciplina in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, l'art. 1 della legge n. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato “che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Il successivo art. 3, confluito interamente nell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sancisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico è autorizzato dal tribunale “solo quando risulta necessario”.
Questo Tribunale ritiene di recepire integralmente l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., n. 15138/2015) che, nell'offrire una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1, L. 164/1982 e del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri pagina 2 di 6 sessuali anatomici primari al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Ciò, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, in particolare, ha affermato che “La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost., n. 221/2015).
In definitiva, dunque, l'esame congiunto delle due norme conduce ad escludere, sul piano testuale, che possano individuarsi limitazioni preventive al diritto alla rettificazione anagrafica del sesso e che la rettifica anagrafica del sesso presupponga la previa rassegnazione chirurgica del sesso. In altri termini, l'interpretazione letterale del combinato disposto dell'art. 1, l. 164/1982 e dell'art. 31, d.lgs. 150/2011 esclude che possa procedersi alla rettificazione del sesso anagrafico soltanto dopo la corrispondente modifica dei caratteri sessuali primari con intervento chirurgico.
Una siffatta interpretazione muove dalla riconduzione, già sancita dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, del diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, in quanto “la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà in continua evoluzione, sempre più attenta ai lavori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” (Corte Cost., n. 161/1985).
Il mutamento di sesso costituisce una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso presuppone un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta (Cass., 15138/2015). Anche la Corte Costituzionale ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, con ciò escludendo che “il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (Corte Cost., n. 180/2017).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova della serietà e della tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Anzitutto, Parte attrice ha dichiarato di avere manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità nettamente femminile e pagina 3 di 6 la difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, manifestando il desiderio di cambiare la propria identità. Sentita dal Presidente, Parte attrice ha insistito nella propria richiesta.
La documentazione medica depositata in atti è sufficiente ai fini della decisione, anche in assenza di un accertamento tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva, infatti, che dalla disamina di tale documentazione è emerso che (già Pt_1
) nel 2023 si è rivolta al dr. specialista in psichiatria, che le ha Pt_1 Persona_1 diagnosticato una Disforia di genere ritenendo opportuna la richiesta di intraprendere una terapia ormonale femminilizzante al fine di attenuare la divergenza fra l'identità di genere e il sesso fenotipico. Nel 2024 l'attrice ha così intrapreso il difficile percorso della transizione rivolgendosi al servizio di salute mentale della Regione Liguria che le ha fornito il sostegno necessario e ha iniziato una terapia ormonale secondo il piano terapeutico di cui al doc.6.
Nella relazione in atti, a firma della dott. si legge che “il signor Persona_2 Pt_1 presenta una marcata incongruenza tra il genere espresso femminile il genere maschile assegnato dalla nascita e che questo contrasto, gli procura un disagio una sofferenza affettiva che configura un quadro di disforia di genere”
È dunque evidente che la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminili non possano che avere un impatto positivo sulla vita quotidiana permettendole l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Pertanto, non sussiste alcun dubbio sulla fondatezza della domanda attorea.
Passando, allora, alla domanda contestuale di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico di riassegnazione dei tratti sessuali femminili, si osserva quanto segue.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto non più sottoposta al vaglio del Tribunale, a seguito della pronuncia della Consulta n. 143/2024, resa in data 23 luglio 2024.
Più nel dettaglio, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma censurata, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
La pronuncia in esame, del resto, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha nel tempo offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164/1982 per mezzo della quale, come già sovra detto, è stato escluso che le pagina 4 di 6 modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento della “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n. 180/2017).
Sebbene, alla luce di tale approdo della Corte costituzionale, l'autorizzazione del Tribunale per sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non è più necessaria si ritiene opportuno precisare che la parte nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, ha la facoltà di decidere di sottoporsi a tale intervento chirurgico, che pur non essendo obbligatorio per la procedura di rettifica del sesso, rimane un'opzione a sua disposizione.
Per cui riassumendo, in base alla documentazione clinica e psicologica prodotta dall'attore, si deve ritenere che ancorché nato di sesso maschile, abbia sviluppato e vissuto Parte_1 un ruolo di genere femminile sia nei contesti familiari che sociali. In altri termini parte attrice presenta una disforia di genere per cui può accogliersi la domanda di rettifica del sesso anagrafico e del nome. Conseguentemente l'ufficiale dello stato civile deve provvedere alla rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile sostituendo al nome “ ” quello di Pt_1
“ . È, invece, inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico Pt_1 per l'adeguamento dei propri caratteri al sesso femminile in quanto, alla luce della recente sentenza della Corte Cost. cit., un intervento del Tribunale in tal senso appare superfluo, rientrando già nel diritto di autodeterminazione della parte la facoltà di sottoporsi all'intervento chirurgico.
Attesa la natura istituzionale di contraddittore necessario del Pubblico Ministero e considerata la non contestazione della domanda, sussistono giustificate ragioni per non assumere provvedimenti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
2. DISPONE la rettificazione degli atti dello stato civile del CP_1 dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “ ” a “ ; Pt_1 Pt_1
CP_ 3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla rettificazione del sesso da femminile a maschile e del prenome da “ ” a Pt_1
“ ; Pt_1
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 87 /2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MAMMINI MATTEO PARTE RICORRENTE e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: rettificazione del nome e del sesso e modifica chirurgica di sesso
CONCLUSIONI: come da udienza del 27.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, ha chiesto l'autorizzazione alla rettifica del nome e Parte_1 del sesso e a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari.
A fondamento della domanda, Parte attrice ha dedotto in sintesi:
- che essendo anagraficamente di sesso maschile, l'anagrafica non avrebbe rispettato, invece, il vero e profondo essere della propria persona;
pagina 1 di 6 - che, dal punto di vista anatomico avvertiva, infatti, d'essere imprigionato in sembianze maschili;
- che, in ragione di tanto, aveva avvertito, da sempre, insofferenza e difficoltà a riconoscersi in un corpo maschile, avvertendo il desiderio di cambiare la propria identità sessuale;
- che si è rivolta al Dott. specialista in psichiatria che le ha diagnosticato una Persona_1 disforia di genere e successivamente al servizio di salute mentale della Regione Liguria che ha concluso per l'opportunità di un percorso medico di affermazione di genere che possa aiutarla a ridurre il disagio collegato allo stato di Disforia di Genere;
- che sta assumendo una terapia ormonale al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile;
- che sta già pensando di rivolgersi a strutture pubbliche per il futuro intervento chirurgico e, a seguito del rilascio dell'autorizzazione giudiziale, si inserirà nelle liste d'attesa per l'esecuzione dell'intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27.05.25 veniva sentita Parte attrice, che appariva ferma nella determinazione di procedere alla rettifica dei propri dati anagrafici nei termini di cui all'atto introduttivo e la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
--------
Le domande attoree di rettificazione degli atti anagrafici e di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile necessitano una trattazione separata.
Si impone la disamina, in via prioritaria, della domanda di rettificazione dei documenti anagrafici per adeguare gli stessi alla realtà effettiva delle cose.
Esaminando la disciplina in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, l'art. 1 della legge n. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato “che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Il successivo art. 3, confluito interamente nell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sancisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico è autorizzato dal tribunale “solo quando risulta necessario”.
Questo Tribunale ritiene di recepire integralmente l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., n. 15138/2015) che, nell'offrire una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1, L. 164/1982 e del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri pagina 2 di 6 sessuali anatomici primari al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Ciò, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, in particolare, ha affermato che “La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost., n. 221/2015).
In definitiva, dunque, l'esame congiunto delle due norme conduce ad escludere, sul piano testuale, che possano individuarsi limitazioni preventive al diritto alla rettificazione anagrafica del sesso e che la rettifica anagrafica del sesso presupponga la previa rassegnazione chirurgica del sesso. In altri termini, l'interpretazione letterale del combinato disposto dell'art. 1, l. 164/1982 e dell'art. 31, d.lgs. 150/2011 esclude che possa procedersi alla rettificazione del sesso anagrafico soltanto dopo la corrispondente modifica dei caratteri sessuali primari con intervento chirurgico.
Una siffatta interpretazione muove dalla riconduzione, già sancita dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, del diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, in quanto “la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà in continua evoluzione, sempre più attenta ai lavori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” (Corte Cost., n. 161/1985).
Il mutamento di sesso costituisce una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso presuppone un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta (Cass., 15138/2015). Anche la Corte Costituzionale ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, con ciò escludendo che “il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (Corte Cost., n. 180/2017).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova della serietà e della tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Anzitutto, Parte attrice ha dichiarato di avere manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità nettamente femminile e pagina 3 di 6 la difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, manifestando il desiderio di cambiare la propria identità. Sentita dal Presidente, Parte attrice ha insistito nella propria richiesta.
La documentazione medica depositata in atti è sufficiente ai fini della decisione, anche in assenza di un accertamento tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva, infatti, che dalla disamina di tale documentazione è emerso che (già Pt_1
) nel 2023 si è rivolta al dr. specialista in psichiatria, che le ha Pt_1 Persona_1 diagnosticato una Disforia di genere ritenendo opportuna la richiesta di intraprendere una terapia ormonale femminilizzante al fine di attenuare la divergenza fra l'identità di genere e il sesso fenotipico. Nel 2024 l'attrice ha così intrapreso il difficile percorso della transizione rivolgendosi al servizio di salute mentale della Regione Liguria che le ha fornito il sostegno necessario e ha iniziato una terapia ormonale secondo il piano terapeutico di cui al doc.6.
Nella relazione in atti, a firma della dott. si legge che “il signor Persona_2 Pt_1 presenta una marcata incongruenza tra il genere espresso femminile il genere maschile assegnato dalla nascita e che questo contrasto, gli procura un disagio una sofferenza affettiva che configura un quadro di disforia di genere”
È dunque evidente che la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminili non possano che avere un impatto positivo sulla vita quotidiana permettendole l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Pertanto, non sussiste alcun dubbio sulla fondatezza della domanda attorea.
Passando, allora, alla domanda contestuale di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico di riassegnazione dei tratti sessuali femminili, si osserva quanto segue.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto non più sottoposta al vaglio del Tribunale, a seguito della pronuncia della Consulta n. 143/2024, resa in data 23 luglio 2024.
Più nel dettaglio, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma censurata, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
La pronuncia in esame, del resto, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha nel tempo offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164/1982 per mezzo della quale, come già sovra detto, è stato escluso che le pagina 4 di 6 modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento della “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n. 180/2017).
Sebbene, alla luce di tale approdo della Corte costituzionale, l'autorizzazione del Tribunale per sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non è più necessaria si ritiene opportuno precisare che la parte nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, ha la facoltà di decidere di sottoporsi a tale intervento chirurgico, che pur non essendo obbligatorio per la procedura di rettifica del sesso, rimane un'opzione a sua disposizione.
Per cui riassumendo, in base alla documentazione clinica e psicologica prodotta dall'attore, si deve ritenere che ancorché nato di sesso maschile, abbia sviluppato e vissuto Parte_1 un ruolo di genere femminile sia nei contesti familiari che sociali. In altri termini parte attrice presenta una disforia di genere per cui può accogliersi la domanda di rettifica del sesso anagrafico e del nome. Conseguentemente l'ufficiale dello stato civile deve provvedere alla rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile sostituendo al nome “ ” quello di Pt_1
“ . È, invece, inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico Pt_1 per l'adeguamento dei propri caratteri al sesso femminile in quanto, alla luce della recente sentenza della Corte Cost. cit., un intervento del Tribunale in tal senso appare superfluo, rientrando già nel diritto di autodeterminazione della parte la facoltà di sottoporsi all'intervento chirurgico.
Attesa la natura istituzionale di contraddittore necessario del Pubblico Ministero e considerata la non contestazione della domanda, sussistono giustificate ragioni per non assumere provvedimenti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
2. DISPONE la rettificazione degli atti dello stato civile del CP_1 dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “ ” a “ ; Pt_1 Pt_1
CP_ 3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla rettificazione del sesso da femminile a maschile e del prenome da “ ” a Pt_1
“ ; Pt_1
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 6 di 6