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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7401/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7401 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1395/2019 – R.G. n. 5518/2019
TRA
, (P.IVA con sede in Torre del GR Parte_1 P.IVA_1
(NA) in via Cavallerizza n. 51, in persona del liquidatore p.t. , Parte_2
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
GR (NA) ed ivi residente in [...], nonché Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi re- C.F._2
sidente in via Cavallerizza n. 51, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Iannace (C.F.
) – PEC ed elettivamente do- C.F._3 Email_1
miciliati presso il suo studio sito in Benevento al Viale Principe di Napoli n.140;
-opponenti-
E
1 (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Torre del GR (NA) al corso Vittorio Emanuele n. 92/100, “Palazzo Valle-
longa”, in persona del legale rapp.te p.t.,
-opposta contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 03.12.2019 e notificato al procuratore costi-
tuito dell'opposta a mezzo P.E.C. il 19.11.2019, , Parte_1 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4 Parte_3
ingiuntivo in epigrafe indicato (notificato a tutti gli ingiunti il 10.10.2019), me-
diante il quale Questo Tribunale ingiungeva di pagare, in solido fra loro ed in favore della opposta, la complessiva somma di €. 12.214,25 oltre interessi legali, CP_1
spese e competenze del procedimento monitorio sulla base del residuo dovuto per un contratto di mutuo chirografario sottoscritto dalla e garantito con ef- Parte_1
fetto cambiario per avallo da e Parte_2 Parte_3
Gli opponenti eccepivano: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per abuso del processo, in quanto l'istituto bancario avrebbe asseritamente frazionato il credito per aver proposto altro decreto ingiuntivo, solo nei confronti della società, per lo scoperto di conto corrente acceso dalla con l'istituto bancario;
la carenza Parte_1
di legittimazione passiva degli avallanti;
la decadenza e la prescrizione dell'azione cambiaria nei confronti degli avallanti;
la nullità della cambiale, asseritamente sot-
toscritta in bianco;
l'illegittima condotta della in merito alla decadenza dal CP_1
beneficio del termine e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento;
l'il-
liquidità del credito ingiunto per illegittima applicazione di interessi usurari.
L'opposta rimaneva contumace nel presente giudizio di opposizione.
2 In corso di causa veniva ammessa C.T.U. contabile.
Il CTU, in relazione all'asserita usura ed esaminati gli atti di causa prodotti dagli opponenti, così concludeva: “Sulla base della documentazione in possesso si con-
clude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta
il 13/12/2012, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese
connesse, e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che com-
plessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso
soglia)” (cfr. relazione pagina 5).
All'esito della udienza del 07.04.2025, deputata per l'esame della consulenza e per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale, vista la mancata costituzione dell'op-
posta anche per tale udienza, riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., implicitamente rigettando la richiesta di chiarimenti alla
C.T.U. avanzata dagli opponenti con le note di trattazione scritta depositate il
07.04.2025.
In rito, va anzitutto dichiarata la contumacia dell'opposta non costituita e ritual-
mente convenuta in giudizio.
Sulla procedibilità della domanda.
Ancora in rito, pur nella contumacia dell'opposta, va preliminarmente vagliata d'uf-
ficio la procedibilità della opposizione in relazione ai termini di iscrizione a ruolo del relativo atto di citazione.
Va subito evidenziato che l'opposizione risulta tardivamente proposta e deve quindi essere dichiarata improcedibile.
Infatti, dall'esame degli atti di causa si evince che l'atto di opposizione è stato noti-
ficato al procuratore dell'opposta a mezzo P.E.C. in data 19.11.2019 mentre la
3 causa è stata iscritta a ruolo solamente in data 03.12.2019, quindi, ben oltre il ter-
mine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c..
L'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore, opponente al de-
creto ingiuntivo, alla mancata proposizione dell'opposizione. “Detti inadempimenti
sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto
ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta”
(cfr. in ultimo Tribunale Potenza sent. n. 1279/2024).
D'altra parte, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tar-
diva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (che si traduce nella tardiva co-
stituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto.
Si è osservato, infatti, che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tar-
diva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con
la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il
creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata an-
cora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”. (cfr. Cass. civ., 26.01.2000,
n. 849).
Nel caso in esame, tra l'altro, l'opposta non si è costituita e, dunque, non può in alcun modo ritenersi, neanche in astratto, sanato il difetto procedurale.
Posti tali principi, va ribadito che nel caso in esame l'atto di citazione in opposi-
zione è stato notificato al procuratore della creditrice opposta il 19.11.2019 (cfr.
doc. allegato al deposito telematico del 03.12.2019); consegue che il termine di 10
giorni per la costituzione in giudizio degli attori opponenti scadeva venerdì
4 29.11.2019. Il procedimento, come si evince dalla disamina del fascicolo d'ufficio,
è invece stato iscritto a ruolo solo in data 03.12.2019 e, dunque, ben oltre il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Conseguentemente deve applicarsi il principio secondo cui: “in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per man-
cata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudi-
ziale rispetto ad ogni altra questione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e
quindi anche dalla Corte di Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza
rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere prose-
guita”.(cfr. Cass. n. 849/2000, Cass. n. 10116/2004).
La pronuncia d'ufficio sull'improcedibilità dell'opposizione comporta, conseguen-
temente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo le spese e competenze di lite, in ragione della mancata costituzione della parte opposta, vanno integralmente compensate ad eccezione di quelle di C.T.U.,
che vanno integralmente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'opposta Controparte_2
dichiara l'opposizione promossa da , e Parte_1 Parte_2
improcedibile e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. Parte_3
1395/2019 – R.G. n. 5518/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
5 2) compensa le spese e competenze di lite in relazione al procedimento di opposizione,
ad eccezione di quelle di C.T.U. che si pongono interamente a carico degli oppo-
nenti.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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