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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1526/2023 cui è riunito il Fascicolo n. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 5.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. D'INCECCO Luca Giuseppe, C.so Umberto I n.103 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO E AD AVVISO DI
ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 21.11.2023) avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti con decorrenza 1.7.2017 (provvedimento Mod.AC/DEL01 in data 7.9.2022, confermato con Deliberazione n. 717 in data 18.5.2023), per la ritenuta attività lavorativa svolta nella FASHION FLAIRS S.R.L.S. (della quale la ricorrente è socia al 95% e amministratrice unica).
La parte opponente eccepiva la insussistenza dei requisiti per la iscrizione nella suddetta gestione previdenziale.
Al presente procedimento veniva riunito il giudizio R.G.414/2024 introdotto avverso l'avviso di addebito n.383 2023 00009703 01 000 recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €8.870,97 per i contributi conseguenti alla suddetta iscrizione, relativamente al periodo dal 07/2017 al 12/2022.
L' si costituiva in entrambi i giudizi resistendo all'opposizione. CP_1
Assunta la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Giova richiamare la normativa che, per l'iscrizione alla c.d. Gestione esercenti attività commerciale, stabilisce requisiti specifici, ed il cui accertamento in concreto (con oneri probatori gravanti sull' ) costituisce l'oggetto Controparte_2 del presente giudizio:
L'art.1 comma 203 L.662/1996, nel sostituire l'art.29 (Esercenti attività commerciali) comma 1 L.160/1975 che a sua volta sostituisce l'art.1 della L.1397/1960, dispone che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
2 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
***
L'opposizione è fondata, risultando preliminare ed assorbente il profilo, allegato in ricorso e confermato in sede di prova testimoniale, della mera prestazione, da parte della ricorrente, di attività personale, di natura intellettuale, di consulenza e senza avvalersi di alcuna organizzazione imprenditoriale (e peraltro la società medesima pare priva di una concreta organizzazione imprenditoriale, non avendo neppure una sede operativa e nessun locale dedicato ed avvalendosi solo di consulenti esterni).
È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la partecipazione personale al lavoro aziendale può essere integrata anche da un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale:
• “(…) diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/05/2018, n. 10763, in motivazione).
La S.C. ha tuttavia altresì chiarito che non può esservi ricompresa anche un'attività di mera consulenza aziendale, se espletata disgiuntamente da una organizzazione imprenditoriale:
• “L'attività personale, di natura intellettuale, di consulenza aziendale, priva di rilievo imprenditoriale in quanto sfornita di qualsiasi organizzazione, non è assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché il presupposto imprescindibile per tale iscrizione è che vi sia, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o, anche, come socio di s.r.l.” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13485 del 29/05/2018, Rv. 648640 - 01).
L'attività svolta dalla ricorrente, come riferito dal teste escusso, consiste meramente nel favorire relazioni commerciali in America latina per aziende italiane, che la ricorrente mette in contatto con consulenti commerciali (esteri o italiani), avvalendosi della rete di conoscenze che conseguita in ragione della precedente attività prestata presso : CP_3
• “(…) sono il commercialista della società Fashion Flairs S.r.l.s., la società ha avuto sempre sede presso il mio studio, da quando l'abbiamo costituita, infatti ho curato io i vari
3 adempimenti;
la società non ha nessun'altra sede, neppure di fatto, né sedi operative;
la società ha sede presso il mio studio perché di fatto, in sede, non svolge nessuna attività, è per questo che è stata domiciliata presso il mio studio. ADR presso il mio studio non ci sono arredi o materiali o mobili di alcun genere luoghi destinati alla società, nel mio studio ho solo la documentazione fiscale e contabile della società, in quanto ne sono il consulente. La società non ha linee telefoniche dedicate, né ha un sito internet;
ADR la società svolge un'attività per così dire da ponte, mette in collegamento aziende che hanno necessità di espandersi in altri mercati, in particolare in America Latina, svolge quindi attività di consulenza, infatti la ricorrente è stata dipendente di una grande società multinazionale poi fallita, la , nel suo lavoro aveva dei contatti CP_3 con diverse aziende ed, essendo lei specializzata su quel mercato, viene contattata da aziende italiane e le mette in contatto con consulenti dell'America Latina per intraprendere rapporti commerciali. ADR la società si avvale anche di consulenti in Italia che emettono poi fattura per le attività effettuate, per esempio predisporre un piano di marketing, uno studio di mercato, di fattibilità, di sviluppo etc. ADR l'attività della ricorrente è in realtà marginale, perché lei ha i contatti commerciali che ho riferito, ma poi lei si appoggia a dei professionisti, consulenti, che svolgono le attività in concreto che ho riferito. ADR presso il mio studio non avvengono incontri con i clienti della società, la ricorrente tiene rapporti per telefono o email o materialmente presso le sedi delle aziende clienti stesse, insieme con i consulenti che vengono incaricati per le singole attività” (teste
[...]
). Tes_1
***
L'opposizione va pertanto accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un mezzo (e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente) in ragione della peculiarità della fattispecie concreta, relativa ad una società comunque attiva ma che opera in difetto di specifica organizzazione imprenditoriale, accertata solo all'esito della prova testimoniale contraria offerta dalla parte ricorrente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'illegittimità della iscrizione di nella Gestione Parte_1
Commercianti;
- per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.383 2023 00009703 01 000;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna l' a rifondere a la quota residua, che liquida in complessivi CP_1 Parte_1
€2.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 5.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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